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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/10/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 314/2025 promossa da: AR CE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in persona del Procuratore della Repubblica di Rimini
OGGETTO: Adozione di maggiorenne
Conclusioni per parte ricorrente: come da verbale del 25.09.2025
FATTO E DIRITTO
AR CE, nato a [...] il [...] e residente in [...]3 47920 RIMINI ITALIA - C.F. , coniugato con – madre dell'adottando C.F._1 Persona_1 [...]
. Dall'unione tra CE e nascevano due figli (17.02.2010) e Per_2 Parte_1 Per_3 Per_4
(23.11.2015). Spiegava il ricorrente che il nucleo familiare era sempre stato composto dalla coppia, da Per_2
e poi si era ingrandito con e , chiedeva quindi, di adottare il maggiorenne Per_3 Per_4 [...]
, nato in [...] il [...], al quale era legato da vincoli di affetto reciproco ingenerati Per_2 dalla pluriennale convivenza, durante la quale si era sempre comportato come genitore dell'adottando, avendo sposato sua madre.
Comparsi all'udienza, tanto l'adottante quanto l'adottando e la madre dell'adottando nonché moglie dell'adottante manifestavano consenso all'adozione, confermando l'esistenza di sentimenti di stima ed affetto reciproco, il ricorrente ribadiva di essersi sempre comportato come genitore del ragazzo e manifestava la volontà di consolidare tale situazione anche sul piano giuridico.
L'adottando, non coniugato, manifestava il consenso all'adozione da parte del ricorrente, dichiarava di esser consapevole dei doveri che derivano dalla condizione di figlio, di essere d'accordo nell'assumerli, di esser cosciente di ogni conseguenza dell'adozione, di condividere il progetto e chiedeva di sostituire il proprio cognome con quello dell'adottante.
La madre dell'adottando, nonché coniuge dell'adottante, manifestava l'assenso all'adozione, mentre il padre dell'adottando, che si era sempre disinteressato del figlio, risultava irreperibile -come da notifica ex art. 143 c.p.c. allegata in atti.
All'udienza del 29.05.2025 il Giudice rilevando l'impedimento all'adozione costituito dall'avere l'adottante altri figli biologici, assegnava al ricorrente termine fino all'udienza del 25.9.25 per la manifestazione dell'eventuale consenso dei fratelli all'adozione.
Si costituivano il 20.09.2025 a mezzo del curatore speciale, avv. i minori e CP_1 Persona_5 Per_6
- i quali ascoltati dal curatore ed autorizzati dal G.T., prestavano il loro consenso all'adozione di
[...] Per_2 da parte del padre Marco CE.
Sussistono i presupposti legittimanti l'adozione, atteso che l'adottante ha compiuto i trentacinque anni e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottando.
Nel merito si ritiene opportuno farsi luogo all'adozione, conveniente per l'adottando, in ragione dei sentimenti di reciproco affetto naturalmente instauratisi nell'ambito di una relazione di tipo familiare maturata negli anni.
Consegue l'accoglimento della domanda e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 314 c.c.
Quanto al cognome, va evidenziato che l'art. 299, comma 1, c.c. dispone che “L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto (v. Corte Cost., sentenza 10 maggio - 4 luglio 2023, n. 135). La norma, tuttavia, non consente al Tribunale di disporre, con la sentenza di adozione, la sostituzione del cognome dell'adottato (o di uno dei cognomi, come nel caso di specie) con quello dell'adottante, trattandosi di modifica del cognome che andrà eventualmente richiesta al Prefetto con il procedimento previsto dall'art. 89 DPR 396/2000.
In queste sede occorre, dunque, anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato, sicché quest'ultimo, in seguito alla sentenza di adozione, si chiamerà Persona_7
Per questi motivi
il Tribunale, sentito il pubblico ministero, visto l'art. 313 cod. civ.
PRONUNZIA
l'adozione di , nato in [...] il [...] C.F. , da Persona_2 C.F._2 parte di AR CE, nato a [...] il [...] C.F. e C.F._1 residente in [...]3 47920 RIMINI ITALIA con tutti gli effetti di legge.
Dispone che anteponga al proprio cognome quello dell'adottante CE, così da Persona_7 chiamarsi . Per_2 Persona_7
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 02.10.2025
Il Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 314/2025 promossa da: AR CE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in persona del Procuratore della Repubblica di Rimini
OGGETTO: Adozione di maggiorenne
Conclusioni per parte ricorrente: come da verbale del 25.09.2025
FATTO E DIRITTO
AR CE, nato a [...] il [...] e residente in [...]3 47920 RIMINI ITALIA - C.F. , coniugato con – madre dell'adottando C.F._1 Persona_1 [...]
. Dall'unione tra CE e nascevano due figli (17.02.2010) e Per_2 Parte_1 Per_3 Per_4
(23.11.2015). Spiegava il ricorrente che il nucleo familiare era sempre stato composto dalla coppia, da Per_2
e poi si era ingrandito con e , chiedeva quindi, di adottare il maggiorenne Per_3 Per_4 [...]
, nato in [...] il [...], al quale era legato da vincoli di affetto reciproco ingenerati Per_2 dalla pluriennale convivenza, durante la quale si era sempre comportato come genitore dell'adottando, avendo sposato sua madre.
Comparsi all'udienza, tanto l'adottante quanto l'adottando e la madre dell'adottando nonché moglie dell'adottante manifestavano consenso all'adozione, confermando l'esistenza di sentimenti di stima ed affetto reciproco, il ricorrente ribadiva di essersi sempre comportato come genitore del ragazzo e manifestava la volontà di consolidare tale situazione anche sul piano giuridico.
L'adottando, non coniugato, manifestava il consenso all'adozione da parte del ricorrente, dichiarava di esser consapevole dei doveri che derivano dalla condizione di figlio, di essere d'accordo nell'assumerli, di esser cosciente di ogni conseguenza dell'adozione, di condividere il progetto e chiedeva di sostituire il proprio cognome con quello dell'adottante.
La madre dell'adottando, nonché coniuge dell'adottante, manifestava l'assenso all'adozione, mentre il padre dell'adottando, che si era sempre disinteressato del figlio, risultava irreperibile -come da notifica ex art. 143 c.p.c. allegata in atti.
All'udienza del 29.05.2025 il Giudice rilevando l'impedimento all'adozione costituito dall'avere l'adottante altri figli biologici, assegnava al ricorrente termine fino all'udienza del 25.9.25 per la manifestazione dell'eventuale consenso dei fratelli all'adozione.
Si costituivano il 20.09.2025 a mezzo del curatore speciale, avv. i minori e CP_1 Persona_5 Per_6
- i quali ascoltati dal curatore ed autorizzati dal G.T., prestavano il loro consenso all'adozione di
[...] Per_2 da parte del padre Marco CE.
Sussistono i presupposti legittimanti l'adozione, atteso che l'adottante ha compiuto i trentacinque anni e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottando.
Nel merito si ritiene opportuno farsi luogo all'adozione, conveniente per l'adottando, in ragione dei sentimenti di reciproco affetto naturalmente instauratisi nell'ambito di una relazione di tipo familiare maturata negli anni.
Consegue l'accoglimento della domanda e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 314 c.c.
Quanto al cognome, va evidenziato che l'art. 299, comma 1, c.c. dispone che “L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto (v. Corte Cost., sentenza 10 maggio - 4 luglio 2023, n. 135). La norma, tuttavia, non consente al Tribunale di disporre, con la sentenza di adozione, la sostituzione del cognome dell'adottato (o di uno dei cognomi, come nel caso di specie) con quello dell'adottante, trattandosi di modifica del cognome che andrà eventualmente richiesta al Prefetto con il procedimento previsto dall'art. 89 DPR 396/2000.
In queste sede occorre, dunque, anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato, sicché quest'ultimo, in seguito alla sentenza di adozione, si chiamerà Persona_7
Per questi motivi
il Tribunale, sentito il pubblico ministero, visto l'art. 313 cod. civ.
PRONUNZIA
l'adozione di , nato in [...] il [...] C.F. , da Persona_2 C.F._2 parte di AR CE, nato a [...] il [...] C.F. e C.F._1 residente in [...]3 47920 RIMINI ITALIA con tutti gli effetti di legge.
Dispone che anteponga al proprio cognome quello dell'adottante CE, così da Persona_7 chiamarsi . Per_2 Persona_7
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 02.10.2025
Il Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi