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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 13/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sulmona, dott.ssa Irene Giamminonni, in funzione di giudice monocratico all'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 189 c.p.c. del 26.2.2025 tenuta con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 412/2023 tra
, (C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/09/1951
Elettivamente domiciliato in a Sulmona in Via Cappuccini n. 104/A presso e nello studio dell'avv. Mauro Sciullo che lo rappresenta e difende in virtù di mandato, il quale dichiara domicilio digitale alla casella PEC come da Email_1 procura in atti
Attore
CONTRO
in persona del Vicepresidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione, Dott. con sede legale in Brescia, via Controparte_2
Corfù 102, C.F. e P.IVA , iscritta all'Albo delle Banche di cui P.IVA_1 all'art. 13 del Testo Unico Bancario (TUB) al numero 8074
Rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, dall'Avv. Giuseppe Le Fosse ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Brescia, Via Corfù n. 102, con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
Convenuta
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I' comma c.p.c.)
Conclusioni: come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pag. 1/15 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha convenuto in giudizio, previa rituale notificazione dell'atto di citazione, le società al fine di sentire accogliere le conclusioni Controparte_1 seguenti conclusioni: “In via preliminare 1) sospendere l'efficacia esecutiva del titolo inaudita altera parte;
2) dichiarare il difetto di legittimità processuale in capo alla
(C.F. P.I. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t. Nel merito: IN VIA PRINCIPALE 1) dichiarare, per le ragioni tutte dedotte,
l'inefficacia/nullità del precetto notificato in data 04/07/2023 unitamente a contratto di mutuo fondiario (repertorio n. 137.303 – raccolta n. 32.375) munito di formula esecutiva apposta in data 18/02/2021; IN VIA SUBORDINATA 1) dichiarare, per le ragioni tutte dedotte, la nullità/inefficacia parziale per la somma eccedente come riportata nel precetto notificato in data 04/07/2023 unitamente a contratto di mutuo fondiario (repertorio n. 137.303 – raccolta n. 32.375) munito di formula esecutiva apposta in data 18/02/2021. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
A sostegno della domanda azionata ha, sinteticamente, riferito:
che con atto di precetto notificato in data 04/07/2023 (notifica perfezionata il successivo 17/06/2021) unitamente a contratto di mutuo fondiario (repertorio n. 137.303 – raccolta n. 32.375) munito di formula esecutiva apposta in data
18/02/2021 la società intimava al sig. , Controparte_1 Parte_1 nella qualità di garante, il pagamento della complessiva somma di €
181.289,43;
che l'intimante asserisce di essere cessionaria di crediti pecuniari deteriorati individuabili in blocco ed acquistati pro soluto il 28/09/2022 dalla CP_3
;
[...]
che la stessa afferma di aver trovato un accordo a Controparte_1 liberazione degli eredi di uno dei garanti incassando la somma di € 80.000,00
“…portata anch'essa a deconto del maggior credito vantato;
che vi è difetto di legittimazione attiva in capo al cessionario del credito, non essendovi menzione alcuna, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n.118 del 08/10/2022, della cessione del credito da parte della CP_4 in favore della
[...] Controparte_5
pag. 2/15 che non basta la semplice comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale menzionata per provare una qualsivoglia titolarità del credito;
il sig. nella sua qualità, non è stato mai notiziato dell'avvenuta Pt_1 cessione del credito della in capo ad altre società; Controparte_4
che a pag. 17 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 118 del
08/10/2022 si legge che la a concluso, nell'ambito di Controparte_1 un'operazione di cartolarizzazione, contratti di cessione con la CP_3
in nessun caso è menzionata la né tantomeno
[...] Controparte_4 che le posizioni facenti capo alla stessa siano state cartolarizzate alla POP
2018 srl;
CP_3
che nel computo delle somme residue ancora da versare dal sig. si Pt_1 dovrà necessariamente tenere in considerazione la sola propria quota ideale poiché è venuta meno la solidarietà passiva tra i garanti fideiussori a seguito del predetto atto di transazione;
che, da ultimo, il sig. si riserva, qualora la transazione tra gli eredi Pt_1 [...]
e la bbia avuto ad oggetto l'intero debito, di Per_1 Controparte_1 poter dichiarare di “volerne profittare”, estendendo gli effetti della transazione anche nei suoi rapporti col creditore;
Controparte_1
che sussistono i presupposti per la concessione della sospensione degli effetti del precetto.
Da qui le conclusioni di cui all'atto di citazione, non modificate con la memoria di trattazione ex art. 171 ter c.p.c., I termine in quanto non depositata.
1.1. Si è costituita in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “In via preliminare:- accertare e dichiarare la titolarità del diritto e la legittimazione attiva in capo a ad agire Controparte_1 esecutivamente in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato in data
30.11.2006 a rogito Notaio Dott. – Rep. n. 137.303 – Racc. n. Persona_2
32.375 -, munito di formula esecutiva in seconda copia in data 18.02.2021;In via principale: accertare e dichiarare che l'atto di precetto, notificato, in uno al titolo esecutivo, in data 04.07.2023 al sig. è valido ed efficace per la Parte_1 somma di €. 173.854,087, oltre €. 508,30 per compensi, oltre interessi di mora sul
pag. 3/15 capitale come dovuti sino al saldo (in ogni caso nel rispetto del limite previsto della
L. 108/96), oltre all'IVA sulle competenze legali se dovuta, oltre al costo della notifica ed alle ulteriori spese occorrende.”
A supporto delle spiegate conclusioni ha affermato:
che in data 30.11.2006 ha concesso alla società Controparte_4 Parte_2
(C.F./P.IVA , con sede legale in Sulmona (AQ) in Via San Polo P.IVA_3
n. 46, un mutuo fondiario a rogito Notaio Dott. – Rep. n. Persona_2
137.303 – Racc. n. 32.375 -, munito di formula esecutiva garantito da ipoteca volontaria nonché da fideiussione specifica rilasciata dai sig.ri Parte_3
( ),
[...] CodiceFiscale_2 Parte_4
( ) e ( ; CodiceFiscale_3 Parte_1 CodiceFiscale_4
che successivamente, con atto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Territoriale di Bari il 14.07.2016 al n. 22014\1T, si è fusa Controparte_4 per incorporazione in Controparte_6
che alla data del 23.11.2017 il debito residuo per il suddetto mutuo fondiario ammontava a complessivi €. 702.973,26, di cui €. 684.045,17 per capitale residuo scaduto ed impagato ed €. 18.928,09 per interessi corrispettivi;
che in data 31.10.2018, con contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1- 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, cui è stata data pubblicità nella Gazzetta Ufficiale al n. 130 del 08.11.2018,
[...] ha ceduto il credito vantato nei confronti della Controparte_6 [...]
in forza del sopra richiamato contratto di finanziamento fondiario del Pt_2
30.11.2006 - Rep. n. 137.303 – Racc. n. 32.375 -, alla società CP_3
[...]
che essendosi parte mutuataria resa inadempiente nel pagamento delle rate del predetto mutuo, quale nuova titolare del credito de Controparte_3 quo, ha spiegato intervento nella pendente procedura esecutiva immobiliare n.
114/2020 R.G.E. – Tribunale di Pescara – incardinata da altro creditore in danno della per il recupero di quanto dovuto;
Parte_2
che in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari Controparte_1 deteriorati individuabili in blocco, stipulato in data 28.09.2022, ha acquistato pro soluto da ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Controparte_3
Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco;
pag. 4/15 che della avvenuta cessione è stata data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 118 del
08.10.2022;
che tra i crediti oggetto della predetta cessione è compreso quello vantato nei confronti della società NDG 5424-550305089; Parte_2
che si è quindi costituita ex art. 111 c.p.c. nella procedura Controparte_1 esecutiva immobiliare n. 114/2020 R.G.E. – Tribunale di Pescara – in data
12.10.2022, ha quindi depositato istanza ex art. 41 T.U.B. in data 19.10.2022, incassando in forza del contratto di finanziamento fondiario de quo la somma complessiva di €. 442.192,13;
che nelle more, ha inoltre trovato un accordo a liberazione Controparte_1 degli eredi del garante per fideiussione sig. per €. Parte_3
80.000,00;
che è stata data piena prova della legittimazione attiva della intimante;
che la transazione con gli eredi del fideiussore non ha Parte_3 avuto ad oggetto l'intero debito, come ricavabile dall'accordo sottoscritto;
che dunque deve escludersi che il goda del diritto di voler profittare Pt_1 della transazione ex art. 1304 c.c.;
che ove si ritenga che la transazione abbia intesto coinvolgere l'intero debito, nondimeno dovrà escludersi il diritto del sig. a voler profittare degli Pt_1 effetti dell'accordo, avendovi implicitamente rinunciato con la proposizione della spiegata opposizione al precetto;
di aver commesso un errore di calcolo nella individuazione da precettare, avendo portato in detrazione € 80.000,00 e non già 86.927,0433, in quanto, essendo il pagamento inferiore rispetto alla quota ideale, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto;
che, tuttavia, ciò non travolge l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente.
1.3. A seguito dell'istanza cautelare svolta da parte opponente, non sussistendo i presupposti per la concessione del provvedimento inaudita altera parte, è stata fissata udienza per l'instaurazione del contraddittorio e, all'esito, il Giudice, con provvedimento del 22.9.2023, ha accolto l'istanza limitatamente alla somma pag. 5/15 eccedente € 173.584,08, intimata a titolo di capitali ed interessi. Con decreto del
30.11.2023 il precedente giudicante ha differito l'udienza di prima comparizione al
15.2.2024. A tale udienza le parti, congiuntamente, hanno chiesto un rinvio del procedimento stante la pendenza di trattative tra le parti. Alla successiva udienza del
4.7.2024 nessuna delle parti è comparsa sicché il Giudice ha rinviato il procedimento alla successiva udienza del 24.10.2024 con la modalità cartolare. In vista della appena menzionata udienza il procedimento è stato assegnato alla scrivente, nel frattempo subentrata nel ruolo, e con ordinanza del 4.11.2024, il procedimento è stato rinviato per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 26.2.2026 con concessione dei termini ex art, 190 c.p.c. A tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione, osservandosi che, all'incombente si è proceduto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Tanto premesso, occorre esaminare in via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva avanzata da parte attrice.
2.1 In punto di diritto, giova premettere che la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 24798/20 ma anche Cass. civ. sez. I, 22/02/2022, n. 5857).
Nel dettaglio, occorre rilevare che l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale costituisce una facilitazione per le banche e più in generale per gli istituti di credito, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.
La pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco in relazione ai rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
In tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass.
22/03/2024, n. 7688) ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della pag. 6/15 cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Di recente, Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 ha evidenziato che:
a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità;
b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione pag. 7/15 dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato.
Il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco)
e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo. (Cass. 22 giugno 2023, n. 17944).
Diverso è, però, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Andando più nel dettaglio, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Deve evidenziarsi inoltre che un ulteriore orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità ammette la possibilità di dimostrare l'intervenuta cessione dello specifico credito azionato e, quindi, la pag. 8/15 titolarità attiva dello stesso in capo al cessionario anche mediante la dichiarazione espressa della cedente, unitamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cessione e al fatto che la documentazione contrattuale originaria fosse nella disponibilità del cessionario (cfr. Cass. n. 10200 del 16.03.2021).
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti di legittimità in cui si è precisato che “una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” ovvero, più specificamente, che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al
D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020).
2.2 Tenuti a mente tali principi giurisprudenziali deve valutarsi la documentazione prodotta in atti e conclude per l'infondatezza della eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte attrice.
2.2.1 È pacifico, oltre che provato, che il contratto di mutuo fondiario per il quale il ha prestato la sua garanzia personale è stato stipulato dalla con la Pt_1 Parte_2 nel 2006. Controparte_4
2.2.2 Parte convenuta ha provato che, nel 2016, le società
[...]
Controparte_7 Controparte_8
e si sono fuse mediante incorporazione delle
[...] Controparte_4 CP_9
E nella
[...] Controparte_4 Controparte_7
in esecuzione dei progetti di fusione.
[...]
pag. 9/15 per effetto dell'atto di Controparte_7 fusione, è subentrata in tutti beni e diritti con pertinenze ed accessori, con ogni relativo privilegio e garanzia, anche reale (che manterranno validità e grado esistente), diritto, onere, servitù, vincolo.
Da ciò ne discende che tutti i rapporti di credito facenti capo alla Controparte_4 sono divenuti di titolarità della Controparte_7
[...]
2.2.3. In data 31.10.2018, come risultante dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 8.11.20218, ha stipulato con Controparte_3 Controparte_6 un contratto di cessione di crediti pro soluto ai sensi della L. 130/1999 avente ad oggetto “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza”.
In particolare, quanto alla individuazione dei crediti è specificato nella stessa pubblicazione, che essi derivano dalla seguente tipologia di rapporti: “(i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1960 ed il 2016. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla data del
31 ottobre 2018”.
Nella Gazzetta Ufficiale è altresì specificato che ha conferitoControparte_3
“incarico a con sede legale in Via dell'Unione Europea Controparte_10
6A-6B, 20097 San Donato Milanese (MI) (il ), affinché in suo nome CP_10
e per suo conto in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti proceda all'incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione ai portafogli di Crediti ceduti dalle Banche Cedenti e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono” e che, a sua volta ha conferito a Controparte_10 [...] alcune attività connesse all'amministrazione, gestione e Controparte_11 recupero dei crediti.
Parte opposta ha altresì dato prova, producendo in giudizio la dichiarazione di cessione credito proveniente da Banca del Mezzogiorno S.p.a. – Mediocredito
Centrale (denominazione assunta dal luglio del 2023 dalla Controparte_6
in cui è indicato quale credito ceduto quello derivante dal contratto di mutuo
[...]
pag. 10/15 ipotecario stipulato dalla nel 2006, con indicazione, altresì, delle garanzie Parte_2 reali e personali prestate a garanzia del debito.
Tale credito è individuato con il codice NDG 5424-550305089 – odice Parte_2
Fiscale P.IVA_3
Tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra menzionati, deve dunque ritenersi provata l'avvenuta cessione del credito alla sulla base della Controparte_3 produzione in giudizio della dichiarazione espressa della banca cedente, unitamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cessione.
2.2.4 Va dunque verificata se tale credito sia ricompreso tra quelli ceduti, nel 2022, da a banca opposta. Controparte_3 Controparte_1
La risposta, tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio, non può che essere positiva, dovendo affermarsi la legittimazione attiva di Controparte_1
In particolare, è prodotto in atti il contratto denominato “contratto di cessione pro- soluto di crediti in sofferenza” stipulato in data 28.9.2022 tra la e Controparte_3
Controparte_1
Di tale cessione è stata data pubblicità mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 8.10.2022.
In allegato al contratto di cessione vi è un elenco dei crediti ceduti e alla posizione n.
3) vi è il credito vantato dalla nei confronti della Controparte_12 Parte_2 identificato con il codice 5424-550305089, ovvero il medesimo riferimento numerico contenuto nella dichiarazione di cessione del credito proveniente dalla CP_6 di cui si è dato conto sopra nonché le stesse caratteristiche.
[...]
Nella Gazzetta Ufficiale del 8.10.2022 è stata data pubblicità alla cessione tra
[...]
e Controparte_3 Controparte_1
In particolare si dà atto che “in virtù del Contratto di Cessione, la Cedente ha ceduto e trasferito a titolo oneroso e pro soluto alla Cessionaria, la quale ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto dalla Cedente, tutti i crediti che alla data del 30/06/2022
(la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i seguenti criteri oggettivi: 1) i crediti sono denominati in Euro;
2) i crediti sono originati da contratti di finanziamento regolati dalla legge della Repubblica italiana;
3) i crediti si riferiscono alla totalità dei rapporti individuati presso la Cedente dai seguenti NDG 3242-18897, 5424-
100491829; 5424-550305089; 5156-440280; 4) i crediti sono stati acquisiti dalla
Cedente ai sensi di un contratto di cessione stipulato, inter alia, con Controparte_6
Banco di Lucca e del , Banca di Piacenza Soc. Coop. per azioni datato
[...] CP_13
pag. 11/15 31 ottobre 2018, il cui relativo avviso di cessione è stato pubblicato nella Parte II della Gazzetta Ufficiale numero 130 in data 8/11/2018”.
Nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è dunque indicato in modo inequivoco anche il codice 5424-550305089 attribuito al credito in sofferenza derivante dal Mutuo ipotecario stipulato dalla nel 2006, per come ceduto dalla Parte_2 Controparte_6
nel 2018, all'attuale cedente.
[...]
Alcun rilievo, dunque, stante l'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico di parte opposta con la specifica prova di ogni cessione del credito per cui è causa, può avere la circostanza che nella Gazzetta Ufficiale del novembre 2022 non è menzionata la né tantomeno che le posizioni facenti capo alla stessa siano state Controparte_4 cartolarizzate alla Controparte_3
Tali elementi consentono di ritenere provata in modo certo la ricomprensione del credito in quelli ceduti alla Conseguentemente, l'eccezione di Controparte_1 difetto di legittimazione attiva della avanzata da parte attrice deve Controparte_1 essere rigettata.
3. Nel merito, deve osservarsi quanto segue.
L'art. 1304 c.c. stabilisce che la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali non produce effetto nei confronti degli altri debitori se questi non dichiarano di volerne profittare.
Nulle è previsto dal legislatore nell'ipotesi in cui, invece, le parti stipulino una transazione limitata alla sola quota ideale del debito.
Ciò, tuttavia, non può escludere la sua ammissibilità. È pacifico, infatti, che il creditore che transige con uno dei condebitori solidali può limitare la transazione alla quota gravante sul transigente, liberando solo questi, con scioglimento del vincolo solidale unicamente nei suoi confronti.
Lo stesso creditore può, invece, decidere di estenderla all'intera obbligazione, rendendo così operante l'art. 1304 cod. civ., così che i coobbligati non transigenti possano profittarne, ove lo dichiarino.
Ovviamente, la questione di stabilire se le parti abbiano voluto estendere la transazione all'intero debito o solo alla quota ideale del debitore transigente è questione di interpretazione del contratto, valutazione che, dunque, non può che seguire le regole codicistiche previste dagli artt. 1362 e seguenti del c.c. attraverso una necessaria e doverosa ricostruzione della volontà delle parti, escludendosi qualsivoglia rilevanza del tipo di obbligazione contratta dai debitori.
pag. 12/15 L'indagine interpretativa deve essere direzionata anche al fine di verificare se quella stipulata si pone al pari di una transazione novativa, la quale travolge le originarie obbligazioni che vengono sostituite con nuove prestazioni, qualitativamente e quantitativamente diverse o meramente conservativa, limitandosi a ridurre quantitativamente le prestazioni.
Dalla qualificazione della natura parziale o meno della transazione derivano plurimi effetti.
In particolare, come affermato dalla Corte di Legittimità, “L'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne. (Cass.
Sez. 1, 03/03/2022, n. 7094, Rv. 664168 - 02).
Inoltre, come correttamente evidenziato da entrambe le parti, “ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto (Cass.
Sez. Unite, sentenza n. 30174 del 30 dicembre 2011 - Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13877 del 6 luglio 2020).
3.1. Tenuto conto di tali coordinate ermeneutiche non può che concludersi che quella stipulata da e gli eredi del fideiussore sia una Controparte_1 Parte_3 transazione di tipo parziale a carattere conservativo.
Depongono in tal senso plurimi elementi.
In primo luogo nell'oggetto dell'accordo è specificato che si fa riferimento sì al residuo del contratto di mutuo fondiario stipulato dalla ma altresì alla Fideiussione Pt_2 specifica prestata dal sig. . Persona_1
pag. 13/15 Ancora, ed in modo inequivocabile, è concordato che “… la trasmetterà CP_1 specifica quietanza liberatoria in relazione alla posizione del garante sig.
[...]
. Si precisa che resta valida ogni pretesa creditori relativa al Parte_3 maggior credito vantato, nei confronti della società debitrice (P.IVA Pt_2
e degli ulteriori garanti della predetta”. P.IVA_3
La volontà delle parti non può che essere interpretata come quella di transigere soltanto la posizione del garante e non l'intero debito. Parte_3
4. Quanto al quantum dovuto, occorre evidenziare che parte attrice non contesta di aver prestato fideiussione e che il residuo da pagare, al lordo dell'importo transatto, sia quello cui fa riferimento parte attrice in atti. Non contesta neppure l'ammontare dell'importo assegnato alla in sede esecutiva, portato in detrazione Controparte_1 dal maggior credito.
Contesta, invece, l'importo portato a detrazione della maggior somma per effetto della transazione stipulata con il garante . Persona_1
Parte opposta ha effettivamente dato atto, tenuto conto di quanto rappresentato sopra in diritto, che ha compiuto un errore di calcolo nella individuazione del residuo credito, avendo detratto 80.000,00 e non già la quota ideale del singolo condebitore pari ad € 86.927,0433. La banca convenuta precisa, infatti, che “la somma eccedente per come precettata per errore è pari ad €. 6.927,0433, sicché il precetto andava intimato per l'importo di €. 173.854,087 (derivante da 260.781,13 - 86.927,0433)”.
Ed effettivamente, tenuto conto di quanto riportato sopra, all'importo residuo dovuto dai debitori avrebbe dovuto essere detratto proprio la maggior somma pari ad €.
86.927,33.
4.1 Da ciò, tuttavia, non ne discende la nullità tout court del precetto.
Ed invero, come evidenziato anche dalla Corte Suprema di Cassazione (v. Cass. n.
27032/2014), il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente.
4.2. In ragione di ciò va dichiarata la nullità parziale del precetto, relativamente alla somma di € 6.927,0433, mentre lo stesso resta valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo.
5. Le spese, tenuto conto dell'accoglimento parziale della opposizione, debbono essere compensate nella misura di ½ e liquidate, secondo il principio della soccombenza, come da dispositivo utilizzando i valori medi dello scaglione, tenuto conto del valore pag. 14/15 della domanda e del rito applicato (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale), con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità del precetto limitatamente alla somma di € 6.927,0433, accertandone la validità ed efficacia per l'importo eccedente dovuto alla data di notifica del precetto medesimo;
condanna parte opponente a rifondere alla Guber Banca srl le Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che liquida in €. 4.216,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso il 12.3.2025
Il Giudice
Irene Giamminonni
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sulmona, dott.ssa Irene Giamminonni, in funzione di giudice monocratico all'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 189 c.p.c. del 26.2.2025 tenuta con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 412/2023 tra
, (C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/09/1951
Elettivamente domiciliato in a Sulmona in Via Cappuccini n. 104/A presso e nello studio dell'avv. Mauro Sciullo che lo rappresenta e difende in virtù di mandato, il quale dichiara domicilio digitale alla casella PEC come da Email_1 procura in atti
Attore
CONTRO
in persona del Vicepresidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione, Dott. con sede legale in Brescia, via Controparte_2
Corfù 102, C.F. e P.IVA , iscritta all'Albo delle Banche di cui P.IVA_1 all'art. 13 del Testo Unico Bancario (TUB) al numero 8074
Rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, dall'Avv. Giuseppe Le Fosse ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Brescia, Via Corfù n. 102, con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
Convenuta
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I' comma c.p.c.)
Conclusioni: come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pag. 1/15 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha convenuto in giudizio, previa rituale notificazione dell'atto di citazione, le società al fine di sentire accogliere le conclusioni Controparte_1 seguenti conclusioni: “In via preliminare 1) sospendere l'efficacia esecutiva del titolo inaudita altera parte;
2) dichiarare il difetto di legittimità processuale in capo alla
(C.F. P.I. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t. Nel merito: IN VIA PRINCIPALE 1) dichiarare, per le ragioni tutte dedotte,
l'inefficacia/nullità del precetto notificato in data 04/07/2023 unitamente a contratto di mutuo fondiario (repertorio n. 137.303 – raccolta n. 32.375) munito di formula esecutiva apposta in data 18/02/2021; IN VIA SUBORDINATA 1) dichiarare, per le ragioni tutte dedotte, la nullità/inefficacia parziale per la somma eccedente come riportata nel precetto notificato in data 04/07/2023 unitamente a contratto di mutuo fondiario (repertorio n. 137.303 – raccolta n. 32.375) munito di formula esecutiva apposta in data 18/02/2021. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
A sostegno della domanda azionata ha, sinteticamente, riferito:
che con atto di precetto notificato in data 04/07/2023 (notifica perfezionata il successivo 17/06/2021) unitamente a contratto di mutuo fondiario (repertorio n. 137.303 – raccolta n. 32.375) munito di formula esecutiva apposta in data
18/02/2021 la società intimava al sig. , Controparte_1 Parte_1 nella qualità di garante, il pagamento della complessiva somma di €
181.289,43;
che l'intimante asserisce di essere cessionaria di crediti pecuniari deteriorati individuabili in blocco ed acquistati pro soluto il 28/09/2022 dalla CP_3
;
[...]
che la stessa afferma di aver trovato un accordo a Controparte_1 liberazione degli eredi di uno dei garanti incassando la somma di € 80.000,00
“…portata anch'essa a deconto del maggior credito vantato;
che vi è difetto di legittimazione attiva in capo al cessionario del credito, non essendovi menzione alcuna, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n.118 del 08/10/2022, della cessione del credito da parte della CP_4 in favore della
[...] Controparte_5
pag. 2/15 che non basta la semplice comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale menzionata per provare una qualsivoglia titolarità del credito;
il sig. nella sua qualità, non è stato mai notiziato dell'avvenuta Pt_1 cessione del credito della in capo ad altre società; Controparte_4
che a pag. 17 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 118 del
08/10/2022 si legge che la a concluso, nell'ambito di Controparte_1 un'operazione di cartolarizzazione, contratti di cessione con la CP_3
in nessun caso è menzionata la né tantomeno
[...] Controparte_4 che le posizioni facenti capo alla stessa siano state cartolarizzate alla POP
2018 srl;
CP_3
che nel computo delle somme residue ancora da versare dal sig. si Pt_1 dovrà necessariamente tenere in considerazione la sola propria quota ideale poiché è venuta meno la solidarietà passiva tra i garanti fideiussori a seguito del predetto atto di transazione;
che, da ultimo, il sig. si riserva, qualora la transazione tra gli eredi Pt_1 [...]
e la bbia avuto ad oggetto l'intero debito, di Per_1 Controparte_1 poter dichiarare di “volerne profittare”, estendendo gli effetti della transazione anche nei suoi rapporti col creditore;
Controparte_1
che sussistono i presupposti per la concessione della sospensione degli effetti del precetto.
Da qui le conclusioni di cui all'atto di citazione, non modificate con la memoria di trattazione ex art. 171 ter c.p.c., I termine in quanto non depositata.
1.1. Si è costituita in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “In via preliminare:- accertare e dichiarare la titolarità del diritto e la legittimazione attiva in capo a ad agire Controparte_1 esecutivamente in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato in data
30.11.2006 a rogito Notaio Dott. – Rep. n. 137.303 – Racc. n. Persona_2
32.375 -, munito di formula esecutiva in seconda copia in data 18.02.2021;In via principale: accertare e dichiarare che l'atto di precetto, notificato, in uno al titolo esecutivo, in data 04.07.2023 al sig. è valido ed efficace per la Parte_1 somma di €. 173.854,087, oltre €. 508,30 per compensi, oltre interessi di mora sul
pag. 3/15 capitale come dovuti sino al saldo (in ogni caso nel rispetto del limite previsto della
L. 108/96), oltre all'IVA sulle competenze legali se dovuta, oltre al costo della notifica ed alle ulteriori spese occorrende.”
A supporto delle spiegate conclusioni ha affermato:
che in data 30.11.2006 ha concesso alla società Controparte_4 Parte_2
(C.F./P.IVA , con sede legale in Sulmona (AQ) in Via San Polo P.IVA_3
n. 46, un mutuo fondiario a rogito Notaio Dott. – Rep. n. Persona_2
137.303 – Racc. n. 32.375 -, munito di formula esecutiva garantito da ipoteca volontaria nonché da fideiussione specifica rilasciata dai sig.ri Parte_3
( ),
[...] CodiceFiscale_2 Parte_4
( ) e ( ; CodiceFiscale_3 Parte_1 CodiceFiscale_4
che successivamente, con atto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Territoriale di Bari il 14.07.2016 al n. 22014\1T, si è fusa Controparte_4 per incorporazione in Controparte_6
che alla data del 23.11.2017 il debito residuo per il suddetto mutuo fondiario ammontava a complessivi €. 702.973,26, di cui €. 684.045,17 per capitale residuo scaduto ed impagato ed €. 18.928,09 per interessi corrispettivi;
che in data 31.10.2018, con contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1- 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, cui è stata data pubblicità nella Gazzetta Ufficiale al n. 130 del 08.11.2018,
[...] ha ceduto il credito vantato nei confronti della Controparte_6 [...]
in forza del sopra richiamato contratto di finanziamento fondiario del Pt_2
30.11.2006 - Rep. n. 137.303 – Racc. n. 32.375 -, alla società CP_3
[...]
che essendosi parte mutuataria resa inadempiente nel pagamento delle rate del predetto mutuo, quale nuova titolare del credito de Controparte_3 quo, ha spiegato intervento nella pendente procedura esecutiva immobiliare n.
114/2020 R.G.E. – Tribunale di Pescara – incardinata da altro creditore in danno della per il recupero di quanto dovuto;
Parte_2
che in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari Controparte_1 deteriorati individuabili in blocco, stipulato in data 28.09.2022, ha acquistato pro soluto da ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Controparte_3
Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco;
pag. 4/15 che della avvenuta cessione è stata data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 118 del
08.10.2022;
che tra i crediti oggetto della predetta cessione è compreso quello vantato nei confronti della società NDG 5424-550305089; Parte_2
che si è quindi costituita ex art. 111 c.p.c. nella procedura Controparte_1 esecutiva immobiliare n. 114/2020 R.G.E. – Tribunale di Pescara – in data
12.10.2022, ha quindi depositato istanza ex art. 41 T.U.B. in data 19.10.2022, incassando in forza del contratto di finanziamento fondiario de quo la somma complessiva di €. 442.192,13;
che nelle more, ha inoltre trovato un accordo a liberazione Controparte_1 degli eredi del garante per fideiussione sig. per €. Parte_3
80.000,00;
che è stata data piena prova della legittimazione attiva della intimante;
che la transazione con gli eredi del fideiussore non ha Parte_3 avuto ad oggetto l'intero debito, come ricavabile dall'accordo sottoscritto;
che dunque deve escludersi che il goda del diritto di voler profittare Pt_1 della transazione ex art. 1304 c.c.;
che ove si ritenga che la transazione abbia intesto coinvolgere l'intero debito, nondimeno dovrà escludersi il diritto del sig. a voler profittare degli Pt_1 effetti dell'accordo, avendovi implicitamente rinunciato con la proposizione della spiegata opposizione al precetto;
di aver commesso un errore di calcolo nella individuazione da precettare, avendo portato in detrazione € 80.000,00 e non già 86.927,0433, in quanto, essendo il pagamento inferiore rispetto alla quota ideale, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto;
che, tuttavia, ciò non travolge l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente.
1.3. A seguito dell'istanza cautelare svolta da parte opponente, non sussistendo i presupposti per la concessione del provvedimento inaudita altera parte, è stata fissata udienza per l'instaurazione del contraddittorio e, all'esito, il Giudice, con provvedimento del 22.9.2023, ha accolto l'istanza limitatamente alla somma pag. 5/15 eccedente € 173.584,08, intimata a titolo di capitali ed interessi. Con decreto del
30.11.2023 il precedente giudicante ha differito l'udienza di prima comparizione al
15.2.2024. A tale udienza le parti, congiuntamente, hanno chiesto un rinvio del procedimento stante la pendenza di trattative tra le parti. Alla successiva udienza del
4.7.2024 nessuna delle parti è comparsa sicché il Giudice ha rinviato il procedimento alla successiva udienza del 24.10.2024 con la modalità cartolare. In vista della appena menzionata udienza il procedimento è stato assegnato alla scrivente, nel frattempo subentrata nel ruolo, e con ordinanza del 4.11.2024, il procedimento è stato rinviato per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 26.2.2026 con concessione dei termini ex art, 190 c.p.c. A tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione, osservandosi che, all'incombente si è proceduto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Tanto premesso, occorre esaminare in via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva avanzata da parte attrice.
2.1 In punto di diritto, giova premettere che la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 24798/20 ma anche Cass. civ. sez. I, 22/02/2022, n. 5857).
Nel dettaglio, occorre rilevare che l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale costituisce una facilitazione per le banche e più in generale per gli istituti di credito, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.
La pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco in relazione ai rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
In tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass.
22/03/2024, n. 7688) ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della pag. 6/15 cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Di recente, Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 ha evidenziato che:
a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità;
b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione pag. 7/15 dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato.
Il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco)
e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo. (Cass. 22 giugno 2023, n. 17944).
Diverso è, però, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Andando più nel dettaglio, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Deve evidenziarsi inoltre che un ulteriore orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità ammette la possibilità di dimostrare l'intervenuta cessione dello specifico credito azionato e, quindi, la pag. 8/15 titolarità attiva dello stesso in capo al cessionario anche mediante la dichiarazione espressa della cedente, unitamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cessione e al fatto che la documentazione contrattuale originaria fosse nella disponibilità del cessionario (cfr. Cass. n. 10200 del 16.03.2021).
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti di legittimità in cui si è precisato che “una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” ovvero, più specificamente, che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al
D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020).
2.2 Tenuti a mente tali principi giurisprudenziali deve valutarsi la documentazione prodotta in atti e conclude per l'infondatezza della eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte attrice.
2.2.1 È pacifico, oltre che provato, che il contratto di mutuo fondiario per il quale il ha prestato la sua garanzia personale è stato stipulato dalla con la Pt_1 Parte_2 nel 2006. Controparte_4
2.2.2 Parte convenuta ha provato che, nel 2016, le società
[...]
Controparte_7 Controparte_8
e si sono fuse mediante incorporazione delle
[...] Controparte_4 CP_9
E nella
[...] Controparte_4 Controparte_7
in esecuzione dei progetti di fusione.
[...]
pag. 9/15 per effetto dell'atto di Controparte_7 fusione, è subentrata in tutti beni e diritti con pertinenze ed accessori, con ogni relativo privilegio e garanzia, anche reale (che manterranno validità e grado esistente), diritto, onere, servitù, vincolo.
Da ciò ne discende che tutti i rapporti di credito facenti capo alla Controparte_4 sono divenuti di titolarità della Controparte_7
[...]
2.2.3. In data 31.10.2018, come risultante dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 8.11.20218, ha stipulato con Controparte_3 Controparte_6 un contratto di cessione di crediti pro soluto ai sensi della L. 130/1999 avente ad oggetto “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza”.
In particolare, quanto alla individuazione dei crediti è specificato nella stessa pubblicazione, che essi derivano dalla seguente tipologia di rapporti: “(i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1960 ed il 2016. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla data del
31 ottobre 2018”.
Nella Gazzetta Ufficiale è altresì specificato che ha conferitoControparte_3
“incarico a con sede legale in Via dell'Unione Europea Controparte_10
6A-6B, 20097 San Donato Milanese (MI) (il ), affinché in suo nome CP_10
e per suo conto in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti proceda all'incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione ai portafogli di Crediti ceduti dalle Banche Cedenti e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono” e che, a sua volta ha conferito a Controparte_10 [...] alcune attività connesse all'amministrazione, gestione e Controparte_11 recupero dei crediti.
Parte opposta ha altresì dato prova, producendo in giudizio la dichiarazione di cessione credito proveniente da Banca del Mezzogiorno S.p.a. – Mediocredito
Centrale (denominazione assunta dal luglio del 2023 dalla Controparte_6
in cui è indicato quale credito ceduto quello derivante dal contratto di mutuo
[...]
pag. 10/15 ipotecario stipulato dalla nel 2006, con indicazione, altresì, delle garanzie Parte_2 reali e personali prestate a garanzia del debito.
Tale credito è individuato con il codice NDG 5424-550305089 – odice Parte_2
Fiscale P.IVA_3
Tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra menzionati, deve dunque ritenersi provata l'avvenuta cessione del credito alla sulla base della Controparte_3 produzione in giudizio della dichiarazione espressa della banca cedente, unitamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cessione.
2.2.4 Va dunque verificata se tale credito sia ricompreso tra quelli ceduti, nel 2022, da a banca opposta. Controparte_3 Controparte_1
La risposta, tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio, non può che essere positiva, dovendo affermarsi la legittimazione attiva di Controparte_1
In particolare, è prodotto in atti il contratto denominato “contratto di cessione pro- soluto di crediti in sofferenza” stipulato in data 28.9.2022 tra la e Controparte_3
Controparte_1
Di tale cessione è stata data pubblicità mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 8.10.2022.
In allegato al contratto di cessione vi è un elenco dei crediti ceduti e alla posizione n.
3) vi è il credito vantato dalla nei confronti della Controparte_12 Parte_2 identificato con il codice 5424-550305089, ovvero il medesimo riferimento numerico contenuto nella dichiarazione di cessione del credito proveniente dalla CP_6 di cui si è dato conto sopra nonché le stesse caratteristiche.
[...]
Nella Gazzetta Ufficiale del 8.10.2022 è stata data pubblicità alla cessione tra
[...]
e Controparte_3 Controparte_1
In particolare si dà atto che “in virtù del Contratto di Cessione, la Cedente ha ceduto e trasferito a titolo oneroso e pro soluto alla Cessionaria, la quale ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto dalla Cedente, tutti i crediti che alla data del 30/06/2022
(la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i seguenti criteri oggettivi: 1) i crediti sono denominati in Euro;
2) i crediti sono originati da contratti di finanziamento regolati dalla legge della Repubblica italiana;
3) i crediti si riferiscono alla totalità dei rapporti individuati presso la Cedente dai seguenti NDG 3242-18897, 5424-
100491829; 5424-550305089; 5156-440280; 4) i crediti sono stati acquisiti dalla
Cedente ai sensi di un contratto di cessione stipulato, inter alia, con Controparte_6
Banco di Lucca e del , Banca di Piacenza Soc. Coop. per azioni datato
[...] CP_13
pag. 11/15 31 ottobre 2018, il cui relativo avviso di cessione è stato pubblicato nella Parte II della Gazzetta Ufficiale numero 130 in data 8/11/2018”.
Nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è dunque indicato in modo inequivoco anche il codice 5424-550305089 attribuito al credito in sofferenza derivante dal Mutuo ipotecario stipulato dalla nel 2006, per come ceduto dalla Parte_2 Controparte_6
nel 2018, all'attuale cedente.
[...]
Alcun rilievo, dunque, stante l'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico di parte opposta con la specifica prova di ogni cessione del credito per cui è causa, può avere la circostanza che nella Gazzetta Ufficiale del novembre 2022 non è menzionata la né tantomeno che le posizioni facenti capo alla stessa siano state Controparte_4 cartolarizzate alla Controparte_3
Tali elementi consentono di ritenere provata in modo certo la ricomprensione del credito in quelli ceduti alla Conseguentemente, l'eccezione di Controparte_1 difetto di legittimazione attiva della avanzata da parte attrice deve Controparte_1 essere rigettata.
3. Nel merito, deve osservarsi quanto segue.
L'art. 1304 c.c. stabilisce che la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali non produce effetto nei confronti degli altri debitori se questi non dichiarano di volerne profittare.
Nulle è previsto dal legislatore nell'ipotesi in cui, invece, le parti stipulino una transazione limitata alla sola quota ideale del debito.
Ciò, tuttavia, non può escludere la sua ammissibilità. È pacifico, infatti, che il creditore che transige con uno dei condebitori solidali può limitare la transazione alla quota gravante sul transigente, liberando solo questi, con scioglimento del vincolo solidale unicamente nei suoi confronti.
Lo stesso creditore può, invece, decidere di estenderla all'intera obbligazione, rendendo così operante l'art. 1304 cod. civ., così che i coobbligati non transigenti possano profittarne, ove lo dichiarino.
Ovviamente, la questione di stabilire se le parti abbiano voluto estendere la transazione all'intero debito o solo alla quota ideale del debitore transigente è questione di interpretazione del contratto, valutazione che, dunque, non può che seguire le regole codicistiche previste dagli artt. 1362 e seguenti del c.c. attraverso una necessaria e doverosa ricostruzione della volontà delle parti, escludendosi qualsivoglia rilevanza del tipo di obbligazione contratta dai debitori.
pag. 12/15 L'indagine interpretativa deve essere direzionata anche al fine di verificare se quella stipulata si pone al pari di una transazione novativa, la quale travolge le originarie obbligazioni che vengono sostituite con nuove prestazioni, qualitativamente e quantitativamente diverse o meramente conservativa, limitandosi a ridurre quantitativamente le prestazioni.
Dalla qualificazione della natura parziale o meno della transazione derivano plurimi effetti.
In particolare, come affermato dalla Corte di Legittimità, “L'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne. (Cass.
Sez. 1, 03/03/2022, n. 7094, Rv. 664168 - 02).
Inoltre, come correttamente evidenziato da entrambe le parti, “ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto (Cass.
Sez. Unite, sentenza n. 30174 del 30 dicembre 2011 - Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13877 del 6 luglio 2020).
3.1. Tenuto conto di tali coordinate ermeneutiche non può che concludersi che quella stipulata da e gli eredi del fideiussore sia una Controparte_1 Parte_3 transazione di tipo parziale a carattere conservativo.
Depongono in tal senso plurimi elementi.
In primo luogo nell'oggetto dell'accordo è specificato che si fa riferimento sì al residuo del contratto di mutuo fondiario stipulato dalla ma altresì alla Fideiussione Pt_2 specifica prestata dal sig. . Persona_1
pag. 13/15 Ancora, ed in modo inequivocabile, è concordato che “… la trasmetterà CP_1 specifica quietanza liberatoria in relazione alla posizione del garante sig.
[...]
. Si precisa che resta valida ogni pretesa creditori relativa al Parte_3 maggior credito vantato, nei confronti della società debitrice (P.IVA Pt_2
e degli ulteriori garanti della predetta”. P.IVA_3
La volontà delle parti non può che essere interpretata come quella di transigere soltanto la posizione del garante e non l'intero debito. Parte_3
4. Quanto al quantum dovuto, occorre evidenziare che parte attrice non contesta di aver prestato fideiussione e che il residuo da pagare, al lordo dell'importo transatto, sia quello cui fa riferimento parte attrice in atti. Non contesta neppure l'ammontare dell'importo assegnato alla in sede esecutiva, portato in detrazione Controparte_1 dal maggior credito.
Contesta, invece, l'importo portato a detrazione della maggior somma per effetto della transazione stipulata con il garante . Persona_1
Parte opposta ha effettivamente dato atto, tenuto conto di quanto rappresentato sopra in diritto, che ha compiuto un errore di calcolo nella individuazione del residuo credito, avendo detratto 80.000,00 e non già la quota ideale del singolo condebitore pari ad € 86.927,0433. La banca convenuta precisa, infatti, che “la somma eccedente per come precettata per errore è pari ad €. 6.927,0433, sicché il precetto andava intimato per l'importo di €. 173.854,087 (derivante da 260.781,13 - 86.927,0433)”.
Ed effettivamente, tenuto conto di quanto riportato sopra, all'importo residuo dovuto dai debitori avrebbe dovuto essere detratto proprio la maggior somma pari ad €.
86.927,33.
4.1 Da ciò, tuttavia, non ne discende la nullità tout court del precetto.
Ed invero, come evidenziato anche dalla Corte Suprema di Cassazione (v. Cass. n.
27032/2014), il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente.
4.2. In ragione di ciò va dichiarata la nullità parziale del precetto, relativamente alla somma di € 6.927,0433, mentre lo stesso resta valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo.
5. Le spese, tenuto conto dell'accoglimento parziale della opposizione, debbono essere compensate nella misura di ½ e liquidate, secondo il principio della soccombenza, come da dispositivo utilizzando i valori medi dello scaglione, tenuto conto del valore pag. 14/15 della domanda e del rito applicato (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale), con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità del precetto limitatamente alla somma di € 6.927,0433, accertandone la validità ed efficacia per l'importo eccedente dovuto alla data di notifica del precetto medesimo;
condanna parte opponente a rifondere alla Guber Banca srl le Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che liquida in €. 4.216,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso il 12.3.2025
Il Giudice
Irene Giamminonni
pag. 15/15