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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/06/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. RG 196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 196/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 27 maggio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Cavalli appellante
e
(P. Iva ), in persona dell'amministratore unico e legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Facciolongo appellata
avente ad oggetto: riforma della sentenza n. 1677/2023 resa a verbale all'udienza del
13 dicembre 2023 dal Tribunale di Pescara, pubblicata in data 14.12.2023. L'udienza del 27 maggio 2025 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
Conclusioni dell'appellante:
“IN VIA PRELIMINARE:
• Sospendere l'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata.
NEL MERITO:
• Annullare la sentenza impugnata.
• Condannare (subentrata a alle spese di CP_1 Controparte_2
giustizia, se dovute, e alle spese legali nel valore medio delle vigenti tariffe professionali, aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis, del D.M. Giustizia n.
55/10.03.2014, oltre oneri accessori come per legge”.
Conclusioni dell'appellata:
“Alla luce di tutto quanto sopra esposto e dedotto così concludiamo: Piaccia all'Ecc.ma
Corte di Appello adita rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1
avverso la sentenza 1677/2023 del Tribunale di Pescara in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'indicata sentenza del Giudice di primo grado.
Con vittoria di spese e compenso del doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1677/23 pubblicata in data 14 dicembre 2023 il Tribunale di Pescara così provvedeva: “- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto
d'ingiunzione dichiarandolo esecutivo;
- Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di giudizio monitorio già liquidate nonché le spese del giudizio, che liquida in €
3.397,00, per compenso professionale, oltre 15% di rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.”.
pag. 2/8 1.1 Il procedimento di primo grado era scaturito dall'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pescara in favore della società con il quale Controparte_2
era stato intimato a , quale dipendente del Reggimento Genio Parte_1
Ferrorieri, il pagamento della somma di € 24.058,95, oltre interessi legali e spese del monitorio, in conseguenza del mancato pagamento, a partire dal mese di maggio 2012, delle rate residue del finanziamento concesso dalla società opposta con contratto dell'8.9.2008, rimborsabile mediante cessione pro solvendo in n. di 120 rate mensili del proprio stipendio.
1.2 A sostegno della proposta opposizione l'allora attore, oggi appellante, rappresentava di essere stato collocato in congedo a far data dal 7.10.2013 e di essere transitato, quale
CP_ pensionato, all' ex gestione Inpdap, assumendo, altresì, che la propria retribuzione si era ridotta del 50% a causa del superamento del limite massimo di assenze per malattia e che il trattamento di quiescenza era notevolmente inferiore a quello ricevuto durante la permanenza in servizio, circostanze che lo avevano portato a richiedere l'attivazione della polizza assicurativa a copertura dei rischi di riduzione dello stipendio o la rimodulazione della rata, richieste rimaste inevase.
L'allora opponente proseguiva nel rilevare, in punto di diritto, che sebbene l'art. 3 del contratto di finanziamento prevedesse che, nelle ipotesi di eventuali riduzioni della retribuzione del cedente, la cessione avrebbe avuto effetto per quote non superiori al quinto della retribuzione ridotta, aveva sempre richiesto l'immediata Controparte_2 restituzione del debito in un'unica soluzione, lamentando altresì che a fronte della possibilità prevista in contratto (art. 14) di rinegoziazione o rimodulazione del piano di ammortamento, la società non aveva risposto alla richiesta in tal senso formulata dal
, né la società finanziaria aveva dato riscontro alla richiesta di attivazione Parte_1 della polizza assicurativa in caso di perdita dell'occupazione.
Sulla base di tali argomentazioni, il aveva chiesto al Tribunale di Pescara di Parte_1 accertare l'insussistenza del credito e la revoca del decreto ingiuntivo.
1.2 Si era costituita in giudizio la rappresentando di essersi resa cessionaria CP_1
di una serie di crediti vantati da , ivi compreso il credito vantato nei Controparte_2
confronti del , in forza di un contratto di cessione stipulato in data 25 Parte_1
settembre 2019, cessione comunicata all'allora opponente in data 30 ottobre 2019; nel pag. 3/8 merito contestava quanto argomentato dall'opponente e chiedeva il rigetto della proposta opposizione.
1.3 Esaminate le produzioni documentali delle parti, il Tribunale di Pescara riteneva superata la contestazione da parte dell'opponente circa la mancata comunicazione nei propri confronti dell'avvenuta cessione del credito a seguito della costituzione in giudizio della società cessionaria ritenendo, in forza del principio giurisprudenziale richiamato in sentenza (Cass. Civ. n. 12734/2021), che la notificazione al debitore ceduto possa effettuarsi anche mediante uno scritto difensivo effettuato in corso di giudizio, idoneo a informare il debitore del mutamento della titolarità attiva del rapporto obbligatorio.
Nel merito, il giudice di prime cure rilevava che:
- la polizza assicurativa stipulata all'atto della sottoscrizione del finanziamento era prevista solo per la copertura in caso di perdita del lavoro e non nelle ipotesi di pensionamento, dal momento che l'art. 43 del DPR n. 180/1950 prevede la traslazione di diritto del contratto di cessione del quinto sulla pensione percepita, allorquando il rapporto di lavoro cessi prima dell'estinzione della cessione della quota, o di morosità;
- il non aveva contestato né il mancato pagamento delle rate dal momento Parte_1 del collocamento in pensione, non avendo l' trattenuto e versato il Controparte_4
dovuto alla mutuante, né che la cessione del quinto dello stipendio fosse pro solvendo, aspetto questo che obbligava il mutuatario a provvedere al pagamento a prescindere dalle avvenute trattenute.
In considerazione del fatto che l'allora opposta aveva fornito la prova di tutti gli elementi posti a fondamento della pretesa creditoria, e risultando le argomentazioni dell'opponente prive di riscontro probatorio, il Giudice di primo grado rigettava la proposta opposizione.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Pescara propone appello
[...]
sulla base dell'unico motivo che segue. Parte_1
2.1 L'appellante ritiene erronea l'argomentazione svolta dal Giudice di prime cure in relazione al fatto che la polizza assicurativa andava a coprire solo il rischio derivante dalla perdita del lavoro e non anche l'ipotesi di pensionamento o di morosità stante la pag. 4/8 vigenza dell'art. 43 TU n. 180/1950 e che le argomentazioni svolte dall'allora opponente erano prive di riscontro.
A parere di parte appellante il Tribunale avrebbe fatto mal governo del disposto di all'art 43 TU n. 180/1950 dal momento che tale disposizione, che estende l'efficacia della cessione del quinto dello stipendio sul trattamento di quiescenza nell'ipotesi di cessazione dal servizio prima dell'estinzione della cessione, non escluderebbe l'efficacia di una eventuale polizza assicurativa che copra i rischi previsti nel contratto, circostanza questa derivante anche dall'art.3 delle Condizioni generali del contratto di cessione che, nel prevedere per l'ipotesi di riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile del cedente l'applicazione della quota del quinto in riferimento alla retribuzione ridotta, contiene l'inciso “ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa”.
A sostegno del motivo di gravame, l'appellante assume che la avrebbe CP_2 violato l'art. 3 delle Condizioni Generali di contratto, avendo richiesto la restituzione del residuo in un'unica soluzione, nonché l'art. 14 che prevede la rinegoziazione dell'accordo secondo equità non avendo la società dato corso alla specifica richiesta formulata in tal senso dal , lamentando altresì la mancata attivazione della Parte_1
polizza assicurativa, nonostante la richiesta in tal senso formulata, polizza prevista per
“i rischi relativi alla perdita dell'occupazione anche (n.d.r.:ma non solo) a causa di morte (punto Aa4)”.
3. Si è costituita l'appellata contestando nel merito il proposto gravame CP_1
chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
4. Motivi della decisione. L'appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
4.1 Le censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata appaiono prive di pregio e non condivisibili.
Fermo il punto che in tema di inadempimento delle obbligazioni è onere di chi agisce in giudizio provare la fonte dell'obbligazione e allegare l'inadempimento della controparte mentre è a carico della parte convenuta provare un fatto estintivo, modificativo dell'obbligazione, nel caso di specie parte appellante non ha assolto a tale onere risultando accertato, per converso, il mancato pagamento delle residue rate di mutuo, le pag. 5/8 cui modalità di rimborso erano contrattualmente previste tramite cessione “pro solvendo” sulle quote della retribuzione mensile o sul trattamento pensionistico.
Infatti, trattandosi di cessione “pro solvendo”, il debitore principale – mutuatario- non è esonerato dall'obbligo di rimborso delle rate del finanziamento a seguito di vicende che possono riguardare il rapporto con il datore di lavoro o con l'ente pensionistico.
Data questa breve precisazione, parte appellante contesta essenzialmente la circostanza che, pur trovando applicazione l'art. 43 del T.U. n. 180/1950 che, come già più volte rappresentato in precedenza, prevede che in caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione del quinto dello stipendio questa si estende di diritto sulla pensione del mutuatario, tuttavia la predetta norma non escluderebbe l'eventuale efficacia della polizza assicurativa stipulata secondo la previsione normativa, come si evincerebbe dall'art. 3 delle Condizioni Generali del contratto di cessione del quinto.
4.2 A parere di questa Corte, occorre verificare a quali condizioni la polizza assicurativa possa essere attivata.
Dalla disamina del certificato di polizza n. 567710 (fascicolo di primo grado della parte appellata) oggetto del rischio assicurato è “Rischio Impiego” ovvero rischio licenziamento, dimissioni e altre ipotesi, non rientrando in tale previsione né il pensionamento -cessazione dal servizio- né altre ipotesi, come sostenuto da parte appellante, relative alla diminuzione della retribuzione mensile di cui all'art. 3 Cond.
Gen., apparendo inconferente il riferimento effettuato da parte appellante all'inciso
“ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa” in relazione all'efficacia della polizza;
polizza valida ed efficace ma solo in relazione al “rischio impiego” e non ad altre ipotesi di rischio quale come il trattamento di quiescenza.
In ogni caso, questa Corte rileva che le argomentazioni svolte dall'appellante circa l'evoluzione del rapporto lavorativo sono prive di adeguato riscontro probatorio alla luce del fatto che la prima rata insoluta risulta essere datata maggio 2012 e solo, a detta dell'appellante, nell'ottobre 2013 lo stesso sarebbe stato collocato in congedo assoluto per infermità; né il ha prodotto in giudizio eventuali buste Parte_1 paga/dichiarazioni dei redditi atti ad attestare l'asserita diminuzione reddituale tale da poter rientrare nell'ipotesi prevista dall'art. 14 Cond. Gen. di contratto, che prevedeva la possibilità per il mutuatario di chiedere la revisione delle condizioni contrattuali in pag. 6/8 presenza di “eventi eccezionali -che le parti non hanno previsto, né potevano prevedere in relazione all'oggetto del contratto stesso ed alle modalità dell'esecuzione- che debbano comportare uno squilibrio negli obblighi contrattuali, ovvero un inadempimento, la parte che dovesse avere difficoltà ad onorare il contratto può chiedere la revisione delle condizioni contrattuali. Le parti rinegozieranno l'accordo secondo equità, in maniera da assicurare che i suddetti eventi eccezionali non gravino solo su una di esse”.
4.3 In relazione a tale ultimo aspetto, violazione dell'art. 14 Cond. Gen., unitamente alla doglianza relativa all'asserita violazione da parte di delle condizioni generali CP_2
di contratto per aver chiesto la restituzione immediata in un'unica soluzione delle rate scadute, le argomentazioni svolte da parte appellata, a giudizio di questa Corte, appaiono del tutto inconferenti con l'oggetto del giudizio diretto a ottenere il pagamento delle rate insolute, non integrando le asserite violazioni contrattuali vizi che potrebbero inficiare in ogni caso la validità del contratto di finanziamento e del relativo obbligo restitutorio, ma potendo eventualmente costituire una fattispecie astratta di responsabilità contrattuale in capo alla mutuante, della quale andrebbero provati in concreto gli elementi costitutivi, quali la legittima richiesta di revisione da parte del beneficiario del prestito e l'ingiustificato rifiuto ad opera del mutuante.
Alla luce di tali argomentazioni, l'appello deve essere rigettato.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante, come da dispositivo, con epurazione della fase istruttoria di secondo grado in quanto non svolta e con applicazione dei valori medi per lo scaglione di riferimento (€ 5.201,00- € 26.000,00), in applicazione del DM
147/22.
Si rinviene, altresì, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
pag. 7/8 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso Parte_1
la sentenza n. 1667/2023 resa dal Tribunale di Pescara, emessa in data 13 dicembre
2023, nei confronti della ogni altra istanza disattesa: CP_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio di secondo grado che si liquidano in € 3.397,00, oltre il 15% di spese generali, Cap
e Iva, se dovuta, come per legge;
3) dichiara l'appellante tenuto al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio svolta in modalità da remoto del 9 giugno 2025
Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Presidente
Barbara Del Bono
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 196/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 27 maggio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Cavalli appellante
e
(P. Iva ), in persona dell'amministratore unico e legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Facciolongo appellata
avente ad oggetto: riforma della sentenza n. 1677/2023 resa a verbale all'udienza del
13 dicembre 2023 dal Tribunale di Pescara, pubblicata in data 14.12.2023. L'udienza del 27 maggio 2025 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
Conclusioni dell'appellante:
“IN VIA PRELIMINARE:
• Sospendere l'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata.
NEL MERITO:
• Annullare la sentenza impugnata.
• Condannare (subentrata a alle spese di CP_1 Controparte_2
giustizia, se dovute, e alle spese legali nel valore medio delle vigenti tariffe professionali, aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis, del D.M. Giustizia n.
55/10.03.2014, oltre oneri accessori come per legge”.
Conclusioni dell'appellata:
“Alla luce di tutto quanto sopra esposto e dedotto così concludiamo: Piaccia all'Ecc.ma
Corte di Appello adita rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1
avverso la sentenza 1677/2023 del Tribunale di Pescara in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'indicata sentenza del Giudice di primo grado.
Con vittoria di spese e compenso del doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1677/23 pubblicata in data 14 dicembre 2023 il Tribunale di Pescara così provvedeva: “- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto
d'ingiunzione dichiarandolo esecutivo;
- Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di giudizio monitorio già liquidate nonché le spese del giudizio, che liquida in €
3.397,00, per compenso professionale, oltre 15% di rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.”.
pag. 2/8 1.1 Il procedimento di primo grado era scaturito dall'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pescara in favore della società con il quale Controparte_2
era stato intimato a , quale dipendente del Reggimento Genio Parte_1
Ferrorieri, il pagamento della somma di € 24.058,95, oltre interessi legali e spese del monitorio, in conseguenza del mancato pagamento, a partire dal mese di maggio 2012, delle rate residue del finanziamento concesso dalla società opposta con contratto dell'8.9.2008, rimborsabile mediante cessione pro solvendo in n. di 120 rate mensili del proprio stipendio.
1.2 A sostegno della proposta opposizione l'allora attore, oggi appellante, rappresentava di essere stato collocato in congedo a far data dal 7.10.2013 e di essere transitato, quale
CP_ pensionato, all' ex gestione Inpdap, assumendo, altresì, che la propria retribuzione si era ridotta del 50% a causa del superamento del limite massimo di assenze per malattia e che il trattamento di quiescenza era notevolmente inferiore a quello ricevuto durante la permanenza in servizio, circostanze che lo avevano portato a richiedere l'attivazione della polizza assicurativa a copertura dei rischi di riduzione dello stipendio o la rimodulazione della rata, richieste rimaste inevase.
L'allora opponente proseguiva nel rilevare, in punto di diritto, che sebbene l'art. 3 del contratto di finanziamento prevedesse che, nelle ipotesi di eventuali riduzioni della retribuzione del cedente, la cessione avrebbe avuto effetto per quote non superiori al quinto della retribuzione ridotta, aveva sempre richiesto l'immediata Controparte_2 restituzione del debito in un'unica soluzione, lamentando altresì che a fronte della possibilità prevista in contratto (art. 14) di rinegoziazione o rimodulazione del piano di ammortamento, la società non aveva risposto alla richiesta in tal senso formulata dal
, né la società finanziaria aveva dato riscontro alla richiesta di attivazione Parte_1 della polizza assicurativa in caso di perdita dell'occupazione.
Sulla base di tali argomentazioni, il aveva chiesto al Tribunale di Pescara di Parte_1 accertare l'insussistenza del credito e la revoca del decreto ingiuntivo.
1.2 Si era costituita in giudizio la rappresentando di essersi resa cessionaria CP_1
di una serie di crediti vantati da , ivi compreso il credito vantato nei Controparte_2
confronti del , in forza di un contratto di cessione stipulato in data 25 Parte_1
settembre 2019, cessione comunicata all'allora opponente in data 30 ottobre 2019; nel pag. 3/8 merito contestava quanto argomentato dall'opponente e chiedeva il rigetto della proposta opposizione.
1.3 Esaminate le produzioni documentali delle parti, il Tribunale di Pescara riteneva superata la contestazione da parte dell'opponente circa la mancata comunicazione nei propri confronti dell'avvenuta cessione del credito a seguito della costituzione in giudizio della società cessionaria ritenendo, in forza del principio giurisprudenziale richiamato in sentenza (Cass. Civ. n. 12734/2021), che la notificazione al debitore ceduto possa effettuarsi anche mediante uno scritto difensivo effettuato in corso di giudizio, idoneo a informare il debitore del mutamento della titolarità attiva del rapporto obbligatorio.
Nel merito, il giudice di prime cure rilevava che:
- la polizza assicurativa stipulata all'atto della sottoscrizione del finanziamento era prevista solo per la copertura in caso di perdita del lavoro e non nelle ipotesi di pensionamento, dal momento che l'art. 43 del DPR n. 180/1950 prevede la traslazione di diritto del contratto di cessione del quinto sulla pensione percepita, allorquando il rapporto di lavoro cessi prima dell'estinzione della cessione della quota, o di morosità;
- il non aveva contestato né il mancato pagamento delle rate dal momento Parte_1 del collocamento in pensione, non avendo l' trattenuto e versato il Controparte_4
dovuto alla mutuante, né che la cessione del quinto dello stipendio fosse pro solvendo, aspetto questo che obbligava il mutuatario a provvedere al pagamento a prescindere dalle avvenute trattenute.
In considerazione del fatto che l'allora opposta aveva fornito la prova di tutti gli elementi posti a fondamento della pretesa creditoria, e risultando le argomentazioni dell'opponente prive di riscontro probatorio, il Giudice di primo grado rigettava la proposta opposizione.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Pescara propone appello
[...]
sulla base dell'unico motivo che segue. Parte_1
2.1 L'appellante ritiene erronea l'argomentazione svolta dal Giudice di prime cure in relazione al fatto che la polizza assicurativa andava a coprire solo il rischio derivante dalla perdita del lavoro e non anche l'ipotesi di pensionamento o di morosità stante la pag. 4/8 vigenza dell'art. 43 TU n. 180/1950 e che le argomentazioni svolte dall'allora opponente erano prive di riscontro.
A parere di parte appellante il Tribunale avrebbe fatto mal governo del disposto di all'art 43 TU n. 180/1950 dal momento che tale disposizione, che estende l'efficacia della cessione del quinto dello stipendio sul trattamento di quiescenza nell'ipotesi di cessazione dal servizio prima dell'estinzione della cessione, non escluderebbe l'efficacia di una eventuale polizza assicurativa che copra i rischi previsti nel contratto, circostanza questa derivante anche dall'art.3 delle Condizioni generali del contratto di cessione che, nel prevedere per l'ipotesi di riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile del cedente l'applicazione della quota del quinto in riferimento alla retribuzione ridotta, contiene l'inciso “ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa”.
A sostegno del motivo di gravame, l'appellante assume che la avrebbe CP_2 violato l'art. 3 delle Condizioni Generali di contratto, avendo richiesto la restituzione del residuo in un'unica soluzione, nonché l'art. 14 che prevede la rinegoziazione dell'accordo secondo equità non avendo la società dato corso alla specifica richiesta formulata in tal senso dal , lamentando altresì la mancata attivazione della Parte_1
polizza assicurativa, nonostante la richiesta in tal senso formulata, polizza prevista per
“i rischi relativi alla perdita dell'occupazione anche (n.d.r.:ma non solo) a causa di morte (punto Aa4)”.
3. Si è costituita l'appellata contestando nel merito il proposto gravame CP_1
chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
4. Motivi della decisione. L'appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
4.1 Le censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata appaiono prive di pregio e non condivisibili.
Fermo il punto che in tema di inadempimento delle obbligazioni è onere di chi agisce in giudizio provare la fonte dell'obbligazione e allegare l'inadempimento della controparte mentre è a carico della parte convenuta provare un fatto estintivo, modificativo dell'obbligazione, nel caso di specie parte appellante non ha assolto a tale onere risultando accertato, per converso, il mancato pagamento delle residue rate di mutuo, le pag. 5/8 cui modalità di rimborso erano contrattualmente previste tramite cessione “pro solvendo” sulle quote della retribuzione mensile o sul trattamento pensionistico.
Infatti, trattandosi di cessione “pro solvendo”, il debitore principale – mutuatario- non è esonerato dall'obbligo di rimborso delle rate del finanziamento a seguito di vicende che possono riguardare il rapporto con il datore di lavoro o con l'ente pensionistico.
Data questa breve precisazione, parte appellante contesta essenzialmente la circostanza che, pur trovando applicazione l'art. 43 del T.U. n. 180/1950 che, come già più volte rappresentato in precedenza, prevede che in caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione del quinto dello stipendio questa si estende di diritto sulla pensione del mutuatario, tuttavia la predetta norma non escluderebbe l'eventuale efficacia della polizza assicurativa stipulata secondo la previsione normativa, come si evincerebbe dall'art. 3 delle Condizioni Generali del contratto di cessione del quinto.
4.2 A parere di questa Corte, occorre verificare a quali condizioni la polizza assicurativa possa essere attivata.
Dalla disamina del certificato di polizza n. 567710 (fascicolo di primo grado della parte appellata) oggetto del rischio assicurato è “Rischio Impiego” ovvero rischio licenziamento, dimissioni e altre ipotesi, non rientrando in tale previsione né il pensionamento -cessazione dal servizio- né altre ipotesi, come sostenuto da parte appellante, relative alla diminuzione della retribuzione mensile di cui all'art. 3 Cond.
Gen., apparendo inconferente il riferimento effettuato da parte appellante all'inciso
“ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa” in relazione all'efficacia della polizza;
polizza valida ed efficace ma solo in relazione al “rischio impiego” e non ad altre ipotesi di rischio quale come il trattamento di quiescenza.
In ogni caso, questa Corte rileva che le argomentazioni svolte dall'appellante circa l'evoluzione del rapporto lavorativo sono prive di adeguato riscontro probatorio alla luce del fatto che la prima rata insoluta risulta essere datata maggio 2012 e solo, a detta dell'appellante, nell'ottobre 2013 lo stesso sarebbe stato collocato in congedo assoluto per infermità; né il ha prodotto in giudizio eventuali buste Parte_1 paga/dichiarazioni dei redditi atti ad attestare l'asserita diminuzione reddituale tale da poter rientrare nell'ipotesi prevista dall'art. 14 Cond. Gen. di contratto, che prevedeva la possibilità per il mutuatario di chiedere la revisione delle condizioni contrattuali in pag. 6/8 presenza di “eventi eccezionali -che le parti non hanno previsto, né potevano prevedere in relazione all'oggetto del contratto stesso ed alle modalità dell'esecuzione- che debbano comportare uno squilibrio negli obblighi contrattuali, ovvero un inadempimento, la parte che dovesse avere difficoltà ad onorare il contratto può chiedere la revisione delle condizioni contrattuali. Le parti rinegozieranno l'accordo secondo equità, in maniera da assicurare che i suddetti eventi eccezionali non gravino solo su una di esse”.
4.3 In relazione a tale ultimo aspetto, violazione dell'art. 14 Cond. Gen., unitamente alla doglianza relativa all'asserita violazione da parte di delle condizioni generali CP_2
di contratto per aver chiesto la restituzione immediata in un'unica soluzione delle rate scadute, le argomentazioni svolte da parte appellata, a giudizio di questa Corte, appaiono del tutto inconferenti con l'oggetto del giudizio diretto a ottenere il pagamento delle rate insolute, non integrando le asserite violazioni contrattuali vizi che potrebbero inficiare in ogni caso la validità del contratto di finanziamento e del relativo obbligo restitutorio, ma potendo eventualmente costituire una fattispecie astratta di responsabilità contrattuale in capo alla mutuante, della quale andrebbero provati in concreto gli elementi costitutivi, quali la legittima richiesta di revisione da parte del beneficiario del prestito e l'ingiustificato rifiuto ad opera del mutuante.
Alla luce di tali argomentazioni, l'appello deve essere rigettato.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante, come da dispositivo, con epurazione della fase istruttoria di secondo grado in quanto non svolta e con applicazione dei valori medi per lo scaglione di riferimento (€ 5.201,00- € 26.000,00), in applicazione del DM
147/22.
Si rinviene, altresì, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
pag. 7/8 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso Parte_1
la sentenza n. 1667/2023 resa dal Tribunale di Pescara, emessa in data 13 dicembre
2023, nei confronti della ogni altra istanza disattesa: CP_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio di secondo grado che si liquidano in € 3.397,00, oltre il 15% di spese generali, Cap
e Iva, se dovuta, come per legge;
3) dichiara l'appellante tenuto al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio svolta in modalità da remoto del 9 giugno 2025
Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Presidente
Barbara Del Bono
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