TRIB
Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/06/2024, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 7074/2016 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
TRA
(CF ), rappresento e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Ambrosio Giuseppe, in forza di procura in atti, elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
, IMPRESA F.GV.S. (P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1
p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Lavinia Volpe, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 02.05.2024 in cui la causa è
stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc ridotti alla metà
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È infondato e va pertanto rigettato l'appello proposto avverso la sentenza n.
472/2016 del Giudice di Pace di Ottaviano, depositata il 09.03.2016, non notificata,
con la quale è stata rigettata la domanda attorea del sig. , al fine di Parte_1
ottenere il risarcimento dei danni da lesioni subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 05.02.2005 in San Giuseppe Vesuviano alla via Pianillo.
Dalla dinamica narrata in prime cure dall' attore emergeva che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, l'istante si trovava alla guida del motociclo Org_1
di sua proprietà allorquando veniva investito da un veicolo pirata che,
[...]
urtandolo e facendolo rovinare a terra, senza prestare soccorso, si allontanava.
Il sig. veniva pertanto trasportato (118) presso il P.S. del P.O. Parte_1
di Nola con diagnosi “frattura quadrupla del corpo Organizzazione_2
mandibolare e dei condili di dx e sx;
frattura frammentaria della clavicola di sx;
fratture costali multiple a sx con versamento pleurico;
contusioni multiple…”.
In particolare, l'appellante, con i motivi di gravame formulati, censurava la sentenza impugnata sostenendo che il rigetto della domanda sarebbe derivato da una errata valutazione dei fatti di causa, in forza della quale il Giudice di prime cure, non avrebbe correttamente tenuto in considerazione le dichiarazioni rese con la prova testimoniale che, se correttamente valutate avrebbero comportato un totale accoglimento della domanda.
Si costituiva in giudizio l'Assicurazione –nella qualità di FGVS per la
[...]
impugnando e contestando i motivi di gravame, insistendo Org_3
preliminarmente per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e in subordine per il rigetto dello stesso per la sua infondatezza, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, evidenziando la correttezza del ragionamento condotto dal giudice di prime cure.
In via preliminare, l'atto di appello è conforme ai principi espressi dall'art. 342
c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza;
pertanto, l'impugnazione risulta ammissibile.
Passando al merito dell'appello, questo Giudice ritiene che il gravame sia infondato, per i motivi di seguito esposti.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, nel quadro del principio di libera valutazione delle prove espresso nell'art. 116 c.p.c. la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più
attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. per tutte Cass., sez. lav., 07-
01-2009, n. 42; Cass., sez. lav., 17-07-2001, n. 9662).
Non ignora inoltre questo Giudice che anche il comportamento processuale o extraprocessuale delle parti può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito (cfr. in tal senso Cass. 26-06-2007, n. 14748; Cass. 08-02-2006, n. 2815; Cass. 12-12-
2001, n. 15687).
Ciò detto, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene di condividere le conclusioni cui è giunto il Giudice di Pace, avendo questi valorizzato gli elementi, emersi dagli atti di causa di primo grado, che hanno giustamente condotto al rigetto della domanda attorea.
Con riferimento, infatti, al libero convincimento giudiziale in ordine alle risultanze istruttorie il Giudice di Pace ha motivato la propria decisione argomentando circa l'eccessiva genericità delle dichiarazioni dei testi escussi, il quali sarebbero stati poco precisi nella descrizione del sinistro (non hanno indicato precisamente come mai non siano riusciti ad identificare la targa del veicolo pirata, non hanno indicato precisamente dove sia avvenuto il sinistro, quale fosse la loro posizione – visuale – rispetto ai fatti), con la conseguente mancanza di una rassicurante conferma della narrativa dei fatti dedotti in giudizio. E' appena il caso di ricordare come l'attendibilità e la veridicità di una deposizione testimoniale deve essere discrezionalmente valutata dal Giudice sulla scorta di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che la valutazione complessiva di tutti gli elementi probatori ritenuti di particolare rilevanza, può condurre ad una valutazione di inattendibilità relativamente alle deposizioni testimoniali rese in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 7763 del 30-10-
2010 in Red. Giust. civ. Mass. 2010, 3).
Inoltre, agli atti non risulta neanche che la vittima abbia sporto denuncia-querela innanzi l'autorità giudiziaria;
se è pur vero che la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Organizzazione_4
, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, è pur
[...]
vero che tale documento, in assenza di ulteriori elementi e prove, possa aiutare il
Giudice a fondare il proprio convincimento.
Ancora, questo Tribunale non può non tener conto che il sig. si sia Pt_1
sottratto all'interrogatorio formale, pur deferitogli dal GdP, e che tale circostanza,
ai sensi del combinato disposto ex artt. 232, 115 e 116 c.p.c., può considerarsi quale argomento di prova ovvero come comportamento omissivo qualificato (Cass. civ.
n. 9436/2018; Cass. civ. n. 19833/2014).
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, ivi compresi gli ulteriori motivi di appello, resta assorbite nella presente decisione.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, non può che concludersi per il rigetto della domanda, non avendo parte appellante fornito la prova – su di lei incombente in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. – di fatti costitutivi della propria pretesa.
Conclusivamente gli elementi istruttori emersi in primo grado siccome correttamente interpretati dal Giudice di prime cure unitamente all'integrazione motiva della pronuncia appellata conducono alla conseguente conferma della sentenza di rigetto dell'appello.
La necessità di integrare la sentenza impugnata in parte motiva determina l'opportunità di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio del grado di appello.
P.Q.M
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 7074/2016 di R.G., così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma Parte_1 l'impugnata sentenza n. 472/2016 del Giudice di Pace di Ottaviano;
- compensa le spese di lite del presente giudizio tra le parti.
Così deciso in Nola, lì 14.06.2024
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura