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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/06/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Gop designato dott.ssa Angela
Gagliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 101/2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
nato a [...] il 5/11/ 1952, residente a [...]in Parte_1
Via Romita n. 46, C.F. , ivi elettivamente domiciliato, CodiceFiscale_1
via Istria n. 4, presso lo studio dell'Avv. D. Colombo, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Michele Ambra, giusta procura posta in calce all'atto di opposizione
opponente
CONTRO
con sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, CP_1
p.iva , cf. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, società costituita ai sensi della legge sulla Cartolarizzazione, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di rappresentata e CP_2
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvti. e Parte_2 Pt_3
, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con domicilio
[...]
eletto in La Spezia via Paolo Emilio Traviani n. 170.
opposta Conclusioni : all'udienza del 20.1.2025, fissata con modalità di trattazione scritta, entrambe le parti, con note scritte depositate, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 424/2022, emesso il 18.11.2022, il Tribunale di
Caltanissetta ingiungeva a il pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
[...
della somma di € 14.332,49, oltre interessi maturandi sulla sorte capitale, le spese del procedimento pari ad € 567,00 per compensi, di cui € 145,50 per spese vive , oltre spese generali pari al 15%, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta.
Con atto ritualmente notificato proponeva opposizione al suddetto Parte_1
D.I. con cui eccepiva quanto qui di seguito si riporta integralmente: 1) inesistenza
del contratto n. 4231331 per falsità della sottoscrizione : il documento su cui si
fonda il credito è un atto falso, sottoscritto da persona rimasta ignota
all'insaputa dell'opponente.
Chiedeva, pertanto, “Previa comparizione personale del Sig. Parte_1
all'udienza di prima comparizione al fine di consentire, oltre per mezzo dei
sottoscritti procuratori, direttamente a quest'ultimo il disconoscimento delle
firme asseritamente apposte dall'opponente sul contratto di finanziamento,
voglia l'Ecc.mo Tribunale di Caltanissetta, disattesa ogni contraria istanza ed
eccezione: Revocare e porre nel nulla, nonché, con qualunque statuizione,
dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 424/2022 del 18
novembre 2022 reso dal Tribunale di Caltanissetta nel fascicolo monitorio
avente n. 1876/2022 R.G., rigettando tutte le domande con esso avanzate dalla
ditta opposta perché inammissibili, improponibili, illegittime, Controparte_1 nonché infondate, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e onorari
di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che hanno anticipato
le spese e non riscosso i compensi”.
In punto di fatto rilevava : nel mese di ottobre del 2006 aveva ricevuto dal proprio datore di lavoro, Enel, un incentivo economico ai fini pensionistici pari ad € 95.000,00, somma questa che veniva accreditata su un conto corrente- n.
40463.74- acceso presso la Banca Monte Paschi di Siena;
che su consiglio di un dipendente della banca aveva investito tale somma su un prodotto finanziario denominato “ Bussola Certo”, prodotto che gli avrebbe consentito di poter prelevare in qualsiasi momento;
che, in effetti, in diverse occasioni, aveva prelevato la somma di € 40.000,00 e che, pertanto, era residuata la somma di €
55.000,00; che, successivamente, tra aprile e maggio del 2013, avendo avuto necessità di effettuare altri prelievi, da informazioni acquisite da una dipendente della banca veniva a conoscenza della circostanza che l'importo residuo non era di € 55.000,00 ma di € 15.000,00; che aveva immediatamente richiesto copia di tutta la documentazione al fine di verificare i movimenti e che, in effetti, dalla parziale documentazione fornita dalla banca erano emersi prelievi sospetti costituiti da operazioni di versamento e prelievo effettuati negli anni 2007, 2008,
2010 e 2011; che nell'immediatezza, con raccomandata, provvedeva a disconoscere le firme apposte sui moduli di prelievo per l'importo di € 35.383,49;
che, pertanto, il 22.7.2014 presentava denuncia -querela alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta;
che in data 30.1.2015 scopriva l'esistenza di un ulteriore operazione di finanziamento mai richiesta, tantomeno autorizzata, contrassegnata con il numero 4231331- finanziamento questo per il quale è stata chiesta l'emissione del decreto ingiuntivo opposto-; che nonostante l'immediata contestazione con cui disconosceva la firma apposta nel detto finanziamento, riceveva la notifica del D.I. opposto.
Si costituiva la la quale eccepiva l'infondatezza dell'opposizione CP_1
chiedendone il rigetto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
In subordine chiedeva la condanna della parte opponente al pagamento del diverso importo eventualmente risultante all'esito dell'espletanda attività
istruttoria, oltre interessi e spese del giudizio.
La causa veniva istruita con prove documentali e CTU grafologica.
Con ordinanza del 22.5.2023, il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del D.I. e assegnava i termini per l'esperimento della mediazione obbligatoria.
In data 27.7.2023, il verbale di mediazione si chiudeva negativamente per la mancata partecipazione all'incontro da parte dell'opponente.
Con ordinanza del 21.1.2025, il giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.1.20253, fissata con modalità di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, sì come precisate con note scritte, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In termini generali si osserva che il giudice dell'opposizione deve pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate dall'opponente. Quanto all'onere della prova valgono i principi generali che a riguardo sanciscono l'obbligo, da parte di chi vuol fare valere un diritto in giudizio, di fornire tutti gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, in seno all'opposizione, l'opponente assume solo formalmente la veste di attore, mentre sostanzialmente rimane convenuto rispetto alla pretesa avanzata dalla controparte, attore sostanziale, con la domanda di ingiunzione.
Incombe, quindi, su quest'ultimo la prova piena sul credito vantato, mentre incombe sull'opponente la prova dei fatti estintivi o impeditivi dello stesso.
Tanto premesso, passando all'esame della presente controversia, si osserva che parte opposta non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante, sì come previsto dal principio generale dettato dall'art. 2697 c.c. secondo il quale chi vuol
far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento.
Per converso si ritengono fondati gli assunti difensivi dedotti da parte opponente in quanto gli stessi , oltre che supportati da allegazioni specifiche dei fatti posti a base dell'opposizione, sono stati confermati dalla ctu grafologica.
In punto di fatto è necessario precisare che il rapporto controverso trae origine da un contratto di finanziamento, n. 4231331, che risulta essere stato stipulato in data 8.11.2011 dalla Consum.it MPS spa con l'opponente,- credito ceduto successivamente alla con il quale quest'ultimo si sarebbe impegnato a CP_1
restituire la somma di € 10.606,75, spese comprese, mediante 72 rate mensili di
€ 189,64- T.A.N. 8,45; T.A.E.G. 9,46-.
Invero, dalla documentazione allegata dall'opponente emerge,
inequivocabilmente, che lo stesso ha contestato tutte le operazioni bancarie non richieste né autorizzate di cui era venuto a conoscenza– sia quelle relative al contratto oggetto del presente giudizio che tutte quelle antecedenti alla stipula di tale contratto ( cfr denuncia querela del 22.7.2014; richiesta contabili di cassa del
10.3.2014; richiesta di restituzione somme del 7.4.2014; comunicazione all'ufficio reclami della del 16 aprile 2014; Parte_4
diffide del 5 giugno e 18 luglio del 2014; richiesta copia documentazione del prodotto “ 4you” del 23 luglio 2014; diffida del 30.5.2015; comunicazione della Consum.it del 30.10.2015; diffida del 3.12.2015; comunicazione MPS del
5.2.2016; diffida del 4.3.2016).
Ne consegue che l'opponente, , contrariamente a quanto sostenuto Parte_1
dall'opposta, ha assolto all'onere della prova su di lui gravante, sì come previsto dall'art. 2697, comma 2, c.c. il quale prevede che chi eccepisce l'inefficacia di
tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i
fatti su cui l'eccezione si fonda.
Infatti, le prove documentali allegate da parte opponente supportano pienamente gli assunti difensivi su cui si fonda l'opposizione, assunti difensivi che, tra l'altro,
sono stati confermati dalla Ctu grafologica, eseguita dal Dott. . Persona_1
Dall'esame del contenuto della relazione peritale, la risposta al quesito formulato al Dott. appare adeguatamente motivata e, pertanto, condivisibile. Per_2
Il Ctu, rispondendo al quesito posto da questo Giudice ovvero ”verificare
l'autenticità della firma apposta dall'opponente sul detto contratto di
finanziamento comparandola con quella apposta dall'opponente, , Parte_1
ha concluso come qui di seguito si riporta integralmente “alla luce dell'indagine
sopra effettuata e rammentando quanto evidenziato e precisato nel paragrafo
precedente, è possibile affermare che le sottoscrizioni a nome Parte_1
dallo stesso disconosciute, NON SONO RIFERIBILI ALLO STESSO E ALLA
SUA GESTUALITÀ GRAFOMOTORIA. Tale giudizio viene espresso in termini
di alta probabilità e con altissimo grado di confidenza e trova conforto
nell'ispezione documentale”.
Quindi , dall'analisi svolta dal perito è emerso in maniera inequivoca che la firma apposta sul contratto di finanziamento n. 4231331 non è assolutamente riferibile all'opponente – tale giudizio viene espresso in termini di alta probabilità e con
altissimo grado di confidenza.. ( cfr relazione del ctu in atti)-. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dall'opposta, il pagamento di alcune rate del finanziamento in oggetto- sì come risulta dall'estratto conto allegato- non può costituire prova del credito vantato dalla stessa, atteso che dalle risultanze istruttorie è stato accertato che l'opponente non ha sottoscritto il contratto.
Quanto alla posizione della cessionaria si osserva quanto segue. CP_1
In tema di cessione del credito è stato dettato dalla giurisprudenza di legittimità
un principio secondo il quale il credito si trasferisce dal cedente al cessionario per effetto dell'accordo; la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione del debitore consegue alla notifica a quest'ultimo dell'avvenuta cessione (
circostanza questa avvenuta nella specie per come allegato) .
Tuttavia, si precisa, a seguito della cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni relative alla esistenza e validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e quelle concernenti l'esatto adempimento del negozio.
In particolare la Corte così si esprime: “Perfezionatasi la cessione, il debitore
ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti la esistenza e la
validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti
l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni relative ai fatti estintivi o
modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori
alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi”( ex multis Cass. Civ. Sez. III n. 22280/2010; Cass. Civ. sez. V n. 7955/2019 ).
Ed ancora: “ In tema di cessione dei crediti la responsabilità del debitore ceduto
è configurabile solo in relazione al mancato adempimento di un debito effettivo,
mentre, ove egli dimostri la inesistenza del credito che ha formato oggetto della
cessione , tale fatto è impeditivo della nascita della pretesa creditoria, ancorchè
la cessione sia stata notificata al debitore ai sensi dell'art. 1264 c.c.” ( Cass. N.
11073/2002). Alla luce degli suddetti principi ne consegue l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza anche con riguardo a quelle della fase monitoria e a quelle della Ctu che si liquidano come da separato decreto.
PQM
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
così dispone:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 424/2022
emesso dal Tribunale di Caltanissetta;
condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore dei procuratori dell'opponente, che si liquidano in € 4.000,00, oltre accessori di legge.
Pone a carico dell'opposta le spese della fase monitoria e quelle della Ctu
liquidate come da separato decreto.
Così deciso a Caltanissetta il 30.5.2025 Il Gop
Dottssa Angela Gagliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Gop designato dott.ssa Angela
Gagliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 101/2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
nato a [...] il 5/11/ 1952, residente a [...]in Parte_1
Via Romita n. 46, C.F. , ivi elettivamente domiciliato, CodiceFiscale_1
via Istria n. 4, presso lo studio dell'Avv. D. Colombo, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Michele Ambra, giusta procura posta in calce all'atto di opposizione
opponente
CONTRO
con sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, CP_1
p.iva , cf. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, società costituita ai sensi della legge sulla Cartolarizzazione, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di rappresentata e CP_2
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvti. e Parte_2 Pt_3
, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con domicilio
[...]
eletto in La Spezia via Paolo Emilio Traviani n. 170.
opposta Conclusioni : all'udienza del 20.1.2025, fissata con modalità di trattazione scritta, entrambe le parti, con note scritte depositate, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 424/2022, emesso il 18.11.2022, il Tribunale di
Caltanissetta ingiungeva a il pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
[...
della somma di € 14.332,49, oltre interessi maturandi sulla sorte capitale, le spese del procedimento pari ad € 567,00 per compensi, di cui € 145,50 per spese vive , oltre spese generali pari al 15%, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta.
Con atto ritualmente notificato proponeva opposizione al suddetto Parte_1
D.I. con cui eccepiva quanto qui di seguito si riporta integralmente: 1) inesistenza
del contratto n. 4231331 per falsità della sottoscrizione : il documento su cui si
fonda il credito è un atto falso, sottoscritto da persona rimasta ignota
all'insaputa dell'opponente.
Chiedeva, pertanto, “Previa comparizione personale del Sig. Parte_1
all'udienza di prima comparizione al fine di consentire, oltre per mezzo dei
sottoscritti procuratori, direttamente a quest'ultimo il disconoscimento delle
firme asseritamente apposte dall'opponente sul contratto di finanziamento,
voglia l'Ecc.mo Tribunale di Caltanissetta, disattesa ogni contraria istanza ed
eccezione: Revocare e porre nel nulla, nonché, con qualunque statuizione,
dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 424/2022 del 18
novembre 2022 reso dal Tribunale di Caltanissetta nel fascicolo monitorio
avente n. 1876/2022 R.G., rigettando tutte le domande con esso avanzate dalla
ditta opposta perché inammissibili, improponibili, illegittime, Controparte_1 nonché infondate, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e onorari
di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che hanno anticipato
le spese e non riscosso i compensi”.
In punto di fatto rilevava : nel mese di ottobre del 2006 aveva ricevuto dal proprio datore di lavoro, Enel, un incentivo economico ai fini pensionistici pari ad € 95.000,00, somma questa che veniva accreditata su un conto corrente- n.
40463.74- acceso presso la Banca Monte Paschi di Siena;
che su consiglio di un dipendente della banca aveva investito tale somma su un prodotto finanziario denominato “ Bussola Certo”, prodotto che gli avrebbe consentito di poter prelevare in qualsiasi momento;
che, in effetti, in diverse occasioni, aveva prelevato la somma di € 40.000,00 e che, pertanto, era residuata la somma di €
55.000,00; che, successivamente, tra aprile e maggio del 2013, avendo avuto necessità di effettuare altri prelievi, da informazioni acquisite da una dipendente della banca veniva a conoscenza della circostanza che l'importo residuo non era di € 55.000,00 ma di € 15.000,00; che aveva immediatamente richiesto copia di tutta la documentazione al fine di verificare i movimenti e che, in effetti, dalla parziale documentazione fornita dalla banca erano emersi prelievi sospetti costituiti da operazioni di versamento e prelievo effettuati negli anni 2007, 2008,
2010 e 2011; che nell'immediatezza, con raccomandata, provvedeva a disconoscere le firme apposte sui moduli di prelievo per l'importo di € 35.383,49;
che, pertanto, il 22.7.2014 presentava denuncia -querela alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta;
che in data 30.1.2015 scopriva l'esistenza di un ulteriore operazione di finanziamento mai richiesta, tantomeno autorizzata, contrassegnata con il numero 4231331- finanziamento questo per il quale è stata chiesta l'emissione del decreto ingiuntivo opposto-; che nonostante l'immediata contestazione con cui disconosceva la firma apposta nel detto finanziamento, riceveva la notifica del D.I. opposto.
Si costituiva la la quale eccepiva l'infondatezza dell'opposizione CP_1
chiedendone il rigetto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
In subordine chiedeva la condanna della parte opponente al pagamento del diverso importo eventualmente risultante all'esito dell'espletanda attività
istruttoria, oltre interessi e spese del giudizio.
La causa veniva istruita con prove documentali e CTU grafologica.
Con ordinanza del 22.5.2023, il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del D.I. e assegnava i termini per l'esperimento della mediazione obbligatoria.
In data 27.7.2023, il verbale di mediazione si chiudeva negativamente per la mancata partecipazione all'incontro da parte dell'opponente.
Con ordinanza del 21.1.2025, il giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.1.20253, fissata con modalità di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, sì come precisate con note scritte, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In termini generali si osserva che il giudice dell'opposizione deve pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate dall'opponente. Quanto all'onere della prova valgono i principi generali che a riguardo sanciscono l'obbligo, da parte di chi vuol fare valere un diritto in giudizio, di fornire tutti gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, in seno all'opposizione, l'opponente assume solo formalmente la veste di attore, mentre sostanzialmente rimane convenuto rispetto alla pretesa avanzata dalla controparte, attore sostanziale, con la domanda di ingiunzione.
Incombe, quindi, su quest'ultimo la prova piena sul credito vantato, mentre incombe sull'opponente la prova dei fatti estintivi o impeditivi dello stesso.
Tanto premesso, passando all'esame della presente controversia, si osserva che parte opposta non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante, sì come previsto dal principio generale dettato dall'art. 2697 c.c. secondo il quale chi vuol
far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento.
Per converso si ritengono fondati gli assunti difensivi dedotti da parte opponente in quanto gli stessi , oltre che supportati da allegazioni specifiche dei fatti posti a base dell'opposizione, sono stati confermati dalla ctu grafologica.
In punto di fatto è necessario precisare che il rapporto controverso trae origine da un contratto di finanziamento, n. 4231331, che risulta essere stato stipulato in data 8.11.2011 dalla Consum.it MPS spa con l'opponente,- credito ceduto successivamente alla con il quale quest'ultimo si sarebbe impegnato a CP_1
restituire la somma di € 10.606,75, spese comprese, mediante 72 rate mensili di
€ 189,64- T.A.N. 8,45; T.A.E.G. 9,46-.
Invero, dalla documentazione allegata dall'opponente emerge,
inequivocabilmente, che lo stesso ha contestato tutte le operazioni bancarie non richieste né autorizzate di cui era venuto a conoscenza– sia quelle relative al contratto oggetto del presente giudizio che tutte quelle antecedenti alla stipula di tale contratto ( cfr denuncia querela del 22.7.2014; richiesta contabili di cassa del
10.3.2014; richiesta di restituzione somme del 7.4.2014; comunicazione all'ufficio reclami della del 16 aprile 2014; Parte_4
diffide del 5 giugno e 18 luglio del 2014; richiesta copia documentazione del prodotto “ 4you” del 23 luglio 2014; diffida del 30.5.2015; comunicazione della Consum.it del 30.10.2015; diffida del 3.12.2015; comunicazione MPS del
5.2.2016; diffida del 4.3.2016).
Ne consegue che l'opponente, , contrariamente a quanto sostenuto Parte_1
dall'opposta, ha assolto all'onere della prova su di lui gravante, sì come previsto dall'art. 2697, comma 2, c.c. il quale prevede che chi eccepisce l'inefficacia di
tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i
fatti su cui l'eccezione si fonda.
Infatti, le prove documentali allegate da parte opponente supportano pienamente gli assunti difensivi su cui si fonda l'opposizione, assunti difensivi che, tra l'altro,
sono stati confermati dalla Ctu grafologica, eseguita dal Dott. . Persona_1
Dall'esame del contenuto della relazione peritale, la risposta al quesito formulato al Dott. appare adeguatamente motivata e, pertanto, condivisibile. Per_2
Il Ctu, rispondendo al quesito posto da questo Giudice ovvero ”verificare
l'autenticità della firma apposta dall'opponente sul detto contratto di
finanziamento comparandola con quella apposta dall'opponente, , Parte_1
ha concluso come qui di seguito si riporta integralmente “alla luce dell'indagine
sopra effettuata e rammentando quanto evidenziato e precisato nel paragrafo
precedente, è possibile affermare che le sottoscrizioni a nome Parte_1
dallo stesso disconosciute, NON SONO RIFERIBILI ALLO STESSO E ALLA
SUA GESTUALITÀ GRAFOMOTORIA. Tale giudizio viene espresso in termini
di alta probabilità e con altissimo grado di confidenza e trova conforto
nell'ispezione documentale”.
Quindi , dall'analisi svolta dal perito è emerso in maniera inequivoca che la firma apposta sul contratto di finanziamento n. 4231331 non è assolutamente riferibile all'opponente – tale giudizio viene espresso in termini di alta probabilità e con
altissimo grado di confidenza.. ( cfr relazione del ctu in atti)-. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dall'opposta, il pagamento di alcune rate del finanziamento in oggetto- sì come risulta dall'estratto conto allegato- non può costituire prova del credito vantato dalla stessa, atteso che dalle risultanze istruttorie è stato accertato che l'opponente non ha sottoscritto il contratto.
Quanto alla posizione della cessionaria si osserva quanto segue. CP_1
In tema di cessione del credito è stato dettato dalla giurisprudenza di legittimità
un principio secondo il quale il credito si trasferisce dal cedente al cessionario per effetto dell'accordo; la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione del debitore consegue alla notifica a quest'ultimo dell'avvenuta cessione (
circostanza questa avvenuta nella specie per come allegato) .
Tuttavia, si precisa, a seguito della cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni relative alla esistenza e validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e quelle concernenti l'esatto adempimento del negozio.
In particolare la Corte così si esprime: “Perfezionatasi la cessione, il debitore
ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti la esistenza e la
validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti
l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni relative ai fatti estintivi o
modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori
alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi”( ex multis Cass. Civ. Sez. III n. 22280/2010; Cass. Civ. sez. V n. 7955/2019 ).
Ed ancora: “ In tema di cessione dei crediti la responsabilità del debitore ceduto
è configurabile solo in relazione al mancato adempimento di un debito effettivo,
mentre, ove egli dimostri la inesistenza del credito che ha formato oggetto della
cessione , tale fatto è impeditivo della nascita della pretesa creditoria, ancorchè
la cessione sia stata notificata al debitore ai sensi dell'art. 1264 c.c.” ( Cass. N.
11073/2002). Alla luce degli suddetti principi ne consegue l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza anche con riguardo a quelle della fase monitoria e a quelle della Ctu che si liquidano come da separato decreto.
PQM
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
così dispone:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 424/2022
emesso dal Tribunale di Caltanissetta;
condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore dei procuratori dell'opponente, che si liquidano in € 4.000,00, oltre accessori di legge.
Pone a carico dell'opposta le spese della fase monitoria e quelle della Ctu
liquidate come da separato decreto.
Così deciso a Caltanissetta il 30.5.2025 Il Gop
Dottssa Angela Gagliano