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Decreto 30 marzo 2025
Decreto 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, decreto 30/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3243-1/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile
(Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
* * *
Il Giudice designato, dott. Andrea Gaboardi, nel subprocedimento cautelare iscritto al n.r.g. 3243-1/2025, promosso da: nato in [...] il [...], c.f. , CUI Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Federica MAZZOLDI;
RICORRENTE contro
(Questura di Brescia); Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato il seguente
DECRETO sulla SOSPENSIONE dell'EFFICACIA ESECUTIVA (ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
LETTO il ricorso;
LETTA la contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
RITENUTO che sussista il fumus boni iuris, alla luce della documentazione versata in atti da parte ricorrente, attestante il buon livello di integrazione socio-lavorativa di nel Paese di Parte_1 accoglienza (egli risulta vivere in Italia da circa vent'anni e avere a lungo lavorato regolarmente, percependo anche cospicue retribuzioni, dal 2009 al 2016; dopo un asserito periodo di lavoro irregolare, egli ha trovato ulteriori occupazioni regolari a tempo indeterminato nel 2020 e, da ultimo, nel 2024; si anticipa tuttavia che, ai fini del merito, è necessario che la difesa produca quantomeno un estratto conto previdenziale aggiornato allo scopo di meglio ricostruire la storia lavorativa dell'istante); CP_2
RILEVATO che nelle more del presente giudizio sussiste il rischio che il ricorrente venga rimpatriato;
CONSIDERATO che in tal caso le conseguenze per il richiedente potrebbero essere gravi e non rimediabili anche in esito ad una pronuncia favorevole;
Pag. 1 di 2
P.Q.M.
VISTI gli artt. 19-ter e 5, comma 2, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150,
SOSPENDE l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione alle parti del presente decreto.
Così deciso in Brescia, il 28 marzo 2025.
Il Giudice designato Dott. Andrea Gaboardi
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile
(Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
* * *
Il Giudice designato, dott. Andrea Gaboardi, nel subprocedimento cautelare iscritto al n.r.g. 3243-1/2025, promosso da: nato in [...] il [...], c.f. , CUI Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Federica MAZZOLDI;
RICORRENTE contro
(Questura di Brescia); Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato il seguente
DECRETO sulla SOSPENSIONE dell'EFFICACIA ESECUTIVA (ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
LETTO il ricorso;
LETTA la contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
RITENUTO che sussista il fumus boni iuris, alla luce della documentazione versata in atti da parte ricorrente, attestante il buon livello di integrazione socio-lavorativa di nel Paese di Parte_1 accoglienza (egli risulta vivere in Italia da circa vent'anni e avere a lungo lavorato regolarmente, percependo anche cospicue retribuzioni, dal 2009 al 2016; dopo un asserito periodo di lavoro irregolare, egli ha trovato ulteriori occupazioni regolari a tempo indeterminato nel 2020 e, da ultimo, nel 2024; si anticipa tuttavia che, ai fini del merito, è necessario che la difesa produca quantomeno un estratto conto previdenziale aggiornato allo scopo di meglio ricostruire la storia lavorativa dell'istante); CP_2
RILEVATO che nelle more del presente giudizio sussiste il rischio che il ricorrente venga rimpatriato;
CONSIDERATO che in tal caso le conseguenze per il richiedente potrebbero essere gravi e non rimediabili anche in esito ad una pronuncia favorevole;
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P.Q.M.
VISTI gli artt. 19-ter e 5, comma 2, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150,
SOSPENDE l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione alle parti del presente decreto.
Così deciso in Brescia, il 28 marzo 2025.
Il Giudice designato Dott. Andrea Gaboardi
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