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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 6924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6924 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1150/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Suriano, pronuncia ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1150/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricongiungimento familiare
TRA
nato in [...] il [...], residente in [...] alla Parte_1
Via Circumvallazione n. 136 isol. 30/b ed elettivamente domiciliato al Vico Vasto a
Capuana n. 60, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Ioimo, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura depositata in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del p.t. e Controparte_1 CP_2 CP_3
in persona del Questore p.t., rapp.ti e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale
[...]
dello Stato, con sede a Napoli, in via Diaz n. 11
RESISTENTI
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto n. 350 del 25.05.2023 il Questore della Provincia di Napoli respingeva la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari avanzata dal ricorrente indicato in epigrafe.
pagina 1 di 7 L'istanza era stata formalizzata il 25.1.2021 per coesione familiare con la figlia, cittadina italiana, nata il [...] in [...], che il Persona_1
richiedente dichiarava essere con lui stabilmente convivente in Napoli, alla Via
Circumvallazione n. 136. Da accertamenti esperiti dal Commissariato P.S. di Napoli
Scampia, l'istante risultava irreperibile, per cui il Questore di Napoli, in data 14.2.2022, adottava procedimento di improcedibilità dell'istanza di soggiorno.
In data 17.5.2023 il sig. reiterava l'istanza; le successive verifiche effettuate Parte_1
dal medesimo Commissariato P.S. di Napoli Scampia conducevano a riscontrare che nell'immobile erano presenti l'istante e sua moglie mentre la figlia Persona_2
cittadina italiana risultava assente;
l'istante e la moglie dichiaravano di Persona_1
avere anche un altro figlio italiano, , nato il [...], e che entrambi Persona_3
vivevano fuori Napoli poiché dediti ad attività di lavoro ambulante in altre province.
Dall'istruttoria compiuta emergeva che l'istante era stato condannato con sentenza emessa il 19.10.2012 dal Tribunale di Napoli alla multa di € 300,00 per il reato previsto e punto dall'art. 633 c.p., nonché con sentenza del 7.6.2018 dalla Corte di Appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 16.10.2018, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato previsto e punito dall'art. 322 c.p., e che lo stesso era imputato nel procedimento penale nr. PM2020/9052 GIP 2020/20351 in relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. 477 e 488 c.p. e art. 6 comma 3 D.lgs 286/98.
Il provvedimento impugnato rilevava, inoltre, che il richiedente, durante tutta la permanenza sul territorio nazionale, era stato segnalato alla competente autorità giudiziaria in numerose circostanze e in relazione alla commissione di varie fattispecie di reato.
Il rigetto dell'istanza del permesso di soggiorno per motivi familiari veniva, dunque, motivato richiamando la spiccata biografia criminale del cittadino straniero, come emergente dall'istruttoria effettuata, oltre che l'assenza di convivenza con la figlia italiana.
Con ricorso depositato il 19.1.2024 il impugnava il menzionato Per_2
provvedimento, preliminarmente domandando la sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso. Chiedeva, poi, la restituzione in termini, atteso che, a seguito di incidente, aveva riportato lesioni, dovendo essere sottoposto ad operazioni. pagina 2 di 7 Nel merito, contestava il dedotto giudizio di pericolosità sociale di cui al provvedimento impugnato, affermando che lo stesso dovesse essere effettuato in concreto e secondo una valutazione di attualità in ordine all'odierna personalità e pericolosità sociale del richiedente, ai sensi dall'art. 4 comma 3 ultimo periodo del d.lgs. 286/1998; il rigetto impugnato si limitava, di contro, ad elencare datate sentenze di condanna, emesse nel 2012
e 2018. Quanto alla contestata convivenza con la figlia cittadina italiana, il ricorrente evidenziava che nel provvedimento non erano stato specificato il numero di accessi effettuati alla casa ed i relativi orari, se nell'abitazione ci fossero effetti personali della figlia dell'istante, se fossero stati escussi i vicini e quali fossero state le eventuali risultanze di dette escussioni. Rilevava, poi, che l'assenza temporanea della figlia presso l'abitazione del ricorrente non sarebbe valsa ad escludere la convivenza, in quanto la ricostituzione dell'unità familiare potrebbe prescindere dalla convivenza in un'unica abitazione.
Domandava, quindi, l'annullamento del Decreto del 24.5.2023 del Questore della Provincia di Napoli e il contestuale ordine all'Autorità Amministrativa di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in proprio favore.
Con comparsa depositata il 22.2.2024 si costituivano il e la Controparte_1
di Napoli, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, CP_3
chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 25.3.2024, il giudice rigettava l'istanza di sospensione, revocando la misura cautelare concessa inaudita altera parte con decreto del 31.1.2024.
All'udienza del 2.7.2025, fissata per la comparizione delle parti e la trattazione del merito, il ricorrente domandava l'accoglimento del ricorso;
il giudice riservava la causa in decisione.
Tanto premesso, la controversia rientra nell'ambito applicativo degli artt. 30, comma
6, t.u.i. (d.lgs. 286\1998) e 20 d.lgs. 150\11, avendo ad oggetto il diritto all'unità familiare, vantato dall'attore e a suo dire illegittimamente frustrato dal Questore della Provincia di
Napoli, che ha rigettato la richiesta di permesso di soggiorno per coesione con la figlia avente cittadinanza italiana.
pagina 3 di 7 L'unico legittimato passivo dell'azione è il , del quale il Controparte_1
Questore è articolazione organica periferica, priva di capacità propria di stare in giudizio in via diretta ed autonoma in tale tipo di controversia.
Occorre, inoltre, puntualizzare i fatti, pacifici e provati, sottoposti a questo giudice, emergenti dalle allegazioni difensive e dai documenti depositati, per procedere alla qualificazione della domanda ed alla ricostruzione conseguente del quadro normativo da applicare.
La controversia trae origine dalla formulazione, da parte dell'istante, cittadino extra
UE, di una domanda di permesso di soggiorno per coesione con la figlia, cittadina italiana.
Al momento della formulazione dell'istanza rigettata dal Questore, il richiedente, come risulta dal provvedimento impugnato, era irregolarmente presente sul territorio nazionale, risultando anche destinatario di un provvedimento di espulsione adottato dal
Prefetto di Salerno in data 9.4.2014.
Tale condizione conduce alla inapplicabilità della disciplina dettata dal d.lgs. 30\2007, come da giurisprudenza maggioritaria, cui si aderisce (cfr. cass. 14159\17, per la quale
“poiché il permesso di soggiorno per motivi familiari oggetto del presente giudizio costituisce una conseguenza del divieto di espulsione previsto dal T.U. n. 286 del 1998, art. 19 comma 2, lett. c), è a tale paradigma normativo che occorre riferirsi nell'individuazione delle ragioni ostative al rilascio iniziale del predetto permesso del D.P.R. n. 394 del 1999, ex art. 28, specificamente denominato: "permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione ed il respingimento".
Non trova peraltro applicazione neanche il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, che disciplina le ipotesi di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari di cittadini stranieri che siano in possesso dei requisiti
d'ingresso o siano già soggiornanti ad altro titolo. Tale norma contempla, alla lett. b), l'ipotesi dello straniero che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano ma ne richiede la precondizione del soggiorno regolare ad altro titolo per almeno un anno. Deve, conseguentemente, concludersi che al cittadino straniero che soggiorna irregolarmente in quanto già attinto da un provvedimento espulsivo o perché privo dei requisiti per un diverso titolo di soggiorno, si applica il combinato disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma
2, lett. c) e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28.”; conforme, in motivazione, cass. 5378\2020; v. anche cass. 12745\13). pagina 4 di 7 Dal punto di vista sostanziale, alla fattispecie concreta deve, pertanto, essere applicato l'art. 19, comma 2, lett. c), t.u.i. (d.lgs. 286\1998). La citata disposizione prevede il divieto di espellere, per quel che in questa sede interessa, lo straniero che convive con il parente fino al secondo grado, cittadino italiano, sempreché non vi siano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.
Elementi costitutivi della fattispecie d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 2, lett. c), t.u.i., cui corrisponde il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per coesione con il coniuge o il familiare, ai sensi dell'art. 28 lett. b) d.p.r. 394\1999, sono, dunque: il rapporto qualificato di parentela;
la convivenza tra lo straniero irregolare istante ed il parente entro il secondo grado, cittadino italiano;
e l'assenza di motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.
La prova dei medesimi, in virtù del principio generale di distribuzione del relativo onere, fissato dall'art. 2697 c.c., cede a carico dell'attore, laddove vi sia stata specifica contestazione, giusta il combinato disposto degli artt. 115 e 167 c.p.c.
L'unico fatto pacifico tra le parti è il rapporto qualificato di parentela tra il ricorrente e la figlia Con il provvedimento impugnato, invero, il Questore ha Persona_1
contestato sia la convivenza, sia l'esistenza di pericolosità sociale.
Quanto alla convivenza, occorre considerare che, se è vero che il diritto all'ingresso e al soggiorno per ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario con cittadino italiano è regolato esclusivamente dalla disciplina normativa di derivazione comunitaria, introdotta dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE, che non richiede la convivenza tra i suoi requisiti costitutivi;
cionondimeno è anche vero che nella nozione di “familiare”, contenuta nell'art. 2 della citata fonte normativa, il rapporto di parentela tra padre e figlio maggiorenne, che ricorre nel caso specifico, non è incondizionatamente tutelato. Esso è preso in considerazione soltanto se il discendente ha un'età inferiore ai 21 anni o è a carico e se l'ascendente è a carico. L'estensione agevolata di ingresso e soggiorno dei familiari previsti dall'art. 3 del citato d.lgs. richiede, per giunta, ulteriori requisiti, poiché deve trattarsi di familiare a carico o convivente, nel Paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o pagina 5 di 7 devono sussistere gravi motivi di salute tali da imporre che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente.
L'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. t.u.i. e l'art. 28, lett. b) d.p.r. 394\1999, invece, da applicare per via della dedotta condizione d'irregolarità dell'istante, prevedono una tutela diversa del rapporto tra genitore e figlio maggiorenne, poiché, se non esigono requisiti di età
o altri, che possano riguardare il mantenimento o le condizioni di salute, pretendono, invece, la convivenza. Il contenuto di tale ultimo requisito non può non dipendere, innanzitutto, dal tipo di rapporto preso in esame dalla disposizione in commento ma deve, comunque, essere effettivamente esistente (Cass. 28201\2021), e, al minimo, esige la coabitazione.
Nel caso di specie, la p.a. ha contestato l'esistenza di tale condizione evidenziando come, in occasione del controllo eseguito presso la residenza indicata, era stata la moglie del ricorrente ad affermare che i due figli italiani della coppia, e Persona_1 PE
, non vivevano a Napoli perché dediti ad attività di lavoro ambulante in altre
[...]
province. Orbene, in proposito il ricorrente ha fortemente contestato la necessità della convivenza come requisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno (ma sul punto questo giudice si è già soffermato in precedenza, ritenendolo nel caso in esame requisito indefettibile), limitandosi poi ad affermare che l'assenza temporanea della figlia presso l'abitazione del ricorrente non vale ad escludere la convivenza;
tale affermazione, così come le censure in ordine alla mancata indicazione, nel provvedimento impugnato, dell'effettuazione di ulteriori accertamenti in ordine alla convivenza della figlia, risultano tuttavia in contrasto con quanto dichiarato dalla moglie del ricorrente, la quale ha ammesso che i figli non vivono a Napoli.
D'altro canto, il ricorrente non ha dimostrato in altro modo l'effettiva convivenza non dando neanche seguito all'istanza di prova testimoniale indicata in ricorso.
Deve ritenersi, dunque, in assenza di elementi probatori anche di natura indiziaria a favore di una effettiva convivenza tra padre e figlia, che risultino insussistenti ragioni di vizi dell'atto impugnato tali da consentire l'annullamento dello stesso. La mancanza dell'elemento costitutivo rappresentato dalla convivenza con il familiare cittadino italiano pagina 6 di 7 varrebbe, invero, da sola, a fondare la legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari, dovendosi ritenere assorbita l'ulteriore censura relativa all'assenza di pericolosità sociale dell'istante.
Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente. Esse sono liquidate d'ufficio, in difetto di nota spese, come da dispositivo, applicando i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile medio ed il valore minimo per ciascuna fase.
Peraltro, la difesa della parte resistente è stata limitata solo alle fasi di studio e introduttiva, non risultando svolta attività defensionale nel corso della fase istruttorie e di quella decisoria.
Le spese, dunque, si liquidano, negli importi di euro 1064,00 per la fase di studio e di euro 708,00 per la fase introduttiva.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento, in favore del , delle spese Controparte_1
processuali, come precisate in parte motiva, che liquida nella somma di euro 1772,00, oltre rimborso forfetario, nella misura del 15% del compenso, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Napoli, 09/07/2025
Il giudice
Dott. Mario Suriano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Suriano, pronuncia ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1150/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricongiungimento familiare
TRA
nato in [...] il [...], residente in [...] alla Parte_1
Via Circumvallazione n. 136 isol. 30/b ed elettivamente domiciliato al Vico Vasto a
Capuana n. 60, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Ioimo, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura depositata in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del p.t. e Controparte_1 CP_2 CP_3
in persona del Questore p.t., rapp.ti e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale
[...]
dello Stato, con sede a Napoli, in via Diaz n. 11
RESISTENTI
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto n. 350 del 25.05.2023 il Questore della Provincia di Napoli respingeva la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari avanzata dal ricorrente indicato in epigrafe.
pagina 1 di 7 L'istanza era stata formalizzata il 25.1.2021 per coesione familiare con la figlia, cittadina italiana, nata il [...] in [...], che il Persona_1
richiedente dichiarava essere con lui stabilmente convivente in Napoli, alla Via
Circumvallazione n. 136. Da accertamenti esperiti dal Commissariato P.S. di Napoli
Scampia, l'istante risultava irreperibile, per cui il Questore di Napoli, in data 14.2.2022, adottava procedimento di improcedibilità dell'istanza di soggiorno.
In data 17.5.2023 il sig. reiterava l'istanza; le successive verifiche effettuate Parte_1
dal medesimo Commissariato P.S. di Napoli Scampia conducevano a riscontrare che nell'immobile erano presenti l'istante e sua moglie mentre la figlia Persona_2
cittadina italiana risultava assente;
l'istante e la moglie dichiaravano di Persona_1
avere anche un altro figlio italiano, , nato il [...], e che entrambi Persona_3
vivevano fuori Napoli poiché dediti ad attività di lavoro ambulante in altre province.
Dall'istruttoria compiuta emergeva che l'istante era stato condannato con sentenza emessa il 19.10.2012 dal Tribunale di Napoli alla multa di € 300,00 per il reato previsto e punto dall'art. 633 c.p., nonché con sentenza del 7.6.2018 dalla Corte di Appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 16.10.2018, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato previsto e punito dall'art. 322 c.p., e che lo stesso era imputato nel procedimento penale nr. PM2020/9052 GIP 2020/20351 in relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. 477 e 488 c.p. e art. 6 comma 3 D.lgs 286/98.
Il provvedimento impugnato rilevava, inoltre, che il richiedente, durante tutta la permanenza sul territorio nazionale, era stato segnalato alla competente autorità giudiziaria in numerose circostanze e in relazione alla commissione di varie fattispecie di reato.
Il rigetto dell'istanza del permesso di soggiorno per motivi familiari veniva, dunque, motivato richiamando la spiccata biografia criminale del cittadino straniero, come emergente dall'istruttoria effettuata, oltre che l'assenza di convivenza con la figlia italiana.
Con ricorso depositato il 19.1.2024 il impugnava il menzionato Per_2
provvedimento, preliminarmente domandando la sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso. Chiedeva, poi, la restituzione in termini, atteso che, a seguito di incidente, aveva riportato lesioni, dovendo essere sottoposto ad operazioni. pagina 2 di 7 Nel merito, contestava il dedotto giudizio di pericolosità sociale di cui al provvedimento impugnato, affermando che lo stesso dovesse essere effettuato in concreto e secondo una valutazione di attualità in ordine all'odierna personalità e pericolosità sociale del richiedente, ai sensi dall'art. 4 comma 3 ultimo periodo del d.lgs. 286/1998; il rigetto impugnato si limitava, di contro, ad elencare datate sentenze di condanna, emesse nel 2012
e 2018. Quanto alla contestata convivenza con la figlia cittadina italiana, il ricorrente evidenziava che nel provvedimento non erano stato specificato il numero di accessi effettuati alla casa ed i relativi orari, se nell'abitazione ci fossero effetti personali della figlia dell'istante, se fossero stati escussi i vicini e quali fossero state le eventuali risultanze di dette escussioni. Rilevava, poi, che l'assenza temporanea della figlia presso l'abitazione del ricorrente non sarebbe valsa ad escludere la convivenza, in quanto la ricostituzione dell'unità familiare potrebbe prescindere dalla convivenza in un'unica abitazione.
Domandava, quindi, l'annullamento del Decreto del 24.5.2023 del Questore della Provincia di Napoli e il contestuale ordine all'Autorità Amministrativa di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in proprio favore.
Con comparsa depositata il 22.2.2024 si costituivano il e la Controparte_1
di Napoli, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, CP_3
chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 25.3.2024, il giudice rigettava l'istanza di sospensione, revocando la misura cautelare concessa inaudita altera parte con decreto del 31.1.2024.
All'udienza del 2.7.2025, fissata per la comparizione delle parti e la trattazione del merito, il ricorrente domandava l'accoglimento del ricorso;
il giudice riservava la causa in decisione.
Tanto premesso, la controversia rientra nell'ambito applicativo degli artt. 30, comma
6, t.u.i. (d.lgs. 286\1998) e 20 d.lgs. 150\11, avendo ad oggetto il diritto all'unità familiare, vantato dall'attore e a suo dire illegittimamente frustrato dal Questore della Provincia di
Napoli, che ha rigettato la richiesta di permesso di soggiorno per coesione con la figlia avente cittadinanza italiana.
pagina 3 di 7 L'unico legittimato passivo dell'azione è il , del quale il Controparte_1
Questore è articolazione organica periferica, priva di capacità propria di stare in giudizio in via diretta ed autonoma in tale tipo di controversia.
Occorre, inoltre, puntualizzare i fatti, pacifici e provati, sottoposti a questo giudice, emergenti dalle allegazioni difensive e dai documenti depositati, per procedere alla qualificazione della domanda ed alla ricostruzione conseguente del quadro normativo da applicare.
La controversia trae origine dalla formulazione, da parte dell'istante, cittadino extra
UE, di una domanda di permesso di soggiorno per coesione con la figlia, cittadina italiana.
Al momento della formulazione dell'istanza rigettata dal Questore, il richiedente, come risulta dal provvedimento impugnato, era irregolarmente presente sul territorio nazionale, risultando anche destinatario di un provvedimento di espulsione adottato dal
Prefetto di Salerno in data 9.4.2014.
Tale condizione conduce alla inapplicabilità della disciplina dettata dal d.lgs. 30\2007, come da giurisprudenza maggioritaria, cui si aderisce (cfr. cass. 14159\17, per la quale
“poiché il permesso di soggiorno per motivi familiari oggetto del presente giudizio costituisce una conseguenza del divieto di espulsione previsto dal T.U. n. 286 del 1998, art. 19 comma 2, lett. c), è a tale paradigma normativo che occorre riferirsi nell'individuazione delle ragioni ostative al rilascio iniziale del predetto permesso del D.P.R. n. 394 del 1999, ex art. 28, specificamente denominato: "permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione ed il respingimento".
Non trova peraltro applicazione neanche il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, che disciplina le ipotesi di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari di cittadini stranieri che siano in possesso dei requisiti
d'ingresso o siano già soggiornanti ad altro titolo. Tale norma contempla, alla lett. b), l'ipotesi dello straniero che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano ma ne richiede la precondizione del soggiorno regolare ad altro titolo per almeno un anno. Deve, conseguentemente, concludersi che al cittadino straniero che soggiorna irregolarmente in quanto già attinto da un provvedimento espulsivo o perché privo dei requisiti per un diverso titolo di soggiorno, si applica il combinato disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma
2, lett. c) e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28.”; conforme, in motivazione, cass. 5378\2020; v. anche cass. 12745\13). pagina 4 di 7 Dal punto di vista sostanziale, alla fattispecie concreta deve, pertanto, essere applicato l'art. 19, comma 2, lett. c), t.u.i. (d.lgs. 286\1998). La citata disposizione prevede il divieto di espellere, per quel che in questa sede interessa, lo straniero che convive con il parente fino al secondo grado, cittadino italiano, sempreché non vi siano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.
Elementi costitutivi della fattispecie d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 2, lett. c), t.u.i., cui corrisponde il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per coesione con il coniuge o il familiare, ai sensi dell'art. 28 lett. b) d.p.r. 394\1999, sono, dunque: il rapporto qualificato di parentela;
la convivenza tra lo straniero irregolare istante ed il parente entro il secondo grado, cittadino italiano;
e l'assenza di motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.
La prova dei medesimi, in virtù del principio generale di distribuzione del relativo onere, fissato dall'art. 2697 c.c., cede a carico dell'attore, laddove vi sia stata specifica contestazione, giusta il combinato disposto degli artt. 115 e 167 c.p.c.
L'unico fatto pacifico tra le parti è il rapporto qualificato di parentela tra il ricorrente e la figlia Con il provvedimento impugnato, invero, il Questore ha Persona_1
contestato sia la convivenza, sia l'esistenza di pericolosità sociale.
Quanto alla convivenza, occorre considerare che, se è vero che il diritto all'ingresso e al soggiorno per ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario con cittadino italiano è regolato esclusivamente dalla disciplina normativa di derivazione comunitaria, introdotta dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE, che non richiede la convivenza tra i suoi requisiti costitutivi;
cionondimeno è anche vero che nella nozione di “familiare”, contenuta nell'art. 2 della citata fonte normativa, il rapporto di parentela tra padre e figlio maggiorenne, che ricorre nel caso specifico, non è incondizionatamente tutelato. Esso è preso in considerazione soltanto se il discendente ha un'età inferiore ai 21 anni o è a carico e se l'ascendente è a carico. L'estensione agevolata di ingresso e soggiorno dei familiari previsti dall'art. 3 del citato d.lgs. richiede, per giunta, ulteriori requisiti, poiché deve trattarsi di familiare a carico o convivente, nel Paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o pagina 5 di 7 devono sussistere gravi motivi di salute tali da imporre che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente.
L'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. t.u.i. e l'art. 28, lett. b) d.p.r. 394\1999, invece, da applicare per via della dedotta condizione d'irregolarità dell'istante, prevedono una tutela diversa del rapporto tra genitore e figlio maggiorenne, poiché, se non esigono requisiti di età
o altri, che possano riguardare il mantenimento o le condizioni di salute, pretendono, invece, la convivenza. Il contenuto di tale ultimo requisito non può non dipendere, innanzitutto, dal tipo di rapporto preso in esame dalla disposizione in commento ma deve, comunque, essere effettivamente esistente (Cass. 28201\2021), e, al minimo, esige la coabitazione.
Nel caso di specie, la p.a. ha contestato l'esistenza di tale condizione evidenziando come, in occasione del controllo eseguito presso la residenza indicata, era stata la moglie del ricorrente ad affermare che i due figli italiani della coppia, e Persona_1 PE
, non vivevano a Napoli perché dediti ad attività di lavoro ambulante in altre
[...]
province. Orbene, in proposito il ricorrente ha fortemente contestato la necessità della convivenza come requisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno (ma sul punto questo giudice si è già soffermato in precedenza, ritenendolo nel caso in esame requisito indefettibile), limitandosi poi ad affermare che l'assenza temporanea della figlia presso l'abitazione del ricorrente non vale ad escludere la convivenza;
tale affermazione, così come le censure in ordine alla mancata indicazione, nel provvedimento impugnato, dell'effettuazione di ulteriori accertamenti in ordine alla convivenza della figlia, risultano tuttavia in contrasto con quanto dichiarato dalla moglie del ricorrente, la quale ha ammesso che i figli non vivono a Napoli.
D'altro canto, il ricorrente non ha dimostrato in altro modo l'effettiva convivenza non dando neanche seguito all'istanza di prova testimoniale indicata in ricorso.
Deve ritenersi, dunque, in assenza di elementi probatori anche di natura indiziaria a favore di una effettiva convivenza tra padre e figlia, che risultino insussistenti ragioni di vizi dell'atto impugnato tali da consentire l'annullamento dello stesso. La mancanza dell'elemento costitutivo rappresentato dalla convivenza con il familiare cittadino italiano pagina 6 di 7 varrebbe, invero, da sola, a fondare la legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari, dovendosi ritenere assorbita l'ulteriore censura relativa all'assenza di pericolosità sociale dell'istante.
Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente. Esse sono liquidate d'ufficio, in difetto di nota spese, come da dispositivo, applicando i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile medio ed il valore minimo per ciascuna fase.
Peraltro, la difesa della parte resistente è stata limitata solo alle fasi di studio e introduttiva, non risultando svolta attività defensionale nel corso della fase istruttorie e di quella decisoria.
Le spese, dunque, si liquidano, negli importi di euro 1064,00 per la fase di studio e di euro 708,00 per la fase introduttiva.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento, in favore del , delle spese Controparte_1
processuali, come precisate in parte motiva, che liquida nella somma di euro 1772,00, oltre rimborso forfetario, nella misura del 15% del compenso, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Napoli, 09/07/2025
Il giudice
Dott. Mario Suriano
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