TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 30/05/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 227/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 227/2025 promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/11/1978, residente a [...], ed elettivamente domiciliato a San Salvo (CH) alla via San Rocco
n. 24/E presso lo studio dell'Avv. CLEMENTINA DE VIRGILIIS che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e Parte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...], C.F._2 residente a VASTO al CORSO MAZZINI 320, ed elettivamente domiciliata a San Salvo (CH) alla via Grasceta n. 78 presso lo studio dell'Avv. SARA GARZIA che la rappresenta e difende come da procura in atti;
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili
1 CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“a- I figli minori e vengono affidati Persona_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori;
dall'1.3.2025, con il trasferimento della in Vasto, presso l'abitazione del Pt_2 proprio compagno, sita al Cso Mazzini n.320, i ragazzi resteranno una settimana con il padre ed una con la madre;
qualora i ragazzi desiderassero trascorrere due settimane consecutive con un genitore
o con l'altro saranno liberi di scegliere dove restare;
qualora i ragazzi non volessero rimanere con la madre, resteranno nella casa del padre, con facoltà per la madre di vederli e tenerli con sé come e quando vuole;
la stessa facoltà spetta al padre durante i periodi di permanenza presso la madre;
durante le festività natalizie e pasquali i ragazzi decideranno di volta in volta dove rimanere, ovviamente, alternando i tempi di permanenza presso l'uno
o l'altro genitore;
tutti gli orari e le date potranno essere cambiate di comune accordo dai genitori e nel caso in cui i ragazzi si ammalassero ognuno dei genitori potrà recarsi nella casa in cui si trovano per visitarli ed in caso assisterli;
- tutte le decisioni relative alla salute, la scuola e l'educazione dei minori verranno assunte dai genitori di comune accordo;
- i ragazzi avranno la propria residenza anagrafica presso la casa della madre in Vasto, al C.so Mazzini n.320: - a far data dal 1 marzo 2025 i genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei propri figli durante i rispettivi tempi di permanenza;
le spese straordinarie e ordinarie (escluse quelle inerenti il vitto), così come previste dal protocollo del Tribunale di Vasto, tutte concordate e documentate, tranne quelle di estrema urgenza, saranno per il 70% a carico del e per il 30% a carico della;
Pt_1 Pt_2 il consenso per le spese straordinarie potrà essere fornito anche tramite messaggio whatsapp o mail. È inteso che il mancato espresso consenso entro cinque giorni dalla comunicazione della spesa necessaria sarà inteso come assenso;
- il entro il 21.3.2025 verserà alla la somma di € Pt_1 Pt_2
3310,00 quale differenza per l'adeguamento dell'assegno di mantenimento versato fino al 28.2.2025; con la percezione di tale somma la si dichiara soddisfatta e dichiara di non aver più Pt_2 nulla a pretendere dal;
Pt_1
- l'assegno unico familiare verrà riscosso in parti uguali dal Pt_1
e dalla;
Pt_2
- nessuna obbligazione alimentare sorgerà a favore dell'uno o dell'altro coniuge, essendo entrambi economicamente indipendenti;
- l'armadio ed i quadri della resteranno nella casa del Pt_2
a disposizione dei figli;
Pt_1
2 - tutte le altre questioni di carattere patrimoniale sono state definite dai coniugi in sede di separazione;
- i divorziandi alle condizioni di cui sopra si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette concordate statuizioni, che accettano e sottoscrivono, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- spese di lite compensate tra essi coniugi”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente ed Parte_1 Pt_2
, che si sono sposati a SAN SALVO il 05/05/2007, hanno chiesto
[...] la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza del 28/5/2024 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 2/12/2020 il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 3/11/2020. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
3 5. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a SAN SALVO il 05/05/2007 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di SAN SALVO al numero 13, parte II, serie A dell'anno 2007.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi morali e materiali dei figli e . Per_1 Per_2
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ed a SAN SALVO il 05/05/2007 e Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di SAN SALVO al numero 13 parte II, serie A dell'anno 2007;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN SALVO di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 29/05/2025. 4 IL PRESIDENTE dott.ssa Stefania Izzi
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Maria Elena Faleschini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 227/2025 promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/11/1978, residente a [...], ed elettivamente domiciliato a San Salvo (CH) alla via San Rocco
n. 24/E presso lo studio dell'Avv. CLEMENTINA DE VIRGILIIS che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e Parte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...], C.F._2 residente a VASTO al CORSO MAZZINI 320, ed elettivamente domiciliata a San Salvo (CH) alla via Grasceta n. 78 presso lo studio dell'Avv. SARA GARZIA che la rappresenta e difende come da procura in atti;
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili
1 CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“a- I figli minori e vengono affidati Persona_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori;
dall'1.3.2025, con il trasferimento della in Vasto, presso l'abitazione del Pt_2 proprio compagno, sita al Cso Mazzini n.320, i ragazzi resteranno una settimana con il padre ed una con la madre;
qualora i ragazzi desiderassero trascorrere due settimane consecutive con un genitore
o con l'altro saranno liberi di scegliere dove restare;
qualora i ragazzi non volessero rimanere con la madre, resteranno nella casa del padre, con facoltà per la madre di vederli e tenerli con sé come e quando vuole;
la stessa facoltà spetta al padre durante i periodi di permanenza presso la madre;
durante le festività natalizie e pasquali i ragazzi decideranno di volta in volta dove rimanere, ovviamente, alternando i tempi di permanenza presso l'uno
o l'altro genitore;
tutti gli orari e le date potranno essere cambiate di comune accordo dai genitori e nel caso in cui i ragazzi si ammalassero ognuno dei genitori potrà recarsi nella casa in cui si trovano per visitarli ed in caso assisterli;
- tutte le decisioni relative alla salute, la scuola e l'educazione dei minori verranno assunte dai genitori di comune accordo;
- i ragazzi avranno la propria residenza anagrafica presso la casa della madre in Vasto, al C.so Mazzini n.320: - a far data dal 1 marzo 2025 i genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei propri figli durante i rispettivi tempi di permanenza;
le spese straordinarie e ordinarie (escluse quelle inerenti il vitto), così come previste dal protocollo del Tribunale di Vasto, tutte concordate e documentate, tranne quelle di estrema urgenza, saranno per il 70% a carico del e per il 30% a carico della;
Pt_1 Pt_2 il consenso per le spese straordinarie potrà essere fornito anche tramite messaggio whatsapp o mail. È inteso che il mancato espresso consenso entro cinque giorni dalla comunicazione della spesa necessaria sarà inteso come assenso;
- il entro il 21.3.2025 verserà alla la somma di € Pt_1 Pt_2
3310,00 quale differenza per l'adeguamento dell'assegno di mantenimento versato fino al 28.2.2025; con la percezione di tale somma la si dichiara soddisfatta e dichiara di non aver più Pt_2 nulla a pretendere dal;
Pt_1
- l'assegno unico familiare verrà riscosso in parti uguali dal Pt_1
e dalla;
Pt_2
- nessuna obbligazione alimentare sorgerà a favore dell'uno o dell'altro coniuge, essendo entrambi economicamente indipendenti;
- l'armadio ed i quadri della resteranno nella casa del Pt_2
a disposizione dei figli;
Pt_1
2 - tutte le altre questioni di carattere patrimoniale sono state definite dai coniugi in sede di separazione;
- i divorziandi alle condizioni di cui sopra si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette concordate statuizioni, che accettano e sottoscrivono, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- spese di lite compensate tra essi coniugi”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente ed Parte_1 Pt_2
, che si sono sposati a SAN SALVO il 05/05/2007, hanno chiesto
[...] la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza del 28/5/2024 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 2/12/2020 il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 3/11/2020. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
3 5. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a SAN SALVO il 05/05/2007 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di SAN SALVO al numero 13, parte II, serie A dell'anno 2007.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi morali e materiali dei figli e . Per_1 Per_2
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ed a SAN SALVO il 05/05/2007 e Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di SAN SALVO al numero 13 parte II, serie A dell'anno 2007;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN SALVO di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 29/05/2025. 4 IL PRESIDENTE dott.ssa Stefania Izzi
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Maria Elena Faleschini
5