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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 414/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
N. V.G. 414/2025
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. V.G. 414/2025 promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(Avv. Silvia Zamengo)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Andrea Faraon) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Spinea (VE) in data 01.10.2021 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2021, parte I, n. 24; che dalla predetta unione è nata la figlia (n. il 24.07.2022); Per_1
che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
pagina 1 di 3 “-autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa,
-dichiarare la separazione consensuale dei coniugi e matrimonio Parte_1 Parte_2 contratto in data 01.10.2021 in Spinea (VE) , atto trascritto nel Comune di Spinea (VE) Atto n° 24 parte 1 anno 2021,
- il sig. ha già lasciato la casa coniugale con il consenso della moglie e si obbliga a Parte_2 trasferire la propria residenza entro e non oltre il mese di marzo 2025,
-la casa coniugale sita in San Donà Di di Piave (VE) Via Gandhi n°27 è di proprietà della madre della signora . -l'immobile di cui sopra è utilizzato in comodato gratuito dalla signora Parte_1
la quale ci coabita con la figlia minore , Parte_1 Per_1
la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2 collocazione prevalente presso la madre,
-Dora trascorrerà con il padre un pomeriggio a settimana , dalle ore 17.00 quando il padre andrà a prendere all'uscita di scuola e la riporterà a casa della madre entro le ore 20.30, previo Per_1 accordo con la madre sul giorno. I coniugi comunicheranno gli spostamenti della minore e il padre in particolare, comunicherà preventivamente alla madre dove sarà tenuta la piccola. Il padre terrà con sé a settimane alterne dal sabato alle ore 9.00 quando il padre andrà a prenderla a casa Per_1 della madre e la riporterà a casa dalla madre alle ore 20.30. Il padre dovrà farsi carico di andare a prendere dalla madre e a riportarla dalla stessa. Per_1
-Dora trascorrerà il giorno di Natale e Pasqua ad anni alterni con la madre e con il padre e il giorno successivo di S. AN e QU con l'altro genitore, previ accordi tra i genitori almeno un mese prima. Anche le festività di capodanno saranno trascorse ad anni alterni con l'uno con l'altro genitore.
-durante le vacanze natalizie e pasquali la figlia potrà trascorrere con il padre alcuni giorni secondo le proprie esigenze e impegni scolastici ed extra scolastici,previo accordo tra i genitori,
-durante le vacanze estive la figlia trascorrerà 15 giorni con il padre anche non consecutivi, previo accordo tra i genitori, entrambi i genitori dovranno comunicarsi il periodo in cui trascorreranno le vacanze con i figli entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno e inoltre dove trascorreranno le vacanze con gli stessi.
-se nel week-end in cui sarà con la madre o il padre e in tali giorni si festeggia il compleanno Per_1 della madre o del padre, la minore rimarrà con il genitore che compie gli anni. Stessa collocazione nel caso in cui si festeggi la Festa della Mamma o del Papà.
-il compleanno di sarà festeggiato mezza giornata con la madre e mezza giornata con il Per_1 padre.
-la figlia minore continuerà ad abitare con la madre nella casa sita in San Donà di Piave Via Per_1
Gandhi n°27 di proprietà della madre della signora ed in comodato gratuito alla Parte_1 signora , Parte_1
pagina 2 di 3 -il sig. corrisponderà alla signora a titolo di concorso al Parte_2 Parte_1 mantenimento della figlia la somma mensile di euro 250,00 entro e non oltre il giorno 20 di Per_1 ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora con il Parte_1 seguente IBAN: [...] assegno rivalutabile annualmente come per legge a far data dall'anno successivo alla comparizione delle parti avanti il Giudice;
-il sig. inoltre corrisponderà alla signora il 50% delle spese Parte_2 Parte_1 straordinarie per la figlia come previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia ed in possesso Per_1 dei ricorrenti. La signora provvederà mensilmente a consegnare al sig. Parte_1 Parte_2
la documentazione comprovante le spese straordinarie per la figlia. Il sig.
[...] Parte_2 si obbliga a corrispondere alla signora il 50% della somma relativa alle spese straordinarie Pt_1
( come previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia) per la figlia mensilmente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora . Parte_1
-l'assegno unico sarà richiesto e trattenuto interamente dalla signora ,oltre ad Parte_1 eventuali altri emolumenti per la figlia minore,
-i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio del documento di identità non valido per l'espatrio, per la figlia minore impegnandosi a sottoscrivere i documenti necessari per il rilascio dei relativi documenti.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Spinea (VE) (N. 24 Parte I dell'anno 2021).
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
N. V.G. 414/2025
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. V.G. 414/2025 promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(Avv. Silvia Zamengo)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Andrea Faraon) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Spinea (VE) in data 01.10.2021 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2021, parte I, n. 24; che dalla predetta unione è nata la figlia (n. il 24.07.2022); Per_1
che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
pagina 1 di 3 “-autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa,
-dichiarare la separazione consensuale dei coniugi e matrimonio Parte_1 Parte_2 contratto in data 01.10.2021 in Spinea (VE) , atto trascritto nel Comune di Spinea (VE) Atto n° 24 parte 1 anno 2021,
- il sig. ha già lasciato la casa coniugale con il consenso della moglie e si obbliga a Parte_2 trasferire la propria residenza entro e non oltre il mese di marzo 2025,
-la casa coniugale sita in San Donà Di di Piave (VE) Via Gandhi n°27 è di proprietà della madre della signora . -l'immobile di cui sopra è utilizzato in comodato gratuito dalla signora Parte_1
la quale ci coabita con la figlia minore , Parte_1 Per_1
la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2 collocazione prevalente presso la madre,
-Dora trascorrerà con il padre un pomeriggio a settimana , dalle ore 17.00 quando il padre andrà a prendere all'uscita di scuola e la riporterà a casa della madre entro le ore 20.30, previo Per_1 accordo con la madre sul giorno. I coniugi comunicheranno gli spostamenti della minore e il padre in particolare, comunicherà preventivamente alla madre dove sarà tenuta la piccola. Il padre terrà con sé a settimane alterne dal sabato alle ore 9.00 quando il padre andrà a prenderla a casa Per_1 della madre e la riporterà a casa dalla madre alle ore 20.30. Il padre dovrà farsi carico di andare a prendere dalla madre e a riportarla dalla stessa. Per_1
-Dora trascorrerà il giorno di Natale e Pasqua ad anni alterni con la madre e con il padre e il giorno successivo di S. AN e QU con l'altro genitore, previ accordi tra i genitori almeno un mese prima. Anche le festività di capodanno saranno trascorse ad anni alterni con l'uno con l'altro genitore.
-durante le vacanze natalizie e pasquali la figlia potrà trascorrere con il padre alcuni giorni secondo le proprie esigenze e impegni scolastici ed extra scolastici,previo accordo tra i genitori,
-durante le vacanze estive la figlia trascorrerà 15 giorni con il padre anche non consecutivi, previo accordo tra i genitori, entrambi i genitori dovranno comunicarsi il periodo in cui trascorreranno le vacanze con i figli entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno e inoltre dove trascorreranno le vacanze con gli stessi.
-se nel week-end in cui sarà con la madre o il padre e in tali giorni si festeggia il compleanno Per_1 della madre o del padre, la minore rimarrà con il genitore che compie gli anni. Stessa collocazione nel caso in cui si festeggi la Festa della Mamma o del Papà.
-il compleanno di sarà festeggiato mezza giornata con la madre e mezza giornata con il Per_1 padre.
-la figlia minore continuerà ad abitare con la madre nella casa sita in San Donà di Piave Via Per_1
Gandhi n°27 di proprietà della madre della signora ed in comodato gratuito alla Parte_1 signora , Parte_1
pagina 2 di 3 -il sig. corrisponderà alla signora a titolo di concorso al Parte_2 Parte_1 mantenimento della figlia la somma mensile di euro 250,00 entro e non oltre il giorno 20 di Per_1 ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora con il Parte_1 seguente IBAN: [...] assegno rivalutabile annualmente come per legge a far data dall'anno successivo alla comparizione delle parti avanti il Giudice;
-il sig. inoltre corrisponderà alla signora il 50% delle spese Parte_2 Parte_1 straordinarie per la figlia come previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia ed in possesso Per_1 dei ricorrenti. La signora provvederà mensilmente a consegnare al sig. Parte_1 Parte_2
la documentazione comprovante le spese straordinarie per la figlia. Il sig.
[...] Parte_2 si obbliga a corrispondere alla signora il 50% della somma relativa alle spese straordinarie Pt_1
( come previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia) per la figlia mensilmente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora . Parte_1
-l'assegno unico sarà richiesto e trattenuto interamente dalla signora ,oltre ad Parte_1 eventuali altri emolumenti per la figlia minore,
-i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio del documento di identità non valido per l'espatrio, per la figlia minore impegnandosi a sottoscrivere i documenti necessari per il rilascio dei relativi documenti.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Spinea (VE) (N. 24 Parte I dell'anno 2021).
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
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