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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/05/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1042/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, all'esito della Camera di Consiglio, mediante lettura, all'udienza del 23/05/2025, della seguente
Sentenza nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°1042/2024 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. da OL (CZ), nella qualità Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Angela Longo, presso il cui studio in Lamezia Terme (CZ) alla
Via dei Mille n°171, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio,
- Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto GRECO e Maria Teresa PUGLIANO dell'Ufficio Legale dell'Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di Merito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 25.06.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di pagina 1 di 3 accertamento tecnico preventivo iscritto al n°1075/2023 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte convenuta e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza del suo diritto ad ottenere l'Assegno Ordinario di Invalidità ex art. 1 L. n°222/84 (nel procedimento di
ATP all'odierna parte ricorrente non era stata riconosciuta la presenza dei requisiti per ottenere il diritto richiesto).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento dell'Assegno Ordinario di
Invalidità, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di alcune patologie che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto, ma la contraddittorietà nella stessa in rapporto alla specificità dell'attività lavorativa svolta dalla parte ricorrente.
Rilevato che quanto lamentato da parte ricorrente si intravedeva nella relazione peritale, il C.T.U. della fase ATP, si disponeva il rinnovo della stessa con altro CTU.
Il nuovo CTU procedeva a fissare l'inizio delle operazioni peritali, e valutando le patologie presenti nella ricorrente in base ed in riferimento all'attività svolta;
riconosceva il diritto, atteso che le patologie di cui era affetta l'istante riducevano la capacità lavorativa confacente alle proprie attitudini a meno di un terzo, ma dal 05/02/2024; conseguentemente, la riconosciuta presenza di patologie tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, il diritto all'Assegno Ordinario di Invalidità, per essere la sua capacità lavorativa, confacente alle proprie attitudini, ridotta a meno di un terzo, a decorre dal 5 febbraio 2024, quindi con impossibilità della parte ricorrente a svolgere la propria attività lavorativa essendo ridotta quest'ultima a meno di un terzo, il tutto con valutazioni dalle quali, per come già detto, non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata .
Ne consegue l'accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6 c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto a percepire l'Assegno Ordinario di Invalidità, ex art. 1 L. n°222/84, che l' dovrà erogare dalla data di riconoscimento (11.11.2021) con i ratei CP_2 arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge. pagina 2 di 3 Le spese di lite, vengono parzialmente compensate per 3/4, considerato l'accoglimento parziale della domanda (riconoscimento della prestazione in data successiva di quella amministrativa e prima del giudizio di merito e dopo l'introduzione del ricorso per ATP), che però è avvenuto dopo la domanda amministrativa, ma prima del giudizio di merito, e sono poste a carico dell' le spese di CTU della fase di ATP che CP_2 di merito, le quali si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, nei limiti di cui in parte motiva;
2. Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente ha i requisiti per aver diritto ad ottenere e percepite i ratei di pensione di cui all'ex art. 1 L. n°222/84 a decorrere dalla data di riconoscimento del 05.02.2024 ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo ed avendone i requisiti reddituali;
3. Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente e con distrazione CP_2 ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, che liquida, già compensate di 2/3, per le ragioni di cui in parte motiva, in €.509,00= per la fase di ATP ed in €.1.545,00= per la fase di Merito (tenuto conto dello scaglione di valore del giudizio), in favore dell'Avv. Maria Angela LONGO, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione de DM n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e DM n°147/2022
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separati decreti, per la fase ATP e CP_2 di Merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 23/05/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, all'esito della Camera di Consiglio, mediante lettura, all'udienza del 23/05/2025, della seguente
Sentenza nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°1042/2024 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. da OL (CZ), nella qualità Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Angela Longo, presso il cui studio in Lamezia Terme (CZ) alla
Via dei Mille n°171, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio,
- Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto GRECO e Maria Teresa PUGLIANO dell'Ufficio Legale dell'Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di Merito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 25.06.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di pagina 1 di 3 accertamento tecnico preventivo iscritto al n°1075/2023 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte convenuta e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza del suo diritto ad ottenere l'Assegno Ordinario di Invalidità ex art. 1 L. n°222/84 (nel procedimento di
ATP all'odierna parte ricorrente non era stata riconosciuta la presenza dei requisiti per ottenere il diritto richiesto).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento dell'Assegno Ordinario di
Invalidità, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di alcune patologie che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto, ma la contraddittorietà nella stessa in rapporto alla specificità dell'attività lavorativa svolta dalla parte ricorrente.
Rilevato che quanto lamentato da parte ricorrente si intravedeva nella relazione peritale, il C.T.U. della fase ATP, si disponeva il rinnovo della stessa con altro CTU.
Il nuovo CTU procedeva a fissare l'inizio delle operazioni peritali, e valutando le patologie presenti nella ricorrente in base ed in riferimento all'attività svolta;
riconosceva il diritto, atteso che le patologie di cui era affetta l'istante riducevano la capacità lavorativa confacente alle proprie attitudini a meno di un terzo, ma dal 05/02/2024; conseguentemente, la riconosciuta presenza di patologie tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, il diritto all'Assegno Ordinario di Invalidità, per essere la sua capacità lavorativa, confacente alle proprie attitudini, ridotta a meno di un terzo, a decorre dal 5 febbraio 2024, quindi con impossibilità della parte ricorrente a svolgere la propria attività lavorativa essendo ridotta quest'ultima a meno di un terzo, il tutto con valutazioni dalle quali, per come già detto, non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata .
Ne consegue l'accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6 c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto a percepire l'Assegno Ordinario di Invalidità, ex art. 1 L. n°222/84, che l' dovrà erogare dalla data di riconoscimento (11.11.2021) con i ratei CP_2 arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge. pagina 2 di 3 Le spese di lite, vengono parzialmente compensate per 3/4, considerato l'accoglimento parziale della domanda (riconoscimento della prestazione in data successiva di quella amministrativa e prima del giudizio di merito e dopo l'introduzione del ricorso per ATP), che però è avvenuto dopo la domanda amministrativa, ma prima del giudizio di merito, e sono poste a carico dell' le spese di CTU della fase di ATP che CP_2 di merito, le quali si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, nei limiti di cui in parte motiva;
2. Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente ha i requisiti per aver diritto ad ottenere e percepite i ratei di pensione di cui all'ex art. 1 L. n°222/84 a decorrere dalla data di riconoscimento del 05.02.2024 ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo ed avendone i requisiti reddituali;
3. Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente e con distrazione CP_2 ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, che liquida, già compensate di 2/3, per le ragioni di cui in parte motiva, in €.509,00= per la fase di ATP ed in €.1.545,00= per la fase di Merito (tenuto conto dello scaglione di valore del giudizio), in favore dell'Avv. Maria Angela LONGO, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione de DM n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e DM n°147/2022
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separati decreti, per la fase ATP e CP_2 di Merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 23/05/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
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