TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/02/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song
Damiani, all'esito della discussione mediante trattazione scritta e deposito di note di udienza, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4007/2023 r.g. vertente
TRA
(c.f. e p.iva ), in persona del Sindaco legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, giusta deliberazione della G.M. n° 113 del 28.09.2023 – n°
116 del 05.10.2023- rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Scavelli
( ) per procura in calce all'atto di citazione;
C.F._1
-attore opponente-
E
c.f. e p. iva Controparte_1
in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Bonaddio (C.F.: ) per CodiceFiscale_2 procura in calce alla comparsa di costituzione;
-convenuta opposta–
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 574/2023
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ex art. 127- ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Si opera espresso rinvio agli atti e verbali di causa che precedono il verbale dell'odierna udienza. 1 Sinteticamente, il ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
574/2023, emesso dall'intestato Tribunale, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore della (nel prosieguo della somma di € 522.202,77, oltre Controparte_1 CP_1 interessi legali e spese del procedimento monitorio per essersi reso moroso in ordine al pagamento della “ fattura di allaccio idrico Località Nocelletto e del corrispettivo della fornitura idrica resa nel 4° trimestre 2017 (residuo dovuto pari ad € 5.125,07), nel 4° trimestre 2018 (residuo dovuto pari ad € 1.543,56), nel 2° trimestre 2019 (residuo dovuto pari ad € 3.358,07) nel 4° trimestre 2019, nel 4° trimestre 2020 e dal 2° trimestre 2022 al
1° trimestre 2023, oltre fatture di conguaglio tariffario 2018 ( residuo dovuto pari ad €
3,024,07) e 1° semestre 2022, per un totale di € 522.202,77”.
A sostegno della proposta opposizione il ha eccepito Parte_1 preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito, e dedotto quanto di seguito:
a) che la ha gestito e gestisce il servizio di adduzione, trasferimento e CP_1 potabilizzazione per il compresa la frazione turistica di Trepidò; Parte_1
b) che la e il comune in data 04.04.2017 hanno sottoscritto atto CP_1 Parte_1 negoziale di utenza n° Rep.1683 del 09.05.2017 al fine di disciplinare, anche da un punto di vista economico, il rapporto di fornitura c) che nel corso del rapporto negoziale il opponente ha sollevato contestazioni Pt_1 in ordine alla regolare fornitura nonché gravissimi errori da parte della società creditrice, sia nella quantificazione dell'acqua fornita, sia alle tariffe praticate, giacché alcuni punti di consegna e misurazione erano ed ancora ad oggi sono privi di “contabilizzatori”;
d) che il comune di per evitare la continua riduzione del flusso delle acque da Pt_1 parte della nonché per evitare gravissimi problemi di salute ed igiene per le CP_1 numerose strutture residenziali socio-sanitarie – RSA/ Case Protette / Case Famiglia – presenti nel territorio, addiveniva ad un accordo bonario con la società erogatrice la quale ha riconosciuto a fronte dell'asseriti crediti una “falcidia commerciale” annua, di quasi 4/5 litri secondo, provvedendo a versare alla dalla sottoscrizione dell'atto negoziale CP_1 del 4/4/2017 la somma complessiva di € 2.772.638,89;
e) che la somma ingiunta è errata in quanto per la fornitura nel periodo I° trimestre al IV° trimestre 2017 per un residuo di € 5.125,07, detto importo è stato regolarmente pagato con mandato n. 1394 del 14/08/2020 (Fatt. VFSP18/0094), nonché relativamente al
2 consumo II° trimestre 2019 per un residuo di € 3.358,07 è stato regolarmente pagato con n. 1454 del 09/09/2019 e n. 1396 del 14/08/2020 (fatt. VFSP19/0809).
Pertanto, ritenuto infondata la pretesa della ha chiesto la revoca del decreto CP_1 ingiuntivo, vinte le spese.
Con comparsa del 4.12.2023 si è costituita la contestando gli assunti CP_1 dell'opponente in fatto e in diritto e concludendo per il rigetto dell'opposizione la conferma del provvedimento monitorio, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, sentite le parti, avviato il procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi con esito negativo, con provvedimento del 27/6/2024 è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., come da provvedimento in atti.
Dopo un rinvio giustificato dalla pendenza di trattative di componimento tra le parti, con note scritte depositate in data 2/12/2024, il opponente ha dato atto che “le Pt_1 trattive hanno avuto esito positivo, con riconoscimento in favore del Parte_1 dell'importo a credito di € 67.085,91, oggetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n°574/2023,nonché degli interessi liquidati nel decreto ingiuntivo n° 513/2024, giusto art.2 dell'atto di transazione, per come da allegato debitamente sottoscritto tra le parti ed approvato dalla Giunta Comunale di Cotronei con deliberazione n° 103 del 29.11.2024”
(v. doc. allegati alle note 2/12/2024 . Parte_1
All'udienza del 13/2/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni rassegnate da parte opponente.
*** *** *** *** ***
Con le note scritte, depositate in data 11/2/2025, parte attrice- opponente ha dichiarato che le trattive hanno avuto esito positivo, con riconoscimento in favore del Parte_1 dell'importo a credito di € 67.085,91, oggetto dell'opposizione al decreto
[...] ingiuntivo n°574/2023 nonché degli interessi liquidati nel decreto ingiuntivo n°
513/2024, giusto art.2 dell'atto di transazione, prodotta in allegato alle note del
2/12/2024, pertanto, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. La non ha depositato note di trattazione ma l'atto di transazione CP_1 risulta essere firmata dal legale rappresentante della CP_1
3 Ne consegue che viene dichiarata la cessazione della materia del contendere e, in ordine, alle spese del presente giudizio si fa presente che le parti hanno concordemente regolato il regime delle spese tra loro nel citato atto di transazione a pag. 2, punto 2, ii.
P.Q.M.
- Dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- Nulla sulle spese di lite;
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Catanzaro, lì 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
4