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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/11/2025, n. 3572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3572 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4607/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
Ordinanza ex art. 127 ter cpc emessa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 22.10.2025.
Il Giudice, dott.ssa Stefania Fontanarosa;
lette le note scritte e le conclusioni ivi rassegnate;
letto l'art. 429 c.p.c.; decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott. Stefa- nia Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4607/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto Intimazione di sfratto per morosita' (uso abitativo) , pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Indi- Parte_1 C.F._1 rizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. ROSSI GIUSEPPE (c.f.: ), C.F._2 dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
, (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_2 C.F._3
Telematico, presso lo studio dell'Avv. CERRUTI ANTONIO (c.f.: ), C.F._4 dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Indirizzo Controparte_1 C.F._5
Telematico, presso lo studio dell'Avv. SCARPA IRMA LOREDANA (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._6
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in In- Controparte_2 C.F._7 dirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. CERRUTI ANTONIO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Indi- Controparte_3 C.F._8 rizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. PICARO MARIA (c.f.: ), C.F._9 dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
Preliminarmente, in diritto si osserva che ai sensi dell'art. 6 della legge 1978 n. 392, in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.
Orbene, nel caso di specie, a seguito del decesso in corso di causa della conduttrice
[...]
l'attore avrebbe dovuto proseguire il giudizio nei confronti degli eredi conviventi Per_1 con ella.
Tuttavia, nessuna prova del ricorso di eventuali presupposti legittimanti la successione di eventuali eredi nella posizione contrattuale del conduttore (negli specifici casi in cui tale suc- cessione è prevista dalla legge) risulta essere stata fornita dall'attore, in capo ai quale l'onere probatorio necessariamente incombeva.
In particolare, l'attore non ha allegato né provato che gli eredi citati in riassunzione fossero conviventi con la originaria conduttrice Persona_1
Pag. 2 di 5 L'erede non convivente del conduttore di immobile adibito ad abitazione non gli succede nella detenzione qualificata, e poiché il titolo si estingue con la morte del titolare del rapporto (ana- logamente al caso di morte del titolare dei diritti di usufrutto, uso o abitazione), quegli è un detentore precario della "res locata" al "de cuius", sicchè nei suoi confronti sono esperibili le azioni di rilascio per occupazione senza titolo e di responsabilità extracontrattuale (cfr. Cass.
26670/2017).
Va, pertanto, dichiarata la cessazione del rapporto di locazione per cui è causa alla data del decesso della conduttrice avvenuto il giorno 29.5.2024. Persona_1
Siccome i presunti eredi citati in riassunzione non sono subentrati nella posizione contrattuale della originaria conduttrice, l'azione di risoluzione contrattuale nei loro confronti esperita va rigettata, non essendo essi titolari dal lato passivo del rapporto.
L'attore potrà eventualmente esperire l'azione di occupazione sine titulo al fine di ottenere la restituzione dell'immobile nei confronti degli eventuali occupanti, oltre al risarcimento del danno sotto forma di indennità di occupazione.
Quanto alla domanda di pagamento dei canoni arretrati, per i quali vi è, invece, la legittima- zione passiva degli eredi anche se non conviventi, si osserva quanto segue.
I sig.ri si sono costituiti in giudizio a seguito di riassunzione, eccependo il difetto di Pt_2 legittimazione passiva, stante la loro rinuncia all'eredità.
Dall'esame degli atti allegati da detti convenuti, si evince, tuttavia, che solo Controparte_3 ha rinunciato all'eredità e non anche gli altri eredi, nei confronti dei quali, pertanto, sussiste la legittimazione passiva.
Nel merito, si osserva che parte attrice ha allegato l'inadempimento dell'obbligo della condut- trice originaria ( di pagare i canoni relativamente alle mensilità da novembre Persona_1
2020 a marzo 2021.
La sig.ra (le cui domande riconvenzionali vanno esaminate e decise nel merito Persona_1 non essendovi stata rinuncia alle stesse) ha eccepito l'inesistenza di debiti, atteso che nell'ultimo quadriennio e fino ad ottobre 2020 ella avrebbe pagato un canone maggiore rispet- to a quello pattuito ossia l'importo di euro 455,00 in luogo di quello di euro 366,00 previsto nel contratto di locazione.
Orbene, detta circostanza, oltre ad essere stata documentata dalla parte convenuta, attraverso le distinte di bonifico bancario e le ricevute sottoscritte dalle parti, è pacifica in quanto affer- mata dallo stesso attore nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
È noto che ai sensi dell'art. 13 della legge 1998 n. 431, la pattuizione volta a determinare un
Pag. 3 di 5 importo superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato è nulla.
Ai sensi del secondo comma della disposizione normativa citata, il conduttore è legittimato a chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.
Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione allegata e del periodo di tempo in cui si
è protratto il pagamento in misura superiore (indicato dalla stessa convenuta nell'ultimo qua- driennio a partire dalla sua costituzione in giudizio e dunque 2017- ottobre 2020), risulta che la convenuta ha pagato la somma complessiva di euro 20.930 in luogo di quella dovuta di eu- ro 16.836, con una differenza pari ad euro 4.094,00.
Stante la coesistenza di crediti contrapposti (euro 1.830,00 per l'attore pari ad euro 366,00×6 mensilità; euro 4094,00 per i convenuti in riconvenzionale) derivanti da un'unica fonte nego- ziale, ritiene questo Giudice che si possa procedere anche d'ufficio, previo espletamento di un'operazione di mero accertamento contabile delle reciproche partite di dare e avere, al- la compensazione impropria o atecnica fra i suddetti crediti (in tal senso Corte di cassazione n. 301 del 1988).
Ne discende, pertanto, la condanna dell'attore al pagamento in favore di , Controparte_2
e della somma di euro 2.264,00, oltre interessi legali dalla Parte_2 Controparte_1 domanda al soddisfo.
Va, invece, rigettata per carenza di prove, la domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata da parte convenuta.
Tenuto conto dell'esito della lite, della intervenuta compensazione dei contrapposti crediti e della reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dà atto che il rapporto di locazione è cessato per effetto del decesso della parte con- duttrice originaria intervenuto in data 29.5.2024 e per l'effetto rigetta Persona_1
l'azione di risoluzione avanzata da parte attrice per difetto di titolarità passiva dei con- venuti;
2) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di in relazione alla do- Controparte_3 manda di pagamento dei canoni arretrati;
3) dichiara che , e sono tenuti al pa- Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 gamento in favore di della somma di € 1.830,00, oltre interessi le- Parte_1 gali dalla domanda al soddisfo;
Pag. 4 di 5 4) Dichiara che è tenuto al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1
e della somma di euro 4.904,00 oltre interessi le- Controparte_2 Parte_2 gali dalla domanda al soddisfo;
5) Dichiara estinto il credito vantato da e Controparte_1 Controparte_2 Pt_2
fino a concorrenza del credito vantato nei loro confronti da
[...] Parte_1
e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_4
[...
e della somma complessiva di euro 2.264,00, Controparte_2 Parte_2 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
6) Rigetta la domanda risarcitoria;
7) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fasci- colo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come mo- dificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
Ordinanza ex art. 127 ter cpc emessa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 22.10.2025.
Il Giudice, dott.ssa Stefania Fontanarosa;
lette le note scritte e le conclusioni ivi rassegnate;
letto l'art. 429 c.p.c.; decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott. Stefa- nia Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4607/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto Intimazione di sfratto per morosita' (uso abitativo) , pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Indi- Parte_1 C.F._1 rizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. ROSSI GIUSEPPE (c.f.: ), C.F._2 dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
, (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_2 C.F._3
Telematico, presso lo studio dell'Avv. CERRUTI ANTONIO (c.f.: ), C.F._4 dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Indirizzo Controparte_1 C.F._5
Telematico, presso lo studio dell'Avv. SCARPA IRMA LOREDANA (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._6
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in In- Controparte_2 C.F._7 dirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. CERRUTI ANTONIO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Indi- Controparte_3 C.F._8 rizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. PICARO MARIA (c.f.: ), C.F._9 dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
Preliminarmente, in diritto si osserva che ai sensi dell'art. 6 della legge 1978 n. 392, in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.
Orbene, nel caso di specie, a seguito del decesso in corso di causa della conduttrice
[...]
l'attore avrebbe dovuto proseguire il giudizio nei confronti degli eredi conviventi Per_1 con ella.
Tuttavia, nessuna prova del ricorso di eventuali presupposti legittimanti la successione di eventuali eredi nella posizione contrattuale del conduttore (negli specifici casi in cui tale suc- cessione è prevista dalla legge) risulta essere stata fornita dall'attore, in capo ai quale l'onere probatorio necessariamente incombeva.
In particolare, l'attore non ha allegato né provato che gli eredi citati in riassunzione fossero conviventi con la originaria conduttrice Persona_1
Pag. 2 di 5 L'erede non convivente del conduttore di immobile adibito ad abitazione non gli succede nella detenzione qualificata, e poiché il titolo si estingue con la morte del titolare del rapporto (ana- logamente al caso di morte del titolare dei diritti di usufrutto, uso o abitazione), quegli è un detentore precario della "res locata" al "de cuius", sicchè nei suoi confronti sono esperibili le azioni di rilascio per occupazione senza titolo e di responsabilità extracontrattuale (cfr. Cass.
26670/2017).
Va, pertanto, dichiarata la cessazione del rapporto di locazione per cui è causa alla data del decesso della conduttrice avvenuto il giorno 29.5.2024. Persona_1
Siccome i presunti eredi citati in riassunzione non sono subentrati nella posizione contrattuale della originaria conduttrice, l'azione di risoluzione contrattuale nei loro confronti esperita va rigettata, non essendo essi titolari dal lato passivo del rapporto.
L'attore potrà eventualmente esperire l'azione di occupazione sine titulo al fine di ottenere la restituzione dell'immobile nei confronti degli eventuali occupanti, oltre al risarcimento del danno sotto forma di indennità di occupazione.
Quanto alla domanda di pagamento dei canoni arretrati, per i quali vi è, invece, la legittima- zione passiva degli eredi anche se non conviventi, si osserva quanto segue.
I sig.ri si sono costituiti in giudizio a seguito di riassunzione, eccependo il difetto di Pt_2 legittimazione passiva, stante la loro rinuncia all'eredità.
Dall'esame degli atti allegati da detti convenuti, si evince, tuttavia, che solo Controparte_3 ha rinunciato all'eredità e non anche gli altri eredi, nei confronti dei quali, pertanto, sussiste la legittimazione passiva.
Nel merito, si osserva che parte attrice ha allegato l'inadempimento dell'obbligo della condut- trice originaria ( di pagare i canoni relativamente alle mensilità da novembre Persona_1
2020 a marzo 2021.
La sig.ra (le cui domande riconvenzionali vanno esaminate e decise nel merito Persona_1 non essendovi stata rinuncia alle stesse) ha eccepito l'inesistenza di debiti, atteso che nell'ultimo quadriennio e fino ad ottobre 2020 ella avrebbe pagato un canone maggiore rispet- to a quello pattuito ossia l'importo di euro 455,00 in luogo di quello di euro 366,00 previsto nel contratto di locazione.
Orbene, detta circostanza, oltre ad essere stata documentata dalla parte convenuta, attraverso le distinte di bonifico bancario e le ricevute sottoscritte dalle parti, è pacifica in quanto affer- mata dallo stesso attore nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
È noto che ai sensi dell'art. 13 della legge 1998 n. 431, la pattuizione volta a determinare un
Pag. 3 di 5 importo superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato è nulla.
Ai sensi del secondo comma della disposizione normativa citata, il conduttore è legittimato a chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.
Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione allegata e del periodo di tempo in cui si
è protratto il pagamento in misura superiore (indicato dalla stessa convenuta nell'ultimo qua- driennio a partire dalla sua costituzione in giudizio e dunque 2017- ottobre 2020), risulta che la convenuta ha pagato la somma complessiva di euro 20.930 in luogo di quella dovuta di eu- ro 16.836, con una differenza pari ad euro 4.094,00.
Stante la coesistenza di crediti contrapposti (euro 1.830,00 per l'attore pari ad euro 366,00×6 mensilità; euro 4094,00 per i convenuti in riconvenzionale) derivanti da un'unica fonte nego- ziale, ritiene questo Giudice che si possa procedere anche d'ufficio, previo espletamento di un'operazione di mero accertamento contabile delle reciproche partite di dare e avere, al- la compensazione impropria o atecnica fra i suddetti crediti (in tal senso Corte di cassazione n. 301 del 1988).
Ne discende, pertanto, la condanna dell'attore al pagamento in favore di , Controparte_2
e della somma di euro 2.264,00, oltre interessi legali dalla Parte_2 Controparte_1 domanda al soddisfo.
Va, invece, rigettata per carenza di prove, la domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata da parte convenuta.
Tenuto conto dell'esito della lite, della intervenuta compensazione dei contrapposti crediti e della reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dà atto che il rapporto di locazione è cessato per effetto del decesso della parte con- duttrice originaria intervenuto in data 29.5.2024 e per l'effetto rigetta Persona_1
l'azione di risoluzione avanzata da parte attrice per difetto di titolarità passiva dei con- venuti;
2) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di in relazione alla do- Controparte_3 manda di pagamento dei canoni arretrati;
3) dichiara che , e sono tenuti al pa- Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 gamento in favore di della somma di € 1.830,00, oltre interessi le- Parte_1 gali dalla domanda al soddisfo;
Pag. 4 di 5 4) Dichiara che è tenuto al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1
e della somma di euro 4.904,00 oltre interessi le- Controparte_2 Parte_2 gali dalla domanda al soddisfo;
5) Dichiara estinto il credito vantato da e Controparte_1 Controparte_2 Pt_2
fino a concorrenza del credito vantato nei loro confronti da
[...] Parte_1
e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_4
[...
e della somma complessiva di euro 2.264,00, Controparte_2 Parte_2 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
6) Rigetta la domanda risarcitoria;
7) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fasci- colo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come mo- dificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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