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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 14/02/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00620/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00833/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 833 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Elena Vengu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno, Prefettura di Milano, non costituito in giudizio;
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 1313/2024, resa tra le parti
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Roberto Prossomariti;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Premesso che:
- il sig. -OMISSIS- (cittadino -OMISSIS-) impugnava di fronte al TAR Lombardia, con richiesta di misure cautelari, il provvedimento della Prefettura di Milano – Sportello unico per l’immigrazione -OMISSIS-, con cui era stata rigettata la sua istanza di emersione da lavoro irregolare;
- l’istanza era stata presentata ai sensi dell’art. 103 del DL n. 34 del 2020, che, durante l’emergenza pandemica, aveva introdotto forme straordinarie di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico;
- nel caso di specie il sig. -OMISSIS- (cittadino -OMISSIS-) aveva presentato domanda per assumere il sig. -OMISSIS- con contratto di lavoro subordinato in ambito domestico;
- l’istanza era stata rigettata poiché i dati anagrafici dei documenti del datore di lavoro non erano univoci;
- in particolare, mentre nella domanda e nel documento di identità risultava -OMISSIS- il nome e -OMISSIS- il cognome, nel permesso di soggiorno -OMISSIS- risultava essere il nome e -OMISSIS- il cognome;
- il TAR Lombardia, con ordinanza n. 1313/2024 del 13.11.2024, respingeva la domanda cautelare, rilevando che «non è stata presentata alcuna documentazione idonea a dimostrare che il titolare del permesso di soggiorno (-OMISSIS- -OMISSIS-) sia la stessa persona titolare del passaporto e della domanda di emersione (-OMISSIS- -OMISSIS-), non trattandosi di generico mancato abbinamento di permesso di soggiorno all’anagrafica fornita»;
- avverso la predetta ordinanza il sig. -OMISSIS- ricorreva in appello;
Considerato che:
- l’odierno appellante già in data -OMISSIS- aveva depositato in giudizio una dichiarazione del Consolato -OMISSIS- che chiariva come -OMISSIS- (rispettivamente nome e cognome corretti) e -OMISSIS- -OMISSIS- fossero la stessa persona e, dunque, appare chiaro come l’equivoco sia frutto di un mero errore materiale nella redazione dei documenti;
- anche a fronte del preavviso di rigetto inviato dalla Prefettura il comportamento degli istanti appare scusabile;
- come motivazione con cui si preannunciava il rigetto veniva, infatti, indicato semplicemente «nessun permesso di soggiorno abbinato all’anagrafica fornita»;
- a fronte del rilievo di cui sopra gli istanti si limitavano a trasmettere nuovamente il permesso di soggiorno, senza avvedersi dell’erronea anagrafica riportata nella documentazione già inviata;
- il principio di buona fede quale canone dell’azione amministrativa autoritativa ispira l’istituto del soccorso istruttorio, la cui attivazione si impone a fronte di mere irregolarità amministrative sanabili. Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è tenuto a chiedere le integrazioni documentali utili alla più completa istruttoria procedimentale, non potendosi limitare ad addurre l’incompletezza dei documenti posti a supporto dell’istanza per concludere nel senso dell’adozione di un provvedimento negativo, senza aver prima posto il soggetto istante in condizione di completare l’istanza in questione (Cons. Stato, sez. III, 16 gennaio 2025, n. 333);
- ad una sommaria cognizione, propria della fase cautelare, sembrano esservi fondate ragioni che inducono a ritenere illegittimo il provvedimento impugnato per la mancata (o comunque inadeguata) attivazione del soccorso istruttorio sugli errori presenti nella documentazione del datore di lavoro;
- anche il periculum in mora appare sussistente, atteso il rischio di espulsione dal territorio nazionale che grava sull’appellante, rischio che può essere scongiurato dalla sospensione del provvedimento impugnato, posto che la legge impedisce l’espulsione nelle more della definizione del procedimento (art. 103, comma 17, DL n. 34/2020).
Alla luce di quanto sopra l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere sospeso.
La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello (Ricorso numero: 833/2025) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare proposta in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
SA De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | SA De Nictolis |
IL SEGRETARIO