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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/12/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3382/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, via B. Falvo n. 45/A, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Gabriella De Seta che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
RR e GI AV - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., indennità di accompagnamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Accogliere il ricorso e dichiarare il diritto del
ricorrente al godimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della
domanda amministrativa e/o dalla decorrenza indicata dal CTU;
2) Condannare, di
conseguenza l' in persona del Presidente pro-tempore nella qualità di ente erogatore, CP_1
al pagamento in favore dell'istante dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di
accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
e/o dalla decorrenza indicata dal CTU oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
1 dall'obbligo fino all'effettivo soddisfo;
3) Condannare l'ente convenuto al pagamento delle
spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito ai
sensi dell'art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto
inammissibile ed infondato per le ragioni tutte esplicitate. Con favore di spese e salvo ogni
altro diritto …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, non riconosciuto in sede amministrativa.
Il c.t.u., dott. , nominato in prima istanza, non ha riconosciuto il Persona_1
requisito sanitario chiesto.
A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale è stata affermata la nullità
della c.t.u. e l'erroneità della valutazione medica, si è instaurato il presente procedimento
CP_ nell'ambito del quale l' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed
è stata disposta altra c.t.u. con il dott. . Persona_2
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.11.2023, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ Va dichiarata l'inammissibilità, in questa sede, delle eccezioni proposte dall' in ordine ai requisiti diversi da quello sanitario e della domanda di parte ricorrente diretta al riconoscimento del diritto e di condanna al pagamento della prestazione.
2 Il procedimento per a.t.p.o. [che va considerato unitariamente anche in riferimento alla fase di opposizione “… limitata "solo" alla discussione sulla invalidità …” (Cass. 6085/2014)],
si evidenzia, è procedimento che riguarda esclusivamente l'accertamento tecnico relativo al requisito sanitario, per il quale, per evidente finalità deflattiva, è stato previsto un procedimento speciale.
In tal senso, la sentenza che definisce il giudizio conseguente alla contestazione delle conclusioni del c.t.u. non regola i rapporti di dare e avere tra le parti, perché nulla dice o può
dire sul diritto dell'istante alla prestazione, ma si limita all'accertamento del requisito sanitario, ossia all'accertamento di un mero spezzone della fattispecie complessa, che necessita dell'ulteriore fase di verifica dell'esistenza delle altre condizioni previste dalla legge per il diritto alla prestazione (art. 445 bis, comma 5, c.p.c.); fase, questa, che ancora non si è compiuta, talché non si è affatto concluso il giudizio sulla fondatezza della pretesa fatta valere.
In altri termini, viene riconosciuta solo l'eventuale esistenza dello stato invalidante ma non il diritto alla prestazione, che è subordinato alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti da parte
CP_ dell' in una fase successiva [cfr. Corte Cost. 243/2014: “… La mancata attribuzione a
tale decreto dell'efficacia di titolo esecutivo è coerente con la natura del provvedimento,
atto meramente dichiarativo della sussistenza o meno del requisito medico-sanitario. Il
decreto di omologa rende inoppugnabile un'acquisizione probatoria, ma non decide sul
merito della domanda, essendo necessaria da parte dell la verifica anche degli altri CP_1
requisiti, diversi da quello medico-sanitario, che la legge prevede per l'attribuzione di un
determinato beneficio (ad esempio il requisito reddituale, l'età, il requisito contributivo e
così via). Infatti, la norma censurata dispone che il decreto di omologa sia notificato agli
enti competenti, i quali provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori
requisiti stabiliti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro
centoventi giorni. In tale disciplina non si ravvisa alcuna irragionevolezza, che sarebbe
3 stata invece ben presente se si fosse attribuita efficacia esecutiva ad un atto dichiarativo,
per di più in carenza degli altri requisiti richiesti dalla legge ...”], in maniera tale che nei casi in cui l' , all'esito della verifica di cui è incaricato, non procede al pagamento, si CP_1
apre in ipotesi un giudizio distinto, in cui dovranno essere esaminate tutte le questioni che
CP_ l' propone con il presente ricorso e potrà esserci pronuncia di accertamento del diritto e di eventuale condanna al pagamento della prestazione.
In tal senso, del resto, depone anzitutto la chiara formulazione dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede al 1° comma l'accertamento tecnico per la “verifica preventiva delle condizioni
sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”, stabilendosi dunque chiaramente l'ambito dell'accertamento con riferimento alle sole condizioni sanitarie.
In senso del tutto consequenziale, il comma 5 dell'articolo prevede l'omologa dell'accertamento del “requisito sanitario”, prevedendo poi, come detto, che l'ente competente deve verificare, in via successiva, la presenza di “tutti gli ulteriori requisiti”,
con riferimento letterale a tutti i requisiti ulteriori rispetto a quello sanitario, ribadendosi ancora che tali principi debbono estendersi anche alla fase di opposizione (cfr. Cass.
6085/2014: “… Quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella
contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione
previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella
cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo
riconoscimento …”).
Va poi considerato che la sentenza che definisce il giudizio è inappellabile, talché, a voler affermare che il Giudice deve valutare anche i requisiti, diversi da quelli sanitari, per la sussistenza del diritto, dovrebbe dubitarsi della costituzionalità della disposizione di legge nella parte in cui nega, violando il diritto di difesa, un grado del giudizio.
Infine, vanno richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte nell'ordinanza già citata n.
6085/2014, che riguardano il decreto di omologa ma che debbono estendersi anche al
4 procedimento di opposizione, stante l'unitarietà del procedimento stesso, con cui la Corte
precisa che “… Il giudice adito con la istanza per ATP null'altro è legittimato a fare se non
a procedere alla consulenza e gli è inibito di operare preliminarmente verifiche di sorta
sugli altri requisiti, giacché il legislatore pone l'ATP come fase preliminare in cui passare
"necessariamente", quali che siano gli ostacoli che, nelle singole fattispecie,
precluderebbero comunque il diritto alla prestazione richiesta …”.
Non si condividono, in tal senso, le argomentazioni esposte dalla Suprema Corte rese nella sentenza n. 8533/2015, secondo cui: “… Non di meno l'ammissibilità dell presuppone CP_2
- come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) - che l'accertamento medico-legale,
pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad
un concreto interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente
avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il
riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con
il rischio di una proliferazione incontrollata ed incontrollabile del contenzioso sanitario …
Deve quindi affermarsi che l'ammissibilità dell'a.t.p.o. richiede che il giudice adito accerti
sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza,
anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura
prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonchè la presentazione della domanda amministrativa,
l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
ed inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella
prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il
riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità
che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri
presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente
domanda l'a.t.p. … Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla
base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso
5 all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla
disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di
incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come
ritenuto da Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul
diritto vantato …”, atteso che, per quanto detto, appare molto più condivisibile l'opinione per cui il Giudice deve limitarsi all'accertamento tecnico, lasciando poi alla fase successiva
CP_ la verifica - prima da parte dell' (come da espressa previsione normativa), poi,
eventualmente, nel corso di un eventuale ordinario giudizio di merito in caso di mancato riconoscimento della prestazione - della sussistenza degli ulteriori requisiti per il riconoscimento del diritto.
L'interesse ad agire, in effetti, va valutato solo in riferimento al singolo spezzone - attinente alla sussistenza del requisito sanitario - di una fattispecie complessa che solo successivamente potrà avere una cognizione piena, come condivisibilmente affermato da
Cass. 6085/2014 cit., la quale opportunamente richiama il rilievo per cui “… il legislatore
pone l'ATP come fase preliminare in cui passare "necessariamente", quali che siano gli
ostacoli che, nelle singole fattispecie, precluderebbero comunque il diritto alla prestazione
richiesta …”, non potendosi, in merito, onerare la parte ricorrente alla dimostrazione compiuta dei requisiti per l'ottenimento della prestazione nella sede dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed aggiungendosi che, a ragionare diversamente, si anticiperebbe, di fatto, la cognizione in ordine alla sussistenza del diritto.
Al riguardo, non può che evidenziarsi che la Suprema Corte, con la pronuncia n. 8533/2015,
fa riferimento ad una valutazione sommaria di difficile interpretazione e collocazione processuale, non chiarendosi i termini di tale cognizione sommaria (che pare assumere un carattere particolarmente sommario, atteso che si fa riferimento ai casi in cui “…
manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della
6 prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p.
…”).
Occorre invece sempre considerare che si tratta di procedimenti diversi. Il procedimento per a.t.p.o. rimane limitato alla verifica della condizione sanitaria;
l'accertamento del diritto alla prestazione è altra cosa e per esso occorre comunque un normale procedimento di merito,
rispetto al quale la verifica tecnica si pone in via preventiva [cfr. ancora Cass. 6085/2014:
“… Il tratto essenziale è la disposta scissione, in due diverse fasi, delle controversie intese
al conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di
invalidità. Mentre con la legislazione previgente occorreva verificare, in un "unico"
giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti
dalla legge come condizioni per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova
disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si
scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata
da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma
eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata
l'esistenza dei requisiti non sanitari …”].
Posta tale premessa, secondo la quale l'odierno giudizio deve limitarsi all'accertamento del requisito sanitario, occorre evidenziare che il dott. ha riconosciuto la sussistenza Per_2
del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 18.3.2025.
Ebbene, non vi è ragione in questa sede per discostarsi dagli esiti della c.t.u., ben argomentata e condivisibile nelle conclusioni raggiunte - non sussistendo neppure contraddizione con la prima c.t.u., atteso che il dott. ha riconosciuto il requisito sanitario oggetto di Per_2
giudizio da momento successivo, a seguito dunque di un aggravamento nel corso del giudizio, che deve essere considerato ex art. 149 disp. att. c.p.c. (cfr. tra le ultime Cass. Sez.
Lav. 16184/2025) - in maniera tale che la domanda deve accogliersi nei termini indicati.
7 Le spese di lite, per entrambe le fasi del giudizio (cfr. Cass. Sez. Lav. 11130/2025; Cass.
Sez. Lav. 30361/2025), si compensano, atteso il riconoscimento del requisito sanitario successivo alla visita amministrativa (cfr. Cass. Sez. Lav. 26565/2016).
CP_ Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' non operandosi in tal caso alcuna compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
riconosce per la parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 18.3.2025;
dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento del diritto e di condanna al pagamento della prestazione formulata da parte ricorrente;
compensa le spese di lite;
CP_ pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Cosenza, 16.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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