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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 12/06/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Grassi Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 740 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, su ricorso congiunto delle parti depositato in data 26 aprile 2025 ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., proposto
da
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Chieti, via Sant'Eligio n 29, rappresentata e difesa dall'avv. Matilde Giammarco, in virtù di delega posta in calce al ricorso, e (C.F. ), nato a Parte_2 C.F._2
Chieti il 22 giugno 1993 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Michela Di Santo, in virtù di delega posta in calce al ricorso,
ricorrenti;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di minore. Conclusioni: come da ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo e anno esposto di aver intrapreso Parte_1 Parte_2
una relazione sentimentale nel maggio del 2012, sfociata in una stabile convivenza. A partire dal 2021, i due hanno stabilito la residenza familiare in Chieti, presso un immobile di esclusiva proprietà della sig.ra , sito in via Sant'Eligio n. 29. Dalla loro unione è nato, in data 25 Pt_1
gennaio 2024, il figlio Persona_1
I ricorrenti hanno rappresentato che, sebbene per diversi anni la loro relazione sia proseguita in un clima di armonia, nel tempo si sono manifestate crescenti difficoltà nella convivenza, tali da comprometterne la prosecuzione e da incidere negativamente sul benessere del minore. Pertanto, di comune accordo, hanno deciso di interrompere la convivenza a far data dalla fine dell'anno 2024. A seguito della separazione, il sig. ha fatto ritorno presso Pt_2
l'abitazione dei propri genitori, in Chieti, alla via Sottoportico, salita Piazzetta 20, mentre la sig.ra è rimasta a vivere con il figlio nell'immobile già adibito a casa familiare. Pt_1 Per_1
In ordine alla situazione lavorativa, è stato riferito che il sig. è attualmente Pt_2
impiegato come dipendente della società Dunder Mufflin srls con sede in Chieti, mentre la sig.ra , in possesso della qualifica di Operatrice Socio Sanitaria (OSS), è attualmente Pt_1 disoccupata e percettrice dell'indennità NASpI.
I genitori, nel confermare l'accordo circa le modalità di gestione del minore già sperimentate nella fase di separazione, hanno chiesto che il figlio venga affidato ad Per_1
entrambi, con esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. In particolare, hanno stabilito che il minore risiederà con la madre presso l'immobile sito in Chieti, via Sant'Eligio n. 29, mentre il padre manterrà un rapporto costante con il figlio, secondo le modalità attualmente in atto, ovvero ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre o in presenza di quest'ultima o dei nonni paterni.
È stato, altresì, previsto che, salvo diverso accordo, durante le principali festività (Natale
e Pasqua) il minore potrà partecipare ai pranzi familiari organizzati dai nonni paterni, e che nel periodo estivo potrà trascorrere periodi prolungati con il padre, con l'assistenza dei nonni. La
2 madre potrà recarsi con nel proprio paese di origine (Scampitella, AV) durante i periodi Per_1
festivi per un massimo di 15 giorni consecutivi, a condizione che tali periodi siano intervallati da un eguale lasso di tempo per garantire la continuità della frequentazione con il padre.
In occasione del compleanno del minore, i genitori si sono impegnati a festeggiare congiuntamente, estendendo altresì tale disponibilità anche ad altre ricorrenze e festività
familiari (es. compleanni di nonni, zii e cugini), previa comunicazione reciproca. Le parti hanno stabilito di mantenere una comunicazione diretta e costante circa tutte le questioni rilevanti per il figlio, condividendo ogni informazione utile relativa al suo benessere.
Per quanto riguarda l'aspetto economico, è stato concordato che il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie (farmaci non mutuabili, spese mediche specialistiche, scolastiche, sportive e ricreative), con l'intesa che queste ultime dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate, secondo quanto previsto dal protocollo del CNF in materia di famiglia.
È stato altresì stabilito che l'Assegno Unico eventualmente erogato per il figlio minore sarà percepito dalla madre.
I ricorrenti hanno infine chiesto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51
c.p.c., sostituendo l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando la propria volontà di non conciliare e allegando la documentazione prevista dall'art. 473-bis.13 c.p.c., in particolare: certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia, estratto dell'atto di nascita del minore, dichiarazioni dei redditi ed estratti conto corrente degli ultimi tre anni per ciascun genitore, nonché il piano genitoriale concordato.
Come detto sopra, il ricorso è stato proposto congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Nel caso in esame è stato acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e non emergono elementi di criticità che inducono a richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni proposte e la comparizione personale delle parti. Per quanto riguarda la modalità di affido, non emergono ragioni che inducono a derogare alla forma normale dell'affido condiviso;
per il resto, le condizioni non risultano contrarie all'interesse del minore e a norme imperative.
3 Ne consegue che le condizioni di affido predisposte dalle parti possono essere omologate.
Nulla deve disporsi in materia di spese, trattandosi di ricorso congiunto.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- visto l'art. 473-bis 51 c.p.c., omologa le condizioni di affido del minore Persona_1
nato a [...] il [...];
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est.
dott. Alessandro Chiauzzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Grassi Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 740 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, su ricorso congiunto delle parti depositato in data 26 aprile 2025 ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., proposto
da
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Chieti, via Sant'Eligio n 29, rappresentata e difesa dall'avv. Matilde Giammarco, in virtù di delega posta in calce al ricorso, e (C.F. ), nato a Parte_2 C.F._2
Chieti il 22 giugno 1993 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Michela Di Santo, in virtù di delega posta in calce al ricorso,
ricorrenti;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di minore. Conclusioni: come da ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo e anno esposto di aver intrapreso Parte_1 Parte_2
una relazione sentimentale nel maggio del 2012, sfociata in una stabile convivenza. A partire dal 2021, i due hanno stabilito la residenza familiare in Chieti, presso un immobile di esclusiva proprietà della sig.ra , sito in via Sant'Eligio n. 29. Dalla loro unione è nato, in data 25 Pt_1
gennaio 2024, il figlio Persona_1
I ricorrenti hanno rappresentato che, sebbene per diversi anni la loro relazione sia proseguita in un clima di armonia, nel tempo si sono manifestate crescenti difficoltà nella convivenza, tali da comprometterne la prosecuzione e da incidere negativamente sul benessere del minore. Pertanto, di comune accordo, hanno deciso di interrompere la convivenza a far data dalla fine dell'anno 2024. A seguito della separazione, il sig. ha fatto ritorno presso Pt_2
l'abitazione dei propri genitori, in Chieti, alla via Sottoportico, salita Piazzetta 20, mentre la sig.ra è rimasta a vivere con il figlio nell'immobile già adibito a casa familiare. Pt_1 Per_1
In ordine alla situazione lavorativa, è stato riferito che il sig. è attualmente Pt_2
impiegato come dipendente della società Dunder Mufflin srls con sede in Chieti, mentre la sig.ra , in possesso della qualifica di Operatrice Socio Sanitaria (OSS), è attualmente Pt_1 disoccupata e percettrice dell'indennità NASpI.
I genitori, nel confermare l'accordo circa le modalità di gestione del minore già sperimentate nella fase di separazione, hanno chiesto che il figlio venga affidato ad Per_1
entrambi, con esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. In particolare, hanno stabilito che il minore risiederà con la madre presso l'immobile sito in Chieti, via Sant'Eligio n. 29, mentre il padre manterrà un rapporto costante con il figlio, secondo le modalità attualmente in atto, ovvero ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre o in presenza di quest'ultima o dei nonni paterni.
È stato, altresì, previsto che, salvo diverso accordo, durante le principali festività (Natale
e Pasqua) il minore potrà partecipare ai pranzi familiari organizzati dai nonni paterni, e che nel periodo estivo potrà trascorrere periodi prolungati con il padre, con l'assistenza dei nonni. La
2 madre potrà recarsi con nel proprio paese di origine (Scampitella, AV) durante i periodi Per_1
festivi per un massimo di 15 giorni consecutivi, a condizione che tali periodi siano intervallati da un eguale lasso di tempo per garantire la continuità della frequentazione con il padre.
In occasione del compleanno del minore, i genitori si sono impegnati a festeggiare congiuntamente, estendendo altresì tale disponibilità anche ad altre ricorrenze e festività
familiari (es. compleanni di nonni, zii e cugini), previa comunicazione reciproca. Le parti hanno stabilito di mantenere una comunicazione diretta e costante circa tutte le questioni rilevanti per il figlio, condividendo ogni informazione utile relativa al suo benessere.
Per quanto riguarda l'aspetto economico, è stato concordato che il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie (farmaci non mutuabili, spese mediche specialistiche, scolastiche, sportive e ricreative), con l'intesa che queste ultime dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate, secondo quanto previsto dal protocollo del CNF in materia di famiglia.
È stato altresì stabilito che l'Assegno Unico eventualmente erogato per il figlio minore sarà percepito dalla madre.
I ricorrenti hanno infine chiesto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51
c.p.c., sostituendo l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando la propria volontà di non conciliare e allegando la documentazione prevista dall'art. 473-bis.13 c.p.c., in particolare: certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia, estratto dell'atto di nascita del minore, dichiarazioni dei redditi ed estratti conto corrente degli ultimi tre anni per ciascun genitore, nonché il piano genitoriale concordato.
Come detto sopra, il ricorso è stato proposto congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Nel caso in esame è stato acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e non emergono elementi di criticità che inducono a richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni proposte e la comparizione personale delle parti. Per quanto riguarda la modalità di affido, non emergono ragioni che inducono a derogare alla forma normale dell'affido condiviso;
per il resto, le condizioni non risultano contrarie all'interesse del minore e a norme imperative.
3 Ne consegue che le condizioni di affido predisposte dalle parti possono essere omologate.
Nulla deve disporsi in materia di spese, trattandosi di ricorso congiunto.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- visto l'art. 473-bis 51 c.p.c., omologa le condizioni di affido del minore Persona_1
nato a [...] il [...];
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est.
dott. Alessandro Chiauzzi
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