TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 10/04/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 420 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
, in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso, come da procura congiunta al ricorso P.IVA_1 introduttivo, dall'Avv. Esther Gatti presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Casale Monferrato, via Alessandro Della Rovere n. 5
- ATTORE -
CONTRO
e/o suoi eredi collettivamente e impersonalmente e/o suoi aventi CP_1
causa, contumace
- CONVENUTA -
OGGETTO: usucapione
1 All'udienza del 13.3.2025 il procuratore dell'attore precisava le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente,
I) accertare e dichiarare, in ragione di quanto esposto ed allegato e valutati gli esiti dell'istruttoria compiuta, che il , in persona del Sindaco pro Parte_1
tempore, ha acquistato, in virtù di maturata usucapione, il diritto di proprietà del bene immobile in questione, catastalmente identificato come segue: Fabbricato Diruto censito al Catasto Terreni del Comune di Rosignano Monferrato (AL), al Foglio 11, Particella
290, Qualità fabbricato diruto;
superficie: 1 are, 89 ca;
II) ordinare ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate e dei RR.II. di effettuare le conseguenti trascrizioni, modifiche ed attività necessarie a che la nuova situazione di diritto risulti evidenziata, esonerandoli da ogni responsabilità ed ingerenza;
III) condannare il/i convenuto/i alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 37/2018 e dal d.m. n. 147/2022), oltre spese e oneri accessori) in caso di resistenza in giudizio.”
Motivi della decisione
1. - La decisione della presente causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281 quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. il Parte_1
conveniva nel presente giudizio (e/o i suoi eredi collettivamente e CP_1
impersonalmente e/o i suoi aventi causa), esponendo di possedere da oltre venti anni e in maniera continuativa il compendio immobiliare catastalmente identificato come segue: fabbricato diruto censito al Catasto Terreni del Comune di Rosignano
Monferrato (AL), fg. 11, part. 290, qualità fabbricato diruto, superficie 1 are 89 ca.
Aggiungeva che l'immobile era costituito da un fabbricato a suo tempo destinato al culto, sito in Rosignano Monferrato, frazione San Martino, via Luparia;
l'area complessiva del sedime era di circa mq. 200, mentre il manufatto edilizio misurava
2 circa mq. 72.
Il ricorrente precisava che il fabbricato consisteva in un piccolo manufatto a unica camera con struttura portante in mattoni e pietra da cantoni con paramento a vista, con corsi ordinati e alterni e con un cornicione sommitale in mattoni. La facciata principale era esclusivamente in mattoni e sui lati est e ovest la continuità del paramento era interrotta da lesene utilizzate come elemento decorativo. Sempre sul fronte principale, in posizione centrale, era collocato il portone di accesso, costituito da serramento in legno pericolante. Sul lato est era presente un'ulteriore apertura, una finestra alta senza serramento.
Il deduceva di possedere l'immobile uti dominus da ben oltre venti anni, in Pt_1
maniera continua e pacifica. Il possesso poteva farsi pacificamente decorrere dal 1998, anno in cui erano state formalizzate le prime interrogazioni alla Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio circa eventuali vincoli sull'immobile. Il ricorrente aveva sempre sostenuto tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, come noto alla comunità nella quale l'immobile stesso era inserito. Il possesso era sempre stato esercitato per intero, in modo pieno ed esclusivo, senza interruzioni, con un comportamento riconducibile all'esserne pieno proprietario, senza avere mai ricevuto o subito né dall'intestataria catastale né da suoi eventuali eredi e/o aventi causa CP_1
alcun tipo di contestazione o atti di rivendicazione. Il aveva inoltre delimitato Pt_1 il confine del compendio, vietando l'accesso al personale non autorizzato.
Il ricorrente aggiungeva che la così come gli eventuali eredi, erano CP_1 irrintracciabili. Nell'iscrizione catastale non era riportato alcun dato anagrafico della stessa e non vi era traccia di eventuale successione nei registri immobiliari. Neppure risultavano formalità, quali trascrizioni, iscrizioni, annotazioni.
Il Comune chiedeva pertanto che, accertato il possesso ininterrotto, fosse dichiarato l'intervenuto acquisto da parte sua, per usucapione, della proprietà dell'immobile.
Veniva effettuata la notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, ma la parte convenuta non si costituiva in giudizio ed era dichiarata contumace.
All'esito dell'ammissione e assunzione delle prove orali richieste dall'attore e previa precisazione delle conclusioni, la causa era riservata in decisione.
3. - Si deve premettere che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la
3 controversia avente ad oggetto l'accertamento in favore di un Comune dell'usucapione della proprietà di un immobile intestato a un privato. Ciò vale anche nell'ipotesi di pregressa occupazione usurpativa di un fondo, dal momento che l'eventuale usucapione della proprietà di quest'ultimo non è immediatamente riconducibile al pregresso esercizio del potere espropriativo, ma ne costituisce una conseguenza meramente occasionale (v. Cass. civ., sez. un., 11.7.2017 n. 17110).
Più in generale si riconosce la possibilità giuridica dell'ente pubblico di acquistare la proprietà di un immobile per usucapione. Ancora recentemente la Suprema Corte ha infatti statuito che “l'occupazione usurpativa di un fondo da parte della P.A. è compatibile con l'usucapione del fondo medesimo da parte dell'ente occupante, in quanto la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo, che connota detta occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, col limite di diritto comune dell'intervenuta usucapione” (v. Cass. civ., sez. II, 28.6.2023 n.
18445).
4. - Peraltro, quanto al merito, la domanda così come proposta dal
[...]
nel presente giudizio non può trovare accoglimento. Parte_1
In effetti nel ricorso introduttivo l'immobile oggetto della domanda di usucapione è così individuato: “catastalmente identificato come segue: Fabbricato Diruto censito al
Catasto Terreni del Comune di Rosignano Monferrato (AL), al Foglio 11, Particella
290, Qualità fabbricato diruto;
superficie: 1 are, 89 ca”.
Il bene viene identificato con la particella “290” sia nella narrativa dell'atto, sia nelle conclusioni, sia nei capitoli di prova testimoniale dedotti.
Invece tanto la documentazione ipotecaria e catastale versata in atti (v. docc. 1 e 3), quanto la relazione tecnica del Geom. (v. doc. 2), sono relative a un bene Per_1 identificato con la particella “230”.
Tale discrasia risulta insanabile, stante anche la contumacia della parte convenuta.
Infatti il ricorso introduttivo - che è stato oggetto di notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - non menziona mai la particella “230”, ma sempre e soltanto la particella “290”. Il contraddittorio è stato dunque instaurato con riferimento a un bene diverso da quello risultante dalla documentazione versata in atti.
Anche in sede di precisazione delle conclusioni l'attore ha ribadito la propria domanda riferita all'immobile censito alla particella “290”.
4 La parte non ha provveduto ad alcuna tempestiva attività processuale di modificazione della domanda. Anzi, come detto, ha riferito anche le proprie istanze istruttorie testimoniali a un bene individuato dalla particella “290”.
In tal modo non solo il “thema decidendum”, ma pure il “thema probandum” del presente giudizio sono stati definiti in relazione alla particella “290”.
E' appena il caso di osservare che il ben potrà promuovere un nuovo Pt_1
giudizio, instaurando il relativo contraddittorio, con riferimento al bene correttamente identificato.
In considerazione delle ragioni della decisione e della natura della causa, nonché della mancata costituzione della convenuta, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando:
1) - rigetta le domande come proposte nel ricorso introduttivo dal Parte_1
nei confronti di (e/o suoi eredi collettivamente e
[...] CP_1
impersonalmente e/o suoi aventi causa);
2) - compensa integralmente tra le parti le spese di causa.
Vercelli, 9 aprile 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
, in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso, come da procura congiunta al ricorso P.IVA_1 introduttivo, dall'Avv. Esther Gatti presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Casale Monferrato, via Alessandro Della Rovere n. 5
- ATTORE -
CONTRO
e/o suoi eredi collettivamente e impersonalmente e/o suoi aventi CP_1
causa, contumace
- CONVENUTA -
OGGETTO: usucapione
1 All'udienza del 13.3.2025 il procuratore dell'attore precisava le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente,
I) accertare e dichiarare, in ragione di quanto esposto ed allegato e valutati gli esiti dell'istruttoria compiuta, che il , in persona del Sindaco pro Parte_1
tempore, ha acquistato, in virtù di maturata usucapione, il diritto di proprietà del bene immobile in questione, catastalmente identificato come segue: Fabbricato Diruto censito al Catasto Terreni del Comune di Rosignano Monferrato (AL), al Foglio 11, Particella
290, Qualità fabbricato diruto;
superficie: 1 are, 89 ca;
II) ordinare ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate e dei RR.II. di effettuare le conseguenti trascrizioni, modifiche ed attività necessarie a che la nuova situazione di diritto risulti evidenziata, esonerandoli da ogni responsabilità ed ingerenza;
III) condannare il/i convenuto/i alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 37/2018 e dal d.m. n. 147/2022), oltre spese e oneri accessori) in caso di resistenza in giudizio.”
Motivi della decisione
1. - La decisione della presente causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281 quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. il Parte_1
conveniva nel presente giudizio (e/o i suoi eredi collettivamente e CP_1
impersonalmente e/o i suoi aventi causa), esponendo di possedere da oltre venti anni e in maniera continuativa il compendio immobiliare catastalmente identificato come segue: fabbricato diruto censito al Catasto Terreni del Comune di Rosignano
Monferrato (AL), fg. 11, part. 290, qualità fabbricato diruto, superficie 1 are 89 ca.
Aggiungeva che l'immobile era costituito da un fabbricato a suo tempo destinato al culto, sito in Rosignano Monferrato, frazione San Martino, via Luparia;
l'area complessiva del sedime era di circa mq. 200, mentre il manufatto edilizio misurava
2 circa mq. 72.
Il ricorrente precisava che il fabbricato consisteva in un piccolo manufatto a unica camera con struttura portante in mattoni e pietra da cantoni con paramento a vista, con corsi ordinati e alterni e con un cornicione sommitale in mattoni. La facciata principale era esclusivamente in mattoni e sui lati est e ovest la continuità del paramento era interrotta da lesene utilizzate come elemento decorativo. Sempre sul fronte principale, in posizione centrale, era collocato il portone di accesso, costituito da serramento in legno pericolante. Sul lato est era presente un'ulteriore apertura, una finestra alta senza serramento.
Il deduceva di possedere l'immobile uti dominus da ben oltre venti anni, in Pt_1
maniera continua e pacifica. Il possesso poteva farsi pacificamente decorrere dal 1998, anno in cui erano state formalizzate le prime interrogazioni alla Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio circa eventuali vincoli sull'immobile. Il ricorrente aveva sempre sostenuto tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, come noto alla comunità nella quale l'immobile stesso era inserito. Il possesso era sempre stato esercitato per intero, in modo pieno ed esclusivo, senza interruzioni, con un comportamento riconducibile all'esserne pieno proprietario, senza avere mai ricevuto o subito né dall'intestataria catastale né da suoi eventuali eredi e/o aventi causa CP_1
alcun tipo di contestazione o atti di rivendicazione. Il aveva inoltre delimitato Pt_1 il confine del compendio, vietando l'accesso al personale non autorizzato.
Il ricorrente aggiungeva che la così come gli eventuali eredi, erano CP_1 irrintracciabili. Nell'iscrizione catastale non era riportato alcun dato anagrafico della stessa e non vi era traccia di eventuale successione nei registri immobiliari. Neppure risultavano formalità, quali trascrizioni, iscrizioni, annotazioni.
Il Comune chiedeva pertanto che, accertato il possesso ininterrotto, fosse dichiarato l'intervenuto acquisto da parte sua, per usucapione, della proprietà dell'immobile.
Veniva effettuata la notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, ma la parte convenuta non si costituiva in giudizio ed era dichiarata contumace.
All'esito dell'ammissione e assunzione delle prove orali richieste dall'attore e previa precisazione delle conclusioni, la causa era riservata in decisione.
3. - Si deve premettere che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la
3 controversia avente ad oggetto l'accertamento in favore di un Comune dell'usucapione della proprietà di un immobile intestato a un privato. Ciò vale anche nell'ipotesi di pregressa occupazione usurpativa di un fondo, dal momento che l'eventuale usucapione della proprietà di quest'ultimo non è immediatamente riconducibile al pregresso esercizio del potere espropriativo, ma ne costituisce una conseguenza meramente occasionale (v. Cass. civ., sez. un., 11.7.2017 n. 17110).
Più in generale si riconosce la possibilità giuridica dell'ente pubblico di acquistare la proprietà di un immobile per usucapione. Ancora recentemente la Suprema Corte ha infatti statuito che “l'occupazione usurpativa di un fondo da parte della P.A. è compatibile con l'usucapione del fondo medesimo da parte dell'ente occupante, in quanto la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo, che connota detta occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, col limite di diritto comune dell'intervenuta usucapione” (v. Cass. civ., sez. II, 28.6.2023 n.
18445).
4. - Peraltro, quanto al merito, la domanda così come proposta dal
[...]
nel presente giudizio non può trovare accoglimento. Parte_1
In effetti nel ricorso introduttivo l'immobile oggetto della domanda di usucapione è così individuato: “catastalmente identificato come segue: Fabbricato Diruto censito al
Catasto Terreni del Comune di Rosignano Monferrato (AL), al Foglio 11, Particella
290, Qualità fabbricato diruto;
superficie: 1 are, 89 ca”.
Il bene viene identificato con la particella “290” sia nella narrativa dell'atto, sia nelle conclusioni, sia nei capitoli di prova testimoniale dedotti.
Invece tanto la documentazione ipotecaria e catastale versata in atti (v. docc. 1 e 3), quanto la relazione tecnica del Geom. (v. doc. 2), sono relative a un bene Per_1 identificato con la particella “230”.
Tale discrasia risulta insanabile, stante anche la contumacia della parte convenuta.
Infatti il ricorso introduttivo - che è stato oggetto di notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - non menziona mai la particella “230”, ma sempre e soltanto la particella “290”. Il contraddittorio è stato dunque instaurato con riferimento a un bene diverso da quello risultante dalla documentazione versata in atti.
Anche in sede di precisazione delle conclusioni l'attore ha ribadito la propria domanda riferita all'immobile censito alla particella “290”.
4 La parte non ha provveduto ad alcuna tempestiva attività processuale di modificazione della domanda. Anzi, come detto, ha riferito anche le proprie istanze istruttorie testimoniali a un bene individuato dalla particella “290”.
In tal modo non solo il “thema decidendum”, ma pure il “thema probandum” del presente giudizio sono stati definiti in relazione alla particella “290”.
E' appena il caso di osservare che il ben potrà promuovere un nuovo Pt_1
giudizio, instaurando il relativo contraddittorio, con riferimento al bene correttamente identificato.
In considerazione delle ragioni della decisione e della natura della causa, nonché della mancata costituzione della convenuta, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando:
1) - rigetta le domande come proposte nel ricorso introduttivo dal Parte_1
nei confronti di (e/o suoi eredi collettivamente e
[...] CP_1
impersonalmente e/o suoi aventi causa);
2) - compensa integralmente tra le parti le spese di causa.
Vercelli, 9 aprile 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
5