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Articolo 4 della Legge 27 febbraio 1989, n. 62
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Legge 27 febbraio 1989, n. 62
Articolo 4 della Legge 27 febbraio 1989, n. 62
Versione
27 febbraio 1989
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1989
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