Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00198/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00117/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 117 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Stefano Giampietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Trento, via Petrarca n. 8;
contro
la Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Evelina Stefani, Lucia Bobbio e Francesca Parotto, con domicilio digitale presso la PEC del secondo difensore, e con domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante n. 15;
per l'annullamento
- dei provvedimenti di non ammissione dei ricorrenti, ritenendo la loro prova “non valutabile”, nella graduatoria finale del concorso bandito con deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. -OMISSIS- pubblicata in B.U.R. in data -OMISSIS-sezione concorsi e quindi rispettivamente -OMISSIS-;
- della graduatoria approvata con deliberazione della Giunta Provinciale -OMISSIS- relativa a, -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale in quanto lesivo del diritto del ricorrente alla prosecuzione della partecipazione alla procedura de qua;
E per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alle rispettive graduatorie del concorso bandito con deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. -OMISSIS- pubblicata in B.U.R. in data -OMISSIS-sezione concorsi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento, e viste la documentazione e la memoria depositate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il consigliere MA NO, e uditi i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con il ricorso in esame, notificato in data 10 luglio 2025 e depositato il 4 agosto, gli odierni istanti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, il provvedimento di non ammissione al concorso bandito con deliberazione n. -OMISSIS- della Giunta della Provincia Autonoma di Trento, in relazione alle classi di concorso -OMISSIS-; censurando contestualmente le graduatorie relative a tali classi di concorso.
Con lo stesso mezzo hanno chiesto l’accertamento del diritto ad essere ammessi, ciascuno per quanto di specifico interesse, alla graduatoria della classe di concorso cui hanno partecipato, precisando che non sussisterebbero controinteressati in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe l’inserimento dei ricorrenti – sulla base del punteggio – in coda alle graduatorie delle rispettive classi di concorso.
Espongono in punto di fatto che:
- con la su citata deliberazione è stato approvato il bando di concorso straordinario per titoli ed esami per l’accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria a carattere statale della provincia di Trento ai sensi dell’art. 18 della l.p. n. 9/2023; con la previsione di graduatorie valide per tre anni dall’approvazione e utilizzabili per assunzioni a tempo indeterminato;
- sono state messe a concorso varie classi di concorso e, per quanto attiene ai ricorrenti, i predetti hanno presentato le domande per le classi di concorso su indicate e, in particolare, -OMISSIS-;
- la selezione era destinata alla stabilizzazione dei docenti precari, come anche desumibile da taluni requisiti di partecipazione (docenti delle scuole secondarie inclusi nelle graduatorie di istituto della Provincia, triennio scolastico 2024-2027; aver prestato, tra l’anno scolastico 2016/2017 e l’anno scolastico 2023/2024, almeno tre anni di servizio d’insegnamento nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche statali, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre; aver prestato il servizio d’insegnamento presso scuole secondarie);
- l’art. 7 del bando ha disciplinato le prove d’esame, e l’art. 10 la valutazione dei titoli di servizio e di cultura; e la compilazione delle graduatorie, distinte per tipo di posto e classe di concorso, sarebbe avvenuta in base alla somma del punteggio ottenuto nella prova e per i titoli.
Proseguono esponendo che tali graduatorie finali sono state approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. -OMISSIS- e pubblicate in pari data, con esclusione degli odierni istanti da quella di specifico interesse, sebbene il bando non avesse previsto un punteggio minimo o di sbarramento.
Si dolgono di tale esito assumendo l’illegittimo operato della commissione, la quale ha escluso i predetti in quanto non valutabili per taluni degli indicatori previsti nelle griglie di valutazione.
Sostengono, in particolare, che la ratio della previsione come “non valutabile” sarebbe quella di evitare che un candidato possa essere inserito in graduatoria solo in base al punteggio per titoli, senza eseguire la prova pratica e/o senza presentarsi alla prova orale (o facendo “scena muta”); e che, pertanto, sarebbe irrilevante la valutazione delle prove pratiche e orali al fine dell’inserimento in graduatoria, se non ai limitati fini del posizionamento nella stessa graduatoria.
La commissione, per contro, avrebbe predisposto delle griglie di valutazione delle prove stravolgendo il bando di concorso, il quale non aveva previsto che – quanto alla prova orale – dalla non valutazione di tre indicatori su sette dovesse derivare la non valutazione dell’intera prova.
Hanno quindi chiesto l’annullamento dei provvedimenti di non ammissione e l’accertamento del diritto ad essere inseriti nelle graduatorie in interesse; con vittoria di spese.
B. – Si è costituita in giudizio la Provincia Autonoma di Trento, depositando documentazione.
In vista della trattazione del merito, la difesa della Provincia ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio di controinteressati, facilmente individuabili dal provvedimento di approvazione delle graduatorie, predisposte in funzione delle future assunzioni a tempo indeterminato.
Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, avversando l’interpretazione del bando fornita dai ricorrenti e, in particolare, dell’art. 7 comma 3, secondo cui la non valutabilità afferirebbe solo alla totale assenza della prova (per mancata presentazione del candidato o nel caso di cd. scena muta).
La difesa della Provincia ha, in particolare, evidenziato come tale valutazione discrezionale fosse espressamente prevista dalle griglie di valutazione approvate e predisposte dalle commissioni in coerenza con la prova concorsuale per esami (oltre che per titoli).
Ha, quindi, chiesto in via preliminare la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto in quanto infondato, con vittoria di spese.
C. – All’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025, presenti i difensori delle parti come specificato nel verbale – i quali hanno discusso – la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
A. – Viene in decisione il ricorso promosso dagli odierni istanti avverso gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, contro il provvedimento di non ammissione al concorso bandito con deliberazione n. -OMISSIS- della Giunta della Provincia Autonoma di Trento in relazione alle classi di concorso -OMISSIS-; nonché, avverso le graduatorie finali relative a tali classi di concorso.
B. – Deve in via preliminare essere esaminata l’eccezione, ritualmente sollevata dalla difesa della Provincia, di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati.
I ricorrenti sostengono che non vi siano controinteressati ai quali avrebbero dovuto notificare il ricorso, in quanto l’eventuale accoglimento dello stesso non comporterebbe l’esclusione di alcun ammesso in graduatoria, ma consentirebbe esclusivamente l’inclusione dei ricorrenti in coda alle graduatorie delle rispettive classi di concorso, in relazione al loro punteggio.
L’Amministrazione resistente, per contro, eccepisce l’inammissibilità del ricorso sotto tale profilo individuando quali controinteressati in senso tecnico i candidati che hanno superato il concorso e che sono inseriti nella graduatoria finale, i quali rivestirebbero proprio la posizione di controinteressati: l’eventuale inserimento dei ricorrenti in graduatoria potrebbe incidere infatti, a seguito della determinazione del punteggio per i titoli, sulla posizione degli altri candidati inseriti nelle rispettive graduatorie.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata.
Gli articoli 27 e 41 cod. proc. amm. disciplinano l’instaurazione del corretto contraddittorio e, dunque, la notifica del ricorso all’Amministrazione interessata e ad “almeno uno dei controinteressati”.
Ai sensi dell’art. 41, co. 2, cod. proc. amm. “ Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge ”.
A norma dell’art. 27, co. 1, cod. proc. amm. “ Il contraddittorio è integralmente costituito quanto l’atto introduttivo è notificato all’amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati ”.
La qualità di controinteressato, ai sensi delle norme appena riportate, deve essere riconosciuta a tutti quei soggetti che siano portatori di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti prodotti dal provvedimento impugnato: detta qualità, per ormai consolidata giurisprudenza, viene riconosciuta a “ coloro che, oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento o comunque agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale), sono portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto impugnato in quanto quest'ultimo radica un interesse di natura eguale e contraria a quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale) ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 agosto 2024, n. 7192).
Per quanto attiene alle procedure selettive, giova altresì richiamare il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui:
- “… nei giudizi instaurati avverso provvedimenti concernenti procedure comparative e di selezione, come quello di specie, sono controinteressati, e devono essere evocati in giudizio a pena di decadenza (art. 41, comma 2, c.p.a.), i candidati che hanno superato la procedura selettiva alla quale il ricorrente ha partecipato, in considerazione del potenziale pregiudizio che deriverebbe loro dall’eventuale accoglimento del ricorso (ex plurimis Cons. Stato, n. 10016 del 2022; id. n. 7788 del 2021) …” (Consiglio di Stato, Sez. V, 6 settembre 2024, n. 7467);
- “… l’approvazione definitiva della graduatoria di merito del concorso pubblico da parte dell’Amministrazione pubblica non è un atto meramente esecutivo, ma un nuovo atto dotato di autonoma capacità lesiva, con conseguente onere per l’interessato di impugnarlo nei termini di decadenza (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3641/2018; sez. V, n. 2948/2011) …” (Consiglio di Stato, Sez. III, 12 aprile 2023, n. 3701; negli stessi termini, Consiglio di Stato, Sez. VII, 19 aprile 2022, n. 2958).
Nel caso in esame, come già chiarito, viene in rilievo il concorso straordinario per docenti, per titoli ed esami, con formazione di graduatorie distinte per classi di concorso, dalle quali sono agevolmente evincibili i controinteressati.
Deve anche osservarsi che non è prevedibile, allo stato attuale, in quale posizione si verrebbero a trovare i ricorrenti in relazione alla graduatoria di rispettivo interesse, in quanto non è dato conoscere quale sarebbe, astrattamente, il punteggio loro assegnato da computare in base ai titoli.
Su tale specifico profilo, deve pertanto convenirsi con la difesa della Provincia nella parte in cui evidenzia che, nel caso in cui il ricorso fosse accolto, essa non potrebbe limitarsi ad inserire i ricorrenti in coda alla graduatoria, ma dovrebbe redigere una nuova graduatoria, peraltro previa valutazione dei titoli degli odierni istanti, di cui allo stato attuale non si conosce il relativo punteggio.
Concorre a configurare la presenza dei controinteressati, quindi, la circostanza che taluni di coloro che sono stati inseriti nella stessa graduatoria potrebbero arretrare di posizione in graduatoria, ove ipoteticamente ciascun ricorrente si inserisse all’interno della stessa.
Ad avviso del Collegio tale conclusione è, inoltre, confermata dalle seguenti disposizioni del bando di concorso:
- l’art. 1, punto 3, il quale stabilisce che “Le graduatorie formate a seguito dell’espletamento della presente procedura concorsuale hanno validità di tre anni dalla loro approvazione e saranno utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato”;
- l’art. 11, che disciplina la formazione e approvazione delle graduatorie, formate all’esito dei concorsi e in base al punteggio finale dato dalla somma del punteggio ottenuto nella prova e del punteggio attribuito ai titoli, e in base al quale gli aspiranti docenti sono graduati;
- l’art. 12, punti 1 e 2, con particolare riguardo al diritto del candidato utilmente inserito, in presenza di una pluralità di posti disponibili, di scegliere la sede secondo l’ordine di inclusione nella stessa graduatoria (art. 12, punto 2).
Ne consegue che i candidati utilmente collocati nelle graduatorie approvate sono formalmente e sostanzialmente controinteressati, e dalla mancata notifica ad almeno uno di essi discende l’inammissibilità del ricorso.
Rileva per completezza il Collegio che, sempre in rito e in via pregiudiziale, sussistono seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso collettivo in relazione alla posizione di potenziale conflitto di interessi dei ricorrenti aspiranti all’inserimento nella graduatoria relativa alla medesima classe di concorso.
Invero, la prospettazione degli odierni istanti è che non vi sarebbero controinteressati in quanto i ricorrenti sarebbero collocati (sulla base del loro punteggio) in coda alla stessa graduatoria.
E tuttavia – come già osservato – innanzitutto la Provincia dovrebbe comunque, in applicazione del bando e in sede di eventuale riedizione del potere, calcolare anche il punteggio per i titoli, sicché allo stato non è dato conoscere quale punteggio finale otterrebbe ciascun ricorrente e, quindi, in quale esatta posizione della graduatoria si collocherebbe.
È la stessa parte ricorrente, del resto, a darne atto in ricorso, laddove evidenzia che “ La valutazione e il punteggio attribuito all’esito della prova pratica e della prova orale era rilevante solo ai fini della posizione di inserimento nella graduatoria visto che per il bando il punteggio finale della graduatoria è dato dalla somma del punteggio ottenuto nella prova e del punteggio attribuito ai titoli ” (cfr. ricorso introduttivo).
Da ciò deriva anche che le posizioni dei ricorrenti interessati alla medesima classe di concorso sono potenzialmente in conflitto di interessi, in quanto non è prevedibile, allo stato, quale dei due si troverebbe in posizione deteriore rispetto all’altro ( id est : in coda, ultimo in graduatoria).
Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.
C. – Rileva per completezza il Collegio che il ricorso è anche infondato nel merito.
Con unico articolato motivo parte ricorrente lamenta l’erroneità della mancata inclusione di ciascun partecipante nella graduatoria di specifico interesse.
Secondo i ricorrenti l’art. 7, co. 3, del bando – non impugnato neppure in via cautelativa – andrebbe interpretato nel senso che con il termine “non valutabile” si intenda esclusivamente la mancata presenza del candidato alla prova, ovvero la totale mancanza di risposta alle domande poste al candidato. In altre parole, nel termine “non valutabile” non potrebbe rientrare la valutazione, seppur negativa, effettuata dalla Commissione nel caso di specie.
Ad avviso dell’Amministrazione resistente, per contro, l’interpretazione da conferire all’art. 7 del bando dovrebbe comportare che: a) nel concetto di “non valutabile” rientrerebbe non solo il caso di c.d. scena muta ma anche il caso di grave carenza; b) non rientrerebbe invece nel concetto di “non valutabile”, ma di “assenza”, l’ipotesi, richiamata da parte ricorrente, della mancata presentazione alla prova del candidato.
L’articolata censura non è fondata.
Va innanzitutto osservato che, per quanto attiene alle griglie di valutazione e alla possibile decisione della commissione come “non valutabile”:
- tale ultima evenienza è espressamente prevista dall’art. 7, co. 3, del bando, pure riportato dai ricorrenti nella narrazione del fatto: la disposizione stabilisce che “ La commissione assegna alla prova un punteggio massimo complessivo di 50 punti. Al quesito in lingua inglese sono assegnati al massimo 5 punti. Qualora la commissione ritenga la prova “non valutabile”, il candidato non sarà incluso nella relativa graduatoria ”;
- le Commissioni di esame hanno approvato le griglie di valutazione in data -OMISSIS-; sicché, la competente commissione si è limitata a fare puntuale applicazione di tale griglia per ciascun candidato.
Ciò premesso in punto di fatto, per quanto attiene all’interpretazione del bando è stato di recente rilevato che “ il bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego deve essere interpretato in modo strettamente letterale, senza possibilità di integrazioni interpretative» e che l’interpretazione delle clausole del bando di concorso, così come di tutti gli atti amministrativi, è soggetta ai canoni interpretativi dei contratti stabiliti dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile, in particolare al principio di interpretazione letterale ” (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I quater, 13 febbraio 2024, n. 2960).
Si presenta, pertanto, fuori asse l’interpretazione data dai ricorrenti, secondo cui “non valutabile” sarebbe solo il caso di chi non si presenta e/o di chi fa “scena muta”; sicché (in tesi) basterebbe non rimanere silenti per ottenere anche il punteggio minimo pari a 1 e, quindi, l’inserimento nella graduatoria seppure in coda alla stessa.
Deve invero osservarsi che – a seguire tale prospettazione – non si comprenderebbe la ratio di una selezione che, per quanto avente un evidente favor per i docenti precari, prevede comunque una prova di esame il cui punteggio va sommato al punteggio per i titoli.
Inoltre, la disposizione del bando assegna chiaramente alla commissione un margine di discrezionalità che non avrebbe alcun significato, ove si riducesse – come sostenuto dai ricorrenti – l’ipotesi del concorrente “non valutabile” ai casi di assenza o di scena muta.
Va anche rilevato che:
- il caso dell’assenza è, del resto, diversamente disciplinato dall’art. 9, co. 3, dello stesso bando, il quale prevede la perdita del diritto a sostenere la prova per il concorrente che non si presenti nel giorno, luogo e ora stabiliti;
- l’ipotesi della scena muta è certamente un’ipotesi di non valutabilità per gravissima carenza del candidato; ma oltre a tale ultimo caso, la griglia di valutazione predisposta individua, quale ulteriore situazione di non valutabilità, quella in cui la commissione – nell’esercizio del potere tecnico-discrezionale conferitole – ritenga di assegnare ad “almeno tre indicatori su sette” il giudizio “non valutabile”.
In tale ipotesi, per espressa previsione della griglia appositamente predisposta per la classe di concorso, la prova si intende complessivamente “non valutabile” e il candidato non sarà inserito nella relativa graduatoria.
La griglia di valutazione, inoltre – dettagliando i criteri di valutazione della prova – costituisce un auto-vincolo che la stessa amministrazione si è data, all’interno del quale le commissioni si sono mosse durante l’espletamento delle prove.
Va, sul punto, richiamata la granitica giurisprudenza amministrativa secondo cui “… in materia di pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, chiamate prima a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare le prove svolte dai candidati, non effettuano una ponderazione di interessi, ma esercitano un'amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in particolari ipotesi limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti.
Da ciò consegue che anche la scelta concernente l'individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove è sindacabile dal giudice amministrativo solo qualora appaia evidente che l'esercizio del potere discrezionale sia trasmodato in uno o più vizi sintomatici dell'eccesso di potere (ad es. errori sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza) …” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 1° luglio 2020, n. 4226).
E, nel caso in esame, ad avviso del Collegio non si rinvengono tali elementi sintomatici, in quanto le Commissioni – nell’esercizio dell’ampia discrezionalità nell’attività di predeterminazione dei criteri di valutazione, e in coerenza con il su riportato art. 7, co. 3, del bando – hanno individuato preventivamente le ipotesi di non valutabilità, assumendo in modo ragionevole la necessità della sussistenza di almeno tre indicatori di non valutabilità per addivenire alla mancata inclusione in graduatoria.
Come ha correttamente sottolineato l’Amministrazione resistente, accedendo alla diversa interpretazione del concetto di prova “non valutabile” si arriverebbe al distonico esito per cui il candidato per superare la prova debba esclusivamente presentarsi e non “fare scena muta”, senza alcuna valutazione nemmeno sulla pertinenza dei concetti esposti in sede d’esame.
Al riguardo, la giurisprudenza ha ritenuto che una valutazione negativa possa produrre un giudizio di “non valutabilità”, in quanto manchino gli elementi essenziali affinché la prova sia ritenuta minimamente sufficiente.
E’ stato, in particolare, rilevato che “ quanto al fatto che la Commissione abbia annesso la conseguenza della […] non valutabilità a determinate carenze degli elaborati, carenze puntualmente individuate dalla Commissione nei criteri di valutazione, osserva il Collegio come tale modus procedendi non possa ritenersi di per sé illogico o irrazionale: […] le deficienze alle quali la Commissione ha annesso la non valutabilità della prova sono riconducibili ad elementi essenziali dell’atto.
Ritiene dunque il Collegio che l’operato della Commissione giudicatrice, laddove attribuisce un voto a priori negativo alla prova scritta affetta dai summenzionati errori, effettivamente particolarmente gravi, sia immune dai vizi logici prospettati ” (cfr. T.A.R. Puglia, Sez. II, 28 aprile 2010, n. 1646).
Non convince neppure il profilo con il quale parte ricorrente assume che, in base al bando, il punteggio risultava irrilevante ai fini del superamento della prova.
Osserva il Collegio che lo scopo degli indicatori è quello di valutare competenze, capacità e abilità differenti e, sul punto, sia il bando che le griglie erano chiari e inequivocabili, esprimendo la necessità che il candidato ottenesse una valutazione minima, che è stata specificata con l’indicazione di un numero minimo di indicatori.
Inoltre, per quanto attiene ai giudizi, non coglie nel segno neppure il profilo con cui parte istante sostiene che non siano distinguibili – o, comunque, sarebbero sovrapponibili – i giudizi attribuiti al “non valutabile” e quello attribuito al punteggio “1-2” per ciascun descrittore.
Invero, dall’analisi delle griglie di valutazione è possibile scorgere delle differenze di contenuto tra le due valutazioni, in quanto:
- nel giudizio “non valutabile” sono ricomprese, a titolo di esempio per le classi di concorso -OMISSIS- e -OMISSIS-, valutazioni quali “ non sono espressi l’inquadramento concettuale e i riferimenti pedagogici ” o ancora, “ non compaiono elementi utili a comprendere l’impianto della progettazione ”;
- nel giudizio minimo affinché si ottenga il punteggio di 1-2 invece sono ricomprese valutazioni come “ l’inquadramento concettuale e i riferimenti pedagogici sono generici e poco precisi ”, ma, si sottolinea, in qualche modo presenti; oppure ancora “ sono presenti alcuni elementi necessari all’impostazione della progettazione, espressi in modo poco coerente e logico ”, con la presenza di elementi per comprendere la progettazione, che invece mancano nella valutazione inferiore.
Alle stesse conclusioni si approda esaminando i descrittori della griglia di valutazione relativa alla classe di concorso -OMISSIS-.
Pertanto, anche tale ulteriore profilo di doglianza deve essere respinto.
Per tutto quanto esposto e rilevato, ne consegue ad avviso del Collegio la correttezza dell’operato della Provincia, che resiste alla censura dedotta.
D. – Conclusivamente, il ricorso in esame – peraltro infondato – deve essere dichiarato inammissibile.
E. – Avuto riguardo alla materia trattata, sussistono eccezionalmente i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA FA, Presidente
MA NO, Consigliere, Estensore
Cecilia Ambrosi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA NO | SA FA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.