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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4674 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 49033 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione nell'udienza del 28.01.2025 e vertente
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato M. Sacchet
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avvocati G. Altieri e M. Monaco Sorge
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di assicurazione.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio spiegando le seguenti conclusioni: Parte_1 Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previo accertamento dei fatti e delle lesioni patite,
come descritti in premessa, accertare il diritto all'indennizzo del sig. in forza della polizza Infortuni Pt_1
in atti per l'effetto condannare , in persona del legale rappresentate pro tempore, al Controparte_1
pagamento dell'indennizzo in favore dell'attore, nella somma di Euro 58.000,00, o nella misura maggiore o
minore ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condannare la
società convenuta alla refusione delle spese mediche patite pari ad € 676,91 Condannare la società
convenuta al versamento delle spese e dei compensi per la procedura di mediazione, per complessivi
€407,60.”.
A sostegno della domanda ha dedotto che aveva sottoscritto con la polizza infortuni n. CP_1
10001408780 del 15.5.2020 operante in caso di invalidità permanente derivante da infortunio;
in data
28.06.2020, nell'atto di sollevare un peso, e, precisamente, nell'atto di soccorrere il Sig. , Parte_2
sollevando la motocicletta sotto il quale tale ultimo era rimasto, aveva sentito una fitta di dolore alla zona lombare;
persistendo il dolore e avendo difficoltà nella mobilità, si rivolgeva all'Ospedale ove, in CP_2
data 22.07.2020, consigliati 10 giorni di riposo e prescritta una terapia farmacologica, venivano richiesti gli accertamenti strumentali del caso si sottoponeva, pertanto, a si sottoponeva a Risonanza magnetica in data
25.08.2020, all'esito della quale veniva diagnosticata ”lombosciatalgia sinistra acuta con deficit della
deambulazione e deficit funzionale dell'arto inferiore sinistro da recente trauma sul rachide lombosacrale
indicativo a livello L5-S1 di iperidrosi del disco intersomatico con piccola quota erniaria”; in data
23.9.2020, esaminato il referto e le immagini degli accertamenti strumentali eseguiti, presso l'Ospedale
emergeva che l'ernia diagnosticata L5-S1, compatibile con un recente infortunio, non era operabile, CP_2
consigliandogli fisioterapia e ginnastica posturale;
sottoposto ai cicli di fisioterapia prescritti, in data
11.12.2020 gli veniva certificata la guarigione con postumi da valutarsi in sede medico legale. Ha, poi, aggiunto che, infatti, nonostante le cure e la fisioterapia, a tutt'oggi lamenta la persistenza della lombosciatalgia sinistra con dolore e deficit funzionale all'arto inferiore sinistro;
in sede medico legale gli veniva, quindi, riconosciuta una invalidità permanente del 8%, inabilità temporanea assoluta di 60 giorni e parziale al 50% per ulteriori 60 giorni;
, nonostante l'operatività della polizza, rifiutava la sua CP_1
richiesta, rendendosi inadempiente;
prima di incardinare il presente giudizio, tentava il componimento bonario della vicenda invitando dapprima all'arbitrato, e poi avanti l'organismo di CP_1
mediazione, ma con esito negativo.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice in quanto Controparte_1
infondata; in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della superiore domanda, ha chiesto accertarsi,
anche ex art. 1915 c.c., il minore importo dovuto da essa convenuta rispetto a quanto domandato dal sig.
, da accertarsi in corso di causa Parte_1
La domanda attrice è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero, deve rilevarsi in primo luogo che, a fronte di specifica contestazione di parte convenuta,
l'attore ha fornito la prova del fatto storico posto a fondamento della domanda, cioè del sinistro occorsogli in data 28.06.2020.
Infatti, il teste escusso all'udienza del 21.02.2023, sig. , ha confermato i capitoli di prova Parte_2
testimoniale articolati dalla difesa del;
risulta quindi, provato che il 28.06.2020 che il Sig nel Pt_1 Pt_2
montare un sella alla propria moto cadeva a terra rimanendo con la gamba incastrata;
che l'attore, per soccorrere il Sig. , tentava di riposizionare il motoveicolo;
nel sollevare il veicolo del , Pt_2 Pt_2
avvertiva una fitta di dolore alla schiena nel tratto lombare urlando per il dolore.
La convenuta ha, poi, eccepito che l' non avrebbe diritto all'indennizzo qui CP_1 Parte_3
invocato anche ex art. 1915 c.c.
Rileva al riguardo che dalla documentazione medica e dalla corrispondenza prodotta dalla controparte emerge come l' non solo non abbia provveduto a denunciare il sinistro nel termine di tre giorni Parte_3
dall'evento che lo ha generato, ma nemmeno ha precisato detto evento nella corrispondenza intercorsa a distanza di mesi, ai fini dell'apertura del sinistro;
denuncia di sinistro inoltrata alla compagnia solo il 24 settembre 2020 e poi reiterata il 30.10.2020, a fronte di un evento del 28.06.2020, sarebbe consapevolmente tardiva, integrando l'inadempimento doloso dell'obbligo tempestivo di avviso di sinistro, cui consegue la sanzione della perdita del diritto alla prestazione assicurativa di cui all'art. 1915, co.1, c.c.,
Orbene, la Suprema Corte, con orientamento costante, ha statuito che, affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 19071 del 11/07/2024).
Nel caso in esame difetta la prova dell'intento fraudolento al fine di poter ravvisare un inadempimento doloso da parte dell'assicurato, mentre è configurabile certamente una ipotesi di inosservanza colposa, ma difetta del tutto la prova che la Compagnia abbia subito un pregiudizio a causa di tale ritardo.
Passando al merito, sostiene che dalla documentazione medica di controparte e dall'esame CP_1
del perito fiduciario della Compagnia emergerebbe che la causa del malessere riferito dall'attore non sia certo da rinvenirsi in un evento traumatico, bensì nella patologia che affligge, purtroppo, il suo rachide dorsale e che già aveva lo portato ad un intervento di resezione dell'ernia discale proprio tra le vertebre L5 e
S1.
In altre parole, detta documentazione medica fornirebbe piena evidenza della preesistenza di un quadro patologico a carico dell' che, di fatto, impedisce di ritenere verificato il nesso causale tra evento e Parte_3
lesione denunciata come conseguenza diretta ed esclusiva del trauma da sforzo così come previsto dalle condizioni di Polizza;
difettando, quindi, ogni nesso causale tra l'evento e le conseguenze lamentate,
controparte non vanterebbe alcun diritto alla prestazione assicurativa oggetto di Polizza, essendo insussistente ogni presupposto di legge per la sua operatività. Essendo stata, quindi, contestata da parte convenuta la sussistenza del nesso causale, è stata disposta CTU
medico legale al fine di accertare sia la sussistenza del nesso eziologico sia le conseguenze lesive in termini di danno biologico permanente e danno temporaneo, oltre alle spese mediche ritenute congrue.
Ritiene il giudicante che possa fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze della CTU ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento;
tali risultanze appaiono invero tratte a seguito dei più
opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con corretti criteri e con iter logico ineccepibile.
L'ausiliario del Giudice, dopo una dettagliata ed esaustiva premessa in cui ha illustrato le caratteristiche dell'ernia del disco, ha rilevato che le modalità dell'accadimento lesivo del 28.06.2020 sono collegate da rapporto di causa ed effetto con il trauma per lesione da sforzo dichiarato e, pertanto, risultano rispettati i criteri cronologico, topografico e modale.
Ha, in particolare, evidenziato, rispondendo alle osservazioni del CTP di parte convenuta, che, sebbene l'attore abbia in passato subito un intervento per ernia discale L5-S1, il fatto risale al 2003 con riferito benessere fino all'evento lesivo, pertanto con una restitutio ad integrum; ciò trova conferma nel fatto che non vi è traccia di patologia a tale livello, come evidenziato nel referto della RMN lombosacrale del 27.03.2019
ove viene certificato che “non si rilevano alterazioni ascrivibili a patologia erniaria” e confermato dalla visita specialistica del 31.08.2020.
Pertanto, coerentemente ha concluso nel senso che solo e soltanto l'evento lesivo descritto ha causato la nuova patologia rientrando in quanto previsto indennizzabile dalla polizza, ovvero nella seguente voce: “atti
compiuti dall'assicurato per dovere di solidarietà umana -lesioni determinate da sforzi”.
Ha quindi, accertato i seguenti postumi applicando le Tabelle Inail, come da polizza: inabilità temporanea assoluta di giorni 20; inabilità temporanea parziale (al 50%) di giorni 20; inabilità temporanea parziale (al
25%) di giorni 10; invalidità permanente pari al 5% (cinque per cento ) della totale, oltre a spese mediche congrue pari ad € 674,91.
In ordine al quantum, tenuto conto del premio assicurato, (€ 500.000,00) e della assenza di franchigia,
determina un indennizzo di € 25.000,00 per il danno permanete, oltre ad € 4.000,00 per l'inabilità assoluta (20 gg x 200,00 € al giorno), temporanea al 50% per € 2.000,00 (20 gg x 100,00 € al giorno), e temporanea al 25% per € 500,00 (10 gg x 50,00 € al giorno), quale diaria da convalescenza.
Inoltre, spetta all'istante il rimborso delle spese mediche sostenute nella misura di € 676,91, per un importo di complessivi € 32.176,91.
Pertanto, deve essere condannata a corrispondere a la somma di € Controparte_1 Parte_1
32.176,91, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita ed interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno dal 28.06.2020 (data del sinistro) alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché i soli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Infatti, in tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è
soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore (Sez. 3, Sentenza n. 15868 del 28/07/2015).
Alla soccombenza segue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite, spese che si liquidano come da dispositivo ex D. M. n. 147 del 2022 (scaglione fino ad € 52.000,00), comprese quelle del procedimento di mediazione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a Controparte_1
la somma di € 32.176,91, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo Parte_1
della vita ed interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno dal 28.06.2020 alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché i soli interessi legali da tale ultima data al saldo;
b)- condanna, altresì, in persona come sopra, al pagamento delle spese di lite, che Controparte_1
liquida in € per spese ed € 7.616,00 per compensi, oltre spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CAP
come per legge, nonché spese e compensi della procedura di mediazione per complessivi € 407,60.
Roma, 27/03/2025 Il Giudice
Sergio Pannunzio