TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/05/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1587/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 assistita e difesa in giudizio dagli Avv. ti Silvia POGGI e Elisa SITA, presso il cui studio in Bologna, via Murri n. 61/2, è elettivamente domiciliata, RICORRENTE e
nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1 C.F._2 assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Maria Cristina AVALLONE, presso il cui studio in Bologna, via Altabella n. 3, è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio >>
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 24 aprile 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, si rinuncia all'impugnazione”.
*****MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Calderara di Reno Parte_1 CP_1
(BO) l'11 settembre 2015. Dall'unione erano già nati in precedenza , il 5 luglio 2007, , il 13 Per_1 Per_2 maggio 2010, e , il 16 luglio 2013. Per_3
Il nucleo ha fissato la propria residenza in un appartamento sito nella via Langarola n. 75/2 in comproprietà tra i coniugi.
*** pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 6 febbraio 2024 la signora a chiesto che: Pt_1
- sia pronunciata la separazione personale tra le parti;
- , e siano affidati in forma condivisa ai due genitori;
Per_1 Per_2 Per_3
- i minori siano collocati presso di lei con conseguente assegnazione della casa familiare e con una regolamentazione del diritto di visita che preveda un'ampia prevalenza del tempo trascorso con lei;
- sia previsto a carico del padre un contributo complessivo di 900,00 euro mensili (300,00 per ciascun minore) per il mantenimento della prole, oltre al carico del 50% delle spese straordinarie. Si è costituito in giudizio il signor il quale: CP_1
- ha integralmente contestato le allegazioni di controparte;
- si è associato all'istanza di pronuncia della separazione tra i coniugi;
- quanto ai figli ha chiesto che:
• siano affidati in forma condivisa a entrambi i genitori;
• siano collocati presso la madre con conseguente assegnazione della casa familiare a quest'ultima;
• sia previsto che egli possa vedere e tenere con sé la prole a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola;
nelle settimane in cui trascorreranno il weekend con lui dal martedì all'uscita da scuola al mercoledì all'ingresso a scuola;
nelle altre settimane dal martedì all'uscita da scuola al venerdì mattina;
in estate quindici giorni anche non consecutivi;
nelle vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nel periodo pasquale tre giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
• sia posto a suo carico un contributo di 150,00 euro mensili per ciascun figlio (450,00 complessivi) oltre al 50% delle spese straordinarie;
- all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni sopra indicate. Nell'udienza del 2 luglio 2024 le parti hanno dato atto di avere accettato la proposta formulata dal Giudice il 21 maggio 2024 e hanno insistito per la pronuncia della sentenza di separazione e la rimessione in istruttoria per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
La Giudice ha rimesso al collegio per la decisione. Il 3 luglio 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. All'udienza del 6 febbraio 2025 le parti hanno dato atto dell'intervenuta modifica delle condizioni rispetto a quelle esistenti al momento della separazione e la Giudice ha rinviato l'udienza per l'acquisizione di ulteriore documentazione. Nelle more i signori ono giunti a un accordo e nell'udienza del Pt_1 CP_1
24 aprile 2025 hanno confermato e puntualizzato il contenuto dell'atto di precisazioni delle conclusioni congiunte, depositato telematicamente in pari data.
pagina 2 di 5 La giudice ha rimesso al collegio per la decisione.
*** La domanda di scioglimento del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale il 21 maggio 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. è intervenuto. Come da richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] l'8 Parte_1 giugno 1977, e nato a [...] il [...], i quali hanno CP_1 contratto matrimonio in Calderara di Reno (BO) in data 11 settembre 2015, con atto iscritto nei registri del suddetto Comune, al n. 14, parte I, anno 2015; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida , e in forma condivisa a entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 Per_3 eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale le minori si troveranno di volta in volta;
2) dispone che, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli conviventi, la casa familiare resti assegnata alla signora quale genitore con Pt_1 collocamento prevalente della prole, la quale dovrà pertanto provvedere al pagamento di tutte le utenze (a titolo esemplificativo: acqua, luce, gas riscaldamento, telefono, spese condominiali ordinarie) ed imposte relative al godimento dell'immobile (sempre a titolo di esempio: IMU, TARI, TASI). La rata del mutuo resterà a carico di entrambi i coniugi comproprietari e cointestatari del mutuo stesso;
pagina 3 di 5 3) dispone che i ragazzi rimarranno con il padre ogni qualvolta lo vorranno, compatibilmente alle reciproche necessità ed agli impegni di ciascuno, stabilendo sin d'ora un calendario di base così modulato:
- a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita di scuola sino alla domenica sera. Sarà il padre ad occuparsi di prelevarli dall'uscita di scuola il sabato e di riaccompagnarli a casa della madre la domenica sera;
- durante il fine settimana in cui i figli non resteranno presso il signor CP_1 compatibilmente ai propri impegni, lo stesso si renderà comunque disponibile ad accompagnarli e riprenderli nelle loro attività del fine settimana, sollevando la madre da tale incombenza nei week end, previo accordo con quest'ultima, nel rispetto delle esigenze dei ragazzi;
- tutti i giovedì pomeriggio dall'uscita dal lavoro sino a dopo cena, quando li riaccompagnerà dalla madre;
- nelle vacanze natalizie sette giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il Capodanno;
- nelle vacanze pasquali tre giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate, al pari della madre, due settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
4) in ragione del trasferimento del padre in diversa località per ragioni di lavoro, che comporterà una riduzione dei tempi di permanenza dei figli presso di lui, a far data dal 24 aprile 2025 pone a carico del signor l'obbligo di versare alla signora CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario Pt_1 dei minori, la somma di 600,00 euro mensili (200,00 euro per ciascuno) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dalla data dell'udienza del 24 aprile 2025; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e pagina 4 di 5 del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli a fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che le parti hanno dichiarato di essere titolari di adeguati redditi propri e che, pertanto, ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 7 maggio 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 assistita e difesa in giudizio dagli Avv. ti Silvia POGGI e Elisa SITA, presso il cui studio in Bologna, via Murri n. 61/2, è elettivamente domiciliata, RICORRENTE e
nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1 C.F._2 assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Maria Cristina AVALLONE, presso il cui studio in Bologna, via Altabella n. 3, è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio >>
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 24 aprile 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, si rinuncia all'impugnazione”.
*****MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Calderara di Reno Parte_1 CP_1
(BO) l'11 settembre 2015. Dall'unione erano già nati in precedenza , il 5 luglio 2007, , il 13 Per_1 Per_2 maggio 2010, e , il 16 luglio 2013. Per_3
Il nucleo ha fissato la propria residenza in un appartamento sito nella via Langarola n. 75/2 in comproprietà tra i coniugi.
*** pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 6 febbraio 2024 la signora a chiesto che: Pt_1
- sia pronunciata la separazione personale tra le parti;
- , e siano affidati in forma condivisa ai due genitori;
Per_1 Per_2 Per_3
- i minori siano collocati presso di lei con conseguente assegnazione della casa familiare e con una regolamentazione del diritto di visita che preveda un'ampia prevalenza del tempo trascorso con lei;
- sia previsto a carico del padre un contributo complessivo di 900,00 euro mensili (300,00 per ciascun minore) per il mantenimento della prole, oltre al carico del 50% delle spese straordinarie. Si è costituito in giudizio il signor il quale: CP_1
- ha integralmente contestato le allegazioni di controparte;
- si è associato all'istanza di pronuncia della separazione tra i coniugi;
- quanto ai figli ha chiesto che:
• siano affidati in forma condivisa a entrambi i genitori;
• siano collocati presso la madre con conseguente assegnazione della casa familiare a quest'ultima;
• sia previsto che egli possa vedere e tenere con sé la prole a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola;
nelle settimane in cui trascorreranno il weekend con lui dal martedì all'uscita da scuola al mercoledì all'ingresso a scuola;
nelle altre settimane dal martedì all'uscita da scuola al venerdì mattina;
in estate quindici giorni anche non consecutivi;
nelle vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nel periodo pasquale tre giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
• sia posto a suo carico un contributo di 150,00 euro mensili per ciascun figlio (450,00 complessivi) oltre al 50% delle spese straordinarie;
- all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni sopra indicate. Nell'udienza del 2 luglio 2024 le parti hanno dato atto di avere accettato la proposta formulata dal Giudice il 21 maggio 2024 e hanno insistito per la pronuncia della sentenza di separazione e la rimessione in istruttoria per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
La Giudice ha rimesso al collegio per la decisione. Il 3 luglio 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. All'udienza del 6 febbraio 2025 le parti hanno dato atto dell'intervenuta modifica delle condizioni rispetto a quelle esistenti al momento della separazione e la Giudice ha rinviato l'udienza per l'acquisizione di ulteriore documentazione. Nelle more i signori ono giunti a un accordo e nell'udienza del Pt_1 CP_1
24 aprile 2025 hanno confermato e puntualizzato il contenuto dell'atto di precisazioni delle conclusioni congiunte, depositato telematicamente in pari data.
pagina 2 di 5 La giudice ha rimesso al collegio per la decisione.
*** La domanda di scioglimento del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale il 21 maggio 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. è intervenuto. Come da richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] l'8 Parte_1 giugno 1977, e nato a [...] il [...], i quali hanno CP_1 contratto matrimonio in Calderara di Reno (BO) in data 11 settembre 2015, con atto iscritto nei registri del suddetto Comune, al n. 14, parte I, anno 2015; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida , e in forma condivisa a entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 Per_3 eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale le minori si troveranno di volta in volta;
2) dispone che, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli conviventi, la casa familiare resti assegnata alla signora quale genitore con Pt_1 collocamento prevalente della prole, la quale dovrà pertanto provvedere al pagamento di tutte le utenze (a titolo esemplificativo: acqua, luce, gas riscaldamento, telefono, spese condominiali ordinarie) ed imposte relative al godimento dell'immobile (sempre a titolo di esempio: IMU, TARI, TASI). La rata del mutuo resterà a carico di entrambi i coniugi comproprietari e cointestatari del mutuo stesso;
pagina 3 di 5 3) dispone che i ragazzi rimarranno con il padre ogni qualvolta lo vorranno, compatibilmente alle reciproche necessità ed agli impegni di ciascuno, stabilendo sin d'ora un calendario di base così modulato:
- a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita di scuola sino alla domenica sera. Sarà il padre ad occuparsi di prelevarli dall'uscita di scuola il sabato e di riaccompagnarli a casa della madre la domenica sera;
- durante il fine settimana in cui i figli non resteranno presso il signor CP_1 compatibilmente ai propri impegni, lo stesso si renderà comunque disponibile ad accompagnarli e riprenderli nelle loro attività del fine settimana, sollevando la madre da tale incombenza nei week end, previo accordo con quest'ultima, nel rispetto delle esigenze dei ragazzi;
- tutti i giovedì pomeriggio dall'uscita dal lavoro sino a dopo cena, quando li riaccompagnerà dalla madre;
- nelle vacanze natalizie sette giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il Capodanno;
- nelle vacanze pasquali tre giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate, al pari della madre, due settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
4) in ragione del trasferimento del padre in diversa località per ragioni di lavoro, che comporterà una riduzione dei tempi di permanenza dei figli presso di lui, a far data dal 24 aprile 2025 pone a carico del signor l'obbligo di versare alla signora CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario Pt_1 dei minori, la somma di 600,00 euro mensili (200,00 euro per ciascuno) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dalla data dell'udienza del 24 aprile 2025; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e pagina 4 di 5 del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli a fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che le parti hanno dichiarato di essere titolari di adeguati redditi propri e che, pertanto, ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 7 maggio 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5