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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4702 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giulio Cataldi Presidente dr. Michele Caccese Consigliere dr.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2996/2019 R.G., riservata in decisione all'udienza dell'1.10.2025;
TRA
(C.F. n. ), rappresentata e difesa, in forza di procura Parte_1 CodiceFiscale_1 alle liti allegata all'atto di appello, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Pasquale
ND (C.F. n. e UN PA (C.F. n. ), C.F._2 C.F._3 presso lo studio dei quali, in Melito (Na), alla via Campania, n.25, elettivamente domicilia;
Appellante
E
(C.F. n. ), rappresentato e difeso, in forza di procura alle Controparte_1 C.F._4 liti allegata alla comparsa di costituzione in giudizio di appello, dall'avv. Pasquale Tremiterra (C.F.
n. ), presso il cui studio in Afragola (Na), alla via Settembrini, n.17, C.F._5 elettivamente domicilia;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 918/2019 del Tribunale di Napoli Nord,depositata in data
4.4.2019.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione , con atto di citazione notificato in data 13 giugno 2019, ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi a questa Corte, per proporre appello avverso la sentenza n. Controparte_1
918/2019 del Tribunale di Napoli Nord, depositata in data 4.4.2019, con cui era dichiarato risolto il contratto preliminare di compravendita, registrato in data 1.8.2013, al numero 4755/3, avente ad oggetto il cespite sito in Orta di Atella (CE), alla via Gandhi – Parco Anturium 2, per grave inadempimento della promittente venditrice, convenuta nel giudizio di primo grado, odierna appellante, con condanna di quest'ultima al pagamento in favore di , attore nel Parte_2 giudizio di primo grado, odierno appellato, della somma di € 40.000,00, a titolo di restituzione del doppio della caparra confirmatoria, oltre che delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio che, in via preliminare, ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., dei documenti prodotti per la prima volta nel giudizio di secondo grado dall'appellante, rimasta contumace in primo grado;
ha resistito all'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, la causa, a seguito di un provvedimento della Presidente della Corte di Appello di riorganizzazione e riequilibrio dei ruoli delle sezioni civili, è transitata dalla Settima Sezione Civile alla Terza Sezione
Civile, dinanzi alla quale è stata fissata l'udienza collegiale del 24.9.2025 (a cui è stata anticipata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.2.2026, originariamente fissata dal Collegio della
Settima Sezione Civile).
All'udienza del 24.9.2025, nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza dell'1.10.2025; alla predetta udienza dell'1.10.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
In conseguenza della mancata comparizione delle parti, nel corso del giudizio di appello, all'udienza del 24.9.2025 ed alla successiva udienza dell'1.10.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2015).
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie. Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e Dichiara estinto il giudizio di appello, ex artt.
181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, in data 1° ottobre 2025
Il consigliere est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giulio Cataldi Presidente dr. Michele Caccese Consigliere dr.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2996/2019 R.G., riservata in decisione all'udienza dell'1.10.2025;
TRA
(C.F. n. ), rappresentata e difesa, in forza di procura Parte_1 CodiceFiscale_1 alle liti allegata all'atto di appello, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Pasquale
ND (C.F. n. e UN PA (C.F. n. ), C.F._2 C.F._3 presso lo studio dei quali, in Melito (Na), alla via Campania, n.25, elettivamente domicilia;
Appellante
E
(C.F. n. ), rappresentato e difeso, in forza di procura alle Controparte_1 C.F._4 liti allegata alla comparsa di costituzione in giudizio di appello, dall'avv. Pasquale Tremiterra (C.F.
n. ), presso il cui studio in Afragola (Na), alla via Settembrini, n.17, C.F._5 elettivamente domicilia;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 918/2019 del Tribunale di Napoli Nord,depositata in data
4.4.2019.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione , con atto di citazione notificato in data 13 giugno 2019, ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi a questa Corte, per proporre appello avverso la sentenza n. Controparte_1
918/2019 del Tribunale di Napoli Nord, depositata in data 4.4.2019, con cui era dichiarato risolto il contratto preliminare di compravendita, registrato in data 1.8.2013, al numero 4755/3, avente ad oggetto il cespite sito in Orta di Atella (CE), alla via Gandhi – Parco Anturium 2, per grave inadempimento della promittente venditrice, convenuta nel giudizio di primo grado, odierna appellante, con condanna di quest'ultima al pagamento in favore di , attore nel Parte_2 giudizio di primo grado, odierno appellato, della somma di € 40.000,00, a titolo di restituzione del doppio della caparra confirmatoria, oltre che delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio che, in via preliminare, ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., dei documenti prodotti per la prima volta nel giudizio di secondo grado dall'appellante, rimasta contumace in primo grado;
ha resistito all'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, la causa, a seguito di un provvedimento della Presidente della Corte di Appello di riorganizzazione e riequilibrio dei ruoli delle sezioni civili, è transitata dalla Settima Sezione Civile alla Terza Sezione
Civile, dinanzi alla quale è stata fissata l'udienza collegiale del 24.9.2025 (a cui è stata anticipata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.2.2026, originariamente fissata dal Collegio della
Settima Sezione Civile).
All'udienza del 24.9.2025, nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza dell'1.10.2025; alla predetta udienza dell'1.10.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
In conseguenza della mancata comparizione delle parti, nel corso del giudizio di appello, all'udienza del 24.9.2025 ed alla successiva udienza dell'1.10.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2015).
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie. Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e Dichiara estinto il giudizio di appello, ex artt.
181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, in data 1° ottobre 2025
Il consigliere est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi