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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/07/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2727 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2019
TRA
elettivamente domiciliata in VIA MATTEOTTI, N.43 BAGHERIA Parte_1 presso lo studio dell'avv. TICALI ANTONINO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
in persona del sindaco pro tempore elettivamente Controparte_1 domiciliato in VIA LEOPARDI N. 23 PALERMO presso lo studio dell'avv. TROVATO
CLAUDIO che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Usucapione
Conclusioni delle parti: All'udienza del 11.4.2025 tenutasi in modalità cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione notificato al Comune odierno convenuto, Parte_1
assumeva nei fatti di aver detenuto e posseduto in maniera piena, pacifica ed indisturbata da oltre vent'anni, ed esattamente dal 01.10.1996, l'immobile sito nel comune di Bagheria
(PA) in via Vittorio Emanuele Orlando n. 13, indicato come lotto n. 302 appartamento n.
150, contrassegnato in catasto al fg. 12, p.lla 963 sub 4, entrato nella sua disponibilità in ragione dell'assegnazione effettuata dall'istituto Autonomo Case Popolari in favore del di lei defunto marito sottolineava che il marito aveva interamente Parte_2
Pagina 1 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile riscattato l'immobile e, dunque, di vantare, altresì, titolo idoneo al trasferimento ex art. 1159 c.c..
In particolare l'attrice assumeva nei fatti di aver fissato la propria residenza nell'immobile, di aver curato la manutenzione ordinaria e straordinaria, di aver pagato utenze, oneri comunali e tasse.
Chiedeva pertanto di: i) accertare e dichiarare la sua proprietà esclusiva per usucapione acquisitiva, sull'immobile; ii) di ordinare alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari competente per territorio d provvedere alle variazioni ipo-catastali necessarie, con esonero del conservatore da ogni responsabilità, con vittoria di spese,
competenze ed onorari.
Si costituiva in giudizio il contestando la tesi di parte attrice, e Controparte_1
sostenendo si trattasse di una mera detenzione;
riteneva pacifico l'avvenuto pagamento da parte degli eredi del sig. delle somme che erano ancora dovute allo e Pt_1 CP_2
produceva nota prot. 54737 dell'8 luglio 2009 e successiva nota prot. 00204 del
17.01.2011, con la quale veniva rilasciato “nulla osta contabile” per la definizione del procedimento di vendita (vd all.ti. alla comparsa di costituzione); chiariva che l'attrice aveva chiesto, sin da 2009, con nota assunta al protocollo del Comune di Bagheria in data
25 marzo 2009, unitamente ad altri congiunti, la cessione in proprietà dell'alloggio (vd.
doc. all. alla comparsa di costituzione), e sottolineava che la domanda di accertamento dell'usucapione acquisitiva collideva con l'evidenza documentale, avendo la Pt_1
sempre riconosciuto, o almeno sino al 25 marzo 2009, l'altruità della res;
sottolineava,
altresì come la richiesta di cessione fosse stata presentata non solo dall'attrice, ma da quest'ultima unitamente agli altri eredi.
Chiedeva, pertanto, di: i) accertare e dichiarare infondata la domanda di accertamento dell'usucapione acquisitiva dell'immobile sito in Bagheria nella via Vittorio Emanuele
Orlando, indicato come lotto n. 302 appartamento n. 150, contrassegnato in catasto al fg
Pagina 2 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile 12, p.lla 963 sub 46, proposta da parte attrice;
ii) rigettare, le domande tutte proposte dall'attrice, con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e, mutato il giudicante nella persona del giudice scrivente (dal 07.06.2024), all'udienza del 12.04.2025 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. Merito della lite.
Tanto chiarito, la domanda di usucapione non merita accoglimento e va rigettata.
A riguardo, in punto di diritto, occorre rammentare che l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento, da un lato, nel mancato esercizio delle potestà
dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, nella prolungata signoria di fatto ad opera di un altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo;
l'inerzia del proprietario si manifesta nell'omesso esercizio di dette potestà e nella mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore,
laddove l'esercizio ininterrotto dei poteri dominicali da parte del possessore vale a rendere inequivoco e pacifico il possesso in capo al medesimo, con conseguente usucapibilità del bene.
Sicché, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario del bene per intervenuta usucapione deve dare prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, del corpus e dell'animus; quest'ultimo, che si sostanzia nella intenzione di comportarsi quale titolare del bene, può essere desunto in via presuntiva dal primo, qualora vi sia stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà.
Va inoltre menzionato il recente orientamento della Suprema Corte, data la natura del bene oggetto della controversia (bene assegnato dall' a Controparte_3 [...]
, marito defunto dell'attrice), secondo cui “In materia di beni immobili, ai Parte_2
sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, comma 2, c.c., i beni del
Pagina 3 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti. (Nella specie, la S.C. in considerazione della riconosciuta natura pertinenziale di un sottotetto in relazione agli appartamenti ubicati in uno stabile dell'I.A.C.P., ne ha affermato la non usucapibilità).” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 19951 del 12/07/2023).
Applicando tale principio di diritto al caso di specie, data la natura del bene immobile quale alloggio realizzato dallo Stato per far fronte alle esigenze abitative delle popolazioni meno abbienti, lo stesso non risulta usucapibile, proprio in quanto destinato a pubblico servizio, quale quello dell'edilizia residenziale pubblica.
Ad abundantiam va chiarito che, ove il bene fosse rientrato tra quelli usucapibili,
nessuna prova è stata fornita a conforto dell'allegato esercizio di un possesso valido ad usucapionem, avendo parte convenuta provato documentalmente che l'odierna attrice e gli altri coeredi hanno sempre riconosciuto la titolarità del diritto di proprietà in capo al
Comune convenuto, avendo, unitamente proceduto a richiedere nel 2009 la cessione in proprietà dell'alloggi; dato, quest'ultimo, evincibile anche dal tenore letterale della missiva di parte attrice, datata 28 .02.2017, agli atti di parte convenuta.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, la domanda di usucapione avanzata da parte attrice deve essere rigettata.
3. Spese di lite.
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., parte attrice deve essere condannata alle refusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia
55/2014 e succ. modifiche, in conformità allo scaglione corrispondente al valore della causa.
Pagina 4 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta le domande avanzate da nei confronti del Parte_1 P_
convenuto;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del P_
, che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese
[...]
forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Termini Imerese il 09.07.2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 5 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2727 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2019
TRA
elettivamente domiciliata in VIA MATTEOTTI, N.43 BAGHERIA Parte_1 presso lo studio dell'avv. TICALI ANTONINO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
in persona del sindaco pro tempore elettivamente Controparte_1 domiciliato in VIA LEOPARDI N. 23 PALERMO presso lo studio dell'avv. TROVATO
CLAUDIO che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Usucapione
Conclusioni delle parti: All'udienza del 11.4.2025 tenutasi in modalità cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione notificato al Comune odierno convenuto, Parte_1
assumeva nei fatti di aver detenuto e posseduto in maniera piena, pacifica ed indisturbata da oltre vent'anni, ed esattamente dal 01.10.1996, l'immobile sito nel comune di Bagheria
(PA) in via Vittorio Emanuele Orlando n. 13, indicato come lotto n. 302 appartamento n.
150, contrassegnato in catasto al fg. 12, p.lla 963 sub 4, entrato nella sua disponibilità in ragione dell'assegnazione effettuata dall'istituto Autonomo Case Popolari in favore del di lei defunto marito sottolineava che il marito aveva interamente Parte_2
Pagina 1 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile riscattato l'immobile e, dunque, di vantare, altresì, titolo idoneo al trasferimento ex art. 1159 c.c..
In particolare l'attrice assumeva nei fatti di aver fissato la propria residenza nell'immobile, di aver curato la manutenzione ordinaria e straordinaria, di aver pagato utenze, oneri comunali e tasse.
Chiedeva pertanto di: i) accertare e dichiarare la sua proprietà esclusiva per usucapione acquisitiva, sull'immobile; ii) di ordinare alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari competente per territorio d provvedere alle variazioni ipo-catastali necessarie, con esonero del conservatore da ogni responsabilità, con vittoria di spese,
competenze ed onorari.
Si costituiva in giudizio il contestando la tesi di parte attrice, e Controparte_1
sostenendo si trattasse di una mera detenzione;
riteneva pacifico l'avvenuto pagamento da parte degli eredi del sig. delle somme che erano ancora dovute allo e Pt_1 CP_2
produceva nota prot. 54737 dell'8 luglio 2009 e successiva nota prot. 00204 del
17.01.2011, con la quale veniva rilasciato “nulla osta contabile” per la definizione del procedimento di vendita (vd all.ti. alla comparsa di costituzione); chiariva che l'attrice aveva chiesto, sin da 2009, con nota assunta al protocollo del Comune di Bagheria in data
25 marzo 2009, unitamente ad altri congiunti, la cessione in proprietà dell'alloggio (vd.
doc. all. alla comparsa di costituzione), e sottolineava che la domanda di accertamento dell'usucapione acquisitiva collideva con l'evidenza documentale, avendo la Pt_1
sempre riconosciuto, o almeno sino al 25 marzo 2009, l'altruità della res;
sottolineava,
altresì come la richiesta di cessione fosse stata presentata non solo dall'attrice, ma da quest'ultima unitamente agli altri eredi.
Chiedeva, pertanto, di: i) accertare e dichiarare infondata la domanda di accertamento dell'usucapione acquisitiva dell'immobile sito in Bagheria nella via Vittorio Emanuele
Orlando, indicato come lotto n. 302 appartamento n. 150, contrassegnato in catasto al fg
Pagina 2 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile 12, p.lla 963 sub 46, proposta da parte attrice;
ii) rigettare, le domande tutte proposte dall'attrice, con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e, mutato il giudicante nella persona del giudice scrivente (dal 07.06.2024), all'udienza del 12.04.2025 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. Merito della lite.
Tanto chiarito, la domanda di usucapione non merita accoglimento e va rigettata.
A riguardo, in punto di diritto, occorre rammentare che l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento, da un lato, nel mancato esercizio delle potestà
dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, nella prolungata signoria di fatto ad opera di un altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo;
l'inerzia del proprietario si manifesta nell'omesso esercizio di dette potestà e nella mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore,
laddove l'esercizio ininterrotto dei poteri dominicali da parte del possessore vale a rendere inequivoco e pacifico il possesso in capo al medesimo, con conseguente usucapibilità del bene.
Sicché, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario del bene per intervenuta usucapione deve dare prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, del corpus e dell'animus; quest'ultimo, che si sostanzia nella intenzione di comportarsi quale titolare del bene, può essere desunto in via presuntiva dal primo, qualora vi sia stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà.
Va inoltre menzionato il recente orientamento della Suprema Corte, data la natura del bene oggetto della controversia (bene assegnato dall' a Controparte_3 [...]
, marito defunto dell'attrice), secondo cui “In materia di beni immobili, ai Parte_2
sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, comma 2, c.c., i beni del
Pagina 3 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti. (Nella specie, la S.C. in considerazione della riconosciuta natura pertinenziale di un sottotetto in relazione agli appartamenti ubicati in uno stabile dell'I.A.C.P., ne ha affermato la non usucapibilità).” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 19951 del 12/07/2023).
Applicando tale principio di diritto al caso di specie, data la natura del bene immobile quale alloggio realizzato dallo Stato per far fronte alle esigenze abitative delle popolazioni meno abbienti, lo stesso non risulta usucapibile, proprio in quanto destinato a pubblico servizio, quale quello dell'edilizia residenziale pubblica.
Ad abundantiam va chiarito che, ove il bene fosse rientrato tra quelli usucapibili,
nessuna prova è stata fornita a conforto dell'allegato esercizio di un possesso valido ad usucapionem, avendo parte convenuta provato documentalmente che l'odierna attrice e gli altri coeredi hanno sempre riconosciuto la titolarità del diritto di proprietà in capo al
Comune convenuto, avendo, unitamente proceduto a richiedere nel 2009 la cessione in proprietà dell'alloggi; dato, quest'ultimo, evincibile anche dal tenore letterale della missiva di parte attrice, datata 28 .02.2017, agli atti di parte convenuta.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, la domanda di usucapione avanzata da parte attrice deve essere rigettata.
3. Spese di lite.
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., parte attrice deve essere condannata alle refusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia
55/2014 e succ. modifiche, in conformità allo scaglione corrispondente al valore della causa.
Pagina 4 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta le domande avanzate da nei confronti del Parte_1 P_
convenuto;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del P_
, che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese
[...]
forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Termini Imerese il 09.07.2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 5 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile