TRIB
Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 19/07/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
n.r.g. 760 /2025
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale, composto dai Magistrati
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Elisa Pinna Giudice
Dott.Valentina Prudente Giudice rel.est.
All'esito della camera di consiglio del 18/07/2025 , udito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.r.g. 760 /2025
Nel giudizio tra:
assistito e difeso dall'Avv. BASSAN MARINA Parte_1
E
assistita e difesa dall'Avv. BASSAN MARINA Parte_2
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto- Cessazione degli effetti civili
Sulle conclusioni congiunte come da ricorso:
“che l'ill.mo Tribunale di Massa in composizione collegiale, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio matrimonio concordatario, trascritto al n.17 parte II Serie C, Anno 2015, degli Atti di Matrimonio del Comune di Aulla (MS) perché effettui le annotazioni conseguenti, alle condizioni indicate:
I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare altrove la propria residenza ove meglio creda nel rispetto di limiti territoriali tali da non rendere più difficoltoso o addirittura da non pregiudicare le modalità di gestione, visita e frequentazione delle figlie minori, così come stabilite nel piano genitoriale prodotto in atti, da intendersi parte integrante della presente memoria e, pertanto, i coniugi concordemente
P a g . 1 | 3 convengono che le rispettive collocazioni abitative dovranno trovarsi nel raggio di 100 km l'una dall'altra a ulteriore garanzia delle modalità di gesione, vistia e frequentazione dei figli. In tal senso, i ricorrenti, hanno già provveduto a comunicarsi, l'avvenuto cambiamento di residenza/domicilio e si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio per se stessi e per i figli, solo per consentire brevi periodi di vacanza all'estero. lI contratto di locazione della casa coniugale che era sita in Aulla, via Battaglini e Tosa n° 4, piano è scaduto e la sig.ra attualmente vive in appartamento in locazione in Parte_2 Licciana Nardi, (MS), Via Nazionale n.81, con canone di locazione pari ad € 370,00; 3. Le figlie sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione preferenziale presso la residenza della madre. Per le modalità di gestione, visita, frequentazione delle minori (nei giorni feriali, festivi e nelle principali ricorrenze), nonché per il riparto delle spese straordinarie riguardanti le stesse, verrà osservato il piano genitoriale prodotto in atti da considerare parte integrante della presente sentenza.
4. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie, verserà alla madre, a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie che gli sono già state comunicate, entro il 20 di ogni mese, la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
5. Con riferimento al debito in essere con , di cui al contratto n° 20051689 (importo rata: € 410,38 numero CP_1 Par rate 120), assunto per esigenze del nucleo famigliare, la sig.ra ha assunto l'obbligo di contribuire nella misura di € 200,00 mensili, somma che sta già versando a partire dal mese successivo a quello in cui è stata fissata udienza di comparizione dei coniugi per la separazione, entro la fine di ogni mese, sulle coordinate bancarie che le sono già Par state comunicate. L'assegno familiare mensile di € 410,00 spetterà alla IG.ra e risulta già accreditato sul conto corrente di quest'ultima. Dà atto che i ricorrenti hanno reciprocamente rinunciato alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento l'uno in favore dell'altro, essendo entrambi economicamente indipendenti ed hanno dichiarato, inoltre, di aver risolto e definito ogni reciproca pendenza e/o cointeressenza di qualsivoglia natura e, per l'effetto, di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro”.
Udito il relatore nella camera di consiglio del 18.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso in data 26.03.2025, i coniugi sopra generalizzati chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi celebrato alle condizioni di cui al ricorso, a cui le parti si sono riportate in udienza, tenutasi in data 18.07.2025 in modalità cartolare su loro istanza.
***
Dato atto che (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 27.06.1988 e , (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 hanno contratto matrimonio in data 07.09.2014 ad Aulla (MS), trascritto nel registro di Stato Civile del predetto Comune di Aulla, al n. 17, Parte II, Serie C, anno 2015; dato atto che dall'unione sono nate le figlie (24.09.2013) e (14.06.2016), Per_1 Per_2 attualmente minorenni;
Osserva il Tribunale, ritenuta la propria competenza territoriale:
P a g . 2 | 3 - che risulta prodotta sentenza di omologa della separazione consensuale del 20.20.2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Massa;
- che non vi è stata ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi nei dodici mesi antecedenti alla proposizione della domanda;
- che hanno evidenziato di volere una vita autonoma e di non volersi riconciliare;
- che devono essere confermate, quanto ai rapporti tra gli interessati, che hanno due figlie minori, le condizioni dagli stessi concordate in sede di ricorso come riportate in epigrafe e da aversi qui integralmente richiamate, in quanto rispondenti agli interessi della prole e limitandosi il Collegio a prendere atto nella parte relativa a diritti disponibili.
Nulla deve disporsi sulle spese processuali.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e il 07.09.2014 in Aulla (MS), trascritto nel registro di Stato
[...] Parte_2 Civile del predetto Comune di Aulla, al n. 17, Parte II, Serie C, anno 2015;
2. Conferma inoltre tutte le condizioni indicate nel ricorso come riportate in epigrafe e da aversi qui per integralmente richiamate.
3. Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello Stato Civile del Comune sopraindicato per le annotazioni e le ulteriori incombenze di propria competenza.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 3 | 3