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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 03/07/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 3086/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. COSTA MARCELLA e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. COSTA MARCELLA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 12/02/2025, con cui e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto di regolare l'affidamento, i tempi di permanenza e il mantenimento di Persona_1
(4.7.22);
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 17.2.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) Cessazione della coabitazione tra le parti, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, i quali, nel reciproco rispetto, si impegnano a collaborare Persona_1 fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendole, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
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3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute ed ai relativi costi saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di , nonché delle effettive possibilità economiche Persona_1 dei genitori;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé la figlia anche tenuto conto delle attività svolte da e di cui al Piano Genitoriale che si allega (doc. 09). Persona_1
4) La sig.ra ntro e non oltre la fine del mese di giugno 2025 si trasferirà insieme alla figlioletta presso un Pt_2 appartamento già individuato, sito sempre nel Comune di Roccafranca. Pertanto, la figlia minore avrà ivi la residenza e il collocamento prevalente presso la madre.
5) In ordine alle frequentazioni tra padre e figlia minore, le parti si regolano come segue. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlioletta, ancora in tenera età, quando lo desideri, previo accordo con la madre, almeno un giorno infrasettimanale, tendenzialmente il mercoledì, dall'uscita da scuola sino alla mattina del giovedì (o anche giorno diverso da concordarsi sempre comprensivo di pernottamento); il padre terrà con sé anche a week-end alternati con la madre, dal sabato Persona_1 mattina alle ore 10,00 sino alla domenica sera alle ore 21,00; il padre curerà il ritiro e l'accompagnamento della minore da e a scuola, nonché da e alla casa materna, quando avrà la figlia con sé, anche con l'ausilio dei nonni (cfr. infra n. 12). Il padre trascorrerà con la figlia minore sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, alternando con la madre, ogni anno, il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
il padre terrà con sé la figlia tre giorni, anche non consecutivi, durante le festività pasquali, alternando con la madre ogni anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con i genitori due settimane anche non consecutive in un periodo da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Il tutto fatto salvo ogni più ampio o diverso accordo tra i genitori, a fronte degli impegni lavorativi dei medesimi e di quelli scolastici ed extra scolastici della minore, secondo flessibilità ed alternanza. Tenuto conto della tenera età di , i genitori si impegnano ad estendere gradualmente i tempi di Persona_1 frequentazione tra la minore e il padre non collocatario con la crescita della figlia.
7) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore, e fino all'indipendenza economica della stessa, la somma mensile di €uro 300,00 (trecento), da corrispondere entro il giorno 20 (venti) di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate che la madre gli trasmetterà; somma da aggiornare annualmente in base agli indici ISTAT (base di calcolo dal mese successivo a quello del provvedimento giudiziale).
8) I genitori concordano che graveranno su entrambi nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie non comprese nel mantenimento ordinario, specificando che tali sono quelle di cui al Protocollo Tribunale di Brescia 14.07.2016, che dichiarano di voler applicare al presente accordo di separazione. La spesa per la retta della scuola dell'infanzia frequentata dalla minore (compresa la mensa) sarà a carico dei genitori nella misura del 50%.
9) Il sig. orrisponderà alla sig.ra nche una somma pari alla metà del canone di locazione Pt_1 Pt_2 mensile relativo all'immobile dove madre e figlia andranno ad abitare sito nel Comune di Roccafranca (BS).
10) L'assegno unico INPS sarà percepito al 100% dalla sig.ra mentre le detrazioni fiscali saranno fruite Pt_2 da entrambi i genitori in misura paritaria.
11) I genitori sin da ora si impegnano e perciò si obbligano a far frequentare alla figlia la scuola dell'infanzia e, indi, la scuola primaria site nel Comune di Roccafranca (BS), autorizzando da subito l'iscrizione della stessa presso tali istituti.
12) I genitori, anche alla luce dei propri impegni lavorativi, si autorizzano reciprocamente ad avvalersi dell'ausilio dei nonni materni e paterni nella gestione quotidiana della minore, ivi compresi i compiti di accompagnamento e prelievo della minore a e presso la scuola, precisando che per tale incombente, ove necessario, rilasceranno ai nonni apposita delega.
13) Il sig. i impegna a concedere in prestito d'uso alla sig.ra a vettura di sua proprietà di Pt_1 Pt_2 marchio FIAT 500X e targata GK 564 WR (doc. 10), affinché se ne serva per i suoi spostamenti nella fascia oraria dalle
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ore 8,00 alle ore 18,00 per un periodo massimo di diciotto mesi decorrenti dalla data odierna. Le eventuali variazioni della suddetta fascia oraria andranno comunicate dalla sig.ra l sig. il cui assenso è necessario ai Pt_2 Pt_1 fini del legittimo utilizzo della vettura. Inoltre, l'eventuale proroga della durata del prestito andrà concordata tra le parti.
14) I genitori si danno reciprocamente atto di aver provveduto a comporre con reciproca soddisfazione tutte le eventuali questioni di natura economica, anche con riferimento alla già avvenuta suddivisione di arredi e suppellettili già presenti nell'abitazione di attuale residenza, sicché nessuno dei due genitori vanti nei confronti dell'altro rivendicazioni derivanti dalla convivenza. La sig.ra in da ora rinuncia all'assegnazione dell'abitazione sita in Roccafranca (BS) Pt_2 alla via Fiume Oglio n. 30, con quanto in essa contenuto, che riconosce essere di proprietà esclusiva del sig. Pt_1
15) Le parti, infine, si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio.
16) Le spese di causa sono da intendersi integralmente compensate tra le parti»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 03/07/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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