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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/04/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2611/2021
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 15 Aprile 2025, sono comparsi, alle ore 9:44, l'Avv. Buccheri per gli opponenti e l'Avv. I. Valenza per la società opposta. L'Avv. Buccheri, in via preliminare, insiste per l'ammissione della C.T.U. contabile richiesta in atto di citazione. In subordine, discute la causa riportandosi a quest'ultimo scritto. L'Avv. Valenza si oppone a tale ennesima richiesta, ritenendo la C.T.U. meramente esplorativa. Per il resto, discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi, ivi comprese le note conclusive depositate il 19 Febbraio 2025, chiedendo che la causa sia posta in decisione.
Il Giudice Onorario preliminarmente, rigetta la richiesta di ammissione di C.T.U. contabile, reiterata dal difensore degli opponenti, per le ragioni articolate in seno al provvedimento emesso il 29 Novembre 2022. Per il resto, si ritira in camera di consiglio alle ore 12:06, per emettere la sentenza concernente il presente giudizio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 18:51, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
Barbara Cordaro
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 18:51 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 15 Aprile
2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2611 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
i SIi nato ad [...] l'[...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
e , nata ad [...] l'[...], C.F. , entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2 residenti a Porto Empedocle (AG), nella S.S. n. 115 Ovest snc, elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, a Gela (CL), nella via Bentivegna n. 7, presso lo studio dell'Avv. Buccheri
Antonio Emanuele, che li rappresenta e difende giuste procure in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 612/2021 introduttivo della lite,
- opponente -
CONTRO
la in persona del suo Controparte_1
procuratore speciale, con sede a Roma, nella via Mario Carucci n. 131, quale procuratrice speciale della , con sede legale Controparte_2
a Canicattì (AG), nel Viale Regina Margherita n. 63, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Ravanusa (AG), nel Corso della Repubblica n. 177, presso lo studio dell'Avv. Ignazio Valenza, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione depositata il 29/09/2021,
2 - opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per gli opponenti: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 Aprile 2024, celebrata a norma dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 15 Aprile 2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 612/2021 introduttivo della lite, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la società opposta: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 Aprile 2024, celebrata a norma dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 15 Aprile 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione depositata il 29 Settembre 2021, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 16 Settembre 2021 i SIi
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
612/2021, emesso nei loro confronti dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 15 Giugno 2021/6
Luglio 2021 su istanza della Controparte_1 in persona del suo procuratore speciale, quale procuratrice speciale della
[...]
. In particolare, con tale provvedimento, notificatogli Controparte_2 il 7 Luglio 2021, era stato intimato al primo, quale debitore principale, e alla seconda, in qualità di fideiussore, di pagare in via solidale alla prefata società la complessiva somma di €
36.738,81, oltre gli interessi legali calcolati dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Ciò a titolo, di saldo debitore, pari, rispettivamente, a €
2.423,69 e a € 34.315,12 a seguito di pagamenti parziali da essi eseguiti in forza del piano di rientro accettato il 21 Novembre 2018, delle rate di rimborso dei mutui chirografari n.
024/051428/18 di € 13.000,00 e n. 024/051470/60 di € 32.000,00, stipulati da , Parte_1 alla stregua di titolare dell'omonima ditta, con la prefata banca il 13 Gennaio 2016 e il 30
Maggio 2017, che erano assistiti dalle fideiussioni omnibus rilasciate nelle suddette date da sino alla concorrenza degli importi massimi di € 26.000,00 e di € 64.000,00. Parte_2
All'uopo gli opponenti esponevano che, con il primo dei cennati negozi giuridici il mutuatario si era impegnato a rimborsare l'ammontare mutuato mediante la corresponsione di n. 60 rate mensili di € 270,16 ciascuna, decorrenti dal 13 Febbraio 2016. Mentre, con il secondo lo stesso
3 si era obbligato a restituire la somma di € 32.000,00 tramite n. 84 rate mensili di € 513,30 ognuna, la cui corresponsione era iniziata il 30 Giugno 2017. Riferendo che, il piano di ammortamento previsto per entrambe le menzionate operazioni era quello alla francese. Sul piano del diritto gli attori eccepivano, con riferimento alla posizione della garante, la nullità delle enunciate fideiussioni omnibus perché gli importi massimi garantiti erano sproporzionati in confronto all'entità di quelli mutuati, piuttosto bassi, cui accedevano. Il che consentiva di qualificare il comportamento tenuto nel caso di specie dal nominato istituto di credito nel corso delle trattative precontrattuali contrario ai principi di correttezza e di buona fede negoziale.
Obiettavano, inoltre, che le ricordate fideiussioni erano conformi al modello ABI 2003, che era stato criticato dalla . Evidenziando che, la Suprema Corte di Cassazione aveva CP_3 statuito che quest'ultimo era nullo per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, contenente norme in materia di antitrust. Di guisa che, prevedendo, fra l'altro, la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., secondo gli istanti le richiamate garanzie erano affette da nullità tale che, Pt_2
non solo non poteva considerarsi soggetto coobbligato solidalmente con il debitore
[...] principale a pagare l'ammontare ingiunto;
ma, inoltre, doveva essere estromessa dalla contesa.
Con riguardo, invece, alla posizione di gli stessi denunciavano, innanzitutto, Parte_1 che la ingiunzione di pagamento in questione era nulla per carenza di prova scritta della posizione creditoria con la medesima azionata. In secondo luogo, la nullità dei predetti contratti di mutuo comportata dal fatto che, era stato adottato per essi un piano di ammortamento alla francese, che era illegittimo poiché comportante la violazione, fra l'altro, dell'art. 1283 c.c. che vietava l'anatocismo. In terz'ordine, che la somma degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora applicati ai due cennati rapporti negoziali determinava il superamento del tasso soglia in materia di usura. Richiamando a sostengo di tale ultima argomentazione la sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 350 del 9 Gennaio 2013. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedevano all'adita autorità giudiziaria di dichiarare la nullità sia delle menzionate fideiussioni omnibus, estromettendo la prefata opponente dalla controversia per non essere obbligata solidalmente con il debitore principale;
sia degli enunciati mutui chirografari. Quindi, l'insussistenza, e/o l'infondatezza, e/o l'inesigibilità del credito in dibattito. In linea subordinata, di ridurne l'importo in quello minore risultante all'esito di C.T.U. contabile, di cui domandavano l'ammissione, revocando, in ogni caso, il decreto ingiuntivo impugnato.
4 La in persona del suo Controparte_1
procuratore speciale, quale procuratrice speciale della
[...]
si costituiva nel presente giudizio depositando il 29 Controparte_2
Settembre 2021 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione relativamente ai vari motivi dedotti dagli attori per giustificarne la instaurazione. In forza delle ragioni spiegate domandava al Tribunale di Agrigento,
preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione del nominato provvedimento monitorio. Nel merito, di rigettare le pretese degli istanti essendo infondate in fatto e in diritto.
Con provvedimento adottato il 22 Gennaio 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite, da un lato, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione della ricordata ingiunzione di pagamento avanzata dalla società opposta;
dall'altro,
le assegnava il termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione. In quello successivo del 7 Giugno 2022 dava atto dell'esito negativo della rispettiva procedura. Mediante ordinanza emessa il 29 Novembre 2022 l'adita autorità giudiziaria non ammetteva la C.T.U. richiesta dai SIi Con provvedimento adottato il 16 Aprile 2024 a norma Parte_3 dell'art. 127ter, III comma, c.p.c. la stessa dava atto che, le parti avevano precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il 4 e il 15 Aprile 2024. Indi, nel corso dell'udienza odierna del 15 Aprile 2025, dopo che i loro procuratori hanno discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., il Giudice la assume in decisione e, ritiratosi in camera di consiglio, emette in pari data la relativa sentenza.
2.- In diritto. L'opposizione proposta con l'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo, volta a ottenere da codesto Tribunale, fra l'altro, la revoca del decreto ingiuntivo n.
612/2021, emesso nelle date dei 15 Giugno 2021/6 Luglio 2021 contro gli opponenti su istanza della società convenuta, è giuridicamente legittima e fondata soltanto con riferimento a una delle argomentazioni sviluppate per suffragarla. Sicché, merita di essere accolta nei limiti di seguito illustrati.
L'esame del merito della contesa deve essere preceduto da un chiarimento, che si rende necessario. Nella ipotesi che ci occupa bisogna distinguere la posizione del SI
[...]
da quella della SIa Il primo si configura, rispetto al credito Parte_1 Parte_2
azionato con il richiamato provvedimento monitorio dalla Controparte_1
in persona del suo procuratore speciale, quale procuratrice
[...]
speciale della (d'ora in poi, per Controparte_2
5 brevità, , alla stregua di debitore principale. Ciò in quanto, quale Controparte_1
titolare dell'omonima ditta ha stipulato con quest'ultima il 13 Gennaio 2016 e il 30 Maggio
2017 i mutui chirografari n. 024/051428/18 di € 13.000,00 e n. 024/051470/60 di € 32.000,00, obbligandosi a rimborsare il primo attraverso la corresponsione di n. 60 rate mensili di € 270,16 ciascuna, decorrenti dal 13 Febbraio 2016, e il secondo mediante il versamento di n. 84 rate mensili di € 513,30 ognuna, il cui pagamento è iniziato il 30 Giugno 2017. Invece, nella vicenda sottoposta a disamina assume la qualità di fideiussore, dato che i suddetti Parte_2 contratti sono stati assistiti dalle fideiussioni omnibus da lei rilasciate nelle cennate date del 13
Gennaio 2016 e del 30 Maggio 2017 sino alla concorrenza degli importi massimi di € 26.000,00, con riguardo al mutuo n. 024/051428/18, e di € 64.000,00, relativamente al mutuo n.
024/051470/60. La menzionata differenza di posizione ha comportato, come conseguenza, che ciascuno degli enunciati opponenti ha articolato specifici e distinti motivi al fine di contrastare la nominata ingiunzione di pagamento, che nulla hanno a che fare fra loro. Ragion per cui,
vanno analizzati separatamente, iniziando dai due che sono stati dedotti dalla ricordata garante al punto A) dell'atto di citazione che ha incoato il presente giudizio. Di questi si palesa corredato dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità il secondo. Per il suo tramite l'attrice eccepisce, in estrema sintesi, che le richiamate fideiussioni omnibus, poiché
a garanzia di qualunque obbligazione contratta da nei confronti della Parte_1 [...]
dalle operazioni meglio Controparte_4 descritte all'interno delle rispettive lettere, prodotte agli atti di causa, sono conformi al modello
ABI 2003, che è stato criticato dalla . Rilevando che, la Suprema Corte di CP_3
Cassazione ha statuito che quest'ultimo è nullo per violazione dell'art. 2 della legge n.
287/1990, contenente norme in materia di antitrust. Di guisa che, prevedendo, tra l'altro, la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., secondo gli istanti le predette garanzie sono affette da nullità tale che, la SIa non solo non può considerarsi soggetto coobbligato Parte_2 solidalmente con il debitore principale a pagare la somma ingiunta con il cennato decreto ingiuntivo;
ma, inoltre, deve essere estromessa dalla controversia. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare l'obiezione testé esposta suscettibile di accoglimento è indispensabile evidenziare alcuni significativi e dirimenti aspetti. Innanzitutto, deve escludersi che le fideiussioni omnibus sottoscritte dalla menzionata opponente il 13 Gennaio 2016 e il 30 Maggio
2017 siano, come sostenuto dalla società opposta nella propria comparsa di costituzione, dei contratti autonomi di garanzia, con conseguente inopponibilità delle eccezioni inerenti al
6 rapporto sottostante. A ben guardare, è indiscutibile che il I comma dell'art. 5 delle stesse stabilisce il pagamento da parte del fideiussore “a semplice richiesta”, che é ritenuto sufficiente per qualificare il negozio giuridico in discorso quale contratto autonomo di garanzia (cfr., in tal senso: Cass., Sez. Un., 18/02/2010 n. 3947; Cass., 23/05/2022 n. 16636). In effetti, la enunciata pattuizione recita, testualmente: “Il fideiussore é tenuto a pagare immediatamente alla Banca,
a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. E', del pari, innegabile che, nelle fideiussioni omnibus in commento non é previsto in assoluto che il fideiussore non possa sollevare eccezioni contro la banca salvo l'exceptio doli, o l'eccezione di nullità del rapporto sottostante la garanzia. A tale considerazione deve aggiungersi sia che l'obbligazione posta a carico di dai nominati contratti Parte_2
coincide con quella che doveva essere adempiuta verso l'istituto di credito mutuante dal debitore garantito in forza dei mutui chirografari di cui sopra;
sia che non ha un contenuto diverso dall'obbligazione gravante su , come, invece, avviene nel caso del Parte_1
contratto autonomo di garanzia.
2.1.- Ciò posto, sulla base dei criteri dettati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione n. 41994 del 30 Dicembre 2021, i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust in quanto costituenti lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne ed attuarne gli effetti (cfr., così, anche: Cass., Sez. Un., n. 2207/2005), partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma d'invalidità che colpisce i primi. Il legislatore europeo e nazionale intendendo sanzionare con la nullità un risultato economico, ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, che ha dato rilievo pure a comportamenti non contrattuali o non negoziali, come la prestazione unilaterale della fideiussione omnibus da parte del consumatore, sempre che tra l'intesa anticoncorrenziale tra imprese a monte ed il contratto di un'impresa con il consumatore a valle,
sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti funzionale a produrre un effetto anticoncorrenziale. In proposito, non a caso l'art. 2, III comma, della legge n. 287/1990 riconosce che “Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”, non limitandosi a sancire la nullità delle intese anticoncorrenziali. D'altro canto, la legge antitrust detta norme a tutela della libertà
di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori;
ma, altresì, gli altri soggetti del mercato e, in particolare, i consumatori, tenuto conto che il contratto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne ed attuarne gli effetti (cfr., in tal senso: Cass., Sez. Un., n. 2207/2005). Però, affinché possa riscontrarsi con evidenza una
7 connessione funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale a monte ed il contratto a valle (nella specie la fideiussione omnibus) occorre che quest'ultimo sia interamente, o parzialmente riproduttivo dell'intesa a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza.
Quando si è in presenza di questa situazione, allora si verifica la nullità posta a salvaguardia dell'ordine pubblico economico, tutelato tanto dall'art. 2, lett. a), della ricordata legge n.
287/1990; quanto dall'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Con
riferimento al tipo di nullità che ne deriva, la richiamata sentenza delle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione del 30 Dicembre 2021 n. 41994 ha segnato il superamento dell'orientamento giurisprudenziale che riteneva discendere dalla violazione della normativa antitrust dei contratti, costituenti applicazione di intese illecite anticoncorrenziali, la nullità totale dei contratti a valle, nonché l'abbandono della tesi, soprattutto dottrinale, che alla violazione della normativa antitrust da parte dei contratti conclusi dalle imprese partecipi all'intesa anticoncorrenziale con i consumatori ricollegava solo conseguenze di natura risarcitoria. In
effetti, essa ha riconosciuto che dall'esistenza di una connessione funzionale tra il contratto a valle e l'intesa anticoncorrenziale a monte deriva soltanto la nullità parziale ex art. 1419 c.c.
del contratto a valle (cfr., conforme: Cass., 13/02/2020 n. 3556; Cass., 26/09/2019 n. 24044),
e, in particolare, delle clausole che riproducono pedissequamente le clausole dell'intesa anticoncorrenziale. Affermando che, si deve poi effettuare la valutazione prevista dal secondo comma dell'anzidetta norma codicistica per stabilire se dalla nullità di tali clausole derivi la nullità dell'intero contratto a valle, o se, invece, le altre clausole di tale contratto non colpite direttamente dalla nullità conservino la loro validità. Prendendo in considerazione tali principi di matrice giurisprudenziale, occorre sottoporre a disamina le fideiussioni omnibus prestate da il 13 Gennaio 2016 e il 30 Maggio 2017, vale a dire dopo la fine del periodo, Parte_2
intercorrente fra gli anni 2002 e 2005, di osservazione del comportamento delle banche italiane nel disciplinare le fideiussioni omnibus da parte della , che è sfociato, previa CP_3
acquisizione del parere n. 14251 dell'AGCM, nel provvedimento n. 55 del 2 Maggio 2005.
Mediante quest'ultimo l'autorità di vigilanza ha ritenuto che, l'uso combinato delle clausole di cui ai punti 2 (clausola di sopravvivenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e
8 (clausola di reviviscenza) del modello ABI del mese di Ottobre 2002, di per sé valide se inserite in una libera contrattazione perché non modificanti norme codicistiche inderogabili,
producesse in caso di applicazione uniforme un effetto restrittivo della concorrenza, illecito ai sensi dell'art. 2, II comma, della legge n. 287/1990, in danno dei consumatori. Ebbene, il II e il
8 III comma dell'art. 1 e l'ultimo comma dell'art. 5 delle cennate fideiussioni omnibus sono pressoché identici alle clausole, rispettivamente, 8, 2 e 6 che facevano parte del modello di fideiussione omnibus adottato nel mese di Ottobre 2002 dall'ABI, che è stato censurato come restrittivo della concorrenza del mercato dal menzionato provvedimento n. 55 del 2 Maggio
2005 della . Le pattuizioni in parola non contengono modifiche sostanziali e CP_3
significative rispetto a quello schema, idonee a dimostrare un effettivo scostamento della
[...]
dallo schema anticoncorrenziale. Controparte_2
Sicché, tenendo conto, innanzitutto, dell'identità testuale del II e del III comma dell'art. 1 e dell'ultimo comma dell'art. 5 delle fideiussioni omnibus rilasciate dalla prefata attrice rispetto ai punti, superiormente indicati, dell'intesa anticoncorrenziale ABI dell'Ottobre 2002, criticata dal provvedimento n. 55/2005 della . In secondo luogo, del tempo trascorso tra la CP_3
sottoscrizione delle enunciate garanzie da parte di e la fine del periodo oggetto Parte_2
di osservazione da parte dell'Autorità di vigilanza, avvenuta nell'anno 2005. In terz'ordine,
della mancanza di variazioni sostanziali significative anche nelle altre clausole delle fideiussioni omnibus qui analizzate rispetto allo schema riconosciuto come anticoncorrenziale,
si deve ritenere sussistente la connessione funzionale tra i citati commi degli artt. 1 e 5 delle garanzie controverse e l'intesa anticoncorrenziale a monte censurata dalla . Tale CP_3
connessione è servita al nominato istituto di credito per attuare in concreto l'intesa anticoncorrenziale in discussione, con conseguente nullità delle clausole negoziali su individuate. Or dunque, in applicazione dell'art. 1419, II comma, c.c., tuttavia, deve ritenersi che, anche senza le clausole in contestazione la ricordata opponente avrebbe egualmente prestato le fideiussioni omnibus a garanzia delle obbligazioni, presenti e future, assunte dal debitore principale nei confronti della richiamata banca, che, per parte sua, avrebbe accettato le garanzie pure in assenza delle medesime. Infatti, nella ipotesi che ci occupa il fideiussore ha avuto interesse a prestarle per consentire alla ditta individuale di cui era all'epoca titolare di ottenere i due mutui in questione. In ogni caso, se la SIa Parte_1 Pt_2
ha prestato le suddette fideiussioni omnibus con le penalizzanti pattuizioni sopra
[...]
descritte, dichiarate nulle in questa sede, a maggior ragione lo avrebbe fatto per gli stessi importi qualora esse non fossero state contemplate. D'altro canto, bisogna presumere che, la
[...]
avrebbe preferito ottenere le garanzie in Controparte_2
argomento senza le clausole dei punti 2, 6 ed 8 del modello ABI del mese di Ottobre 2002,
piuttosto che non ottenerne alcuna a garanzia della restituzione delle rate dei mutui concessi al
9 cennato attore. Da tale considerazione discende che, pur se depurate dalle menzionate pattuizioni affette da nullità, le enunciate fideiussioni omnibus hanno conservato la loro validità. Il che si spiega in ragione della circostanza che, le altre clausole di questi due negozi giuridici, essendo finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario, sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la nel nominato provvedimento n. 55/2005, nel quale ha espressamente fatto CP_3
salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI. Di guisa che, aderendo a quanto statuito dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, si giunge alla conclusione che, i contratti di fideiussione omnibus a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, III comma, della legge n. 287/1990 e dell'art. 1419 c.c.,
in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr., così: Cass. Civ., Sez. Un., 30/12/2021 n. 41994). Dall'applicazione di questo insegnamento di matrice giurisprudenziale consegue la declaratoria di nullità delle fideiussioni omnibus prestate dalla SIa relativamente al II e al III comma Parte_2 dell'art. 1 e all'ultimo comma dell'art. 5 delle stesse, che riproducono sostanzialmente le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente invalido dalla con il ricordato provvedimento n. 55/2005. A fronte CP_3
di questa determinazione, dalla lettura del motivo di opposizione in esame emerge che, in seno al richiamato atto di citazione si chiede che la prefata opponente venga estromessa dal procedimento de quo, poiché non obbligata solidalmente con il debitore principale. Tale
domanda muove dal presupposto che, entrambe le predette fideiussioni omnibus recano la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. In sostanza, con la richiesta in dibattito si pretende, indirettamente e implicitamente, che sia dichiarata l'estinzione delle menzionate garanzie per non avere la controparte proposto le sue istanze verso il SI entro il termine Parte_1
stabilito dall'enunciata norma codicistica. La richiesta appena illustrata è fondata. Invero, in virtù dell'art. 1957 c.c. il creditore, per non perdere la garanzia fideiussoria, ha l'onere di proporre nei confronti del debitore principale, nel termine di sei mesi dalla scadenza della sua obbligazione, una iniziativa giudiziale, ovvero un'azione di cognizione, o esecutiva che consenta l'accertamento, ovvero il soddisfacimento della propria pretesa creditoria. Laddove,
qualora durante il decorso del nominato termine sopravvenga la dichiarazione di fallimento del debitore principale, esso continua a decorrere. Ciò in quanto, il creditore, se non può più
10 assumere iniziative giudiziali individuali, ha, comunque, la possibilità di impedire la decadenza presentando domanda di ammissione al passivo fallimentare (cfr.: Cass., Sez. III, 12/11/2004
n. 21524). La decadenza in dibattito non opera solamente in presenza di un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa verso il debitore principale, poiché
l'impossibilità di esperire qualsiasi azione nei suoi confronti, quando risulti evidente e giuridicamente insuperabile, non può in alcun modo integrare gli estremi della negligenza del creditore, che costituisce il fondamento della citata norma codicistica. L'applicabilità dell'art. 1957 c.c. alla fattispecie si deve desumere, semplicemente, dall'assenza di alcuna deroga nei documenti prodotti agli atti di lite, stante l'accertata nullità della clausola derogatoria inserita all'ultimo comma dell'art. 5 delle ricordate fideiussioni omnibus. La tesi della
[...]
secondo cui la previsione espressa della deroga non sarebbe necessaria, CP_1
trattandosi di garanzia a prima richiesta, non è assolutamente condivisibile. A ben guardare,
nessun elemento a sostegno del carattere autonomo della garanzia si rinviene nel testo del I
comma della richiamata clausola negoziale, che si limita a prevedere il pagamento “a semplice richiesta”, ma non esclude in alcun modo la facoltà per il garante di opporre eccezioni attinenti al merito del rapporto garantito. Bisogna, poi, ricordare che, proprio la deroga espressa all'art. 1957 c.c. è riconosciuta come uno degli indici tipici del carattere autonomo della garanzia.
Dall'esame della documentazione allegata dalla società opposta nel fascicolo della fase monitoria e in quello del presente giudizio risulta che, gli anzidetti mutui chirografari sono stati revocati dalla dandone Controparte_2
comunicazione a e a nelle rispettive qualità, con due lettere Parte_1 Parte_2
CP raccomandate con del 27 Aprile 2018, protocollo n. 2220 e n. 2221, consegnate il 3 e il 10
Maggio 2018. Invece, il decreto ingiuntivo impugnato è stato notificato ai cennati opponenti a cura della convenuta il 7 Luglio 2021. La per conservare la Controparte_1
possibilità di chiedere il pagamento dell'ammontare ingiunto alla menzionata garante, avrebbe dovuto agire nei confronti del debitore principale entro il termine semestrale prescritto dal I
comma dell'art. 1957 c.c., mediante la proposizione di una domanda giudiziale. Sul punto la società opposta nulla ha contestato, presumibilmente sul presupposto di avere assolto ogni onere a suo carico con l'escussione delle enunciate fideiussioni omnibus, ritenendo sufficiente la diffida ad adempiere del 27 Settembre 2018, inviata agli attori il giorno successivo. Tale assunto non può essere condiviso alla luce dell'orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, in virtù del quale si afferma che: “L'art.1957 c.c., nell'imporre al creditore di
11 proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento
dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso
quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il
debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non
resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela
giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi
esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato” (cfr.: Cass., n. 1724/2016). Prendendo le mosse dalle argomentazioni sopra esposte e dai riscontri istruttori a disposizione si constata che, nella ipotesi che ci occupa si è verificata in relazione ad ambedue le fideiussioni omnibus in parola la fattispecie estintiva con riferimento al credito fatto valere dalla convenuta nei riguardi della
SIa con l'enunciato provvedimento monitorio. Per l'effetto, quest'ultimo Parte_2
deve essere revocato nei riguardi della nominata istante.
Onde fugare il campo dal sorgere di qualsivoglia dubbio, è opportuno precisare che,
l'accoglimento dell'eccezione su analizzata rende superflua la disamina dell'altra obiezione articolata dalla prefata opponente per contestare la ricordata ingiunzione di pagamento, che è
da essa assorbita.
3.- Per quel che concerne, invece, la posizione del SI , al punto B) del Parte_1
richiamato atto di citazione viene dedotto il primo motivo per giustificare l'opposizione che proposto avverso il decreto ingiuntivo controverso. Per il suo tramite denuncia che, tale provvedimento monitorio è nullo per carenza di prova scritta della posizione creditoria con il medesimo fatta valere dalla Lamentando, in particolare, in primis, Controparte_1
che le certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 50 del T.U.B., prodotte nella fase sommaria e sulla cui base è stata chiesta e ottenuta la suddetta ingiunzione di pagamento, difettano dei requisiti prescritti da tale disposizione normativa. In secondo luogo che, la società opposta ha omesso di allegare gli estratti conto afferenti ai rapporti contrattuali oggetto del contendere. Per dimostrare l'inaccoglibilità di queste doglianze è utile, innanzitutto, ricordare che, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non tanto e non solo la verifica della legittimità della sua emissione, al più rilevante ai soli fini delle spese del monitorio;
bensì, piuttosto, la verifica della debenza del credito azionato in via monitoria alla data della sentenza.
Ragion per cui, l'eventuale illegittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo non preclude affatto il potere-dovere del giudice di decidere la causa nel merito (cfr., fra le tante: Cass. Civ.,
12 Sez. III, 23/07/2014 n. 16767). Ciò in quanto, l'opposizione a un decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, si svolge, nel contraddittorio delle parti, secondo le norme del procedimento ordinario. Ne consegue che, il giudice designato alla trattazione dell'opposizione
è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, nonché sulle eccezioni e l'eventuale richiesta di natura riconvenzionale spiegate dall'opponente, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito del medesimo (cfr.: Cass., Sez. III, 19/01/2007 n. 1184).
Relativamente alle due obiezioni in commento bisogna evidenziare che, l'art. 633 c.p.c. consente l'emissione di una ingiunzione quando il credito sia certo, liquido ed esigibile e dello stesso ne sia fornita prova scritta. L'art. 50 del T.U.B., invocato dal cennato istante, costituisce una norma di favore per la banca che agisca in via monitoria per contratti di conto corrente ed accessorie aperture di credito, stante che consente di avvalersi dell'estratto conto, e almeno dell'ultimo, secondo la frequenza prevista in contratto, certificato da un dirigente, che ne dichiari la conformità alle scritture contabili. L'estratto conto richiesto dalla menzionata disposizione legislativa è, come noto, un documento contabile consistente in un prospetto, nel quale vengono annotate le rimesse effettuate, i rispettivi interessi, il saldo attivo, o passivo. Si tratta, in sostanza, di un documento che esprime il risultato di tutte le operazioni compiute fino a una certa data, con l'indicazione del saldo. Nel caso di specie, tuttavia, non venendo in rilievo un rapporto di conto corrente, ma una relazione negoziale traente origine da due mutui, rispetto ai quali non è prevista l'emissione di estratti conto periodici, per ottenere il decreto ingiuntivo impugnato la convenuta era tenuta unicamente a produrre i contratti, nonché un conteggio in cui fossero evidenziati gli importi erogati e i debiti residui. Nella fase monitoria la
[...]
ha allegato non solo i negozi giuridici in discorso;
ma, anche, due liste Controparte_1
movimenti, integranti degli estratti conto con le caratteristiche sopra descritte. Pertanto, la enunciata ingiunzione di pagamento è stata emessa legittimamente.
4.- Con il motivo formulato al punto C) del nominato atto di citazione il ricordato opponente eccepisce che, i mutui chirografari che ha stipulato con la
[...]
presentano dei profili di illegittimità, causati dal Controparte_2
metodo di ammortamento applicato, rappresentato da quello c.d. alla francese. Sostenendo che,
le clausole negoziali che lo disciplinano sono nulle poiché non soddisfano il requisito della
13 determinatezza, o della determinabilità del loro oggetto, previsto in materia di contratti dagli artt. 1418 e 1346 c.c. Il che comporta che, la pattuizione viziata da nullità va sostituita di diritto con la previsione di cui al III comma dell'art. 1284 c.c., essendo dovuti soltanto interessi calcolati in misura legale. L'attore asserisce, poi, che l'impiego da parte del richiamato istituto di credito del cennato metodo di ammortamento, in conseguenza del quale l'interesse applicato
è quello composto, non già l'interesse semplice, comporta la violazione del divieto di anatocismo statuito dall'art. 1283 c.c. Pure l'obiezione sottoposta a disamina si manifesta carente di pregio giuridico ed è suscettibile di essere rigettata. Invero, il metodo di ammortamento alla francese integra un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato, in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Esse comprendono, quindi, una quota di capitale e una quota di interessi, le quali, combinandosi armoniosamente insieme, mantengono costante la rata periodica per tutti gli anni. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento, per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa, e da tale fatto discende la costanza della rata, la quota interessi parte da un livello molto alto, per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento,
perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto, che nel prosieguo diventa sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale, che avviene ad ogni rata pagata. Con precipuo riferimento alla contestazione mossa in merito dal menzionato istante va osservato che, la caratteristica del piano di ammortamento alla francese non è quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi. Essa è rappresentata dalla diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Infatti, gli interessi convenzionali sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto, o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Non è neanche possibile sostenere, come fa, invece, il SI , che Parte_1
si sia in presenza di un interesse composto per il semplice fatto che, il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante. In realtà, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c., atteso che prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico,
l'imputazione ad interessi rispetto di quella al capitale. In conclusione, ogni rata comporta il
14 pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo al quale la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale. Proprio relativamente al tipo di ammortamento in esame, la giurisprudenza di merito ha riconosciuto, innanzitutto, che: “(……) si deve escludere che l'opzione per
l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di
capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti,
anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota
capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicchè non vi è
alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di
interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta
calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto
l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (cfr.: Tribunale di Roma, Sez. IX, ordinanza del 20/04/2015). In secondo luogo che: “tale doglianza, che richiama alcuni isolati
precedenti giurisprudenziali, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei
contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di
formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle
rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato” (cfr.: Tribunale Milano, 29/01/2015; conforme:
Tribunale di Milano, 20/11/2024 n. 10117). In terz'ordine che: “l'ammortamento alla francese
non comporta la violazione del divieto di anatocismo, posto che in tal caso la quota di interessi
dovuta per ciascuna rata di ammortamento è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul
capitale residuo, mentre l'anatocismo consiste nella diversa operazione di calcolare interessi sugli interessi” (cfr.: Tribunale di Milano, 8/03/2016 n. 3012).
5.- Resta da sottoporre a disamina l'ultima argomentazione sviluppata dall'enunciato opponente al punto D) dell'atto di citazione introduttivo della vertenza processuale per prendere posizione contro il provvedimento monitorio impugnato. Con esso denuncia, in estrema sintesi, che la somma degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora applicati ai due nominati mutui determina il superamento del tasso soglia in materia di usura. Richiamando a supporto di
15 tale motivo di opposizione la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 350 del 9 Gennaio
2013. Per giustificare la decisione di valutare giuridicamente illegittima e infondata l'obiezione qui considerata, bisogna rilevare che, l'assunto su cui si basa è assolutamente erroneo. In effetti, la nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 350/2013, che l'attore ha impropriamente richiamato in seno al ricordato atto di citazione per avvalorare l'anzidetta doglianza e le proprie pretese, si è limitata a statuire ben altro. Segnatamente, l'astratta riconducibilità degli interessi moratori al vaglio di una eventuale usurarietà di cui alla legge n. 108/1996. Tuttavia, nel suo ambito non è stato precisato, nel merito, quale è l'effettivo parametro di riferimento, se, cioè, allo scopo di accertare il tasso soglia gli interessi moratori e quelli corrispettivi devono, o meno, sommarsi. Or dunque, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, rispetto al quale, essendo condivisibile, non vi è ragione di discostarsi, “gli interessi di mora non si cumulano al fine della valutazione di usuraietà di un contratto di finanziamento, in quanto i due tipi di tassi sono assai diversi tra loro per natura e funzioni, trattandosi di entità giuridicamente ed economicamente disomogenee, costituendo i primi la remunerazione del capitale concesso in credito ed i secondi quella del risarcimento del danno, dovuto in caso di inadempimento del conseguente obbligo restitutorio, come conferma la stessa rubrica dell'art.
1224 c.c.” (cfr., in tal senso: Trib. Roma, 16/09/2014; Trib. Napoli, 15/04/2014; Trib. Napoli,
18/04/2014; Trib. Verona, 28/04/2014). Rispetto a tale evoluzione della giurisprudenza di merito la Suprema Corte di Cassazione ha elaborato un principio, che la recepisce.
Riconoscendo che: “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore
è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta” (cfr.: Cass. Civ., Sez. III, 8/05/2019 n. 17447; conforme: Cass., Sez. I, ordinanza n. 14214 del 5/05/2022).
Alla luce delle considerazioni e delle argomentazioni che precedono, afferenti alle obiezioni dedotte dal SI per contestare la pretesa creditoria azionata dalla Parte_1
16 nei propri riguardi, l'opposizione in esame si configura non Controparte_1
accoglibile. Di conseguenza, l'ingiunzione di pagamento oggetto del contendere deve essere confermata nei confronti del prefato opponente.
6.- Infine, tenuto conto della particolare complessità delle questioni trattate, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del procedimento de quo.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, la nullità parziale delle fideiussioni omnibus prestate il 13 Gennaio 2016 e il 30 Maggio 2027 dalla SIa a Parte_2 beneficio del SI , quale titolare dell'omonima ditta, e a favore della Parte_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, limitatamente al II e al III comma dell'art. 1 e all'ultimo comma dell'art. 5 delle stesse;
- per l'effetto, revoca nei confronti della predetta opponente il decreto ingiuntivo n.
612/2021, emesso dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 15 Giugno 2021/6 Luglio 2021, su istanza e nell'interesse della Controparte_1 in persona del suo procuratore speciale, quale procuratrice speciale della
[...]
, notificatole il 7 Luglio 2021; Controparte_2
- rigetta, per le argomentazioni superiormente illustrate, l'opposizione proposta dal prefato avverso il cennato provvedimento monitorio;
Parte_1
- per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutiva la menzionata ingiunzione di pagamento nei riguardi del SI;
Parte_1
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 15 Aprile 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
17
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 15 Aprile 2025, sono comparsi, alle ore 9:44, l'Avv. Buccheri per gli opponenti e l'Avv. I. Valenza per la società opposta. L'Avv. Buccheri, in via preliminare, insiste per l'ammissione della C.T.U. contabile richiesta in atto di citazione. In subordine, discute la causa riportandosi a quest'ultimo scritto. L'Avv. Valenza si oppone a tale ennesima richiesta, ritenendo la C.T.U. meramente esplorativa. Per il resto, discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi, ivi comprese le note conclusive depositate il 19 Febbraio 2025, chiedendo che la causa sia posta in decisione.
Il Giudice Onorario preliminarmente, rigetta la richiesta di ammissione di C.T.U. contabile, reiterata dal difensore degli opponenti, per le ragioni articolate in seno al provvedimento emesso il 29 Novembre 2022. Per il resto, si ritira in camera di consiglio alle ore 12:06, per emettere la sentenza concernente il presente giudizio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 18:51, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
Barbara Cordaro
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 18:51 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 15 Aprile
2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2611 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
i SIi nato ad [...] l'[...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
e , nata ad [...] l'[...], C.F. , entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2 residenti a Porto Empedocle (AG), nella S.S. n. 115 Ovest snc, elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, a Gela (CL), nella via Bentivegna n. 7, presso lo studio dell'Avv. Buccheri
Antonio Emanuele, che li rappresenta e difende giuste procure in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 612/2021 introduttivo della lite,
- opponente -
CONTRO
la in persona del suo Controparte_1
procuratore speciale, con sede a Roma, nella via Mario Carucci n. 131, quale procuratrice speciale della , con sede legale Controparte_2
a Canicattì (AG), nel Viale Regina Margherita n. 63, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Ravanusa (AG), nel Corso della Repubblica n. 177, presso lo studio dell'Avv. Ignazio Valenza, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione depositata il 29/09/2021,
2 - opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per gli opponenti: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 Aprile 2024, celebrata a norma dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 15 Aprile 2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 612/2021 introduttivo della lite, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la società opposta: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 Aprile 2024, celebrata a norma dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 15 Aprile 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione depositata il 29 Settembre 2021, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 16 Settembre 2021 i SIi
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
612/2021, emesso nei loro confronti dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 15 Giugno 2021/6
Luglio 2021 su istanza della Controparte_1 in persona del suo procuratore speciale, quale procuratrice speciale della
[...]
. In particolare, con tale provvedimento, notificatogli Controparte_2 il 7 Luglio 2021, era stato intimato al primo, quale debitore principale, e alla seconda, in qualità di fideiussore, di pagare in via solidale alla prefata società la complessiva somma di €
36.738,81, oltre gli interessi legali calcolati dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Ciò a titolo, di saldo debitore, pari, rispettivamente, a €
2.423,69 e a € 34.315,12 a seguito di pagamenti parziali da essi eseguiti in forza del piano di rientro accettato il 21 Novembre 2018, delle rate di rimborso dei mutui chirografari n.
024/051428/18 di € 13.000,00 e n. 024/051470/60 di € 32.000,00, stipulati da , Parte_1 alla stregua di titolare dell'omonima ditta, con la prefata banca il 13 Gennaio 2016 e il 30
Maggio 2017, che erano assistiti dalle fideiussioni omnibus rilasciate nelle suddette date da sino alla concorrenza degli importi massimi di € 26.000,00 e di € 64.000,00. Parte_2
All'uopo gli opponenti esponevano che, con il primo dei cennati negozi giuridici il mutuatario si era impegnato a rimborsare l'ammontare mutuato mediante la corresponsione di n. 60 rate mensili di € 270,16 ciascuna, decorrenti dal 13 Febbraio 2016. Mentre, con il secondo lo stesso
3 si era obbligato a restituire la somma di € 32.000,00 tramite n. 84 rate mensili di € 513,30 ognuna, la cui corresponsione era iniziata il 30 Giugno 2017. Riferendo che, il piano di ammortamento previsto per entrambe le menzionate operazioni era quello alla francese. Sul piano del diritto gli attori eccepivano, con riferimento alla posizione della garante, la nullità delle enunciate fideiussioni omnibus perché gli importi massimi garantiti erano sproporzionati in confronto all'entità di quelli mutuati, piuttosto bassi, cui accedevano. Il che consentiva di qualificare il comportamento tenuto nel caso di specie dal nominato istituto di credito nel corso delle trattative precontrattuali contrario ai principi di correttezza e di buona fede negoziale.
Obiettavano, inoltre, che le ricordate fideiussioni erano conformi al modello ABI 2003, che era stato criticato dalla . Evidenziando che, la Suprema Corte di Cassazione aveva CP_3 statuito che quest'ultimo era nullo per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, contenente norme in materia di antitrust. Di guisa che, prevedendo, fra l'altro, la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., secondo gli istanti le richiamate garanzie erano affette da nullità tale che, Pt_2
non solo non poteva considerarsi soggetto coobbligato solidalmente con il debitore
[...] principale a pagare l'ammontare ingiunto;
ma, inoltre, doveva essere estromessa dalla contesa.
Con riguardo, invece, alla posizione di gli stessi denunciavano, innanzitutto, Parte_1 che la ingiunzione di pagamento in questione era nulla per carenza di prova scritta della posizione creditoria con la medesima azionata. In secondo luogo, la nullità dei predetti contratti di mutuo comportata dal fatto che, era stato adottato per essi un piano di ammortamento alla francese, che era illegittimo poiché comportante la violazione, fra l'altro, dell'art. 1283 c.c. che vietava l'anatocismo. In terz'ordine, che la somma degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora applicati ai due cennati rapporti negoziali determinava il superamento del tasso soglia in materia di usura. Richiamando a sostengo di tale ultima argomentazione la sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 350 del 9 Gennaio 2013. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedevano all'adita autorità giudiziaria di dichiarare la nullità sia delle menzionate fideiussioni omnibus, estromettendo la prefata opponente dalla controversia per non essere obbligata solidalmente con il debitore principale;
sia degli enunciati mutui chirografari. Quindi, l'insussistenza, e/o l'infondatezza, e/o l'inesigibilità del credito in dibattito. In linea subordinata, di ridurne l'importo in quello minore risultante all'esito di C.T.U. contabile, di cui domandavano l'ammissione, revocando, in ogni caso, il decreto ingiuntivo impugnato.
4 La in persona del suo Controparte_1
procuratore speciale, quale procuratrice speciale della
[...]
si costituiva nel presente giudizio depositando il 29 Controparte_2
Settembre 2021 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione relativamente ai vari motivi dedotti dagli attori per giustificarne la instaurazione. In forza delle ragioni spiegate domandava al Tribunale di Agrigento,
preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione del nominato provvedimento monitorio. Nel merito, di rigettare le pretese degli istanti essendo infondate in fatto e in diritto.
Con provvedimento adottato il 22 Gennaio 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite, da un lato, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione della ricordata ingiunzione di pagamento avanzata dalla società opposta;
dall'altro,
le assegnava il termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione. In quello successivo del 7 Giugno 2022 dava atto dell'esito negativo della rispettiva procedura. Mediante ordinanza emessa il 29 Novembre 2022 l'adita autorità giudiziaria non ammetteva la C.T.U. richiesta dai SIi Con provvedimento adottato il 16 Aprile 2024 a norma Parte_3 dell'art. 127ter, III comma, c.p.c. la stessa dava atto che, le parti avevano precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il 4 e il 15 Aprile 2024. Indi, nel corso dell'udienza odierna del 15 Aprile 2025, dopo che i loro procuratori hanno discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., il Giudice la assume in decisione e, ritiratosi in camera di consiglio, emette in pari data la relativa sentenza.
2.- In diritto. L'opposizione proposta con l'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo, volta a ottenere da codesto Tribunale, fra l'altro, la revoca del decreto ingiuntivo n.
612/2021, emesso nelle date dei 15 Giugno 2021/6 Luglio 2021 contro gli opponenti su istanza della società convenuta, è giuridicamente legittima e fondata soltanto con riferimento a una delle argomentazioni sviluppate per suffragarla. Sicché, merita di essere accolta nei limiti di seguito illustrati.
L'esame del merito della contesa deve essere preceduto da un chiarimento, che si rende necessario. Nella ipotesi che ci occupa bisogna distinguere la posizione del SI
[...]
da quella della SIa Il primo si configura, rispetto al credito Parte_1 Parte_2
azionato con il richiamato provvedimento monitorio dalla Controparte_1
in persona del suo procuratore speciale, quale procuratrice
[...]
speciale della (d'ora in poi, per Controparte_2
5 brevità, , alla stregua di debitore principale. Ciò in quanto, quale Controparte_1
titolare dell'omonima ditta ha stipulato con quest'ultima il 13 Gennaio 2016 e il 30 Maggio
2017 i mutui chirografari n. 024/051428/18 di € 13.000,00 e n. 024/051470/60 di € 32.000,00, obbligandosi a rimborsare il primo attraverso la corresponsione di n. 60 rate mensili di € 270,16 ciascuna, decorrenti dal 13 Febbraio 2016, e il secondo mediante il versamento di n. 84 rate mensili di € 513,30 ognuna, il cui pagamento è iniziato il 30 Giugno 2017. Invece, nella vicenda sottoposta a disamina assume la qualità di fideiussore, dato che i suddetti Parte_2 contratti sono stati assistiti dalle fideiussioni omnibus da lei rilasciate nelle cennate date del 13
Gennaio 2016 e del 30 Maggio 2017 sino alla concorrenza degli importi massimi di € 26.000,00, con riguardo al mutuo n. 024/051428/18, e di € 64.000,00, relativamente al mutuo n.
024/051470/60. La menzionata differenza di posizione ha comportato, come conseguenza, che ciascuno degli enunciati opponenti ha articolato specifici e distinti motivi al fine di contrastare la nominata ingiunzione di pagamento, che nulla hanno a che fare fra loro. Ragion per cui,
vanno analizzati separatamente, iniziando dai due che sono stati dedotti dalla ricordata garante al punto A) dell'atto di citazione che ha incoato il presente giudizio. Di questi si palesa corredato dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità il secondo. Per il suo tramite l'attrice eccepisce, in estrema sintesi, che le richiamate fideiussioni omnibus, poiché
a garanzia di qualunque obbligazione contratta da nei confronti della Parte_1 [...]
dalle operazioni meglio Controparte_4 descritte all'interno delle rispettive lettere, prodotte agli atti di causa, sono conformi al modello
ABI 2003, che è stato criticato dalla . Rilevando che, la Suprema Corte di CP_3
Cassazione ha statuito che quest'ultimo è nullo per violazione dell'art. 2 della legge n.
287/1990, contenente norme in materia di antitrust. Di guisa che, prevedendo, tra l'altro, la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., secondo gli istanti le predette garanzie sono affette da nullità tale che, la SIa non solo non può considerarsi soggetto coobbligato Parte_2 solidalmente con il debitore principale a pagare la somma ingiunta con il cennato decreto ingiuntivo;
ma, inoltre, deve essere estromessa dalla controversia. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare l'obiezione testé esposta suscettibile di accoglimento è indispensabile evidenziare alcuni significativi e dirimenti aspetti. Innanzitutto, deve escludersi che le fideiussioni omnibus sottoscritte dalla menzionata opponente il 13 Gennaio 2016 e il 30 Maggio
2017 siano, come sostenuto dalla società opposta nella propria comparsa di costituzione, dei contratti autonomi di garanzia, con conseguente inopponibilità delle eccezioni inerenti al
6 rapporto sottostante. A ben guardare, è indiscutibile che il I comma dell'art. 5 delle stesse stabilisce il pagamento da parte del fideiussore “a semplice richiesta”, che é ritenuto sufficiente per qualificare il negozio giuridico in discorso quale contratto autonomo di garanzia (cfr., in tal senso: Cass., Sez. Un., 18/02/2010 n. 3947; Cass., 23/05/2022 n. 16636). In effetti, la enunciata pattuizione recita, testualmente: “Il fideiussore é tenuto a pagare immediatamente alla Banca,
a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. E', del pari, innegabile che, nelle fideiussioni omnibus in commento non é previsto in assoluto che il fideiussore non possa sollevare eccezioni contro la banca salvo l'exceptio doli, o l'eccezione di nullità del rapporto sottostante la garanzia. A tale considerazione deve aggiungersi sia che l'obbligazione posta a carico di dai nominati contratti Parte_2
coincide con quella che doveva essere adempiuta verso l'istituto di credito mutuante dal debitore garantito in forza dei mutui chirografari di cui sopra;
sia che non ha un contenuto diverso dall'obbligazione gravante su , come, invece, avviene nel caso del Parte_1
contratto autonomo di garanzia.
2.1.- Ciò posto, sulla base dei criteri dettati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione n. 41994 del 30 Dicembre 2021, i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust in quanto costituenti lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne ed attuarne gli effetti (cfr., così, anche: Cass., Sez. Un., n. 2207/2005), partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma d'invalidità che colpisce i primi. Il legislatore europeo e nazionale intendendo sanzionare con la nullità un risultato economico, ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, che ha dato rilievo pure a comportamenti non contrattuali o non negoziali, come la prestazione unilaterale della fideiussione omnibus da parte del consumatore, sempre che tra l'intesa anticoncorrenziale tra imprese a monte ed il contratto di un'impresa con il consumatore a valle,
sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti funzionale a produrre un effetto anticoncorrenziale. In proposito, non a caso l'art. 2, III comma, della legge n. 287/1990 riconosce che “Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”, non limitandosi a sancire la nullità delle intese anticoncorrenziali. D'altro canto, la legge antitrust detta norme a tutela della libertà
di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori;
ma, altresì, gli altri soggetti del mercato e, in particolare, i consumatori, tenuto conto che il contratto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne ed attuarne gli effetti (cfr., in tal senso: Cass., Sez. Un., n. 2207/2005). Però, affinché possa riscontrarsi con evidenza una
7 connessione funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale a monte ed il contratto a valle (nella specie la fideiussione omnibus) occorre che quest'ultimo sia interamente, o parzialmente riproduttivo dell'intesa a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza.
Quando si è in presenza di questa situazione, allora si verifica la nullità posta a salvaguardia dell'ordine pubblico economico, tutelato tanto dall'art. 2, lett. a), della ricordata legge n.
287/1990; quanto dall'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Con
riferimento al tipo di nullità che ne deriva, la richiamata sentenza delle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione del 30 Dicembre 2021 n. 41994 ha segnato il superamento dell'orientamento giurisprudenziale che riteneva discendere dalla violazione della normativa antitrust dei contratti, costituenti applicazione di intese illecite anticoncorrenziali, la nullità totale dei contratti a valle, nonché l'abbandono della tesi, soprattutto dottrinale, che alla violazione della normativa antitrust da parte dei contratti conclusi dalle imprese partecipi all'intesa anticoncorrenziale con i consumatori ricollegava solo conseguenze di natura risarcitoria. In
effetti, essa ha riconosciuto che dall'esistenza di una connessione funzionale tra il contratto a valle e l'intesa anticoncorrenziale a monte deriva soltanto la nullità parziale ex art. 1419 c.c.
del contratto a valle (cfr., conforme: Cass., 13/02/2020 n. 3556; Cass., 26/09/2019 n. 24044),
e, in particolare, delle clausole che riproducono pedissequamente le clausole dell'intesa anticoncorrenziale. Affermando che, si deve poi effettuare la valutazione prevista dal secondo comma dell'anzidetta norma codicistica per stabilire se dalla nullità di tali clausole derivi la nullità dell'intero contratto a valle, o se, invece, le altre clausole di tale contratto non colpite direttamente dalla nullità conservino la loro validità. Prendendo in considerazione tali principi di matrice giurisprudenziale, occorre sottoporre a disamina le fideiussioni omnibus prestate da il 13 Gennaio 2016 e il 30 Maggio 2017, vale a dire dopo la fine del periodo, Parte_2
intercorrente fra gli anni 2002 e 2005, di osservazione del comportamento delle banche italiane nel disciplinare le fideiussioni omnibus da parte della , che è sfociato, previa CP_3
acquisizione del parere n. 14251 dell'AGCM, nel provvedimento n. 55 del 2 Maggio 2005.
Mediante quest'ultimo l'autorità di vigilanza ha ritenuto che, l'uso combinato delle clausole di cui ai punti 2 (clausola di sopravvivenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e
8 (clausola di reviviscenza) del modello ABI del mese di Ottobre 2002, di per sé valide se inserite in una libera contrattazione perché non modificanti norme codicistiche inderogabili,
producesse in caso di applicazione uniforme un effetto restrittivo della concorrenza, illecito ai sensi dell'art. 2, II comma, della legge n. 287/1990, in danno dei consumatori. Ebbene, il II e il
8 III comma dell'art. 1 e l'ultimo comma dell'art. 5 delle cennate fideiussioni omnibus sono pressoché identici alle clausole, rispettivamente, 8, 2 e 6 che facevano parte del modello di fideiussione omnibus adottato nel mese di Ottobre 2002 dall'ABI, che è stato censurato come restrittivo della concorrenza del mercato dal menzionato provvedimento n. 55 del 2 Maggio
2005 della . Le pattuizioni in parola non contengono modifiche sostanziali e CP_3
significative rispetto a quello schema, idonee a dimostrare un effettivo scostamento della
[...]
dallo schema anticoncorrenziale. Controparte_2
Sicché, tenendo conto, innanzitutto, dell'identità testuale del II e del III comma dell'art. 1 e dell'ultimo comma dell'art. 5 delle fideiussioni omnibus rilasciate dalla prefata attrice rispetto ai punti, superiormente indicati, dell'intesa anticoncorrenziale ABI dell'Ottobre 2002, criticata dal provvedimento n. 55/2005 della . In secondo luogo, del tempo trascorso tra la CP_3
sottoscrizione delle enunciate garanzie da parte di e la fine del periodo oggetto Parte_2
di osservazione da parte dell'Autorità di vigilanza, avvenuta nell'anno 2005. In terz'ordine,
della mancanza di variazioni sostanziali significative anche nelle altre clausole delle fideiussioni omnibus qui analizzate rispetto allo schema riconosciuto come anticoncorrenziale,
si deve ritenere sussistente la connessione funzionale tra i citati commi degli artt. 1 e 5 delle garanzie controverse e l'intesa anticoncorrenziale a monte censurata dalla . Tale CP_3
connessione è servita al nominato istituto di credito per attuare in concreto l'intesa anticoncorrenziale in discussione, con conseguente nullità delle clausole negoziali su individuate. Or dunque, in applicazione dell'art. 1419, II comma, c.c., tuttavia, deve ritenersi che, anche senza le clausole in contestazione la ricordata opponente avrebbe egualmente prestato le fideiussioni omnibus a garanzia delle obbligazioni, presenti e future, assunte dal debitore principale nei confronti della richiamata banca, che, per parte sua, avrebbe accettato le garanzie pure in assenza delle medesime. Infatti, nella ipotesi che ci occupa il fideiussore ha avuto interesse a prestarle per consentire alla ditta individuale di cui era all'epoca titolare di ottenere i due mutui in questione. In ogni caso, se la SIa Parte_1 Pt_2
ha prestato le suddette fideiussioni omnibus con le penalizzanti pattuizioni sopra
[...]
descritte, dichiarate nulle in questa sede, a maggior ragione lo avrebbe fatto per gli stessi importi qualora esse non fossero state contemplate. D'altro canto, bisogna presumere che, la
[...]
avrebbe preferito ottenere le garanzie in Controparte_2
argomento senza le clausole dei punti 2, 6 ed 8 del modello ABI del mese di Ottobre 2002,
piuttosto che non ottenerne alcuna a garanzia della restituzione delle rate dei mutui concessi al
9 cennato attore. Da tale considerazione discende che, pur se depurate dalle menzionate pattuizioni affette da nullità, le enunciate fideiussioni omnibus hanno conservato la loro validità. Il che si spiega in ragione della circostanza che, le altre clausole di questi due negozi giuridici, essendo finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario, sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la nel nominato provvedimento n. 55/2005, nel quale ha espressamente fatto CP_3
salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI. Di guisa che, aderendo a quanto statuito dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, si giunge alla conclusione che, i contratti di fideiussione omnibus a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, III comma, della legge n. 287/1990 e dell'art. 1419 c.c.,
in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr., così: Cass. Civ., Sez. Un., 30/12/2021 n. 41994). Dall'applicazione di questo insegnamento di matrice giurisprudenziale consegue la declaratoria di nullità delle fideiussioni omnibus prestate dalla SIa relativamente al II e al III comma Parte_2 dell'art. 1 e all'ultimo comma dell'art. 5 delle stesse, che riproducono sostanzialmente le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente invalido dalla con il ricordato provvedimento n. 55/2005. A fronte CP_3
di questa determinazione, dalla lettura del motivo di opposizione in esame emerge che, in seno al richiamato atto di citazione si chiede che la prefata opponente venga estromessa dal procedimento de quo, poiché non obbligata solidalmente con il debitore principale. Tale
domanda muove dal presupposto che, entrambe le predette fideiussioni omnibus recano la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. In sostanza, con la richiesta in dibattito si pretende, indirettamente e implicitamente, che sia dichiarata l'estinzione delle menzionate garanzie per non avere la controparte proposto le sue istanze verso il SI entro il termine Parte_1
stabilito dall'enunciata norma codicistica. La richiesta appena illustrata è fondata. Invero, in virtù dell'art. 1957 c.c. il creditore, per non perdere la garanzia fideiussoria, ha l'onere di proporre nei confronti del debitore principale, nel termine di sei mesi dalla scadenza della sua obbligazione, una iniziativa giudiziale, ovvero un'azione di cognizione, o esecutiva che consenta l'accertamento, ovvero il soddisfacimento della propria pretesa creditoria. Laddove,
qualora durante il decorso del nominato termine sopravvenga la dichiarazione di fallimento del debitore principale, esso continua a decorrere. Ciò in quanto, il creditore, se non può più
10 assumere iniziative giudiziali individuali, ha, comunque, la possibilità di impedire la decadenza presentando domanda di ammissione al passivo fallimentare (cfr.: Cass., Sez. III, 12/11/2004
n. 21524). La decadenza in dibattito non opera solamente in presenza di un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa verso il debitore principale, poiché
l'impossibilità di esperire qualsiasi azione nei suoi confronti, quando risulti evidente e giuridicamente insuperabile, non può in alcun modo integrare gli estremi della negligenza del creditore, che costituisce il fondamento della citata norma codicistica. L'applicabilità dell'art. 1957 c.c. alla fattispecie si deve desumere, semplicemente, dall'assenza di alcuna deroga nei documenti prodotti agli atti di lite, stante l'accertata nullità della clausola derogatoria inserita all'ultimo comma dell'art. 5 delle ricordate fideiussioni omnibus. La tesi della
[...]
secondo cui la previsione espressa della deroga non sarebbe necessaria, CP_1
trattandosi di garanzia a prima richiesta, non è assolutamente condivisibile. A ben guardare,
nessun elemento a sostegno del carattere autonomo della garanzia si rinviene nel testo del I
comma della richiamata clausola negoziale, che si limita a prevedere il pagamento “a semplice richiesta”, ma non esclude in alcun modo la facoltà per il garante di opporre eccezioni attinenti al merito del rapporto garantito. Bisogna, poi, ricordare che, proprio la deroga espressa all'art. 1957 c.c. è riconosciuta come uno degli indici tipici del carattere autonomo della garanzia.
Dall'esame della documentazione allegata dalla società opposta nel fascicolo della fase monitoria e in quello del presente giudizio risulta che, gli anzidetti mutui chirografari sono stati revocati dalla dandone Controparte_2
comunicazione a e a nelle rispettive qualità, con due lettere Parte_1 Parte_2
CP raccomandate con del 27 Aprile 2018, protocollo n. 2220 e n. 2221, consegnate il 3 e il 10
Maggio 2018. Invece, il decreto ingiuntivo impugnato è stato notificato ai cennati opponenti a cura della convenuta il 7 Luglio 2021. La per conservare la Controparte_1
possibilità di chiedere il pagamento dell'ammontare ingiunto alla menzionata garante, avrebbe dovuto agire nei confronti del debitore principale entro il termine semestrale prescritto dal I
comma dell'art. 1957 c.c., mediante la proposizione di una domanda giudiziale. Sul punto la società opposta nulla ha contestato, presumibilmente sul presupposto di avere assolto ogni onere a suo carico con l'escussione delle enunciate fideiussioni omnibus, ritenendo sufficiente la diffida ad adempiere del 27 Settembre 2018, inviata agli attori il giorno successivo. Tale assunto non può essere condiviso alla luce dell'orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, in virtù del quale si afferma che: “L'art.1957 c.c., nell'imporre al creditore di
11 proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento
dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso
quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il
debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non
resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela
giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi
esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato” (cfr.: Cass., n. 1724/2016). Prendendo le mosse dalle argomentazioni sopra esposte e dai riscontri istruttori a disposizione si constata che, nella ipotesi che ci occupa si è verificata in relazione ad ambedue le fideiussioni omnibus in parola la fattispecie estintiva con riferimento al credito fatto valere dalla convenuta nei riguardi della
SIa con l'enunciato provvedimento monitorio. Per l'effetto, quest'ultimo Parte_2
deve essere revocato nei riguardi della nominata istante.
Onde fugare il campo dal sorgere di qualsivoglia dubbio, è opportuno precisare che,
l'accoglimento dell'eccezione su analizzata rende superflua la disamina dell'altra obiezione articolata dalla prefata opponente per contestare la ricordata ingiunzione di pagamento, che è
da essa assorbita.
3.- Per quel che concerne, invece, la posizione del SI , al punto B) del Parte_1
richiamato atto di citazione viene dedotto il primo motivo per giustificare l'opposizione che proposto avverso il decreto ingiuntivo controverso. Per il suo tramite denuncia che, tale provvedimento monitorio è nullo per carenza di prova scritta della posizione creditoria con il medesimo fatta valere dalla Lamentando, in particolare, in primis, Controparte_1
che le certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 50 del T.U.B., prodotte nella fase sommaria e sulla cui base è stata chiesta e ottenuta la suddetta ingiunzione di pagamento, difettano dei requisiti prescritti da tale disposizione normativa. In secondo luogo che, la società opposta ha omesso di allegare gli estratti conto afferenti ai rapporti contrattuali oggetto del contendere. Per dimostrare l'inaccoglibilità di queste doglianze è utile, innanzitutto, ricordare che, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non tanto e non solo la verifica della legittimità della sua emissione, al più rilevante ai soli fini delle spese del monitorio;
bensì, piuttosto, la verifica della debenza del credito azionato in via monitoria alla data della sentenza.
Ragion per cui, l'eventuale illegittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo non preclude affatto il potere-dovere del giudice di decidere la causa nel merito (cfr., fra le tante: Cass. Civ.,
12 Sez. III, 23/07/2014 n. 16767). Ciò in quanto, l'opposizione a un decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, si svolge, nel contraddittorio delle parti, secondo le norme del procedimento ordinario. Ne consegue che, il giudice designato alla trattazione dell'opposizione
è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, nonché sulle eccezioni e l'eventuale richiesta di natura riconvenzionale spiegate dall'opponente, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito del medesimo (cfr.: Cass., Sez. III, 19/01/2007 n. 1184).
Relativamente alle due obiezioni in commento bisogna evidenziare che, l'art. 633 c.p.c. consente l'emissione di una ingiunzione quando il credito sia certo, liquido ed esigibile e dello stesso ne sia fornita prova scritta. L'art. 50 del T.U.B., invocato dal cennato istante, costituisce una norma di favore per la banca che agisca in via monitoria per contratti di conto corrente ed accessorie aperture di credito, stante che consente di avvalersi dell'estratto conto, e almeno dell'ultimo, secondo la frequenza prevista in contratto, certificato da un dirigente, che ne dichiari la conformità alle scritture contabili. L'estratto conto richiesto dalla menzionata disposizione legislativa è, come noto, un documento contabile consistente in un prospetto, nel quale vengono annotate le rimesse effettuate, i rispettivi interessi, il saldo attivo, o passivo. Si tratta, in sostanza, di un documento che esprime il risultato di tutte le operazioni compiute fino a una certa data, con l'indicazione del saldo. Nel caso di specie, tuttavia, non venendo in rilievo un rapporto di conto corrente, ma una relazione negoziale traente origine da due mutui, rispetto ai quali non è prevista l'emissione di estratti conto periodici, per ottenere il decreto ingiuntivo impugnato la convenuta era tenuta unicamente a produrre i contratti, nonché un conteggio in cui fossero evidenziati gli importi erogati e i debiti residui. Nella fase monitoria la
[...]
ha allegato non solo i negozi giuridici in discorso;
ma, anche, due liste Controparte_1
movimenti, integranti degli estratti conto con le caratteristiche sopra descritte. Pertanto, la enunciata ingiunzione di pagamento è stata emessa legittimamente.
4.- Con il motivo formulato al punto C) del nominato atto di citazione il ricordato opponente eccepisce che, i mutui chirografari che ha stipulato con la
[...]
presentano dei profili di illegittimità, causati dal Controparte_2
metodo di ammortamento applicato, rappresentato da quello c.d. alla francese. Sostenendo che,
le clausole negoziali che lo disciplinano sono nulle poiché non soddisfano il requisito della
13 determinatezza, o della determinabilità del loro oggetto, previsto in materia di contratti dagli artt. 1418 e 1346 c.c. Il che comporta che, la pattuizione viziata da nullità va sostituita di diritto con la previsione di cui al III comma dell'art. 1284 c.c., essendo dovuti soltanto interessi calcolati in misura legale. L'attore asserisce, poi, che l'impiego da parte del richiamato istituto di credito del cennato metodo di ammortamento, in conseguenza del quale l'interesse applicato
è quello composto, non già l'interesse semplice, comporta la violazione del divieto di anatocismo statuito dall'art. 1283 c.c. Pure l'obiezione sottoposta a disamina si manifesta carente di pregio giuridico ed è suscettibile di essere rigettata. Invero, il metodo di ammortamento alla francese integra un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato, in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Esse comprendono, quindi, una quota di capitale e una quota di interessi, le quali, combinandosi armoniosamente insieme, mantengono costante la rata periodica per tutti gli anni. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento, per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa, e da tale fatto discende la costanza della rata, la quota interessi parte da un livello molto alto, per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento,
perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto, che nel prosieguo diventa sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale, che avviene ad ogni rata pagata. Con precipuo riferimento alla contestazione mossa in merito dal menzionato istante va osservato che, la caratteristica del piano di ammortamento alla francese non è quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi. Essa è rappresentata dalla diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Infatti, gli interessi convenzionali sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto, o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Non è neanche possibile sostenere, come fa, invece, il SI , che Parte_1
si sia in presenza di un interesse composto per il semplice fatto che, il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante. In realtà, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c., atteso che prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico,
l'imputazione ad interessi rispetto di quella al capitale. In conclusione, ogni rata comporta il
14 pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo al quale la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale. Proprio relativamente al tipo di ammortamento in esame, la giurisprudenza di merito ha riconosciuto, innanzitutto, che: “(……) si deve escludere che l'opzione per
l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di
capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti,
anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota
capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicchè non vi è
alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di
interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta
calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto
l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (cfr.: Tribunale di Roma, Sez. IX, ordinanza del 20/04/2015). In secondo luogo che: “tale doglianza, che richiama alcuni isolati
precedenti giurisprudenziali, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei
contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di
formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle
rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato” (cfr.: Tribunale Milano, 29/01/2015; conforme:
Tribunale di Milano, 20/11/2024 n. 10117). In terz'ordine che: “l'ammortamento alla francese
non comporta la violazione del divieto di anatocismo, posto che in tal caso la quota di interessi
dovuta per ciascuna rata di ammortamento è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul
capitale residuo, mentre l'anatocismo consiste nella diversa operazione di calcolare interessi sugli interessi” (cfr.: Tribunale di Milano, 8/03/2016 n. 3012).
5.- Resta da sottoporre a disamina l'ultima argomentazione sviluppata dall'enunciato opponente al punto D) dell'atto di citazione introduttivo della vertenza processuale per prendere posizione contro il provvedimento monitorio impugnato. Con esso denuncia, in estrema sintesi, che la somma degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora applicati ai due nominati mutui determina il superamento del tasso soglia in materia di usura. Richiamando a supporto di
15 tale motivo di opposizione la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 350 del 9 Gennaio
2013. Per giustificare la decisione di valutare giuridicamente illegittima e infondata l'obiezione qui considerata, bisogna rilevare che, l'assunto su cui si basa è assolutamente erroneo. In effetti, la nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 350/2013, che l'attore ha impropriamente richiamato in seno al ricordato atto di citazione per avvalorare l'anzidetta doglianza e le proprie pretese, si è limitata a statuire ben altro. Segnatamente, l'astratta riconducibilità degli interessi moratori al vaglio di una eventuale usurarietà di cui alla legge n. 108/1996. Tuttavia, nel suo ambito non è stato precisato, nel merito, quale è l'effettivo parametro di riferimento, se, cioè, allo scopo di accertare il tasso soglia gli interessi moratori e quelli corrispettivi devono, o meno, sommarsi. Or dunque, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, rispetto al quale, essendo condivisibile, non vi è ragione di discostarsi, “gli interessi di mora non si cumulano al fine della valutazione di usuraietà di un contratto di finanziamento, in quanto i due tipi di tassi sono assai diversi tra loro per natura e funzioni, trattandosi di entità giuridicamente ed economicamente disomogenee, costituendo i primi la remunerazione del capitale concesso in credito ed i secondi quella del risarcimento del danno, dovuto in caso di inadempimento del conseguente obbligo restitutorio, come conferma la stessa rubrica dell'art.
1224 c.c.” (cfr., in tal senso: Trib. Roma, 16/09/2014; Trib. Napoli, 15/04/2014; Trib. Napoli,
18/04/2014; Trib. Verona, 28/04/2014). Rispetto a tale evoluzione della giurisprudenza di merito la Suprema Corte di Cassazione ha elaborato un principio, che la recepisce.
Riconoscendo che: “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore
è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta” (cfr.: Cass. Civ., Sez. III, 8/05/2019 n. 17447; conforme: Cass., Sez. I, ordinanza n. 14214 del 5/05/2022).
Alla luce delle considerazioni e delle argomentazioni che precedono, afferenti alle obiezioni dedotte dal SI per contestare la pretesa creditoria azionata dalla Parte_1
16 nei propri riguardi, l'opposizione in esame si configura non Controparte_1
accoglibile. Di conseguenza, l'ingiunzione di pagamento oggetto del contendere deve essere confermata nei confronti del prefato opponente.
6.- Infine, tenuto conto della particolare complessità delle questioni trattate, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del procedimento de quo.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, la nullità parziale delle fideiussioni omnibus prestate il 13 Gennaio 2016 e il 30 Maggio 2027 dalla SIa a Parte_2 beneficio del SI , quale titolare dell'omonima ditta, e a favore della Parte_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, limitatamente al II e al III comma dell'art. 1 e all'ultimo comma dell'art. 5 delle stesse;
- per l'effetto, revoca nei confronti della predetta opponente il decreto ingiuntivo n.
612/2021, emesso dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 15 Giugno 2021/6 Luglio 2021, su istanza e nell'interesse della Controparte_1 in persona del suo procuratore speciale, quale procuratrice speciale della
[...]
, notificatole il 7 Luglio 2021; Controparte_2
- rigetta, per le argomentazioni superiormente illustrate, l'opposizione proposta dal prefato avverso il cennato provvedimento monitorio;
Parte_1
- per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutiva la menzionata ingiunzione di pagamento nei riguardi del SI;
Parte_1
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 15 Aprile 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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