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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 13793 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. TODARO FRANCESCO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
resistente contumace
E NEI CONFRONTI DI
CP_2
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: Impugnazione licenziamento all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 24/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia della Controparte_1
- dichiara la nullità del licenziamento orale intimato alla ricorrente il 5 giugno
2023, con conseguente diritto di alla reintegrazione nel posto Parte_1
di lavoro e condanna della al pagamento in favore di Controparte_1
di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di Parte_1
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 1.243,79) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
1 - condanna la al pagamento in favore della ricorrente della Controparte_1
somma lorda di € 2.516,77 a titolo di differenze retributive;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 della ricorrente, che liquida in € 4.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. FRANCESCO TODARO
- condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 dell' che liquida in € 1.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge CP_2
se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 10/11/2023 la ricorrente in epigrafe deduceva di avere prestato attività di lavoro subordinato in favore della società resistente dall'8 Marzo 2023 al 5 Giugno 2023, quando era stata licenziata oralmente, con mansioni di banconiere di bar di livello VI del CCNL Turismo
Confcommercio – Pubblici esercizi minori con orario di lavoro da martedì a domenica, secondo turni di otto ore che si alternavano, dalle 6:00 alle 13:00, dalle
9:00 alle 17:00 e dalle 13:00 alle 21:00; che il rapporto era stato formalizzato soltanto in data 18 aprile e con orario part-time per 27 ore settimanali.
Concludeva quindi con la domanda di accertamento della nullità del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro, oltre risarcimento del danno commisurato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, ovvero in subordine “ritenere e dichiarare illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in quanto privo delle effettive ragioni che ne giustificano la legittimità nonché in violazione del repêchage; Per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di tre mensilità pari ad € 3.966,69 o a quell'altra somma che sarà stabilità dal decidente”.
Inoltre, concludeva con la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, indennità ferie non godute, TFR, indennità di mancato preavviso, per un totale complessivo di € 4.122,95;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, parte resistente non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica.
Si costituiva in giudizio l' che si dichiarava pronto a percepire eventuali CP_2 contributi non prescritti;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi e la notifica del provvedimento ammissivo dell'interrogatorio formale, all'udienza di
2 trattazione scritta del 24/02/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi, e tenuto conto del fatto che parte resistente non ha reso l'interrogatorio formale, deve ritenersi provato che la ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa in favore della società resistente con le modalità dedotte in ricorso (cfr dichiarazioni teste
“ l'8 marzo del 2023 io e mia moglie siamo andati in zona Arenella in Testimone_1 un bar che ha un'insegna credo ” ”, a prendere dei dolci perché era la festa della CP_1
donna. Sono sicuro perché in quello stesso giorno ha cominciato a lavorare lì ed è Pt_1
il motivo per il quale noi siano andati lì a prendere dei dolci. Mi sembra che sia stato il primo pomeriggio. non vive e non viveva in quel periodo insieme a noi. ADR: so Pt_1
che ha cominciato a lavorare lì la mattina, era dietro il banco. ADR: ricordo poi con precisione che il 5 giugno, sono sicuro che era il 5 perché per me il 6 giugno è una data importante, ho accompagnato intorno alle 14 che doveva parlare con il titolare. Io Pt_1
sono rimasto in disparte ma ho potuto notare che si trattava di una discussione non serena perché il titolare gesticolava e piangeva. Poi lei mi ha detto che lui l'aveva Pt_1 licenziata. ADR: era il giorno di riposo di . ADR: lei ha lavorato sempre tutto il Pt_1
giorno, anche se con orari differenti, perché io ci sono andata insieme alla mamma di
in diverse fasce orarie.”. Teste : “la ricorrente mi ha riferito che Pt_1 Testimone_2 aveva avuto un'offerta di lavoro e che avrebbe cominciato a lavorare l'8 marzo 2023. Io stessa l'ho accompagnata presso il bar con insegna “ ”, in zona Arenella, un poco CP_1 prima delle 9 perché mi aveva detto che il suo turno cominciava alle 9. Poi ho preso un caffè e me ne sono andata e sono ritornata a prenderla alle 17. ADR: mia nipote mi ha riferito che si era accordata con il titolare per lavorare dalle 9 alle 17 tranne il lunedì. Io quindi l'ho accompagnata e sono andata a riprenderla almeno 2/3 volte alla settimana. Poi ad un certo punto le è stato assegnato un turno dalle 13 alle 21 e quindi io mi limitavo ad accompagnarla mentre, se non potevo andarla a prendere, provvedeva mio cognato. ADR: ad un certo punto agli inizi di giugno mia nipote mi ha riferito che il titolare l'aveva licenziata.”);
- rilevato che tali dichiarazioni, esaminate nel complesso e unitamente al fatto che parte resistente non ha reso l'interrogatorio formale, possono ritenersi idonee a provare la data di inizio del rapporto e la sua articolazione oraria;
- rilevato che analoghe considerazioni possono essere fatte per ciò che concerne la domanda relativa all'accertamento del licenziamento orale;
- rilevato, in particolare, che secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “Il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta, ha
3 l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.” (Cass. n. 26407/2022);
- rilevato che, nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge l'esistenza di un provvedimento espulsivo, tanto che parte resistente ha trasmesso una dichiarazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Deve tuttavia osservarsi che – data la contumacia della società resistente – non risulta provata l'esistenza del formale provvedimento espulsivo (e, in verità, neanche l'esistenza del giustificato motivo oggettivo eventualmente addotto).
Pertanto, in applicazione di quanto disposto dall'art. 2, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.
2372015, deve essere dichiarata la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente il 5 giugno 2023, con conseguente diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e condanna di parte datoriale al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(parametrata ad un rapporto full-time e dunque pari ad € 1.243,79) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- rilevato che, per quanto concerne le differenze retributive, la domanda può trovare accoglimento limitatamente alle somme richieste – a titolo di integrazione oraria- per le mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2023, e dunque per complessivi € 2.516,77 lordi.
Non può invece trovare accoglimento la domanda relativa al pagamento dell'indennità di mancato preavviso e di TFR, per le ragioni sopra indicate, e la domanda relativa al pagamento dell'indennità per ferie non godute, che presuppone una prova rigorosa e specifica che nel caso di specie non è stata fornita;
- rilevato, dunque, che il ricorso può trovare accoglimento nei limiti precisati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 24/02/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 13793 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. TODARO FRANCESCO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
resistente contumace
E NEI CONFRONTI DI
CP_2
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: Impugnazione licenziamento all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 24/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia della Controparte_1
- dichiara la nullità del licenziamento orale intimato alla ricorrente il 5 giugno
2023, con conseguente diritto di alla reintegrazione nel posto Parte_1
di lavoro e condanna della al pagamento in favore di Controparte_1
di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di Parte_1
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 1.243,79) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
1 - condanna la al pagamento in favore della ricorrente della Controparte_1
somma lorda di € 2.516,77 a titolo di differenze retributive;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 della ricorrente, che liquida in € 4.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. FRANCESCO TODARO
- condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 dell' che liquida in € 1.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge CP_2
se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 10/11/2023 la ricorrente in epigrafe deduceva di avere prestato attività di lavoro subordinato in favore della società resistente dall'8 Marzo 2023 al 5 Giugno 2023, quando era stata licenziata oralmente, con mansioni di banconiere di bar di livello VI del CCNL Turismo
Confcommercio – Pubblici esercizi minori con orario di lavoro da martedì a domenica, secondo turni di otto ore che si alternavano, dalle 6:00 alle 13:00, dalle
9:00 alle 17:00 e dalle 13:00 alle 21:00; che il rapporto era stato formalizzato soltanto in data 18 aprile e con orario part-time per 27 ore settimanali.
Concludeva quindi con la domanda di accertamento della nullità del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro, oltre risarcimento del danno commisurato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, ovvero in subordine “ritenere e dichiarare illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in quanto privo delle effettive ragioni che ne giustificano la legittimità nonché in violazione del repêchage; Per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di tre mensilità pari ad € 3.966,69 o a quell'altra somma che sarà stabilità dal decidente”.
Inoltre, concludeva con la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, indennità ferie non godute, TFR, indennità di mancato preavviso, per un totale complessivo di € 4.122,95;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, parte resistente non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica.
Si costituiva in giudizio l' che si dichiarava pronto a percepire eventuali CP_2 contributi non prescritti;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi e la notifica del provvedimento ammissivo dell'interrogatorio formale, all'udienza di
2 trattazione scritta del 24/02/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi, e tenuto conto del fatto che parte resistente non ha reso l'interrogatorio formale, deve ritenersi provato che la ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa in favore della società resistente con le modalità dedotte in ricorso (cfr dichiarazioni teste
“ l'8 marzo del 2023 io e mia moglie siamo andati in zona Arenella in Testimone_1 un bar che ha un'insegna credo ” ”, a prendere dei dolci perché era la festa della CP_1
donna. Sono sicuro perché in quello stesso giorno ha cominciato a lavorare lì ed è Pt_1
il motivo per il quale noi siano andati lì a prendere dei dolci. Mi sembra che sia stato il primo pomeriggio. non vive e non viveva in quel periodo insieme a noi. ADR: so Pt_1
che ha cominciato a lavorare lì la mattina, era dietro il banco. ADR: ricordo poi con precisione che il 5 giugno, sono sicuro che era il 5 perché per me il 6 giugno è una data importante, ho accompagnato intorno alle 14 che doveva parlare con il titolare. Io Pt_1
sono rimasto in disparte ma ho potuto notare che si trattava di una discussione non serena perché il titolare gesticolava e piangeva. Poi lei mi ha detto che lui l'aveva Pt_1 licenziata. ADR: era il giorno di riposo di . ADR: lei ha lavorato sempre tutto il Pt_1
giorno, anche se con orari differenti, perché io ci sono andata insieme alla mamma di
in diverse fasce orarie.”. Teste : “la ricorrente mi ha riferito che Pt_1 Testimone_2 aveva avuto un'offerta di lavoro e che avrebbe cominciato a lavorare l'8 marzo 2023. Io stessa l'ho accompagnata presso il bar con insegna “ ”, in zona Arenella, un poco CP_1 prima delle 9 perché mi aveva detto che il suo turno cominciava alle 9. Poi ho preso un caffè e me ne sono andata e sono ritornata a prenderla alle 17. ADR: mia nipote mi ha riferito che si era accordata con il titolare per lavorare dalle 9 alle 17 tranne il lunedì. Io quindi l'ho accompagnata e sono andata a riprenderla almeno 2/3 volte alla settimana. Poi ad un certo punto le è stato assegnato un turno dalle 13 alle 21 e quindi io mi limitavo ad accompagnarla mentre, se non potevo andarla a prendere, provvedeva mio cognato. ADR: ad un certo punto agli inizi di giugno mia nipote mi ha riferito che il titolare l'aveva licenziata.”);
- rilevato che tali dichiarazioni, esaminate nel complesso e unitamente al fatto che parte resistente non ha reso l'interrogatorio formale, possono ritenersi idonee a provare la data di inizio del rapporto e la sua articolazione oraria;
- rilevato che analoghe considerazioni possono essere fatte per ciò che concerne la domanda relativa all'accertamento del licenziamento orale;
- rilevato, in particolare, che secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “Il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta, ha
3 l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.” (Cass. n. 26407/2022);
- rilevato che, nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge l'esistenza di un provvedimento espulsivo, tanto che parte resistente ha trasmesso una dichiarazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Deve tuttavia osservarsi che – data la contumacia della società resistente – non risulta provata l'esistenza del formale provvedimento espulsivo (e, in verità, neanche l'esistenza del giustificato motivo oggettivo eventualmente addotto).
Pertanto, in applicazione di quanto disposto dall'art. 2, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.
2372015, deve essere dichiarata la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente il 5 giugno 2023, con conseguente diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e condanna di parte datoriale al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(parametrata ad un rapporto full-time e dunque pari ad € 1.243,79) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- rilevato che, per quanto concerne le differenze retributive, la domanda può trovare accoglimento limitatamente alle somme richieste – a titolo di integrazione oraria- per le mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2023, e dunque per complessivi € 2.516,77 lordi.
Non può invece trovare accoglimento la domanda relativa al pagamento dell'indennità di mancato preavviso e di TFR, per le ragioni sopra indicate, e la domanda relativa al pagamento dell'indennità per ferie non godute, che presuppone una prova rigorosa e specifica che nel caso di specie non è stata fornita;
- rilevato, dunque, che il ricorso può trovare accoglimento nei limiti precisati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 24/02/2025
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