Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 27 febbraio 1989, n. 62
Articolo 3
- Legge 27 febbraio 1989, n. 62
Articolo 4 della Legge 27 febbraio 1989, n. 62
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27 febbraio 1989
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