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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 21161/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Tetamo Alberto Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21161/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ATZEI ROBERTO che li rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito civile in TORINO il Parte_1 Parte_2 29/07/2019.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 207 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 23.08. 2016. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 4026/2023 pubbl. il 23/10/2023 dal Tribunale di Torino.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 06/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 _2
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano la propria autosufficienza economica e conseguentemente rinunciano ad avanzare reciprocamente richieste a titolo di contributo personale al mantenimento;
AFFIDA la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, che si impegnano ad Persona_1 esercitare la responsabilità genitoriale in pieno accordo tra loro nel superiore interesse della bambina;
DISPONE che il padre si impegni a versare alla madre, a titolo di mantenimento della figlia minore, entro il giorno 5 di ogni mese, a somma di 350,00 €, da rivalutarsi ogni anno in base alla variazione dell'indice ISTAT, a far data da un anno successivo alla pubblicazione della sentenza di separazione;
DISPONE che il padre si impegni inoltre a versare alla madre il 50% di tutte le spese, ordinarie e straordinarie sostenute per la figlia minore, da concordarsi preventivamente e dietro esibizione dei documenti giustificativi di spesa. Secondo quanto previsto dal Protocollo 15.03.2016 sottoscritto a Torino ed a cui le parti fanno espresso riferimento in quanto applicabile, sono da considerarsi non soggetti a preventivo accordo i seguenti titoli di spesa: - a) Tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo universitario riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
b) gite di istruzione senza pernottamento;
c) abbonamento trasporto pubblico;
d) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
e) pagina 2 di 4 spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
f) spese per la patente;
g) tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza, quelle per i trattamenti sanitari. gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base nonché quelle per tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte.
- Sempre alla stregua dell'indicato documento devono invece ritenersi soggette a preventiva intesa: - a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) corsi di istruzione;
h) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; i) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
l) soggiorno di studio, sportivo, stage sportivi;
m) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
DÀ ATTO che i conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta.
DÀ ATTO che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascun genitore si impegna a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
DISPONE che il padre possa vedere e trascorrere il tempo con la figlia a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita da scuola, riaccompagnandola a scuola il lunedì successivo. Nella settimana nella quale il padre trascorrerà il fine settimana con la figlia, egli potrà vederla e trascorrere il tempo con lei il mercoledì dall'uscita da scuola, riaccompagnandola a scuola la mattina del giovedì successivo. Nella settimana nella quale la figlia trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre potrà vederla e trascorrere il tempo con lei il mercoledì dall'uscita da scuola, riaccompagnandola a scuola il mattino del venerdì successivo;
- la figlia trascorrerà con il padre il giorno del compleanno di costui e con la madre il giorno del compleanno di costei. Ciascuno dei genitori, ad anni alterni, trascorrerà con la figlia il giorno del compleanno della bambina;
- ad anni alterni la figlia minore trascorrerà con uno dei genitori il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro il periodo dal 31 dicembre al 7 gennaio;
- ad anni alterni la figlia minore trascorrerà il giorno di Pasqua con uno dei genitori ed il giorno di Pasquetta con l'altro; - ciascuno dei genitori, in occasione delle ferie estive, trascorrerà con la figlia un periodo consecutivo di tre settimane, da concordarsi entro la fine del mese di maggio dell'anno in corso. Ad anni alterni la figlia minore trascorrerà il giorno di Ferragosto con quello dei genitori nel cui periodo di ferie estive cadrà la giornata del 15 agosto;
DÀ ATTO che se il padre o la madre dovessero programmare un viaggio all'estero con la figlia, dovranno fornire all'altro genitore, almeno una settimana prima del viaggio, le informazioni circa il volo o la traversata o l'itinerario automobilistico o ferroviario, la copia della carta di identità o del passaporto della figlia, indicando anche quali saranno le modalità di contatto durante il viaggio. Il genitore che organizzerà il viaggio raccoglierà il consenso scritto dell'altro genitore, che non potrà irragionevolmente rifiutarsi di firmare un documento scritto che attesti che il genitore organizzatore ha il permesso di viaggiare con nostra figlia, nonché la responsabilità ed il potere di assumere decisioni importanti per conto della figlia minore;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
pagina 3 di 4 Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Tetamo Alberto Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21161/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ATZEI ROBERTO che li rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito civile in TORINO il Parte_1 Parte_2 29/07/2019.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 207 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 23.08. 2016. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 4026/2023 pubbl. il 23/10/2023 dal Tribunale di Torino.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 06/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 _2
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano la propria autosufficienza economica e conseguentemente rinunciano ad avanzare reciprocamente richieste a titolo di contributo personale al mantenimento;
AFFIDA la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, che si impegnano ad Persona_1 esercitare la responsabilità genitoriale in pieno accordo tra loro nel superiore interesse della bambina;
DISPONE che il padre si impegni a versare alla madre, a titolo di mantenimento della figlia minore, entro il giorno 5 di ogni mese, a somma di 350,00 €, da rivalutarsi ogni anno in base alla variazione dell'indice ISTAT, a far data da un anno successivo alla pubblicazione della sentenza di separazione;
DISPONE che il padre si impegni inoltre a versare alla madre il 50% di tutte le spese, ordinarie e straordinarie sostenute per la figlia minore, da concordarsi preventivamente e dietro esibizione dei documenti giustificativi di spesa. Secondo quanto previsto dal Protocollo 15.03.2016 sottoscritto a Torino ed a cui le parti fanno espresso riferimento in quanto applicabile, sono da considerarsi non soggetti a preventivo accordo i seguenti titoli di spesa: - a) Tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo universitario riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
b) gite di istruzione senza pernottamento;
c) abbonamento trasporto pubblico;
d) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
e) pagina 2 di 4 spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
f) spese per la patente;
g) tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza, quelle per i trattamenti sanitari. gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base nonché quelle per tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte.
- Sempre alla stregua dell'indicato documento devono invece ritenersi soggette a preventiva intesa: - a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) corsi di istruzione;
h) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; i) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
l) soggiorno di studio, sportivo, stage sportivi;
m) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
DÀ ATTO che i conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta.
DÀ ATTO che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascun genitore si impegna a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
DISPONE che il padre possa vedere e trascorrere il tempo con la figlia a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita da scuola, riaccompagnandola a scuola il lunedì successivo. Nella settimana nella quale il padre trascorrerà il fine settimana con la figlia, egli potrà vederla e trascorrere il tempo con lei il mercoledì dall'uscita da scuola, riaccompagnandola a scuola la mattina del giovedì successivo. Nella settimana nella quale la figlia trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre potrà vederla e trascorrere il tempo con lei il mercoledì dall'uscita da scuola, riaccompagnandola a scuola il mattino del venerdì successivo;
- la figlia trascorrerà con il padre il giorno del compleanno di costui e con la madre il giorno del compleanno di costei. Ciascuno dei genitori, ad anni alterni, trascorrerà con la figlia il giorno del compleanno della bambina;
- ad anni alterni la figlia minore trascorrerà con uno dei genitori il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro il periodo dal 31 dicembre al 7 gennaio;
- ad anni alterni la figlia minore trascorrerà il giorno di Pasqua con uno dei genitori ed il giorno di Pasquetta con l'altro; - ciascuno dei genitori, in occasione delle ferie estive, trascorrerà con la figlia un periodo consecutivo di tre settimane, da concordarsi entro la fine del mese di maggio dell'anno in corso. Ad anni alterni la figlia minore trascorrerà il giorno di Ferragosto con quello dei genitori nel cui periodo di ferie estive cadrà la giornata del 15 agosto;
DÀ ATTO che se il padre o la madre dovessero programmare un viaggio all'estero con la figlia, dovranno fornire all'altro genitore, almeno una settimana prima del viaggio, le informazioni circa il volo o la traversata o l'itinerario automobilistico o ferroviario, la copia della carta di identità o del passaporto della figlia, indicando anche quali saranno le modalità di contatto durante il viaggio. Il genitore che organizzerà il viaggio raccoglierà il consenso scritto dell'altro genitore, che non potrà irragionevolmente rifiutarsi di firmare un documento scritto che attesti che il genitore organizzatore ha il permesso di viaggiare con nostra figlia, nonché la responsabilità ed il potere di assumere decisioni importanti per conto della figlia minore;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
pagina 3 di 4 Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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