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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/02/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 5850/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv. Annateresa Farella); Parte_1 e
(avv. Daniele De Leonardis); CP_1
all'udienza del 19.02.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea deve essere rigettata. Nel caso di specie, il contenzioso ha ad oggetto l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. 1922952, notificata il 15.04.2024 ed emessa ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 67/2014, come modificato dall'art.23 del D.L. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sul regime sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziale, sul presupposto della nullità del provvedimento impugnato per la inesistenza degli atti prodromici e per essere intervenuta la prescrizione ex art 28 L. 689/81. I rilievi che precedono, tuttavia, non sono condivisibili. Sul punto, è infatti opportuno evidenziare che in esame vige il termine di prescrizione di durata quinquennale (art. 28 L. 689/1981): tale termine ha cominciato a decorrere, trattandosi di illecito valutato originariamente come reato e poi depenalizzato, con la data di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016 e, quindi, in data 6.2.2016. Per gli anni successivi, come nel caso di specie, è evidente che la prescrizione inizi a decorrere dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione in quanto da tale momento scatta il termine -di tre mesi- per l'eventuale adempimento mediante il versamento delle somme omesse, al cui spirare decorre il termine di 60 giorni per il pagamento della sanzione. Il mancato pagamento consente, poi, l'emissione dell'ordinanza ingiunzione. Tanto premesso, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata è relativa alla sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, comminata ai
1 sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, in relazione all'annualità 2017. Ebbene, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che l' ha provveduto alla notifica di atto di CP_1 accertamento in data 9.11.2019; ne deriva che la prescrizione è stata interrotta con la notifica di tale atto di accertamento (cfr. doc. in fasc. ), è rimasta sospesa CP_1 nei tre mesi successivi ex art. 2 D.L. 463/1983 (comma 1 – bis “il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”; comma 1 – quater “durante il termine di cui al comma 1- bis il corso della prescrizione rimane sospeso”), poi è rimasta ancora sospesa dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (art. 103, comma 6 – bis D.L. 18/2020) e infine nuovamente interrotta con la notifica dell'ordinanza ingiunzione del 15.04.2024. L'opposizione va dunque respinta non essendo prescritta la somma richiesta. Quanto alla carenza di atti presupposti, in disparte la irrilevanza di tale circostanza al fine della validità dell'ordinanza opposta, deve evidenziarsi che vi è la prova documentale della notifica della comunicazione dell'accertamento dell'omissione contributiva contestata e, pertanto, anche sotto tale profilo le doglianze della ricorrente sono infondate. Per quanto riguarda, infine, la questione di diritto intertemporale sollevata dalla parte ricorrente è opportuno ribadire che il principio di irretroattività, corollario del principio di legalità, in virtù del quale nessuno può essere punito per un fatto che non è considerato illecito dalla legge vigente al momento della sua commissione, è un principio di ordine generale del nostro ordinamento giuridico ed è espressamente sancito, in materia di sanzioni amministrative, dall'art. 1 della Legge 689/1981. D'altro canto, alla luce della giurisprudenza sovranazionale -in particolare della Corte EDU- nonché della più recente evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale, è altresì accolto il principio di retroattività -favorevole- della lex mitius, da attuarsi anche al di fuori dei casi di previsione espressa mediante disposizioni transitorie, alla luce delle esigenze di eguaglianza e parità di trattamento, specie nei casi in cui a venire in rilievo siano sanzioni di natura sostanzialmente penale e dunque caratterizzate da note evidenti di severità ed afflittività. Principio, quest'ultimo, che come noto trova nel suo fondamento anche il suo limite di derogabilità (art. 3 Cost.). Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha invocato la violazione del principio di irretroattività -sfavorevole-
2 essendo il fatto risalente al 2017 e la misura della sanzione determinata, invece, sulla base della normativa vigente soltanto a partire dall'anno 2023. Il rilievo è calzante;
senonché, a ben guardare, il regime applicabile ratione temporis all'infrazione commessa e contestata, precedente all'entrata in vigore del D.L. n. 48/2023, risulta più severo e gravoso rispetto a quello applicato in base al d.l. medesimo. Infatti, l'art. 2, co. 1 bis, del d.l. n. 463/1983, convertito in legge, nella sua versione vigente al momento dell'illecito, sulla cui formulazione ha poi inciso il D.L. 2023 cit., prevedeva una sanzione amministrativa comunque non inferiore ad euro 10.000,00 e, pertanto, determinata in misura maggiore rispetto alla sanzione effettivamente irrogata dall' nella vicenda concreta. Motivo per cui, CP_1 l'ordinanza opposta risulta legittimamente determinata nel suo preciso ammontare, in ragione del principio di retroattività favorevole, su richiamato, da ritenersi operante rispetto alle sanzioni amministrative in esame attesa la natura sostanzialmente penale di queste ultime. Ed invero, pur non essendovi disposizioni transitorie, dalla lettura della relazione illustrativa allegata al disegno di legge, di conversione del decreto-legge D.L. n. 48/2023 (Atto Senato n. 685), emerge l'applicabilità del regime più favorevole. Più specificamente - si legge nella relazione -
“la natura punitiva della sanzione amministrativa permette l'equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in bonam partem (art. 2, comma 2, c.p.). Pertanto -in armonia con i principi di rango costituzionale nonché di ordine sovranazionale- per effetto dell'introduzione della norma di cui all'art. 23 D.L. n. 48/2023, sotto il profilo sanzionatorio, si può e deve procedersi direttamente all'irrogazione della sanzione così come rimodulata dalla novella legislativa. In definitiva, l'ordine di ingiunzione emesso dall' CP_1 risulta legittimo sia sotto il profilo dell' “an” sia da un punto di vista della quantificazione della somma ingiunta. Di conseguenza, l'opposizione deve essere rigettata. Le spese di giudizio –da liquidarsi secondo i minimi, come da infrascritto dispositivo attesa la non complessità delle questioni giuridiche trattate- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta l'opposizione;
-condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.865,00, per compensi, oltre accessori come per legge. Bari,19.02.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv. Annateresa Farella); Parte_1 e
(avv. Daniele De Leonardis); CP_1
all'udienza del 19.02.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea deve essere rigettata. Nel caso di specie, il contenzioso ha ad oggetto l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. 1922952, notificata il 15.04.2024 ed emessa ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 67/2014, come modificato dall'art.23 del D.L. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sul regime sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziale, sul presupposto della nullità del provvedimento impugnato per la inesistenza degli atti prodromici e per essere intervenuta la prescrizione ex art 28 L. 689/81. I rilievi che precedono, tuttavia, non sono condivisibili. Sul punto, è infatti opportuno evidenziare che in esame vige il termine di prescrizione di durata quinquennale (art. 28 L. 689/1981): tale termine ha cominciato a decorrere, trattandosi di illecito valutato originariamente come reato e poi depenalizzato, con la data di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016 e, quindi, in data 6.2.2016. Per gli anni successivi, come nel caso di specie, è evidente che la prescrizione inizi a decorrere dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione in quanto da tale momento scatta il termine -di tre mesi- per l'eventuale adempimento mediante il versamento delle somme omesse, al cui spirare decorre il termine di 60 giorni per il pagamento della sanzione. Il mancato pagamento consente, poi, l'emissione dell'ordinanza ingiunzione. Tanto premesso, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata è relativa alla sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, comminata ai
1 sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, in relazione all'annualità 2017. Ebbene, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che l' ha provveduto alla notifica di atto di CP_1 accertamento in data 9.11.2019; ne deriva che la prescrizione è stata interrotta con la notifica di tale atto di accertamento (cfr. doc. in fasc. ), è rimasta sospesa CP_1 nei tre mesi successivi ex art. 2 D.L. 463/1983 (comma 1 – bis “il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”; comma 1 – quater “durante il termine di cui al comma 1- bis il corso della prescrizione rimane sospeso”), poi è rimasta ancora sospesa dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (art. 103, comma 6 – bis D.L. 18/2020) e infine nuovamente interrotta con la notifica dell'ordinanza ingiunzione del 15.04.2024. L'opposizione va dunque respinta non essendo prescritta la somma richiesta. Quanto alla carenza di atti presupposti, in disparte la irrilevanza di tale circostanza al fine della validità dell'ordinanza opposta, deve evidenziarsi che vi è la prova documentale della notifica della comunicazione dell'accertamento dell'omissione contributiva contestata e, pertanto, anche sotto tale profilo le doglianze della ricorrente sono infondate. Per quanto riguarda, infine, la questione di diritto intertemporale sollevata dalla parte ricorrente è opportuno ribadire che il principio di irretroattività, corollario del principio di legalità, in virtù del quale nessuno può essere punito per un fatto che non è considerato illecito dalla legge vigente al momento della sua commissione, è un principio di ordine generale del nostro ordinamento giuridico ed è espressamente sancito, in materia di sanzioni amministrative, dall'art. 1 della Legge 689/1981. D'altro canto, alla luce della giurisprudenza sovranazionale -in particolare della Corte EDU- nonché della più recente evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale, è altresì accolto il principio di retroattività -favorevole- della lex mitius, da attuarsi anche al di fuori dei casi di previsione espressa mediante disposizioni transitorie, alla luce delle esigenze di eguaglianza e parità di trattamento, specie nei casi in cui a venire in rilievo siano sanzioni di natura sostanzialmente penale e dunque caratterizzate da note evidenti di severità ed afflittività. Principio, quest'ultimo, che come noto trova nel suo fondamento anche il suo limite di derogabilità (art. 3 Cost.). Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha invocato la violazione del principio di irretroattività -sfavorevole-
2 essendo il fatto risalente al 2017 e la misura della sanzione determinata, invece, sulla base della normativa vigente soltanto a partire dall'anno 2023. Il rilievo è calzante;
senonché, a ben guardare, il regime applicabile ratione temporis all'infrazione commessa e contestata, precedente all'entrata in vigore del D.L. n. 48/2023, risulta più severo e gravoso rispetto a quello applicato in base al d.l. medesimo. Infatti, l'art. 2, co. 1 bis, del d.l. n. 463/1983, convertito in legge, nella sua versione vigente al momento dell'illecito, sulla cui formulazione ha poi inciso il D.L. 2023 cit., prevedeva una sanzione amministrativa comunque non inferiore ad euro 10.000,00 e, pertanto, determinata in misura maggiore rispetto alla sanzione effettivamente irrogata dall' nella vicenda concreta. Motivo per cui, CP_1 l'ordinanza opposta risulta legittimamente determinata nel suo preciso ammontare, in ragione del principio di retroattività favorevole, su richiamato, da ritenersi operante rispetto alle sanzioni amministrative in esame attesa la natura sostanzialmente penale di queste ultime. Ed invero, pur non essendovi disposizioni transitorie, dalla lettura della relazione illustrativa allegata al disegno di legge, di conversione del decreto-legge D.L. n. 48/2023 (Atto Senato n. 685), emerge l'applicabilità del regime più favorevole. Più specificamente - si legge nella relazione -
“la natura punitiva della sanzione amministrativa permette l'equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in bonam partem (art. 2, comma 2, c.p.). Pertanto -in armonia con i principi di rango costituzionale nonché di ordine sovranazionale- per effetto dell'introduzione della norma di cui all'art. 23 D.L. n. 48/2023, sotto il profilo sanzionatorio, si può e deve procedersi direttamente all'irrogazione della sanzione così come rimodulata dalla novella legislativa. In definitiva, l'ordine di ingiunzione emesso dall' CP_1 risulta legittimo sia sotto il profilo dell' “an” sia da un punto di vista della quantificazione della somma ingiunta. Di conseguenza, l'opposizione deve essere rigettata. Le spese di giudizio –da liquidarsi secondo i minimi, come da infrascritto dispositivo attesa la non complessità delle questioni giuridiche trattate- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta l'opposizione;
-condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.865,00, per compensi, oltre accessori come per legge. Bari,19.02.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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