TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/05/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4731/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – opposizione a decreto ingiuntivo – vendita di beni mobili
TRA
, QUALE TITOLARE DELLA DITTA , Parte_1 Persona_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Covotta e Alberto Mignone, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Maccauro e Ida CP_1
Vicedomini, come da procura in atti:
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/04/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato quale titolare della ditta Parte_1 individuale , proponeva appello alla sentenza n. 327/16 del Persona_1
Giudice di Pace di Mercato San NO, che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 320/2014 notificatogli in data 19.06.2014 dalla CP_1
per il pagamento di euro 1.672,32 oltre accessori, quale corrispettivo
[...] dovuto per la fornitura di lamiera a caldo, di cui alla fattura n. 1993 del
9.10.2013. Esponeva che in primo grado aveva dedotto la non debenza della somma per vizi della cosa venduta e aveva concluso chiedendo la risoluzione del contratto di vendita e la revoca del decreto opposto, con condanna della società ingiungente al pagamento delle spese di lite. Aggiungeva che in primo grado l'opposta si era difesa contestando l'imputabilità ad essa dei denunciati difetti (presenza di ruggine e incrostazioni sulle lamiere), deducendo che probabilmente i vizi erano dovuti al fatto che le lamiere erano state ritirate presso il proprio stabilimento da un vettore incaricato dalla ditta , il Pt_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 quale le aveva trasportate senza coprirle ed esponendole alla pioggia, che aveva caratterizzato il giorno della consegna della merce. In primo grado la causa veniva istruita con la produzione di documenti, di foto della merce viziata ed il raccoglimento di prove testimoniali. Avverso la pronuncia di primo grado, l'appellante deduceva a motivi la violazione e/o falsa applicazione delle norme sull'onere della prova, l'erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali acquisite in primo grado, la illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione. Per tali motivi chiedeva la totale riforma dell'impugnata sentenza con revoca del decreto ingiuntivo opposto in primo grado e dichiarazione della risoluzione del contratto di vendita per vizi della merce che la rendevano inutilizzabile.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_1
e la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto ed aderente alle risultanze istruttorie acquisite in primo grado.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con concessione di termini ridotti ex art.190 comma 2 c.p.c.
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Invero è incontestato, oltre che documentalmente provato: 1) che le lamiere a caldo di cui fattura n°1933 del 09/10/2013, furono prelevate in data
09/10/2013 da un vettore presso lo stabilimento e furono trasportate CP_1 lo stesso giorno presso la sede di lavorazione;
2) che immediatamente la evidenziava alla ditta l'impossibilità di procedere nella CP_2 Pt_1 lavorazione delle lamiere con taglio laser in considerazione dello stato di conservazione delle stesse, ossidate ed incrostate di ruggine;
3) che il vizio della merce fu denunciato il giorno dopo con nota del 10/10/2013 dalla ditta alla , anche con allegazione di n. 6 foto riproducenti le Pt_1 CP_1 lamiere danneggiate;
4) che la , con nota del 10.10.2013 e successiva CP_1 nota del 6:03.2014, rigettava gli addebiti, adducendo che la merce era uscita dallo stabilimento senza nessun vizio e che probabilmente si era bagnata nel corso del viaggio a causa della pioggia.
Orbene, già in primo grado, la questione controversa non era il fatto che le lamiere a caldo fossero giunte con ruggine e incrostazioni, ma se i vizi erano attribuibili alla o dovute alla circostanza che la merce, CP_1 trasportata sotto la pioggia, si fosse alterata lungo il viaggio. Infatti la
, cui i vizi furono denunciati tempestivamente il giorno dopo CP_1 dall'acquirente anche con l'invio di foto, non ebbe a contestare la Pt_1 anomala presenza di ruggine ed incrostazioni sulle lamiere, ma ebbe ad attribuire le alterazioni al fatto che la merce era stata trasportata sotto la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 pioggia su un autocarro senza coperture. Sul punto il teste Testimone_1 all'epoca dei fatti dipendente della escusso all'udienza del CP_2
25.6.2015, sotto il vincolo del giuramento, ebbe a riferire in giudizio: “è vero che le lamiere erano ossidate, incrostate ed arrugginite;
le foto sono state scattate presso il nostro stabilimento… lo stoccaggio presso la CP_2 avveniva in spazi chiusi… la distanza tra Mercato S. NO (luogo di ritiro)
e è di circa 20 km, percorribili in 25 minuti Controparte_3 circa…ricordo quel periodo perché è morta mia madre, era ottobre ed il tempo era buono… aggiungo che la ruggine ha interessato non solo i primi fogli di lamiere ma anche quelli successivi, determinando processi corrosivi, che mai si sarebbero potuto sviluppare o formare nel giro di pochi giorni”. Anche l'altro teste, ebbe a dichiarare che le lamiere erano Testimone_2 state trasportate presso lo stabilimento della dove dovevano essere CP_2 lavorate, ubicato a , da un autista del gruppo Osla Sud Controparte_3
S.p.A., che le aveva prelevate dalla mediante utilizzo di Controparte_1 automezzo telonato, fermo restando che la Osla Sud S.p.A. non aveva mezzi scoperti, precisando, altresì, che le lamiere al momento dell'arrivo presso la erano arrugginite, ossidate ed incrostate come dalle foto CP_2 mostrategli nel corso del raccoglimento del mezzo istruttorio, ricordando che, all'uopo, nella qualità di magazziniere, aveva immediatamente segnalata l'anomalia al sig. e che, successivamente, le lamiere non Testimone_1 erano state lavorate perché non lo potevano essere in quelle condizioni.
Anche il teste ebbe a confermare la circostanza n. 6 delle Tes_3 deduzioni istruttorie di parte opponente e cioè che le lamiere acquistate presso la non sono state mai utilizzate dalla ditta e che si trovano CP_1 Pt_1 presso il deposito, inutilizzate.
A fronte di tale dettagliate dichiarazioni, anche con riconoscimento in foto della merce viziata, le testimonianze rese dai testi addotti dall'appellata, sono meno significative, in quanto si limitano ad evidenziare che la merce fu consegnata priva di vizi ad un vettore, che le accettò senza riserve e che non era dotato di un autocarro con copertura.
La decisione del Giudice di Pace di Mercato San NO va censurata in quanto adottata in violazione degli artt. 2697, 1490 e 1492 c.c. e dei principi che governano la disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta e la prova degli stessi.
Infatti, posto che il vettore aveva a disposizione dei teloni con la quale coprire la merce in caso di pioggia e che non è stato provato che durante il trasporto piovve o che se piovve l'autotrasportatore non coprì la merce con i
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 teloni in dotazione, va valutato anche il fatto che ruggine e incrostazioni non si sviluppano nel giro di 24 ore;
quindi, se pure si volesse ammettere che la lamiera viaggiò sotto la pioggia, appare tecnicamente inverosimile pensare che i vizi non esistevano già alla partenza della merce dalla sede dell' . CP_1
Del resto che il vettore, terzo rispetto alle parti acquirenti e venditrice, avesse ricevuto e caricato la merce senza contestazioni, non ha alcuna rilevanza, sia perché il vettore non era un tecnico addetto alla lavorazione delle lamiere a caldo, sia perché solo dall'esame delle singole lamiere, una volta scaricata la merce, gli addetti della ditta poterono accorgersi Pt_1 della ruggine e delle incrostazioni.
Tali vizi impedivano l'utilizzo delle lamiere con taglio al laser e comunque l'acquirente aveva diritto a ricevere le lamiere nuove di produzione in uno stato del tutto inalterato e privo dei più piccoli difetti.
Per tali motivi va dichiarata la risoluzione del contratto per consegna di merce viziata inidonea alla lavorazione e all'uso cui era destinata, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con riguardo ad un valore della causa tra euro
1.101,00 ed euro 5.200,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo opposto in primo grado e dichiara la risoluzione del contratto di vendita di cui alla fattura azionata dall' Controparte_1
2) Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro
1.265,00 per compensi di difesa e per il grado di appello in euro 2.252,00 per compensi di difesa, oltre, per entrambi i gradi di giudizio, rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione ai difensori antistatari.
Così deciso in data 28.05.2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4731/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – opposizione a decreto ingiuntivo – vendita di beni mobili
TRA
, QUALE TITOLARE DELLA DITTA , Parte_1 Persona_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Covotta e Alberto Mignone, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Maccauro e Ida CP_1
Vicedomini, come da procura in atti:
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/04/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato quale titolare della ditta Parte_1 individuale , proponeva appello alla sentenza n. 327/16 del Persona_1
Giudice di Pace di Mercato San NO, che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 320/2014 notificatogli in data 19.06.2014 dalla CP_1
per il pagamento di euro 1.672,32 oltre accessori, quale corrispettivo
[...] dovuto per la fornitura di lamiera a caldo, di cui alla fattura n. 1993 del
9.10.2013. Esponeva che in primo grado aveva dedotto la non debenza della somma per vizi della cosa venduta e aveva concluso chiedendo la risoluzione del contratto di vendita e la revoca del decreto opposto, con condanna della società ingiungente al pagamento delle spese di lite. Aggiungeva che in primo grado l'opposta si era difesa contestando l'imputabilità ad essa dei denunciati difetti (presenza di ruggine e incrostazioni sulle lamiere), deducendo che probabilmente i vizi erano dovuti al fatto che le lamiere erano state ritirate presso il proprio stabilimento da un vettore incaricato dalla ditta , il Pt_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 quale le aveva trasportate senza coprirle ed esponendole alla pioggia, che aveva caratterizzato il giorno della consegna della merce. In primo grado la causa veniva istruita con la produzione di documenti, di foto della merce viziata ed il raccoglimento di prove testimoniali. Avverso la pronuncia di primo grado, l'appellante deduceva a motivi la violazione e/o falsa applicazione delle norme sull'onere della prova, l'erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali acquisite in primo grado, la illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione. Per tali motivi chiedeva la totale riforma dell'impugnata sentenza con revoca del decreto ingiuntivo opposto in primo grado e dichiarazione della risoluzione del contratto di vendita per vizi della merce che la rendevano inutilizzabile.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_1
e la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto ed aderente alle risultanze istruttorie acquisite in primo grado.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con concessione di termini ridotti ex art.190 comma 2 c.p.c.
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Invero è incontestato, oltre che documentalmente provato: 1) che le lamiere a caldo di cui fattura n°1933 del 09/10/2013, furono prelevate in data
09/10/2013 da un vettore presso lo stabilimento e furono trasportate CP_1 lo stesso giorno presso la sede di lavorazione;
2) che immediatamente la evidenziava alla ditta l'impossibilità di procedere nella CP_2 Pt_1 lavorazione delle lamiere con taglio laser in considerazione dello stato di conservazione delle stesse, ossidate ed incrostate di ruggine;
3) che il vizio della merce fu denunciato il giorno dopo con nota del 10/10/2013 dalla ditta alla , anche con allegazione di n. 6 foto riproducenti le Pt_1 CP_1 lamiere danneggiate;
4) che la , con nota del 10.10.2013 e successiva CP_1 nota del 6:03.2014, rigettava gli addebiti, adducendo che la merce era uscita dallo stabilimento senza nessun vizio e che probabilmente si era bagnata nel corso del viaggio a causa della pioggia.
Orbene, già in primo grado, la questione controversa non era il fatto che le lamiere a caldo fossero giunte con ruggine e incrostazioni, ma se i vizi erano attribuibili alla o dovute alla circostanza che la merce, CP_1 trasportata sotto la pioggia, si fosse alterata lungo il viaggio. Infatti la
, cui i vizi furono denunciati tempestivamente il giorno dopo CP_1 dall'acquirente anche con l'invio di foto, non ebbe a contestare la Pt_1 anomala presenza di ruggine ed incrostazioni sulle lamiere, ma ebbe ad attribuire le alterazioni al fatto che la merce era stata trasportata sotto la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 pioggia su un autocarro senza coperture. Sul punto il teste Testimone_1 all'epoca dei fatti dipendente della escusso all'udienza del CP_2
25.6.2015, sotto il vincolo del giuramento, ebbe a riferire in giudizio: “è vero che le lamiere erano ossidate, incrostate ed arrugginite;
le foto sono state scattate presso il nostro stabilimento… lo stoccaggio presso la CP_2 avveniva in spazi chiusi… la distanza tra Mercato S. NO (luogo di ritiro)
e è di circa 20 km, percorribili in 25 minuti Controparte_3 circa…ricordo quel periodo perché è morta mia madre, era ottobre ed il tempo era buono… aggiungo che la ruggine ha interessato non solo i primi fogli di lamiere ma anche quelli successivi, determinando processi corrosivi, che mai si sarebbero potuto sviluppare o formare nel giro di pochi giorni”. Anche l'altro teste, ebbe a dichiarare che le lamiere erano Testimone_2 state trasportate presso lo stabilimento della dove dovevano essere CP_2 lavorate, ubicato a , da un autista del gruppo Osla Sud Controparte_3
S.p.A., che le aveva prelevate dalla mediante utilizzo di Controparte_1 automezzo telonato, fermo restando che la Osla Sud S.p.A. non aveva mezzi scoperti, precisando, altresì, che le lamiere al momento dell'arrivo presso la erano arrugginite, ossidate ed incrostate come dalle foto CP_2 mostrategli nel corso del raccoglimento del mezzo istruttorio, ricordando che, all'uopo, nella qualità di magazziniere, aveva immediatamente segnalata l'anomalia al sig. e che, successivamente, le lamiere non Testimone_1 erano state lavorate perché non lo potevano essere in quelle condizioni.
Anche il teste ebbe a confermare la circostanza n. 6 delle Tes_3 deduzioni istruttorie di parte opponente e cioè che le lamiere acquistate presso la non sono state mai utilizzate dalla ditta e che si trovano CP_1 Pt_1 presso il deposito, inutilizzate.
A fronte di tale dettagliate dichiarazioni, anche con riconoscimento in foto della merce viziata, le testimonianze rese dai testi addotti dall'appellata, sono meno significative, in quanto si limitano ad evidenziare che la merce fu consegnata priva di vizi ad un vettore, che le accettò senza riserve e che non era dotato di un autocarro con copertura.
La decisione del Giudice di Pace di Mercato San NO va censurata in quanto adottata in violazione degli artt. 2697, 1490 e 1492 c.c. e dei principi che governano la disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta e la prova degli stessi.
Infatti, posto che il vettore aveva a disposizione dei teloni con la quale coprire la merce in caso di pioggia e che non è stato provato che durante il trasporto piovve o che se piovve l'autotrasportatore non coprì la merce con i
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 teloni in dotazione, va valutato anche il fatto che ruggine e incrostazioni non si sviluppano nel giro di 24 ore;
quindi, se pure si volesse ammettere che la lamiera viaggiò sotto la pioggia, appare tecnicamente inverosimile pensare che i vizi non esistevano già alla partenza della merce dalla sede dell' . CP_1
Del resto che il vettore, terzo rispetto alle parti acquirenti e venditrice, avesse ricevuto e caricato la merce senza contestazioni, non ha alcuna rilevanza, sia perché il vettore non era un tecnico addetto alla lavorazione delle lamiere a caldo, sia perché solo dall'esame delle singole lamiere, una volta scaricata la merce, gli addetti della ditta poterono accorgersi Pt_1 della ruggine e delle incrostazioni.
Tali vizi impedivano l'utilizzo delle lamiere con taglio al laser e comunque l'acquirente aveva diritto a ricevere le lamiere nuove di produzione in uno stato del tutto inalterato e privo dei più piccoli difetti.
Per tali motivi va dichiarata la risoluzione del contratto per consegna di merce viziata inidonea alla lavorazione e all'uso cui era destinata, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con riguardo ad un valore della causa tra euro
1.101,00 ed euro 5.200,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo opposto in primo grado e dichiara la risoluzione del contratto di vendita di cui alla fattura azionata dall' Controparte_1
2) Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro
1.265,00 per compensi di difesa e per il grado di appello in euro 2.252,00 per compensi di difesa, oltre, per entrambi i gradi di giudizio, rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione ai difensori antistatari.
Così deciso in data 28.05.2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4