Articolo 1 della Legge 22 luglio 1978, n. 385
Articolo 2
Versione
8 agosto 1978
Art. 1.

La misura oraria di compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui all' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e' pari a 1/175 della retribuzione lorda mensile, con le maggiorazioni previste dall' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 . Fermi restando criteri e decorrenza fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 , il limite annuo individuale di cui al terzo comma dell'articolo 1 del decreto suddetto e' stabilito in 180 ore.
Per il personale beneficiario dell' articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 , non compreso tra i destinatari del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma e provvisto, in aggiunta allo stipendio, dell'assegno perequativo o di analogo assegno pensionabile, la tariffa del compenso per lavoro straordinario da corrispondere in applicazione dell'articolo 19, terzo comma, della stessa legge n. 734, e' determinata applicando l'articolo 3, quarto comma, del decreto suindicato. La stessa norma si applica anche per la determinazione della misura oraria del compenso per lavoro straordinario per le qualifiche non espressamente indicate nella presente legge e nel richiamato decreto.
A decorrere dal 1 gennaio 1978, fra gli elementi di computo per la determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, sara' considerato anche l'importo della tredicesima mensilita', ragguagliata a mese, dell'anno immediatamente precedente.
Entrata in vigore il 8 agosto 1978
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