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Sentenza 4 gennaio 2024
Sentenza 4 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/01/2024, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Catania sezione specializzata in materia d'impresa composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1563 /2021 R.G. avente ad oggetto patti parasociali promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania via Vecchia Ognina, 140 presso lo studio dell'avv. Armando
Finocchiaro che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F.: nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F.: ) nata a [...] il [...], sia in proprio che
[...] CodiceFiscale_3
quali eredi di elettivamente domiciliate in Catania, viale Regina Persona_1
Margherita, 2 rappresentate e difese dall'avv. Salvatore Zappalà come da procura in atti;
APPELLATE
All'udienza del 30/06/2023 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.3365/2021, pubblicata il 24.7.2021, il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese, in parziale accoglimento delle domande avanzate da Pt_2
[...
[...] e , condannava al
[...] AR Persona_1 Controparte_3 pagamento di €.100.000,00 per violazione del patto parasociale di sindacato di voto oltre al pagamento delle spese di causa.
Con atto di citazione, notificato il 27.10.2021, proponeva appello Controparte_3
avverso la predetta statuizione chiedendo, in riforma, il rigetto integrale delle domande proposte in primo grado dalle attrici, con il ristoro delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano e sia in proprio che quali eredi di CP_1 AR
, chiedendo il rigetto dell'appello e proponevano appello incidentale avverso il Persona_1
parziale rigetto delle proposte domande, con vittoria di spese di lite.
1) Con il 1° motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere affermato l'inadempimento al patto parasociale di cui all'art.13 dell'accordo stipulato fra le parti il
4.5.2016 e precisamente per essersi sottratto all'obbligo di partecipare alla riunione preventiva dei co-amministratori dei due gruppi dei soci sindacati allo scopo di concordare una linea comune da tenere all'assemblea dei soci del 22/23.1.2019 con all'odine del giorno la revoca degli amministratori.
Assume l'insussistenza del proprio inadempimento a fronte dell'omessa prova, a carico di
A, cui appartenevano le socie appellate, si fossero riunite in data Controparte_4
8.1.2019 allo scopo di accordarsi per votare contro la proposta di revoca degli amministratori in carica della società , posto che dal verbale di riunione prodotto in atti emergeva Org_1
l'assenza della socia sebbene indicata come presente, mancando la Persona_1
sottoscrizione in calce al predetto verbale che invece era stato sottoscritto da senza la CP_1 menzione di deleghe o procure in capo a quest'ultima.
Inoltre, poiché dal medesimo verbale non emergeva né il luogo in cui si sarebbe tenuta la riunione, né vi era certezza sulla data dell'incontro, si trattava di un verbale postumo che non costituiva prova che la preventiva riunione del gruppo A si fosse tenuta al fine di decidere una linea comune e conseguentemente mancava la prova dell'inadempimento dell'appellante.
Deduce poi che l'art.13 del patto parasociale in esame, prevede specifiche modalità per la convocazione delle riunioni dei singoli gruppi, nella specie non osservate, né, nonostante fosse stato richiesto con missiva del 15.1.2019, l'amministratore del gruppo aveva comunicato quale linea il gruppo A avesse deciso di tenere in assemblea, limitandosi con la lettera del 19.1.2019 a convocare la riunione dei co-amministratori, senza dare indicazioni di voto ed in particolare che la decisione del gruppo A fosse quella di esprimere voto contrario alla revoca degli amministratori in carica, per
2 cui il voto difforme espresso in assemblea non poteva considerarsi in violazione del patto, ignorando l'intenzione di voto dell'altro gruppo.
Con il 2° motivo lamenta il rigetto implicito per omessa pronuncia della domanda di risoluzione del patto per grave inadempimento delle appellate avendo violato il sindacato di acquisto non collaborando per raggiungere il 50% del capitale sociale, né avendo fornito indicazioni sui nominativi del nuovo consiglio d'amministrazione o sulla conferma di quello in carica, né in 3 anni era mai stata indetta una riunione con conseguente inadempimento al patto.
2) Va esaminato in primo luogo il 2° motivo di gravame con cui l'appellante lamenta l'omessa pronuncia del tribunale riguardo la domanda di risoluzione del patto parasociale per grave inadempimento delle appellate.
In proposito la difesa di controparte eccepisce che la domanda di risoluzione del patto parasociale sia inammissibile non solo perché avrebbe richiesto la proposizione di domanda riconvenzionale ma anche perché era stata proposta solo nelle conclusioni della comparsa di risposta di primo grado senza alcuna trattazione nella parte motiva.
2.1) Dall'esame della comparsa di costituzione di primo grado risulta che la difesa di CP_3
avesse chiesto in primo luogo dichiararsi nullo il patto parasociale stipulato fra le parti.
[...]
Tale domanda, implicitamente rigettata dal tribunale, non ha formato oggetto di gravame.
Ancora il convenuto aveva negato il proprio inadempimento riguardo le violazioni ascrittegli con l'atto di citazione eccependo ai sensi dell'art.1460 c.c. l'inadempimento delle attrici per le stesse ragioni esposte nel 1° motivo.
Nel corpo dell'atto non aveva trattato la questione della risoluzione del patto per inadempimento delle controparti limitandosi nel petitum a richiedere in via subordinata la pronuncia di risoluzione.
Ora, essendosi il convenuto costituito in primo grado almeno 20 giorni prima dell'udienza la domanda subordinata di risoluzione del patto parasociale per inadempimento delle attrici era stata tempestivamente proposta e tuttavia, mancavano nella parte motiva le allegazione sugli inadempimenti ascritti alle attrici ai fini della risoluzione del patto.
Solo con l'atto d'appello sono state indicate quale grave inadempimento delle appellate ai fini della risoluzione del patto le violazioni del sindacato di acquisto, la mancata indicazione sui nominativi del nuovo c.d.a. o sulla volontà di conferma del vecchio, il non avere indetto riunioni fra i due gruppi per oltre tre anni, ma trattandosi di nuove allegazioni per la prima volta proposte con il gravame, determinano l'inammissibilità del motivo.
3 3) Venendo all'esame del 1° motivo, la sentenza impugnata ha ritenuto violato da parte dell'appellante l'obbligo di cui all'art.13 del patto parasociale stipulato fra le parti in causa, ovvero per non avere consentito lo svolgimento della preventiva riunione dei co-amministratori dei due gruppi dei soci sindacati, allo scopo di concordare preventivamente una linea comune da tenere in assemblea riguardo la revoca degli amministratori, con la seguente motivazione: “Dalla documentazione in atti emerge in modo evidente che il convenuto si sia sottratto all'obbligo di partecipare alla riunione dei coamministratori dei due gruppi dei soci sindacati in vista dell'assemblea del 22/23.01.2019 con all'ordine del giorno proprio la revoca e la nomina di nuovi amministratori. In atti vi è la prova che le attrici (facenti parte del gruppo A) tennero la loro riunione ed a seguito della stessa invitarono il convenuto alla riunione dei due gruppi (rectius dei coamministratori dei gruppi) al fine di adottare una linea comune da tenere in assemblea.
Altrettanto evidente è la circostanza che il convenuto nell'assemblea in esame (tenutasi a seguito di rinvio in data 28/01/2019) votò in modo contrario a quello delle attrici (ovvero per la revoca degli amministratori). Nessun dubbio quindi che il convenuto abbia violato la previsione del patto in relazione a tale preciso obbligo previsto dall'articolo 13”.
Il motivo di gravame censura la statuizione che ha dichiarato inadempiente al CP_3
patto di voto per non avere voluto concordare una linea comune con il co-amministratore del gruppo A, sul presupposto che il gruppo A avesse deliberato, con la riunione del 8.1.2019, la linea da tenere in assemblea riguardo la revoca degli amministratori in carica.
L'appellante infatti ha a sua volta eccepito l'inadempimento dei soci del gruppo A in mancanza di prova che tutti i soci del predetto gruppo si fossero riuniti il 8.1.2019, essendo carente la prova fornita con il prodotto verbale.
Su tale eccezione nulla ha statuito il Tribunale, sebbene la difesa dell'appellante, anche in primo grado, avesse sostenuto che non vi fosse prova della riunione tenuta dai soci del gruppo A in quanto la socia , indicata come presente alla riunione, in realtà non lo era non avendo Persona_1
sottoscritto il verbale.
Di contro gli appellati ritengono l'eccezione infondata considerato che il patto parasociale non prevede che le riunioni vengano verbalizzate per iscritto, ma ciò che rileva è che la riunione del gruppo A si sia tenuta e che vi abbia partecipato anche la socia , come era attestato dal Persona_1
predetto verbale.
4) Ritiene la Corte che vada in primo luogo esaminata la disciplina concordata fra le parti con il patto parasociale stipulato il 4.5.2016.
4 In primo luogo va evidenziato che nella premessa al patto parasociale in esame, si precisa che viene costituito un sindacato di blocco, un sindacato di acquisto e un sindacato di voto, allo scopo di “rafforzare e consolidare la gestione della Società ( contribuendo con Parte_3
uniformità alla soluzione dei problemi tecnici finanziari e di mercato” ed ancora per raggiungere “il fine di assicurare continuità e compattezza nella gestione della mediante anche la Parte_3
designazione degli organi sociali con lo scopo di permettere una gestione della governance della società agli aderenti al patto” i quali alla stipula del patto sono titolari “del 55,33% del capitale sociale”.
Ancora va richiamato l'art.11 del patto intitolato: “Amministrazione del sindacato” il quale, allo scopo di assicurare la gestione del sindacato fra i suoi componenti, che sono distinti in due gruppi: il Gruppo A, composto dai soci e ed CP_1 AR Persona_1 il Gruppo B composto dal socio , prevede: “Le parti eleggeranno due di Persona_2
loro co-amministratori del sindacato, anche terzi allo stesso e saranno rispettivamente uno proveniente dal gruppo A, che è amministratore del gruppo A, e l'altro proveniente dal gruppo B, che rappresenta l'amministratore del gruppo B, eletti dai rispettivi componenti”.
Il successivo articolo 12, intitolato “Decisione del sindacato dei gruppi” così statuisce: “Le decisioni in seno a ciascun gruppo saranno prese in tutti i casi con la maggioranza semplice delle azioni sindacate. Ogni socio dispone di un numero di voti uguali al numero delle azioni possedute e sindacate. Se un socio non può partecipare alle riunioni del gruppo potrà far esprimere il proprio voto per delega ad un altro socio ed anche all'amministratore del gruppo stesso. Quando un socio non partecipa alle decisioni del gruppo si presume che sia favorevole alla decisione presa dalla maggioranza. I soci assenti, dissenzienti o astenuti dovranno adeguarsi alla decisione della maggioranza del proprio gruppo. Le decisioni del sindacato saranno prese in tutti i casi all'unanimità dall'amministratore del gruppo A e dall'amministratore del gruppo B, essendo questi i due co-amministratori del sindacato ovvero i delegati a rappresentare i rispettivi gruppi di appartenenza e ricevendo da questi le indicazioni delle rispettive decisioni. Se un amministratore non può partecipare alle riunioni del sindacato non potrà fare esprimere il voto per delega ma potrà essere sostituito in qualunque momento con nuova nomina da parte dei soci del gruppo rappresentato”.
Infine, l'articolo 13 dal titolo “Riunione dei soci dei gruppi e dei co-amministratori del sindacato” così si esprime: “I soci dei due gruppi dovranno essere convocati dai rispettivi amministratori almeno otto giorni prima della riunione con qualsiasi modalità che possa garantire prova dell'avvenuta convocazione precisando l'ordine del giorno della riunione e ove possibile le
5 proposte sulle decisioni da prendere. I soci dovranno riunirsi almeno tre giorni prima della data delle assemblee della spa e ogni qualvolta lo richiedano le parti sindacate rappresentanti il 10% dei voti esprimibili nelle assemblee della Al termine delle riunioni dei due gruppi Parte_3
seguirà la riunione dei co-amministratori… che delibereranno all'unanimità le decisioni da prendere per il sindacato tenuto conto delle indicazioni ricevute dai propri gruppi”.
4.1) Da quanto sopra testualmente riportato emerge come l'art.12 del patto parasociale stipulato il 4.5.2016 prevede che le decisioni di ciascun gruppo debbano essere prese con la maggioranza semplice delle azioni e che i soci di ciascun gruppo possano conferire delega ad altri soci o se non partecipano o si astengono accettano il voto della maggioranza, mentre il successivo articolo 13 prevede le modalità con cui vanno convocati i soci di ciascuno dei due gruppi e che le decisioni del sindacato verranno prese all'unanimità dai co-amministratori dei due gruppi che dovranno riunirsi prima dell'assemblea.
Ne consegue che se la preventiva riunione di ciascun gruppo al fine di fare esprimere il voto ai soci aderenti al gruppo è un adempimento essenziale, come peraltro è incontestato fra le parti, la questione controversa è se gli appellati abbiano fornito prova di tale adempimento, ovvero nel senso che vi sia stata una precedente riunione dei soci del gruppo A al fine di dare le proprie indicazioni di voto all'amministratore del gruppo, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'appellante che ha ritenuto che il verbale prodotto dalla controparte non dia prova che sia avvenuta la riunione dei soci del gruppo A in quanto non vi sarebbe stata la presenza di tutti i soci perché la socia , sebbene indicata fra i soci presenti, non ha sottoscritto il verbale della Persona_1
riunione, firmato invece nella qualità dalla socia la quale tuttavia non è stata indicata in CP_1
premessa come delegata dalla socia . Persona_1
Inoltre contesta che vi sia prova che la riunione del gruppo A sia effettivamente avvenuta non essendo stata convocata con le modalità previste dall'art.13.
Ora ritiene il collegio che le eccezioni siano infondate.
4.2) Avuto riguardo all'omesso rispetto delle prescrizioni di convocazione dell'assemblea dei soci del gruppo A, come dettate dal citato art. 13 del patto (almeno 8 giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno della riunione, nonchè di eventuali proposte sulle decisioni da prendere) si tratta di un procedimento posto a tutela del socio appartenente a ciascun gruppo, sicchè la loro violazione non può essere oggetto di contestazione da parte di soci di altro gruppo non avendovi interesse, con la conseguenza che le censure sul punto sono infondate.
4.3) Anche infondata è l'altra contestazione ovvero che manchi la prova che la riunione dei soci del gruppo A si sia effettivamente tenuta, in quanto sarebbe insufficiente il verbale del
6 8.1.2019 poiché, oltre la mancanza di data certa e del luogo in cui la riunione si sarebbe tenuta, militerebbe in senso negativo la circostanza che in calce al verbale non vi sia la sottoscrizione della socia , che nello stesso verbale viene dato atto essere personalmente presente, Persona_1
recando il verbale in calce la firma di nella qualità, ma senza alcuna menzione della CP_1
delega ricevuta dalla socia . Persona_1
Anche a voler ritenere che manchi la delega conferita dalla socia alla Persona_1
socia per partecipare alla riunione del gruppo A non facendosene menzione, quindi che CP_1
alla riunione del gruppo A la predetta non vi abbia validamente partecipato, tuttavia Persona_1 ciò non determina l'assenza di una valida decisione da parte degli altri soci del gruppo se si considera che il patto parasociale in esame all'art.12 prevede che ciascun gruppo decide a maggioranza, che ciascun socio può esprimere il voto per delega e quando un socio non partecipa alla decisione del gruppo si presume che sia favorevole alle decisioni della maggioranza.
Infatti le socie essendo titolari di 7.500 azioni ciascuna, mentre la era in CP_1 Persona_1
vita proprietaria di 5.000 azioni, rappresentavano la maggioranza dei soci all'interno del gruppo A anche senza la partecipazione della . Persona_1
4.4) Di contro è certamente inadempiente la condotta tenuta dall'appellante per avere impedito di accordarsi per una linea comune fra i 2 gruppi da tenere in assemblea dei soci posto che ricevuta la prima richiesta di riunione fra i co-amministratori dei due gruppi, inoltrata
A, si limitava a declinare l'invito a riunirsi perché si trovava fuori Controparte_4 sede per la data proposta per l'incontro, senza indicare altra data, ma alla successiva richiesta di
A, nonostante fosse ormai prossima la Controparte_4 data dell'assemblea della società, non dava alcun riscontro.
Va considerato che il sindacato di voto è un patto tra alcuni dei soci di una società per azioni il quale impone agli aderenti l'obbligo di preventiva consultazione prima dell'esercizio del diritto di voto in assemblea al fine di poter concordare fra gli aderenti al patto come votare in assemblea.
Ciò che si sanziona è la violazione di tale impegno a votare secondo quanto in precedenza stabilito ma impedendo con la propria condotta che la riunione fra i co-amministratori dei due gruppi si tenga, come è avvenuto nella specie è condotta che va sanzionata con obbligo del socio inadempiente al risarcimento del danno, restando valida la differente volontà espressa in assemblea.
Ne consegue che correttamente è stata affermata la violazione da parte dell'appellante del patto parasociale contravvenendo all'obbligo di concordare una linea comune fra i due co- amministratori dei due gruppi A e B, dal momento che, l'appellante di riunirsi con l'amministratore dell'altro gruppo con cui aveva stipulato il sindacato di voto, senza alcun legittimo impedimento, ha
7 impedito che i due gruppi potessero concordare preventivamente una decisione unanime per l'assemblea sociale del 21/22.1.2019 riguardo la revoca degli amministratori in carica.
Né rileva che l'amministratore del gruppo A al momento in cui ha convocato la riunione dei due co-amminnistratori dei gruppi A e B non aveva comunicato l'esito della riunione tenuta dal gruppo A, posto che si trattava di una indicazione di voto che andava poi discussa e definita dai co- amministratori come prevede l'art.12 nella parte in cui è scritto che le decisioni del sindacato saranno prese dai due co-amministratori del sindacato in quanto delegati a rappresentare i rispettivi gruppi di appartenenza ricevendo da questi le indicazioni delle rispettive decisioni.
In conclusione va esclusa la fondatezza dell'eccepito inadempimento delle appellate e confermato l'inadempimento dell'appellante, come riconosciuto dal tribunale.
5) Infine va esaminato l'appello incidentale con cui e CP_1 AR
censurano il rigetto da parte del Tribunale di Catania di altre due violazioni al patto sociale ascritte all'appellante e precisamente la costituzione di un sindacato di voto con altri soci che aveva portato l'estromissione delle appellate dalla gestione della società e l'avere votato per la revoca degli amministratori in carica e la nomina di nuovi amministratori tutti designati dall'appellante, non riferibili ai soci del gruppo A così riservando solo a sé la governance della società.
Il tribunale ha motivato il rigetto in quanto si tratterebbe di una conseguenza del primo inadempimento accolto e che l'accoglimento darebbe luogo ad una moltiplicazione di penali per lo stesso fatto.
Con l'appello incidentale si assume che si tratta di inadempimenti diversi e precisamente della violazione dell'articolo 15 del medesimo patto parasociale titolato “Inscindibilità ed esclusività del patto di sindacato” che testualmente prevede che “i partecipanti si danno atto che le pattuizioni del presente atto costituiscono un insieme inscindibile ed equilibrato di diritti e di doveri e vanno di conseguenza considerate ed attuate nella loro interezza. I partecipanti si impegnano altresì a non stipulare altri patti aventi in tutto o in parte lo stesso oggetto del presente patto o comunque relative alle azioni della società, delle sue controllate e/o collegate, nonché alle cariche sociali e/o alla gestione della stessa senza l'autorizzazione scritta di tutti gli altri partecipanti”.
Precisano che avendo votato per la revoca degli amministratori in carica e per la CP_3
nomina di nuovi amministratori ha certamente stretto un accordo con altri due soci, precisamente con e con la come emerge dal fatto che è stato revocato il Controparte_5 CP_6
consiglio di amministrazione di cui facevano parte gli esponenti del gruppo A oltre che l'appellante,
l'unico nominato fra i nuovi amministratori e da altre presunzioni.
8 Inoltre sempre votando per la revoca degli amministratori in carica ha violato il Per_2
patto con cui si impegnava ad “assicurare continuità e compattezza nella gestione di Parte_3
mediante anche la designazione degli organi sociali con lo scopo di permettere una gestione
[...]
della governance della società agli aderenti al patto”.
In sostanza si censura la stessa condotta per tutte le conseguenze che ha causato posto che essendosi sottratto immotivatamente a partecipare alla riunione con l'amministratore del Parte_1
A per decidere una linea comune sul voto riguardo la revoca degli amministratori in carica, Controparte_4
condotta questa sanzionata, gli ulteriori eccepiti inadempimenti non sono che conseguenza della stessa condotta che pertanto non può essere oggetto di ulteriori risarcimenti come pretendono le appellanti in via incidentale, sicchè correttamente le altre domande sono state rigettate.
In conclusione entrambi gli appelli, principale e incidentale, vanno rigettati e le spese di lite di questo grado vanno compensate fra le parti.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione degli atti di appello principale e incidentale, posteriori al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambe le parti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per le impugnazioni, a norma dell' art. 13, comma 1 bis" (Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem n.23535 del 20.9.2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1563/2021 R.G., rigetta sia l'appello principale proposto da che l'appello Controparte_3
incidentale proposto da e , sia in proprio che nella qualità di eredi CP_1 AR
di , avverso la sentenza n.3365/2021, pubblicata il 24.7.2021, del Tribunale di Persona_1
Catania, sezione specializzata in materia di imprese, che conferma;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 15.12.2023.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Catania sezione specializzata in materia d'impresa composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1563 /2021 R.G. avente ad oggetto patti parasociali promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania via Vecchia Ognina, 140 presso lo studio dell'avv. Armando
Finocchiaro che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F.: nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F.: ) nata a [...] il [...], sia in proprio che
[...] CodiceFiscale_3
quali eredi di elettivamente domiciliate in Catania, viale Regina Persona_1
Margherita, 2 rappresentate e difese dall'avv. Salvatore Zappalà come da procura in atti;
APPELLATE
All'udienza del 30/06/2023 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.3365/2021, pubblicata il 24.7.2021, il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese, in parziale accoglimento delle domande avanzate da Pt_2
[...
[...] e , condannava al
[...] AR Persona_1 Controparte_3 pagamento di €.100.000,00 per violazione del patto parasociale di sindacato di voto oltre al pagamento delle spese di causa.
Con atto di citazione, notificato il 27.10.2021, proponeva appello Controparte_3
avverso la predetta statuizione chiedendo, in riforma, il rigetto integrale delle domande proposte in primo grado dalle attrici, con il ristoro delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano e sia in proprio che quali eredi di CP_1 AR
, chiedendo il rigetto dell'appello e proponevano appello incidentale avverso il Persona_1
parziale rigetto delle proposte domande, con vittoria di spese di lite.
1) Con il 1° motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere affermato l'inadempimento al patto parasociale di cui all'art.13 dell'accordo stipulato fra le parti il
4.5.2016 e precisamente per essersi sottratto all'obbligo di partecipare alla riunione preventiva dei co-amministratori dei due gruppi dei soci sindacati allo scopo di concordare una linea comune da tenere all'assemblea dei soci del 22/23.1.2019 con all'odine del giorno la revoca degli amministratori.
Assume l'insussistenza del proprio inadempimento a fronte dell'omessa prova, a carico di
A, cui appartenevano le socie appellate, si fossero riunite in data Controparte_4
8.1.2019 allo scopo di accordarsi per votare contro la proposta di revoca degli amministratori in carica della società , posto che dal verbale di riunione prodotto in atti emergeva Org_1
l'assenza della socia sebbene indicata come presente, mancando la Persona_1
sottoscrizione in calce al predetto verbale che invece era stato sottoscritto da senza la CP_1 menzione di deleghe o procure in capo a quest'ultima.
Inoltre, poiché dal medesimo verbale non emergeva né il luogo in cui si sarebbe tenuta la riunione, né vi era certezza sulla data dell'incontro, si trattava di un verbale postumo che non costituiva prova che la preventiva riunione del gruppo A si fosse tenuta al fine di decidere una linea comune e conseguentemente mancava la prova dell'inadempimento dell'appellante.
Deduce poi che l'art.13 del patto parasociale in esame, prevede specifiche modalità per la convocazione delle riunioni dei singoli gruppi, nella specie non osservate, né, nonostante fosse stato richiesto con missiva del 15.1.2019, l'amministratore del gruppo aveva comunicato quale linea il gruppo A avesse deciso di tenere in assemblea, limitandosi con la lettera del 19.1.2019 a convocare la riunione dei co-amministratori, senza dare indicazioni di voto ed in particolare che la decisione del gruppo A fosse quella di esprimere voto contrario alla revoca degli amministratori in carica, per
2 cui il voto difforme espresso in assemblea non poteva considerarsi in violazione del patto, ignorando l'intenzione di voto dell'altro gruppo.
Con il 2° motivo lamenta il rigetto implicito per omessa pronuncia della domanda di risoluzione del patto per grave inadempimento delle appellate avendo violato il sindacato di acquisto non collaborando per raggiungere il 50% del capitale sociale, né avendo fornito indicazioni sui nominativi del nuovo consiglio d'amministrazione o sulla conferma di quello in carica, né in 3 anni era mai stata indetta una riunione con conseguente inadempimento al patto.
2) Va esaminato in primo luogo il 2° motivo di gravame con cui l'appellante lamenta l'omessa pronuncia del tribunale riguardo la domanda di risoluzione del patto parasociale per grave inadempimento delle appellate.
In proposito la difesa di controparte eccepisce che la domanda di risoluzione del patto parasociale sia inammissibile non solo perché avrebbe richiesto la proposizione di domanda riconvenzionale ma anche perché era stata proposta solo nelle conclusioni della comparsa di risposta di primo grado senza alcuna trattazione nella parte motiva.
2.1) Dall'esame della comparsa di costituzione di primo grado risulta che la difesa di CP_3
avesse chiesto in primo luogo dichiararsi nullo il patto parasociale stipulato fra le parti.
[...]
Tale domanda, implicitamente rigettata dal tribunale, non ha formato oggetto di gravame.
Ancora il convenuto aveva negato il proprio inadempimento riguardo le violazioni ascrittegli con l'atto di citazione eccependo ai sensi dell'art.1460 c.c. l'inadempimento delle attrici per le stesse ragioni esposte nel 1° motivo.
Nel corpo dell'atto non aveva trattato la questione della risoluzione del patto per inadempimento delle controparti limitandosi nel petitum a richiedere in via subordinata la pronuncia di risoluzione.
Ora, essendosi il convenuto costituito in primo grado almeno 20 giorni prima dell'udienza la domanda subordinata di risoluzione del patto parasociale per inadempimento delle attrici era stata tempestivamente proposta e tuttavia, mancavano nella parte motiva le allegazione sugli inadempimenti ascritti alle attrici ai fini della risoluzione del patto.
Solo con l'atto d'appello sono state indicate quale grave inadempimento delle appellate ai fini della risoluzione del patto le violazioni del sindacato di acquisto, la mancata indicazione sui nominativi del nuovo c.d.a. o sulla volontà di conferma del vecchio, il non avere indetto riunioni fra i due gruppi per oltre tre anni, ma trattandosi di nuove allegazioni per la prima volta proposte con il gravame, determinano l'inammissibilità del motivo.
3 3) Venendo all'esame del 1° motivo, la sentenza impugnata ha ritenuto violato da parte dell'appellante l'obbligo di cui all'art.13 del patto parasociale stipulato fra le parti in causa, ovvero per non avere consentito lo svolgimento della preventiva riunione dei co-amministratori dei due gruppi dei soci sindacati, allo scopo di concordare preventivamente una linea comune da tenere in assemblea riguardo la revoca degli amministratori, con la seguente motivazione: “Dalla documentazione in atti emerge in modo evidente che il convenuto si sia sottratto all'obbligo di partecipare alla riunione dei coamministratori dei due gruppi dei soci sindacati in vista dell'assemblea del 22/23.01.2019 con all'ordine del giorno proprio la revoca e la nomina di nuovi amministratori. In atti vi è la prova che le attrici (facenti parte del gruppo A) tennero la loro riunione ed a seguito della stessa invitarono il convenuto alla riunione dei due gruppi (rectius dei coamministratori dei gruppi) al fine di adottare una linea comune da tenere in assemblea.
Altrettanto evidente è la circostanza che il convenuto nell'assemblea in esame (tenutasi a seguito di rinvio in data 28/01/2019) votò in modo contrario a quello delle attrici (ovvero per la revoca degli amministratori). Nessun dubbio quindi che il convenuto abbia violato la previsione del patto in relazione a tale preciso obbligo previsto dall'articolo 13”.
Il motivo di gravame censura la statuizione che ha dichiarato inadempiente al CP_3
patto di voto per non avere voluto concordare una linea comune con il co-amministratore del gruppo A, sul presupposto che il gruppo A avesse deliberato, con la riunione del 8.1.2019, la linea da tenere in assemblea riguardo la revoca degli amministratori in carica.
L'appellante infatti ha a sua volta eccepito l'inadempimento dei soci del gruppo A in mancanza di prova che tutti i soci del predetto gruppo si fossero riuniti il 8.1.2019, essendo carente la prova fornita con il prodotto verbale.
Su tale eccezione nulla ha statuito il Tribunale, sebbene la difesa dell'appellante, anche in primo grado, avesse sostenuto che non vi fosse prova della riunione tenuta dai soci del gruppo A in quanto la socia , indicata come presente alla riunione, in realtà non lo era non avendo Persona_1
sottoscritto il verbale.
Di contro gli appellati ritengono l'eccezione infondata considerato che il patto parasociale non prevede che le riunioni vengano verbalizzate per iscritto, ma ciò che rileva è che la riunione del gruppo A si sia tenuta e che vi abbia partecipato anche la socia , come era attestato dal Persona_1
predetto verbale.
4) Ritiene la Corte che vada in primo luogo esaminata la disciplina concordata fra le parti con il patto parasociale stipulato il 4.5.2016.
4 In primo luogo va evidenziato che nella premessa al patto parasociale in esame, si precisa che viene costituito un sindacato di blocco, un sindacato di acquisto e un sindacato di voto, allo scopo di “rafforzare e consolidare la gestione della Società ( contribuendo con Parte_3
uniformità alla soluzione dei problemi tecnici finanziari e di mercato” ed ancora per raggiungere “il fine di assicurare continuità e compattezza nella gestione della mediante anche la Parte_3
designazione degli organi sociali con lo scopo di permettere una gestione della governance della società agli aderenti al patto” i quali alla stipula del patto sono titolari “del 55,33% del capitale sociale”.
Ancora va richiamato l'art.11 del patto intitolato: “Amministrazione del sindacato” il quale, allo scopo di assicurare la gestione del sindacato fra i suoi componenti, che sono distinti in due gruppi: il Gruppo A, composto dai soci e ed CP_1 AR Persona_1 il Gruppo B composto dal socio , prevede: “Le parti eleggeranno due di Persona_2
loro co-amministratori del sindacato, anche terzi allo stesso e saranno rispettivamente uno proveniente dal gruppo A, che è amministratore del gruppo A, e l'altro proveniente dal gruppo B, che rappresenta l'amministratore del gruppo B, eletti dai rispettivi componenti”.
Il successivo articolo 12, intitolato “Decisione del sindacato dei gruppi” così statuisce: “Le decisioni in seno a ciascun gruppo saranno prese in tutti i casi con la maggioranza semplice delle azioni sindacate. Ogni socio dispone di un numero di voti uguali al numero delle azioni possedute e sindacate. Se un socio non può partecipare alle riunioni del gruppo potrà far esprimere il proprio voto per delega ad un altro socio ed anche all'amministratore del gruppo stesso. Quando un socio non partecipa alle decisioni del gruppo si presume che sia favorevole alla decisione presa dalla maggioranza. I soci assenti, dissenzienti o astenuti dovranno adeguarsi alla decisione della maggioranza del proprio gruppo. Le decisioni del sindacato saranno prese in tutti i casi all'unanimità dall'amministratore del gruppo A e dall'amministratore del gruppo B, essendo questi i due co-amministratori del sindacato ovvero i delegati a rappresentare i rispettivi gruppi di appartenenza e ricevendo da questi le indicazioni delle rispettive decisioni. Se un amministratore non può partecipare alle riunioni del sindacato non potrà fare esprimere il voto per delega ma potrà essere sostituito in qualunque momento con nuova nomina da parte dei soci del gruppo rappresentato”.
Infine, l'articolo 13 dal titolo “Riunione dei soci dei gruppi e dei co-amministratori del sindacato” così si esprime: “I soci dei due gruppi dovranno essere convocati dai rispettivi amministratori almeno otto giorni prima della riunione con qualsiasi modalità che possa garantire prova dell'avvenuta convocazione precisando l'ordine del giorno della riunione e ove possibile le
5 proposte sulle decisioni da prendere. I soci dovranno riunirsi almeno tre giorni prima della data delle assemblee della spa e ogni qualvolta lo richiedano le parti sindacate rappresentanti il 10% dei voti esprimibili nelle assemblee della Al termine delle riunioni dei due gruppi Parte_3
seguirà la riunione dei co-amministratori… che delibereranno all'unanimità le decisioni da prendere per il sindacato tenuto conto delle indicazioni ricevute dai propri gruppi”.
4.1) Da quanto sopra testualmente riportato emerge come l'art.12 del patto parasociale stipulato il 4.5.2016 prevede che le decisioni di ciascun gruppo debbano essere prese con la maggioranza semplice delle azioni e che i soci di ciascun gruppo possano conferire delega ad altri soci o se non partecipano o si astengono accettano il voto della maggioranza, mentre il successivo articolo 13 prevede le modalità con cui vanno convocati i soci di ciascuno dei due gruppi e che le decisioni del sindacato verranno prese all'unanimità dai co-amministratori dei due gruppi che dovranno riunirsi prima dell'assemblea.
Ne consegue che se la preventiva riunione di ciascun gruppo al fine di fare esprimere il voto ai soci aderenti al gruppo è un adempimento essenziale, come peraltro è incontestato fra le parti, la questione controversa è se gli appellati abbiano fornito prova di tale adempimento, ovvero nel senso che vi sia stata una precedente riunione dei soci del gruppo A al fine di dare le proprie indicazioni di voto all'amministratore del gruppo, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'appellante che ha ritenuto che il verbale prodotto dalla controparte non dia prova che sia avvenuta la riunione dei soci del gruppo A in quanto non vi sarebbe stata la presenza di tutti i soci perché la socia , sebbene indicata fra i soci presenti, non ha sottoscritto il verbale della Persona_1
riunione, firmato invece nella qualità dalla socia la quale tuttavia non è stata indicata in CP_1
premessa come delegata dalla socia . Persona_1
Inoltre contesta che vi sia prova che la riunione del gruppo A sia effettivamente avvenuta non essendo stata convocata con le modalità previste dall'art.13.
Ora ritiene il collegio che le eccezioni siano infondate.
4.2) Avuto riguardo all'omesso rispetto delle prescrizioni di convocazione dell'assemblea dei soci del gruppo A, come dettate dal citato art. 13 del patto (almeno 8 giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno della riunione, nonchè di eventuali proposte sulle decisioni da prendere) si tratta di un procedimento posto a tutela del socio appartenente a ciascun gruppo, sicchè la loro violazione non può essere oggetto di contestazione da parte di soci di altro gruppo non avendovi interesse, con la conseguenza che le censure sul punto sono infondate.
4.3) Anche infondata è l'altra contestazione ovvero che manchi la prova che la riunione dei soci del gruppo A si sia effettivamente tenuta, in quanto sarebbe insufficiente il verbale del
6 8.1.2019 poiché, oltre la mancanza di data certa e del luogo in cui la riunione si sarebbe tenuta, militerebbe in senso negativo la circostanza che in calce al verbale non vi sia la sottoscrizione della socia , che nello stesso verbale viene dato atto essere personalmente presente, Persona_1
recando il verbale in calce la firma di nella qualità, ma senza alcuna menzione della CP_1
delega ricevuta dalla socia . Persona_1
Anche a voler ritenere che manchi la delega conferita dalla socia alla Persona_1
socia per partecipare alla riunione del gruppo A non facendosene menzione, quindi che CP_1
alla riunione del gruppo A la predetta non vi abbia validamente partecipato, tuttavia Persona_1 ciò non determina l'assenza di una valida decisione da parte degli altri soci del gruppo se si considera che il patto parasociale in esame all'art.12 prevede che ciascun gruppo decide a maggioranza, che ciascun socio può esprimere il voto per delega e quando un socio non partecipa alla decisione del gruppo si presume che sia favorevole alle decisioni della maggioranza.
Infatti le socie essendo titolari di 7.500 azioni ciascuna, mentre la era in CP_1 Persona_1
vita proprietaria di 5.000 azioni, rappresentavano la maggioranza dei soci all'interno del gruppo A anche senza la partecipazione della . Persona_1
4.4) Di contro è certamente inadempiente la condotta tenuta dall'appellante per avere impedito di accordarsi per una linea comune fra i 2 gruppi da tenere in assemblea dei soci posto che ricevuta la prima richiesta di riunione fra i co-amministratori dei due gruppi, inoltrata
A, si limitava a declinare l'invito a riunirsi perché si trovava fuori Controparte_4 sede per la data proposta per l'incontro, senza indicare altra data, ma alla successiva richiesta di
A, nonostante fosse ormai prossima la Controparte_4 data dell'assemblea della società, non dava alcun riscontro.
Va considerato che il sindacato di voto è un patto tra alcuni dei soci di una società per azioni il quale impone agli aderenti l'obbligo di preventiva consultazione prima dell'esercizio del diritto di voto in assemblea al fine di poter concordare fra gli aderenti al patto come votare in assemblea.
Ciò che si sanziona è la violazione di tale impegno a votare secondo quanto in precedenza stabilito ma impedendo con la propria condotta che la riunione fra i co-amministratori dei due gruppi si tenga, come è avvenuto nella specie è condotta che va sanzionata con obbligo del socio inadempiente al risarcimento del danno, restando valida la differente volontà espressa in assemblea.
Ne consegue che correttamente è stata affermata la violazione da parte dell'appellante del patto parasociale contravvenendo all'obbligo di concordare una linea comune fra i due co- amministratori dei due gruppi A e B, dal momento che, l'appellante di riunirsi con l'amministratore dell'altro gruppo con cui aveva stipulato il sindacato di voto, senza alcun legittimo impedimento, ha
7 impedito che i due gruppi potessero concordare preventivamente una decisione unanime per l'assemblea sociale del 21/22.1.2019 riguardo la revoca degli amministratori in carica.
Né rileva che l'amministratore del gruppo A al momento in cui ha convocato la riunione dei due co-amminnistratori dei gruppi A e B non aveva comunicato l'esito della riunione tenuta dal gruppo A, posto che si trattava di una indicazione di voto che andava poi discussa e definita dai co- amministratori come prevede l'art.12 nella parte in cui è scritto che le decisioni del sindacato saranno prese dai due co-amministratori del sindacato in quanto delegati a rappresentare i rispettivi gruppi di appartenenza ricevendo da questi le indicazioni delle rispettive decisioni.
In conclusione va esclusa la fondatezza dell'eccepito inadempimento delle appellate e confermato l'inadempimento dell'appellante, come riconosciuto dal tribunale.
5) Infine va esaminato l'appello incidentale con cui e CP_1 AR
censurano il rigetto da parte del Tribunale di Catania di altre due violazioni al patto sociale ascritte all'appellante e precisamente la costituzione di un sindacato di voto con altri soci che aveva portato l'estromissione delle appellate dalla gestione della società e l'avere votato per la revoca degli amministratori in carica e la nomina di nuovi amministratori tutti designati dall'appellante, non riferibili ai soci del gruppo A così riservando solo a sé la governance della società.
Il tribunale ha motivato il rigetto in quanto si tratterebbe di una conseguenza del primo inadempimento accolto e che l'accoglimento darebbe luogo ad una moltiplicazione di penali per lo stesso fatto.
Con l'appello incidentale si assume che si tratta di inadempimenti diversi e precisamente della violazione dell'articolo 15 del medesimo patto parasociale titolato “Inscindibilità ed esclusività del patto di sindacato” che testualmente prevede che “i partecipanti si danno atto che le pattuizioni del presente atto costituiscono un insieme inscindibile ed equilibrato di diritti e di doveri e vanno di conseguenza considerate ed attuate nella loro interezza. I partecipanti si impegnano altresì a non stipulare altri patti aventi in tutto o in parte lo stesso oggetto del presente patto o comunque relative alle azioni della società, delle sue controllate e/o collegate, nonché alle cariche sociali e/o alla gestione della stessa senza l'autorizzazione scritta di tutti gli altri partecipanti”.
Precisano che avendo votato per la revoca degli amministratori in carica e per la CP_3
nomina di nuovi amministratori ha certamente stretto un accordo con altri due soci, precisamente con e con la come emerge dal fatto che è stato revocato il Controparte_5 CP_6
consiglio di amministrazione di cui facevano parte gli esponenti del gruppo A oltre che l'appellante,
l'unico nominato fra i nuovi amministratori e da altre presunzioni.
8 Inoltre sempre votando per la revoca degli amministratori in carica ha violato il Per_2
patto con cui si impegnava ad “assicurare continuità e compattezza nella gestione di Parte_3
mediante anche la designazione degli organi sociali con lo scopo di permettere una gestione
[...]
della governance della società agli aderenti al patto”.
In sostanza si censura la stessa condotta per tutte le conseguenze che ha causato posto che essendosi sottratto immotivatamente a partecipare alla riunione con l'amministratore del Parte_1
A per decidere una linea comune sul voto riguardo la revoca degli amministratori in carica, Controparte_4
condotta questa sanzionata, gli ulteriori eccepiti inadempimenti non sono che conseguenza della stessa condotta che pertanto non può essere oggetto di ulteriori risarcimenti come pretendono le appellanti in via incidentale, sicchè correttamente le altre domande sono state rigettate.
In conclusione entrambi gli appelli, principale e incidentale, vanno rigettati e le spese di lite di questo grado vanno compensate fra le parti.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione degli atti di appello principale e incidentale, posteriori al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambe le parti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per le impugnazioni, a norma dell' art. 13, comma 1 bis" (Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem n.23535 del 20.9.2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1563/2021 R.G., rigetta sia l'appello principale proposto da che l'appello Controparte_3
incidentale proposto da e , sia in proprio che nella qualità di eredi CP_1 AR
di , avverso la sentenza n.3365/2021, pubblicata il 24.7.2021, del Tribunale di Persona_1
Catania, sezione specializzata in materia di imprese, che conferma;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 15.12.2023.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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