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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 27/11/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 761/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 761/2018 promossa con atto di impugnazione per nullità di lodo arbitrale e contestuale citazione per querela di falso notificato il 3.10.2018 da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMO CARLIN, presso il cui studio in
Portogruaro, Viale Matteotti n. 8, risulta elettivamente domiciliata, per procura in calce all'atto di citazione
APPELLANTE contro Co
. (C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MAURIZIO
BONOTTO, presso il cui studio in Conegliano, Corte delle Rose n. 36, risulta elettivamente domiciliata, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
OGGETTO: impugnazione di lodo arbitrale
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 4.11.2025: “- accertarsi e dichiararsi che il lodo arbitrale di cui è impugnazione, emesso dal Collegio arbitrale suindicato in “Pordenone, 31 maggio 2018” e notificato in data 6.6.2018, è affetto da nullità per invalidità della convenzione d'arbitrato ai sensi dell'art. 829 c. 1 n° 1 Cod.
Proc. Civ. e, pertanto, dichiarare nullo il medesimo lodo arbitrale, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
in ogni caso, con vittoria di competenze professionali e spese e rimborso dei contributi unificati.
Non accettate le eventuali domande nuove o diversamente articolate da Parte convenuta.
Si chiede la liquidazione delle spese sulla base del D.M. n° 55/2014 (causa di valore indeterminato e di complessità media)”.
Per l'appellata: come da note depositate il 4.11.2025:
“In via preliminare di rito
Per tutte le ragioni già esposte in atti, dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo.
Nel merito in via principale rinuncia a propria domanda di accertamento della paternità della sottoscrizione del rapporto contrattuale oggetto di sub-appalto da parte dell'ing. nella sua qualità di Persona_1 rappresentante legale pro tempore della e a conseguente domanda di Parte_1
accertamento della piena validità della clausola vessatoria avente ad oggetto la clausola compromissoria di cui all'art. 10 del contratto;
- insiste perché sia dichiarata la piena validità del rapporto intercorso tra le parti per le ragioni esposte in atti di causa ed, in ogni caso, perché il rapporto è validamente intercorso per fatti concludenti e di conseguenza accertare la debenza di nei Parte_1
confronti di della somma di € 9.758,00 maggiorata di interessi moratori Controparte_1 maturati e maturandi sino al saldo ex artt. 1218 e 1224 c.c..
Nel merito in via subordinata
Qualora non venga accertata la validità del lodo per apocrifia della sottoscrizione apposta nel contratto di sub-appalto del 01/06/2016, si chiede compensazione delle spese di lite, competenze ed onorari attesa la malafede processuale di parte appellante-ricorrente, come evidenziata in atto di comparsa di costituzione e risposta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con lettera raccomandata a.r. dd. 19.5.2017 Controparte_1
Co
. di seguito anche comunicava a di seguito
[...] CP_1 Parte_1 Part anche la nomina del proprio arbitro, relativamente alla controversia – rientrante nell'ambito della clausola compromissoria prevista dall'art. 10 del contratto di subappalto dd.
1.6.2016 stipulato tra le parti – avente a oggetto la domanda, da parte della prima società, di pagamento della somma di euro 9.785,00, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per lavori di Part tinteggiatura e posa di polistirolo eseguiti per conto della seconda. invitava inoltre a CP_3
designare il proprio arbitro entro il termine di 15 giorni previsto dalla predetta clausola.
Non avendo DB riscontrato l'invito, alla nomina dell'arbitro provvedeva il Tribunale di
Pordenone, adito da F.P. ex art. 810, co. 2 c.p.c.. Part Il giudizio arbitrale, nel quale non si costituiva veniva definito con il lodo pronunciato il
31.5.2018.
Il Collegio arbitrale osservava preliminarmente che il contratto di subappalto risultava sottoscritto da , legale rappresentante di quale subappaltatrice, e da Persona_2 CP_1
Part
legale rappresentante di e che la firma di quest'ultimo era sovrapposta a Persona_1 un timbro recante la ragione sociale di altra società (CONCRETE PREFABBRICATI S.R.L.).
Peraltro tale circostanza era, ad avviso degli arbitri, irrilevante in quanto il era Per_1
Part effettivamente legale rappresentante di la sottoscrizione non era stata disconosciuta, e la sua paternità era stata addirittura confermata dal teste il quale aveva riferito che il Tes_1
contratto era stato sottoscritto proprio dal Per_1
Nel merito, il Collegio riteneva la pretesa di fondata sulla base dell'oggetto del contratto, CP_3
della deposizione del teste , e dello scambio di comunicazioni tra le parti, dal quale Tes_1 emergeva come l'ammontare del corrispettivo non fosse stato mai contestato. Part Il Collegio condannava quindi al pagamento della somma di euro 9.758,00, oltre agli interessi moratori, nonché al pagamento degli onorari di arbitrato e alla rifusione delle spese in favore di CP_3
Part 2. ha impugnato il lodo eccependone la nullità, sostenendo che il contratto di subappalto, contenente la clausola compromissoria, non era stato sottoscritto dal proprio legale rappresentante, né da altro soggetto statutariamente abilitato a impegnare la Persona_1 volontà contrattuale della società.
L'attrice ha disconosciuto la sottoscrizione del proponendo querela di falso, e Per_1
offrendo quali scritture di comparazione la sottoscrizione della procura ad litem e quella, autenticata da Notaio, di un verbale assembleare, e ha dedotto l'inesistenza, nullità o inefficacia del contratto di subappalto. In subordine, ha eccepito la mancata specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria. Premesso che il contratto non era stato concluso mediante moduli e formulari, avendo costituito frutto di una scelta comune, ha sostenuto che la clausola compromissoria doveva essere specificamente sottoscritta da entrambi i contraenti.
In diritto, ha richiamato l'art. 829, n. 1 c.p.c., che stabilisce che l'impugnazione per nullità del lodo è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, <
d'arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell'art. 817 terzo comma>>.
Rilevata l'erroneità del rinvio operato dall'art. 829 c.p.c. (dovendosi intendere non al terzo comma, ma al secondo comma dell'art. 817 c.p.c., che prevede che la parte che non abbia eccepito nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato, non possa, per tale motivo, impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile), ha evidenziato come tale disposizione non sia applicabile alla parte rimasta contumace nel giudizio arbitrale, ma solo a quella costituita, non operando quindi nei propri confronti la preclusione.
Ha quindi convenuto in giudizio chiedendo Controparte_4
di dichiarare la nullità del lodo, e, quanto alla querela di falso, di accertare la rilevanza del documento identificato quale contratto di subappalto dd.
1.6.2016 e sospendere il giudizio, assegnando termine per la rimessione della causa innanzi al giudice competente.
3. Si è costituita la quale ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità CP_1
dell'impugnazione.
Concorde in ordine al fatto che il rinvio operato dall'art. 829, n. 1 c.p.c. debba intendersi rivolto al secondo, e non al terzo comma dell'art. 817 c.p.c., la convenuta ha sostenuto che la norma in questione si applica anche alla parte rimasta contumace nel giudizio arbitrale, posto che, diversamente opinando, si darebbe la possibilità al contumace di impugnare un lodo sfavorevole sottraendosi alla decadenza, e si determinerebbe un allungamento, provocato da una condotta processuale in mala fede, dei tempi processuali a scapito della parte che ha promosso l'arbitrato.
Nel merito, ha dedotto la genuinità della sottoscrizione del riconducendo a mero Per_1 errore materiale l'apposizione del timbro di altra società da lui rappresentata, e ribadendo l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti. In secondo luogo, ha contestato la necessità della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria, proprio in quanto il contenuto del contratto era stato, come riconosciuto dall'attrice, condiviso tra le parti.
Si è opposta alla querela di falso, rilevandone la pretestuosità, essendo l'assunto della falsificazione della sottoscrizione del incompatibile con il comportamento da Per_1
quest'ultimo posto in essere in esecuzione del rapporto contrattuale.
Ha quindi insistito, nel merito, per l'accertamento della paternità della sottoscrizione del contratto in capo al e della validità sia della clausola compromissoria, sia del lodo Per_1
impugnato, e per la condanna dell'appellante al pagamento degli ulteriori interessi moratori maturati sulla sorte capitale successivamente alla pronuncia del lodo.
4. Intervenuto il P.M., con ordinanza dd. 19.2.2019 la Corte ha rimesso le parti innanzi al
Tribunale competente per la querela di falso (Tribunale di Venezia), sospendendo il giudizio.
5. Con sentenza dd. 22.11.2024 il Tribunale di Venezia, in accoglimento della querela di falso, ha dichiarato che la sottoscrizione attribuita all'ing. in calce al contratto di Persona_1 subappalto dd. 1.6.2016 è apocrifa, condannando la convenuta alla rifusione delle spese di lite.
6. Passata in giudicato tale sentenza, la causa è stata riassunta da con Parte_1
ricorso depositato il 21.5.2025 e ritualmente notificato.
Celebrata la prima udienza il 1.7.2025, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni all'udienza - sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da note scritte - dell'11.11.2025 previa rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7. L'art. 829, I comma c.p.c. stabilisce, al numero 1), che <l'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia … se la convenzione d'arbitrato invalida, ferma disposizione dell'articolo 817, terzo comma>>.
Giova premettere che il riferimento alla preclusione di cui al terzo comma, anziché a quella
(ritenuta corretta anche dalle parti) di cui al secondo comma dell'art. 817 c.p.c. è dovuto esclusivamente alla stesura grafica finale dell'art. 817, che ha visto accorpato al secondo comma anche il contenuto di quello che avrebbe dovuto essere il terzo comma (e così – va aggiunto – si spiega il rinvio da parte dell'art. 829, I co. n. 4 c.p.c. all'inesistente quarto comma dello stesso articolo 817).
Il secondo comma dell'art. 817 c.p.c. dispone che <la parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile>>.
7.1 Ciò premesso, questione qui controversa è se la preclusione all'impugnazione per nullità del lodo in caso di invalidità della convenzione di arbitrato operi nei confronti solo della parte costituita nel procedimento arbitrale, o anche della parte volontariamente contumace. Part Nel primo caso, l'impugnazione proposta da sarebbe ammissibile, essendo l'odierna attrice rimasta contumace nel giudizio arbitrale;
nel secondo no, non avendo la stessa eccepito
– proprio in conseguenza della mancata partecipazione al giudizio - l'incompetenza degli arbitri per inesistenza della convenzione di arbitrato.
7.2 Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione con ordinanza n. 5824 del 28.2.2019, affermando il principio in base al quale “l'eccezione di incompetenza dell'arbitro di cui all'art. 817 c.p.c., comma 2, al di là dell'ipotesi di nullità della clausola compromissoria per vizio suo proprio e genetico relativo a un'ipotesi di controversia non arbitrabile, è da considerarsi quale eccezione di rito in senso stretto, e come tale incontra il limite temporale indicato dall'art. 817 c.p.c., comma 3, solo per la parte che ha partecipato al relativo giudizio arbitrale, e non per quella parte che, rimasta assente, in sede di impugnazione del lodo contesti in radice che la lite sia devolvibile agli arbitri".
A tale conclusione la Corte di Cassazione è giunta, in modo persuasivo, sulla base del rilievo che la preclusione di cui al secondo comma dell'art. 817 c.p.c. “trova fondamento nell'operato processuale delle parti che, tramite il loro comportamento di sostanziale acquiescenza, determinano il radicamento della competenza degli arbitri che, in tale modo, non può più essere messa in discussione dalle parti in sede di impugnazione del lodo. Pertanto, al di fuori dell'ambito di illiceità o nullità della clausola compromissoria, rilevabile d'ufficio dal
Giudice, l' effetto preclusivo della mancata eccezione di cui all'art. 817, comma 3, cod. proc.civ., di natura processuale, non può desumersi dalla "contumacia" della parte nel giudizio arbitrale, i cui effetti non sono regolati in materia di arbitrato”.
Pertanto - prosegue la Cassazione - in mancanza di una norma che equipari il giudizio arbitrale a quello giurisdizionale in contumacia, “qualora una delle parti contesti in radice che la lite sia devoluta ad arbitri e, quindi, rifiuti di parteciparvi, non opera l'art. 817 c.p.c., comma 3
e, perciò, non subisce la preclusione posta da tale disposizione, con la conseguenza che può adire il giudice ordinario perché accerti che il lodo, comunque emesso pur in mancanza di clausola compromissoria, sia inefficace o inesistente nei suoi confronti”. Part 8. La contumacia nel giudizio arbitrale non preclude quindi a di impugnare per nullità il lodo deducendo fondatamente l'invalidità della convenzione di arbitrato, e segnatamente la sua inesistenza per mancata stipulazione della clausola compromissoria contenuta nel contratto di subappalto del 1.6.2016, essendo stato accertato il carattere apocrifo, a seguito del vittorioso esperimento di querela di falso, della sottoscrizione attribuita a Persona_1
legale rappresentante dell'attrice, apposta sul contratto stesso.
8.1 La circostanza, allegata dalla convenuta nella nota di precisazione delle conclusioni, secondo cui “il rapporto contrattuale deve ritenersi validamente costituito tra le parti, a prescindere dalla validità del lodo arbitrale”, con conseguente diritto di “a vedersi CP_1 corrispondere quanto dovuto”, è priva di rilievo nel presente giudizio, il cui oggetto è limitato all'accertamento della nullità del lodo, posto che il passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria (che impone la decisione nel merito della controversia) è previsto solo se il lodo sia annullato <
o 12), terzo, quarto o quinto>> (art. 830, co. 2 c.p.c.).
Nella specie, la pronuncia deve limitarsi alla nullità del lodo, essendo quest'ultima riconducibile al diverso motivo di cui al numero 1) dell'art. 819, I co. c.p.c..
Va quindi dichiarata la nullità, ai sensi dell'art. 829, I co., n. 1) c.p.c., del lodo arbitrale pronunciato tra le parti in Pordenone il 31.5.2018.
9. Quanto, in fine, alle spese di lite, non si ravvisano motivi per derogare al principio della soccombenza.
In particolare, la convenuta ha chiesto, per il caso di accoglimento della domanda avversaria, di adottare una pronuncia di integrale compensazione, alla luce del comportamento Part contrattuale di consistito nel riconoscere implicitamente l'esistenza del debito mediante la comunicazione a dei dati necessari all'emissione delle ricevute bancarie (v. docc. 2 e CP_1
3).
Si tratta di una condotta che non è idonea a integrare grave ed eccezionale ragione ai fini della compensazione delle spese (art. 92, I co. c.p.c., come inciso dalla sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale), ponendosi la stessa su un piano del tutto distinto rispetto alla contestazione della sottoscrizione del contratto di subappalto contenente la clausola compromissoria.
Le spese, da porsi quindi a carico dell'appellata, sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione di riferimento (da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00) per le fasi di studio e introduttiva, e minimi per quella decisionale, avendo le parti rinunciato al deposito delle scritture conclusionali, nulla dovendosi riconoscere per la fase istruttoria, in mancanza di un suo effettivo svolgimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 761/2018 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità, ai sensi dell'art. 829, I co., n. 1) c.p.c., del lodo arbitrale pronunciato tra le parti in Pordenone il 31.5.2018;
- condanna . F. alla rifusione in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite, liquidate in Euro 3.011,00 per compensi ed Euro 382,50 Parte_1
per anticipazioni, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA – se dovuta - ex lege.
Trieste, 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 761/2018 promossa con atto di impugnazione per nullità di lodo arbitrale e contestuale citazione per querela di falso notificato il 3.10.2018 da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMO CARLIN, presso il cui studio in
Portogruaro, Viale Matteotti n. 8, risulta elettivamente domiciliata, per procura in calce all'atto di citazione
APPELLANTE contro Co
. (C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MAURIZIO
BONOTTO, presso il cui studio in Conegliano, Corte delle Rose n. 36, risulta elettivamente domiciliata, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
OGGETTO: impugnazione di lodo arbitrale
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 4.11.2025: “- accertarsi e dichiararsi che il lodo arbitrale di cui è impugnazione, emesso dal Collegio arbitrale suindicato in “Pordenone, 31 maggio 2018” e notificato in data 6.6.2018, è affetto da nullità per invalidità della convenzione d'arbitrato ai sensi dell'art. 829 c. 1 n° 1 Cod.
Proc. Civ. e, pertanto, dichiarare nullo il medesimo lodo arbitrale, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
in ogni caso, con vittoria di competenze professionali e spese e rimborso dei contributi unificati.
Non accettate le eventuali domande nuove o diversamente articolate da Parte convenuta.
Si chiede la liquidazione delle spese sulla base del D.M. n° 55/2014 (causa di valore indeterminato e di complessità media)”.
Per l'appellata: come da note depositate il 4.11.2025:
“In via preliminare di rito
Per tutte le ragioni già esposte in atti, dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo.
Nel merito in via principale rinuncia a propria domanda di accertamento della paternità della sottoscrizione del rapporto contrattuale oggetto di sub-appalto da parte dell'ing. nella sua qualità di Persona_1 rappresentante legale pro tempore della e a conseguente domanda di Parte_1
accertamento della piena validità della clausola vessatoria avente ad oggetto la clausola compromissoria di cui all'art. 10 del contratto;
- insiste perché sia dichiarata la piena validità del rapporto intercorso tra le parti per le ragioni esposte in atti di causa ed, in ogni caso, perché il rapporto è validamente intercorso per fatti concludenti e di conseguenza accertare la debenza di nei Parte_1
confronti di della somma di € 9.758,00 maggiorata di interessi moratori Controparte_1 maturati e maturandi sino al saldo ex artt. 1218 e 1224 c.c..
Nel merito in via subordinata
Qualora non venga accertata la validità del lodo per apocrifia della sottoscrizione apposta nel contratto di sub-appalto del 01/06/2016, si chiede compensazione delle spese di lite, competenze ed onorari attesa la malafede processuale di parte appellante-ricorrente, come evidenziata in atto di comparsa di costituzione e risposta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con lettera raccomandata a.r. dd. 19.5.2017 Controparte_1
Co
. di seguito anche comunicava a di seguito
[...] CP_1 Parte_1 Part anche la nomina del proprio arbitro, relativamente alla controversia – rientrante nell'ambito della clausola compromissoria prevista dall'art. 10 del contratto di subappalto dd.
1.6.2016 stipulato tra le parti – avente a oggetto la domanda, da parte della prima società, di pagamento della somma di euro 9.785,00, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per lavori di Part tinteggiatura e posa di polistirolo eseguiti per conto della seconda. invitava inoltre a CP_3
designare il proprio arbitro entro il termine di 15 giorni previsto dalla predetta clausola.
Non avendo DB riscontrato l'invito, alla nomina dell'arbitro provvedeva il Tribunale di
Pordenone, adito da F.P. ex art. 810, co. 2 c.p.c.. Part Il giudizio arbitrale, nel quale non si costituiva veniva definito con il lodo pronunciato il
31.5.2018.
Il Collegio arbitrale osservava preliminarmente che il contratto di subappalto risultava sottoscritto da , legale rappresentante di quale subappaltatrice, e da Persona_2 CP_1
Part
legale rappresentante di e che la firma di quest'ultimo era sovrapposta a Persona_1 un timbro recante la ragione sociale di altra società (CONCRETE PREFABBRICATI S.R.L.).
Peraltro tale circostanza era, ad avviso degli arbitri, irrilevante in quanto il era Per_1
Part effettivamente legale rappresentante di la sottoscrizione non era stata disconosciuta, e la sua paternità era stata addirittura confermata dal teste il quale aveva riferito che il Tes_1
contratto era stato sottoscritto proprio dal Per_1
Nel merito, il Collegio riteneva la pretesa di fondata sulla base dell'oggetto del contratto, CP_3
della deposizione del teste , e dello scambio di comunicazioni tra le parti, dal quale Tes_1 emergeva come l'ammontare del corrispettivo non fosse stato mai contestato. Part Il Collegio condannava quindi al pagamento della somma di euro 9.758,00, oltre agli interessi moratori, nonché al pagamento degli onorari di arbitrato e alla rifusione delle spese in favore di CP_3
Part 2. ha impugnato il lodo eccependone la nullità, sostenendo che il contratto di subappalto, contenente la clausola compromissoria, non era stato sottoscritto dal proprio legale rappresentante, né da altro soggetto statutariamente abilitato a impegnare la Persona_1 volontà contrattuale della società.
L'attrice ha disconosciuto la sottoscrizione del proponendo querela di falso, e Per_1
offrendo quali scritture di comparazione la sottoscrizione della procura ad litem e quella, autenticata da Notaio, di un verbale assembleare, e ha dedotto l'inesistenza, nullità o inefficacia del contratto di subappalto. In subordine, ha eccepito la mancata specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria. Premesso che il contratto non era stato concluso mediante moduli e formulari, avendo costituito frutto di una scelta comune, ha sostenuto che la clausola compromissoria doveva essere specificamente sottoscritta da entrambi i contraenti.
In diritto, ha richiamato l'art. 829, n. 1 c.p.c., che stabilisce che l'impugnazione per nullità del lodo è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, <
d'arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell'art. 817 terzo comma>>.
Rilevata l'erroneità del rinvio operato dall'art. 829 c.p.c. (dovendosi intendere non al terzo comma, ma al secondo comma dell'art. 817 c.p.c., che prevede che la parte che non abbia eccepito nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato, non possa, per tale motivo, impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile), ha evidenziato come tale disposizione non sia applicabile alla parte rimasta contumace nel giudizio arbitrale, ma solo a quella costituita, non operando quindi nei propri confronti la preclusione.
Ha quindi convenuto in giudizio chiedendo Controparte_4
di dichiarare la nullità del lodo, e, quanto alla querela di falso, di accertare la rilevanza del documento identificato quale contratto di subappalto dd.
1.6.2016 e sospendere il giudizio, assegnando termine per la rimessione della causa innanzi al giudice competente.
3. Si è costituita la quale ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità CP_1
dell'impugnazione.
Concorde in ordine al fatto che il rinvio operato dall'art. 829, n. 1 c.p.c. debba intendersi rivolto al secondo, e non al terzo comma dell'art. 817 c.p.c., la convenuta ha sostenuto che la norma in questione si applica anche alla parte rimasta contumace nel giudizio arbitrale, posto che, diversamente opinando, si darebbe la possibilità al contumace di impugnare un lodo sfavorevole sottraendosi alla decadenza, e si determinerebbe un allungamento, provocato da una condotta processuale in mala fede, dei tempi processuali a scapito della parte che ha promosso l'arbitrato.
Nel merito, ha dedotto la genuinità della sottoscrizione del riconducendo a mero Per_1 errore materiale l'apposizione del timbro di altra società da lui rappresentata, e ribadendo l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti. In secondo luogo, ha contestato la necessità della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria, proprio in quanto il contenuto del contratto era stato, come riconosciuto dall'attrice, condiviso tra le parti.
Si è opposta alla querela di falso, rilevandone la pretestuosità, essendo l'assunto della falsificazione della sottoscrizione del incompatibile con il comportamento da Per_1
quest'ultimo posto in essere in esecuzione del rapporto contrattuale.
Ha quindi insistito, nel merito, per l'accertamento della paternità della sottoscrizione del contratto in capo al e della validità sia della clausola compromissoria, sia del lodo Per_1
impugnato, e per la condanna dell'appellante al pagamento degli ulteriori interessi moratori maturati sulla sorte capitale successivamente alla pronuncia del lodo.
4. Intervenuto il P.M., con ordinanza dd. 19.2.2019 la Corte ha rimesso le parti innanzi al
Tribunale competente per la querela di falso (Tribunale di Venezia), sospendendo il giudizio.
5. Con sentenza dd. 22.11.2024 il Tribunale di Venezia, in accoglimento della querela di falso, ha dichiarato che la sottoscrizione attribuita all'ing. in calce al contratto di Persona_1 subappalto dd. 1.6.2016 è apocrifa, condannando la convenuta alla rifusione delle spese di lite.
6. Passata in giudicato tale sentenza, la causa è stata riassunta da con Parte_1
ricorso depositato il 21.5.2025 e ritualmente notificato.
Celebrata la prima udienza il 1.7.2025, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni all'udienza - sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da note scritte - dell'11.11.2025 previa rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7. L'art. 829, I comma c.p.c. stabilisce, al numero 1), che <l'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia … se la convenzione d'arbitrato invalida, ferma disposizione dell'articolo 817, terzo comma>>.
Giova premettere che il riferimento alla preclusione di cui al terzo comma, anziché a quella
(ritenuta corretta anche dalle parti) di cui al secondo comma dell'art. 817 c.p.c. è dovuto esclusivamente alla stesura grafica finale dell'art. 817, che ha visto accorpato al secondo comma anche il contenuto di quello che avrebbe dovuto essere il terzo comma (e così – va aggiunto – si spiega il rinvio da parte dell'art. 829, I co. n. 4 c.p.c. all'inesistente quarto comma dello stesso articolo 817).
Il secondo comma dell'art. 817 c.p.c. dispone che <la parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile>>.
7.1 Ciò premesso, questione qui controversa è se la preclusione all'impugnazione per nullità del lodo in caso di invalidità della convenzione di arbitrato operi nei confronti solo della parte costituita nel procedimento arbitrale, o anche della parte volontariamente contumace. Part Nel primo caso, l'impugnazione proposta da sarebbe ammissibile, essendo l'odierna attrice rimasta contumace nel giudizio arbitrale;
nel secondo no, non avendo la stessa eccepito
– proprio in conseguenza della mancata partecipazione al giudizio - l'incompetenza degli arbitri per inesistenza della convenzione di arbitrato.
7.2 Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione con ordinanza n. 5824 del 28.2.2019, affermando il principio in base al quale “l'eccezione di incompetenza dell'arbitro di cui all'art. 817 c.p.c., comma 2, al di là dell'ipotesi di nullità della clausola compromissoria per vizio suo proprio e genetico relativo a un'ipotesi di controversia non arbitrabile, è da considerarsi quale eccezione di rito in senso stretto, e come tale incontra il limite temporale indicato dall'art. 817 c.p.c., comma 3, solo per la parte che ha partecipato al relativo giudizio arbitrale, e non per quella parte che, rimasta assente, in sede di impugnazione del lodo contesti in radice che la lite sia devolvibile agli arbitri".
A tale conclusione la Corte di Cassazione è giunta, in modo persuasivo, sulla base del rilievo che la preclusione di cui al secondo comma dell'art. 817 c.p.c. “trova fondamento nell'operato processuale delle parti che, tramite il loro comportamento di sostanziale acquiescenza, determinano il radicamento della competenza degli arbitri che, in tale modo, non può più essere messa in discussione dalle parti in sede di impugnazione del lodo. Pertanto, al di fuori dell'ambito di illiceità o nullità della clausola compromissoria, rilevabile d'ufficio dal
Giudice, l' effetto preclusivo della mancata eccezione di cui all'art. 817, comma 3, cod. proc.civ., di natura processuale, non può desumersi dalla "contumacia" della parte nel giudizio arbitrale, i cui effetti non sono regolati in materia di arbitrato”.
Pertanto - prosegue la Cassazione - in mancanza di una norma che equipari il giudizio arbitrale a quello giurisdizionale in contumacia, “qualora una delle parti contesti in radice che la lite sia devoluta ad arbitri e, quindi, rifiuti di parteciparvi, non opera l'art. 817 c.p.c., comma 3
e, perciò, non subisce la preclusione posta da tale disposizione, con la conseguenza che può adire il giudice ordinario perché accerti che il lodo, comunque emesso pur in mancanza di clausola compromissoria, sia inefficace o inesistente nei suoi confronti”. Part 8. La contumacia nel giudizio arbitrale non preclude quindi a di impugnare per nullità il lodo deducendo fondatamente l'invalidità della convenzione di arbitrato, e segnatamente la sua inesistenza per mancata stipulazione della clausola compromissoria contenuta nel contratto di subappalto del 1.6.2016, essendo stato accertato il carattere apocrifo, a seguito del vittorioso esperimento di querela di falso, della sottoscrizione attribuita a Persona_1
legale rappresentante dell'attrice, apposta sul contratto stesso.
8.1 La circostanza, allegata dalla convenuta nella nota di precisazione delle conclusioni, secondo cui “il rapporto contrattuale deve ritenersi validamente costituito tra le parti, a prescindere dalla validità del lodo arbitrale”, con conseguente diritto di “a vedersi CP_1 corrispondere quanto dovuto”, è priva di rilievo nel presente giudizio, il cui oggetto è limitato all'accertamento della nullità del lodo, posto che il passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria (che impone la decisione nel merito della controversia) è previsto solo se il lodo sia annullato <
o 12), terzo, quarto o quinto>> (art. 830, co. 2 c.p.c.).
Nella specie, la pronuncia deve limitarsi alla nullità del lodo, essendo quest'ultima riconducibile al diverso motivo di cui al numero 1) dell'art. 819, I co. c.p.c..
Va quindi dichiarata la nullità, ai sensi dell'art. 829, I co., n. 1) c.p.c., del lodo arbitrale pronunciato tra le parti in Pordenone il 31.5.2018.
9. Quanto, in fine, alle spese di lite, non si ravvisano motivi per derogare al principio della soccombenza.
In particolare, la convenuta ha chiesto, per il caso di accoglimento della domanda avversaria, di adottare una pronuncia di integrale compensazione, alla luce del comportamento Part contrattuale di consistito nel riconoscere implicitamente l'esistenza del debito mediante la comunicazione a dei dati necessari all'emissione delle ricevute bancarie (v. docc. 2 e CP_1
3).
Si tratta di una condotta che non è idonea a integrare grave ed eccezionale ragione ai fini della compensazione delle spese (art. 92, I co. c.p.c., come inciso dalla sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale), ponendosi la stessa su un piano del tutto distinto rispetto alla contestazione della sottoscrizione del contratto di subappalto contenente la clausola compromissoria.
Le spese, da porsi quindi a carico dell'appellata, sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione di riferimento (da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00) per le fasi di studio e introduttiva, e minimi per quella decisionale, avendo le parti rinunciato al deposito delle scritture conclusionali, nulla dovendosi riconoscere per la fase istruttoria, in mancanza di un suo effettivo svolgimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 761/2018 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità, ai sensi dell'art. 829, I co., n. 1) c.p.c., del lodo arbitrale pronunciato tra le parti in Pordenone il 31.5.2018;
- condanna . F. alla rifusione in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite, liquidate in Euro 3.011,00 per compensi ed Euro 382,50 Parte_1
per anticipazioni, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA – se dovuta - ex lege.
Trieste, 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto