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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 06/05/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 426/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...]
RESISTENTI
Oggi 06/05/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. RICCIARDI VITTORIA STEFANIA in sostituzione dell'avv. MISSINEO NATALE ALESSANDRO, nonché la parte personalmente;
per parte resistente, il dott. . CP_3
L'avv. RICCIARDI si riporta al ricorso e alle note conclusive. Precisa le conclusioni come da ricorso.
Il dott. i riporta alla memoria di costituzione e precisa le conclusioni come CP_3 da tale atto.
L'avv. RICCIARDI si oppone alle avverse deduzioni e insiste nell'accoglimento del ricorso.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 426/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 426/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Natale Parte_1 C.F._1
Alessandro Missineo
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. Controparte_4
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con il patrocinio ex art. P.IVA_2
417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.05.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Pag. 2 di 10 adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale per ivi sentir Parte_1
accertare il suo diritto al riconoscimento per intero del servizio civile prestato non in costanza di nomina (dal 16.04.2015 al 15.04.2016), con conseguente valutazione come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno); accertare, per l'effetto, il suo diritto all'attribuzione del punteggio così rideterminato per tutti i profili per cui aveva presentato domanda ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie di Circolo e d'Istituto di
III Fascia.
Esponeva, in particolare, il ricorrente di aver presentato presso l' Controparte_5
domanda di aggiornamento per le Graduatorie di Circolo e
[...]
d'Istituto del personale ATA, triennio 2021/2024, per la Provincia di profili CP_2
Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico;
che, tuttavia, l' gli CP_5
attribuiva il punteggio di 7,65 per il profilo Assistente Amministrativo e di 9,45 per il profilo di Collaboratore scolastico;
che, in entrambi i profili, in particolare, veniva attribuito il solo punteggio di 0,60 per il servizio civile espletato.
Tanto premesso, il ricorrente censurava tale valutazione dei punteggi da parte dell'Amministrazione Scolastica, deducendo che la previsione di cui al D.M. n.
50/2021, allegato A – Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della
Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A. – che così dispone: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” – si pone in contrasto con la normativa di rango primario (in particolare, l'art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 297/1994), nonché con il dettato costituzionale (in particolare, l'art. 52, comma 2, Cost.), stabilendo un'ingiustificata discriminazione a seconda che il servizio di leva sia reso in costanza di rapporto di pubblico impiego o non in costanza di esso.
Pag. 3 di 10 Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente la Controparte_6
carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
resistendo nel merito al ricorso in quanto destituito di fondamento.
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente.
Secondo ormai costante giurisprudenza, ai fini dell'individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola all'inserimento delle graduatorie ad esaurimento, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio;
così, se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale e normativo, e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al
Giudice Amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che tale inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al Giudice Ordinario (v. ex pluribus
Cass., SS.UU., 23.4.2020, n. 8098; Cass., SS.UU., 26.6.2019, n. 17123, quest'ultima applicando il predetto principio ed affermando la giurisdizione ordinaria in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento in II fascia delle
Graduatorie d'Istituto sul presupposto dell'asserita equipollenza del proprio titolo ai titoli utili per la collocazione in quella fascia direttamente scaturente dalla legge;
v. anche Trib. Roma, Sez. III, 22.3.2022).
Nel caso che occupa ricorre tale ultima situazione, poiché ha agito Parte_1 facendo valere il proprio diritto soggettivo all'inserimento nella III fascia delle
Graduatorie di Circolo e di Istituto per il triennio 2021-2024 secondo il punteggio che assume spettante in applicazione della stessa normativa regolamentare, ai sensi della tabella A, allegata al D.M. n. 50 del 3.3.2021.
Pag. 4 di 10 Nel merito il ricorso è nondimeno infondato.
Sulla medesima questione, relativa alla legittima previsione da parte del D.M. 50/2021 di una diversa valutazione, ai fini dei punteggi attribuibili per l'aggiornamento delle
Graduatorie di Circolo e d'Istituto, del servizio militare di leva (ed assimilati) reso in costanza di rapporto di pubblico impiego e del medesimo servizio reso non in costanza, ma successivamente al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, si sono formati orientamenti per vero contrastanti nella giurisprudenza di merito.
Secondo un indirizzo, cui si ritiene di aderire, condiviso assai recentemente da altre pronunce del distretto (v. in particolare, C.App. L'Aquila, Sez. Lav. 23.11.2023; Trib.
L'Aquila, Sez. Lav., 23.5.2023; Trib. Teramo, Sez. Lav., 18.1.2023), la fattispecie in questione si presenta assai diversa da altre per le quali, in passato, la giurisprudenza anche di legittimità, aveva ritenuto illegittima la mancata valorizzazione del servizio militare di leva da parte di norme regolamentari nel settore scolastico (ad es. D.M. n.
44/2001). Nel caso del D.M. n. 50/2021, infatti, non viene funditus svalutato il servizio militare di leva reso non in costanza di rapporto di lavoro (non prevedendo alcun punteggio assegnabile in relazione a tale situazione), ma viene attribuito un trattamento differenziato, ai fini del punteggio attribuibile, rispetto al servizio prestato invece in costanza di rapporto di pubblico impiego: il primo viene valutato come servizio prestato
“alle dipendenze delle amministrazioni statali”, il secondo come “servizio effettivo reso nella medesima qualifica”.
La giurisprudenza di legittimità (ex pluribus Cass., Sez. Lav., 2.3.2020, n. 5679; in senso analogo Cass., n. 33151/2021) ha ritenuto, in particolare, illegittimo l'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001, che riconosceva, nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento, il solo servizio militare svolto in costanza di nomina, non attribuendo, viceversa, alcun punteggio al servizio di leva svolto non in costanza di nomina.
La S.C. ha in tal senso operato un'interpretazione armonica degli artt. 2050, commi 1 e
2, del codice dell'ordinamento militare, e 485, comma 7, D.Lgs. n. 297/1994, osservando che: il comma 2 dell'art. 2050 cit., non si pone in contrasto con il precedente comma 1, ma ne costituisce specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
l'art. 2050 cit. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 297/1994: il
Pag. 5 di 10 servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), come anche ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.).
La conclusione cui giunge la richiamata giurisprudenza di legittimità è dunque la disapplicazione della norma regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001, perché illegittima là ove consente la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro rispetto alle graduatorie ad esaurimento.
Il servizio militare di leva e quelli assimilati, invece, devono essere valutati allo stesso modo in cui sarebbero valutati i corrispondenti servizi prestati presso la stessa amministrazione o presso un'altra.
La fattispecie oggetto della presente controversia è, però, del tutto differente, in quanto nel caso in esame il D.M. n. 50/2021, alla lettera A delle avvertenze prevede quanto segue: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo
l'abolizione dell'obbligo di leva”.
In altri termini, il servizio di leva non svolto in costanza di rapporto di impiego viene considerato come qualsiasi altro servizio svolto alle dipendenze delle amministrazioni statali, senza alcuna discriminazione.
Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro e quello reso in costanza di impiego costituiscono due situazioni non comparabili tra loro: per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica, sia poi costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, comma 2, Cost. e in parallelo, allorché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi, di non dar luogo a una
Pag. 6 di 10 discriminazione di genere, con riguardo alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute.
Per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego.
Nel primo caso si pone, come conseguenza dell'adempimento dell'obbligo di leva, il rischio di pregiudicare l'anzianità maturata presso la stessa Amministrazione, dopo l'avvenuta instaurazione del rapporto, in difformità dell'art. 52 Cost.
Nel secondo caso, invece, non essendo ancora insorta alcuna posizione lavorativa al momento dello svolgimento del servizio militare e non potendo quindi essa aver subito un pregiudizio, si tratta unicamente di valorizzare un periodo di attività svolto per una diversa Amministrazione dello Stato.
Per tale ragione, non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere il servizio civile volontario, prestato prima di aspirare all'impiego presso il
MINISTERO convenuto, negli stessi termini in cui sarebbe stato valutato nel diverso caso in cui, ottenuto l'impiego, avesse dovuto sospenderlo a causa della chiamata alle armi.
Al contrario, deve ritenersi del tutto legittima la scelta della P.A di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti che hanno prestato servizio civile al di fuori del rapporto di impiego, con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio presso le amministrazioni dello Stato.
In punto di diritto deve, infatti, essere valorizzata la lettura sistematica delle seguenti norme:
- l'art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 297/1994 dispone: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”;
- l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, prevede che:
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze Armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Pag. 7 di 10 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
Tali norme stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido.
Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza (Cons. Stato, Sez. II, 22.11.2011,
n. 4259; 17.6.2015, n. 2314; 13.12.2017, n. 2612).
In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore.
Un effettivo pregiudizio alla “posizione di lavoro” (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.
Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero servizio civile) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie in oggetto.
Infatti, tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050, D.Lgs. n. 66/2010, secondo cui:
Pag. 8 di 10 a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato.
Infatti, la tabella dei punteggi (D.M. n. 50/2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico.
È ovvio che il servizio prestato quale militare (servizio civile) non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica.
In tal modo il servizio militare (o servizio civile) svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento.
Aderire alla tesi della parte ricorrente significherebbe operare una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso.
Ossia risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione.
In tale prospettiva il servizio militare (o servizio civile) è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità richiamata, perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio.
Tale orientamento è stato, peraltro, adottato dal Consiglio di Stato nella più recente sentenza n. 11602 del 29.12.2022.
Pag. 9 di 10 In conclusione, deve considerarsi legittima la disposizione regolamentare che valuta il servizio civile svolto non in costanza di nomina, nella stessa misura prevista per quello reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali.
Attesa la sussistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, sussistono gravi ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avezzano, il 6 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
Pag. 10 di 10
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 426/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...]
RESISTENTI
Oggi 06/05/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. RICCIARDI VITTORIA STEFANIA in sostituzione dell'avv. MISSINEO NATALE ALESSANDRO, nonché la parte personalmente;
per parte resistente, il dott. . CP_3
L'avv. RICCIARDI si riporta al ricorso e alle note conclusive. Precisa le conclusioni come da ricorso.
Il dott. i riporta alla memoria di costituzione e precisa le conclusioni come CP_3 da tale atto.
L'avv. RICCIARDI si oppone alle avverse deduzioni e insiste nell'accoglimento del ricorso.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 426/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 426/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Natale Parte_1 C.F._1
Alessandro Missineo
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. Controparte_4
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con il patrocinio ex art. P.IVA_2
417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.05.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Pag. 2 di 10 adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale per ivi sentir Parte_1
accertare il suo diritto al riconoscimento per intero del servizio civile prestato non in costanza di nomina (dal 16.04.2015 al 15.04.2016), con conseguente valutazione come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno); accertare, per l'effetto, il suo diritto all'attribuzione del punteggio così rideterminato per tutti i profili per cui aveva presentato domanda ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie di Circolo e d'Istituto di
III Fascia.
Esponeva, in particolare, il ricorrente di aver presentato presso l' Controparte_5
domanda di aggiornamento per le Graduatorie di Circolo e
[...]
d'Istituto del personale ATA, triennio 2021/2024, per la Provincia di profili CP_2
Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico;
che, tuttavia, l' gli CP_5
attribuiva il punteggio di 7,65 per il profilo Assistente Amministrativo e di 9,45 per il profilo di Collaboratore scolastico;
che, in entrambi i profili, in particolare, veniva attribuito il solo punteggio di 0,60 per il servizio civile espletato.
Tanto premesso, il ricorrente censurava tale valutazione dei punteggi da parte dell'Amministrazione Scolastica, deducendo che la previsione di cui al D.M. n.
50/2021, allegato A – Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della
Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A. – che così dispone: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” – si pone in contrasto con la normativa di rango primario (in particolare, l'art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 297/1994), nonché con il dettato costituzionale (in particolare, l'art. 52, comma 2, Cost.), stabilendo un'ingiustificata discriminazione a seconda che il servizio di leva sia reso in costanza di rapporto di pubblico impiego o non in costanza di esso.
Pag. 3 di 10 Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente la Controparte_6
carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
resistendo nel merito al ricorso in quanto destituito di fondamento.
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente.
Secondo ormai costante giurisprudenza, ai fini dell'individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola all'inserimento delle graduatorie ad esaurimento, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio;
così, se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale e normativo, e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al
Giudice Amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che tale inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al Giudice Ordinario (v. ex pluribus
Cass., SS.UU., 23.4.2020, n. 8098; Cass., SS.UU., 26.6.2019, n. 17123, quest'ultima applicando il predetto principio ed affermando la giurisdizione ordinaria in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento in II fascia delle
Graduatorie d'Istituto sul presupposto dell'asserita equipollenza del proprio titolo ai titoli utili per la collocazione in quella fascia direttamente scaturente dalla legge;
v. anche Trib. Roma, Sez. III, 22.3.2022).
Nel caso che occupa ricorre tale ultima situazione, poiché ha agito Parte_1 facendo valere il proprio diritto soggettivo all'inserimento nella III fascia delle
Graduatorie di Circolo e di Istituto per il triennio 2021-2024 secondo il punteggio che assume spettante in applicazione della stessa normativa regolamentare, ai sensi della tabella A, allegata al D.M. n. 50 del 3.3.2021.
Pag. 4 di 10 Nel merito il ricorso è nondimeno infondato.
Sulla medesima questione, relativa alla legittima previsione da parte del D.M. 50/2021 di una diversa valutazione, ai fini dei punteggi attribuibili per l'aggiornamento delle
Graduatorie di Circolo e d'Istituto, del servizio militare di leva (ed assimilati) reso in costanza di rapporto di pubblico impiego e del medesimo servizio reso non in costanza, ma successivamente al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, si sono formati orientamenti per vero contrastanti nella giurisprudenza di merito.
Secondo un indirizzo, cui si ritiene di aderire, condiviso assai recentemente da altre pronunce del distretto (v. in particolare, C.App. L'Aquila, Sez. Lav. 23.11.2023; Trib.
L'Aquila, Sez. Lav., 23.5.2023; Trib. Teramo, Sez. Lav., 18.1.2023), la fattispecie in questione si presenta assai diversa da altre per le quali, in passato, la giurisprudenza anche di legittimità, aveva ritenuto illegittima la mancata valorizzazione del servizio militare di leva da parte di norme regolamentari nel settore scolastico (ad es. D.M. n.
44/2001). Nel caso del D.M. n. 50/2021, infatti, non viene funditus svalutato il servizio militare di leva reso non in costanza di rapporto di lavoro (non prevedendo alcun punteggio assegnabile in relazione a tale situazione), ma viene attribuito un trattamento differenziato, ai fini del punteggio attribuibile, rispetto al servizio prestato invece in costanza di rapporto di pubblico impiego: il primo viene valutato come servizio prestato
“alle dipendenze delle amministrazioni statali”, il secondo come “servizio effettivo reso nella medesima qualifica”.
La giurisprudenza di legittimità (ex pluribus Cass., Sez. Lav., 2.3.2020, n. 5679; in senso analogo Cass., n. 33151/2021) ha ritenuto, in particolare, illegittimo l'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001, che riconosceva, nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento, il solo servizio militare svolto in costanza di nomina, non attribuendo, viceversa, alcun punteggio al servizio di leva svolto non in costanza di nomina.
La S.C. ha in tal senso operato un'interpretazione armonica degli artt. 2050, commi 1 e
2, del codice dell'ordinamento militare, e 485, comma 7, D.Lgs. n. 297/1994, osservando che: il comma 2 dell'art. 2050 cit., non si pone in contrasto con il precedente comma 1, ma ne costituisce specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
l'art. 2050 cit. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 297/1994: il
Pag. 5 di 10 servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), come anche ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.).
La conclusione cui giunge la richiamata giurisprudenza di legittimità è dunque la disapplicazione della norma regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001, perché illegittima là ove consente la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro rispetto alle graduatorie ad esaurimento.
Il servizio militare di leva e quelli assimilati, invece, devono essere valutati allo stesso modo in cui sarebbero valutati i corrispondenti servizi prestati presso la stessa amministrazione o presso un'altra.
La fattispecie oggetto della presente controversia è, però, del tutto differente, in quanto nel caso in esame il D.M. n. 50/2021, alla lettera A delle avvertenze prevede quanto segue: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo
l'abolizione dell'obbligo di leva”.
In altri termini, il servizio di leva non svolto in costanza di rapporto di impiego viene considerato come qualsiasi altro servizio svolto alle dipendenze delle amministrazioni statali, senza alcuna discriminazione.
Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro e quello reso in costanza di impiego costituiscono due situazioni non comparabili tra loro: per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica, sia poi costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, comma 2, Cost. e in parallelo, allorché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi, di non dar luogo a una
Pag. 6 di 10 discriminazione di genere, con riguardo alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute.
Per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego.
Nel primo caso si pone, come conseguenza dell'adempimento dell'obbligo di leva, il rischio di pregiudicare l'anzianità maturata presso la stessa Amministrazione, dopo l'avvenuta instaurazione del rapporto, in difformità dell'art. 52 Cost.
Nel secondo caso, invece, non essendo ancora insorta alcuna posizione lavorativa al momento dello svolgimento del servizio militare e non potendo quindi essa aver subito un pregiudizio, si tratta unicamente di valorizzare un periodo di attività svolto per una diversa Amministrazione dello Stato.
Per tale ragione, non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere il servizio civile volontario, prestato prima di aspirare all'impiego presso il
MINISTERO convenuto, negli stessi termini in cui sarebbe stato valutato nel diverso caso in cui, ottenuto l'impiego, avesse dovuto sospenderlo a causa della chiamata alle armi.
Al contrario, deve ritenersi del tutto legittima la scelta della P.A di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti che hanno prestato servizio civile al di fuori del rapporto di impiego, con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio presso le amministrazioni dello Stato.
In punto di diritto deve, infatti, essere valorizzata la lettura sistematica delle seguenti norme:
- l'art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 297/1994 dispone: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”;
- l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, prevede che:
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze Armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Pag. 7 di 10 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
Tali norme stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido.
Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza (Cons. Stato, Sez. II, 22.11.2011,
n. 4259; 17.6.2015, n. 2314; 13.12.2017, n. 2612).
In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore.
Un effettivo pregiudizio alla “posizione di lavoro” (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.
Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero servizio civile) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie in oggetto.
Infatti, tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050, D.Lgs. n. 66/2010, secondo cui:
Pag. 8 di 10 a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato.
Infatti, la tabella dei punteggi (D.M. n. 50/2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico.
È ovvio che il servizio prestato quale militare (servizio civile) non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica.
In tal modo il servizio militare (o servizio civile) svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento.
Aderire alla tesi della parte ricorrente significherebbe operare una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso.
Ossia risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione.
In tale prospettiva il servizio militare (o servizio civile) è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità richiamata, perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio.
Tale orientamento è stato, peraltro, adottato dal Consiglio di Stato nella più recente sentenza n. 11602 del 29.12.2022.
Pag. 9 di 10 In conclusione, deve considerarsi legittima la disposizione regolamentare che valuta il servizio civile svolto non in costanza di nomina, nella stessa misura prevista per quello reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali.
Attesa la sussistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, sussistono gravi ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avezzano, il 6 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
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