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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 04/04/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 204/2023 promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Francesca Corda e dall'Avv. Giuseppe Curreli, in virtù di procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Elisabetta Vacca, in virtù di procura speciale in atti,
- resistente –
e contro
c.f. e p. iva , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero Proia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luca Naseddu, in Sassari, Via Mazzini n. 1, in forza di procura speciale alle liti in atti,
- resistente -
Oggetto: causa in materia di discriminazione.
All'udienza del 04/04/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: 1) Accertare e dichiarare la natura discriminatoria della condotta assunta dall'unità medica di in fase di valutazione della idoneità del ricorrente alla selezione di cui CP_2 all'espositiva e per l'effetto ordinare ai convenuti di adottare ogni provvedimento idoneo alla
1 cessazione della discriminazione accertata e alla rimozione degli effetti, con conseguente inserimento del ricorrente tra i concorrenti idonei alla selezione e la pubblicazione della sentenza a spese dei convenuti;
2) Condannare i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente in conseguenza di quanto esposto, determinati i primi nella misura di € 461,10 e i secondo da liquidarsi in via equitativa nella misura non inferiore a euro 5.000,00 o in quella diversa che il giudice vorrà determinare;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre iva, cpa e spese generali con maggiorazione del 30% in ragione dei collegamenti ipertestuali ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014”.
Nell'interesse dell' “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione CP_1
ed eccezione: In via pregiudiziale, dichiarare, per i motivi sopra esposti, la inammissibilità e/o improponibilità del ricorso;
Nel merito, in via principale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccepita inammissibilità e/o improponibilità del ricorso, rigettare, per i motivi sopra esposti, le avverse pretese in quanto infondate in fatto e in diritto, mandando assolta l' da ogni CP_1 avversa pretesa;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Nell'interesse della “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione CP_2
ed eccezione: respingere il ricorso in quanto privo di qualsivoglia fondamento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 28 d.lgs 150/11 e 281 - decies c.p.c. depositato il 20.03.2023, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' la Parte_1 CP_3 Controparte_2
esponendo:
[...]
- di avere partecipato, in quanto in possesso dei titoli abilitativi richiesti, alla selezione pubblica indetta dall' con bando pubblicato sul Buras, parte III, n. 10 del 05.03.2020, per la compilazione di CP_1
una graduatoria di Operatori di Esercizio, da utilizzare, previa formazione e conseguimento delle rispettive abilitazioni, anche nelle mansioni di Macchinista e Capotreno, svolgendo tutte le prove previste, all'esito delle quali gli veniva assegnato un punteggio complessivo di 194,18 (di cui 100, cioè il massimo, nella prova guida), con posizionamento in graduatoria al n. 212 su 506 concorrenti.
Tuttavia, il ricorrente, all'esito della visita medica pre-assuntiva presso il presidio di Cagliari dell'Unità Sanitaria Territoriale di Roma della veniva dichiarato non idoneo allo svolgimento CP_2 delle mansioni, come da certificato del 24.11.2022, recante la seguente diagnosi: “sclerosi multipla recidivante remittente in trattamento farmacologico e portatore di handicap ai sensi dell'art.4 legge
104/1992”; inidoneità all'assunzione che veniva confermata in sede di appello all'esito della visita
2 presso la Direzione Sanità Medicina Legale di Roma della tenutasi il 25.01.2023, con la seguente CP_2
motivazione: “La visita neurologica è risultata nella norma. Tuttavia, nonostante la visita specialistica neurologica documenti un quadro di EDSS 0, la patologia nota in diagnosi (sclerosi multipla) ed il suo carattere tipicamente evolutivo non consentono di garantire il disimpegno incondizionato dell'esercizio, non potendo perciò esprimere giudizio di idoneità alla mansione oggetto della presente visita”.
Il ricorrente ha lamentato l'erroneità di tale valutazione, a suo dire avente carattere discriminatorio, in quanto basata unicamente sulla sua condizione di disabilità, benché la patologia da cui egli era affetto (sclerosi multipla recidivante remittente con EDSS O) non fosse idonea a incidere sulla guida di autoveicoli, tanto che egli era stato riconosciuto dalla commissione per l'accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato dell'Asl di Oristano, con verbale in data 04.04.22 e 16.12.2022 con percentuale del 60%, senza decifit di forza e sensibilità, titolare dunque del diritto al collocamento mirato come autista.
Ha sostenuto che la propria patologia, a decorso recidivante remittente, non aveva carattere progressivo, a differenza della sclerosi multipla secondariamente progressiva e della sclerosi multipla primariamente progressiva;
che, nella prima forma, il paziente avrebbe potuto soffrire nel tempo di stati acuti destinati a risolversi nel breve periodo, che avrebbero anche potuto non presentarsi mai.
Anche nelle altre forme, peraltro, il decorso evolutivo della patologia era imprevedibile, potendo garantire al paziente anni di benessere e salute nonché di vita lavorativa “normale”.
Quanto al lieve deficit uditivo rilevato nelle visite, lo stesso interessava le sole frequenze acutissime e non era tale da precludere qualsiasi attività lavorativa, men che meno la guida degli autoveicoli.
Il ricorrente ha altresì sostenuto che l'idoneità al lavoro risultava dalla certificazione del 22.11.2022 rilasciata dall'Azienda Ospedaliero – Universitaria Integrata di Verona, Dipartimento ad attività integrata di Neuroscienza, UOC di Neurologia, dove era precisato che l'esame obiettivo neurologico risultava nella norma (EDSS 0), che il paziente era idoneo a qualsiasi tipo di attività lavorativa e non sussistevano controindicazioni alla guida di autoveicoli.
Alla luce del quadro normativo di riferimento richiamato nel ricorso (convenzione ONU firmata il
13.12.2006 sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con L. 18/2009, art. 21 della Carta di Nizza del 26.02.2001, art. 14 della CEDU e Direttiva 2000/78/Ce, attuata in Italia con il decreto legislativo 09.07.2003, n. 216, art. 15 L. 300/1970, legge 67 del 2006), si doveva pertanto ritenere che il comportamento e gli atti tenuti dall'unità medica di R.F.I. erano tali da configurare una
3 discriminazione diretta nei confronti del ricorrente, nella misura in cui si traducevano, in sede di accesso al lavoro, in un trattamento di sfavore in ragione della sussistenza di una disabilità che non comportava in concreto alcun riflesso rispetto all'inserimento del ricorrente nella graduatoria per cui è causa, atteso che la sclerosi multipla era patologia ad andamento imprevedibile, che avrebbe potuto di fatto restare asintomatica e non degenerare mai in fenomeni invalidanti.
Tanto esposto in fatto e diritto, ha concluso domandando al Tribunale di voler accertare e dichiarare la nullità del giudizio di inidoneità, anche ai sensi dell'art. 15 della L. 300/1970, e ordinare all' e CP_1
Cont all' la rimozione della discriminazione, attraverso la cessazione di ogni comportamento pregiudizievole e l'inserimento del ricorrente nella graduatoria degli idonei in via definitiva per la selezione cui il ricorrente aveva partecipato. Inoltre, ha chiesto anche la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dal ricorrente, per effetto della condotta discriminatoria, i primi nella misura di € 461,10 e i secondi da liquidarsi in via equitativa nella misura non inferiore a € 5.000,00 o in quella diversa determinata dal Tribunale.
2. Si è costituita in giudizio la resistente eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità/improponibilità del ricorso, in quanto alle controversie di lavoro ex art. 409 c.p.c. non era applicabile il rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c..
Nel merito, l' non poteva essere chiamata a rispondere di alcun comportamento ritenuto dalla CP_1 controparte discriminatorio, essendo precluso all'impresa esercente ogni sindacato in merito agli accertamenti medico - legali effettuati dalla Direzione Sanità RFI e dalle sue dipendenze periferiche in sede di accertamento della idoneità del personale da impiegare nello svolgimento di un pubblico servizio di trasporto. Considerato il carattere vincolante del giudizio medico- legale espresso da RFI
Direzione Sanità di Roma in occasione della visita effettuata dal in sede di giudizio di appello, Pt_1
l'azienda convenuta aveva dovuto attuare l'insindacabile valutazione medico – legale in ordine all'accertata non idoneità del alla mansione di operatore di esercizio e, per tale motivo, non Pt_1
aveva potuto procedere alla sua assunzione, come esposto nella nota prot. n. 5500 del 09.03.2023.
Per le stesse ragioni erano del tutto irrilevanti i certificati prodotti da controparte, peraltro riferiti alla “guida di autoveicoli” e non alla conduzione di autobus adibiti al pubblico trasporto di persone, attività propria dell'operatore di esercizio, a cui si riferiva la selezione pubblica a cui il aveva Pt_1
partecipato.
Inoltre, quanto all'accertamento da parte della ASL di Oristano della capacità globale ai fini del collocamento mirato del nel bando di selezione non era stata prevista una quota di riserva per la Pt_1
copertura dei posti riservati a disabili e categorie protette, per cui nessun diritto all'accesso al lavoro
4 poteva vantare il relativamente alla suindicata selezione. Pt_1
3. Si è costituita in giudizio anche la convenuta Controparte_2
domandando il rigetto delle avverse domande, in quanto non era ravvisabile nel caso in esame alcuna ipotesi di discriminazione, né diretta né indiretta, atteso che il giudizio di inidoneità reso nei confronti del ricorrente non era legato legato alla sua condizione di disabilità derivata dalla patologia da cui egli era affetto (sclerosi multipla recidivante-remittente), ma semplicemente dipendeva dal giudizio medico-legale dell'incidenza di quella patologia sulla idoneità a svolgere mansioni di conducente di mezzi adibiti al trasporto pubblico di persone, in quanto insistente in modo elettivo sul sistema nervoso e sulle sue diramazioni periferiche, con coinvolgimento anche delle funzioni sensoriali, in uno alla terapia farmacologia in corso, gravata da effetti avversi di rilievo anche per la guida di autoveicoli.
Peraltro, il ricorrente non aveva neppure chiesto una revisione del giudizio medico in sede giudiziale, limitandosi a sostenere che lo stesso avrebbe dovuto essere annullato poiché discriminatorio, né aveva dedotto o allegato alcunché per confutare la valutazione in ordine al carattere “tipicamente evolutivo” della patologia diagnosticatagli.
Ad ogni modo, la correttezza del giudizio era confermata non solo dalle valutazioni mediche del
Cont servizio preposto di ma anche dalla documentazione ex adverso prodotta, da cui risultava che il era affetto da una patologia irreversibile in trattamento con terapia farmacologica che gli Pt_1 causava importanti effetti collaterali, ancorché transitori, fra cui “astenia e parestesie diffuse”, con una riduzione della capacità lavorativa pari al 60%, tanto da risultare disabile ai sensi della legge n. 104 del
1992, per cui era indubbio che egli avrebbe trovato difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del D.M. 88/1999.
4. La causa, istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, è stata fissata all'odierna udienza per la discussione e la pronuncia di sentenza, con termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note difensive.
§§§
5. Il ricorso non può essere accolto, per le ragioni esposte nel prosieguo.
5.1. Partendo dal quadro normativo di riferimento, poiché nel caso di specie si tratta di discriminazione fondata sul fattore della disabilità, viene in rilievo innanzitutto la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il
13.12.2006, ratificata in Italia con la legge del 3.03.2009, n. 18), nel cui art. 1, comma 2, si chiarisce che “per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare
5 la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”.
Inoltre, la Convenzione, all'art. 2, prevede che per discriminazione fondata sulla disabilità si intende “qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo
o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole […]”.
La non discriminazione figura inoltre fra i diritti fondamentali della persona e, quindi, nell'ambito dei principi generali del diritto eurounitario.
L'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione così recita: “1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi”.
La materia è trattata anche dalla direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27.11.2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e che a livello nazionale ha trovato attuazione attraverso il d.lgs. 9.07.2003, n. 216.
La direttiva contiene una definizione di discriminazione distinguendo due forme di discriminazione, soggette a disciplina in parte diversa.
In particolare, l'art. 2, intitolato “Nozione di discriminazione”, ai suoi paragrafi 1 e 2, prevede quanto segue:
“
1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.
2. Ai fini del paragrafo 1:
a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo
1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un
6 particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:
i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;
o che
ii) nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona
o organizzazione a cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all'articolo 5, per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale criterio o tale prassi”.
A sua volta, l'art. 2 del d. lgs. n. 216/2003 definisce la nozione di discriminazione, recependo la distinzione tra la discriminazione diretta, che si ha “quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età, per nazionalità o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga”, e la discriminazione indiretta, che si ha “quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto
o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o nazionalità o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone”.
Per quanto qui maggiormente interessa, al successivo art. 3 viene delineato l'ambito di applicazione della disciplina dettata dal medesimo d. lgs., per cui si chiarisce che il principio di parità di trattamento
“si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:
a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione (…)”.
Il comma 2 dell'art. 3 fa salve tutte le disposizioni vigenti in materia, fra l'altro, di: “b) sicurezza e protezione sociale;
c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute”.
Ancora, all'art. 3 comma 3 si prevede che: “Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legittima, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età, alla nazionalità o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che
7 costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima”.
Sono anche fatte salve “le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3” (art. 3, comma 4).
All'art. 3, comma 3, viene introdotta, quindi, un'eccezione specifica al divieto di discriminazione, che trova riscontro nell'art. 4 della direttiva (rubricato “Requisiti per lo svolgimento dell'attività lavorativa”), laddove si stabilisce che “Fatto salvo l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a una qualunque dei motivi di cui all'articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato”.
Il considerando n. 23 della medesima direttiva stabilisce, con formula più restrittiva, che “In casi strettamente limitati una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata alla religione o alle convinzioni personali, a un handicap, all'età o alle tendenze sessuali costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato. Tali casi devono essere indicati nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione”.
Dalle disposizioni sopra richiamate, si evince che il legislatore può creare un discrimen tra disparità di trattamento giustificate e/o giustificabili e disparità di trattamento che integrano vere e proprie discriminazioni vietate, purché ciò avvenga per una finalità legittima e purché le caratteristiche richieste siano proporzionate rispetto all'obiettivo perseguito.
Occorre altresì considerare che anche l'art. 2, paragrafo 5, della citata direttiva istituisce una deroga al principio del divieto di discriminazioni, nella parte in cui lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati, alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui.
La CGUE al riguardo ha chiarito che “adottando detta disposizione, il legislatore dell'Unione ha, in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, inteso prevenire e comporre un conflitto tra, da un lato, il principio della parità di trattamento e, dall'altro, la necessità di assicurare l'ordine, la sicurezza e la salute pubblici, la prevenzione dei reati, nonché la tutela dei diritti e delle libertà individuali, che sono indispensabili al funzionamento di una società democratica. Esso ha quindi deciso che, in alcuni casi elencati all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78, i principi fissati
8 da quest'ultima non si applicano a misure che comportino differenze di trattamento fondate su uno dei motivi di cui all'articolo 1 di tale direttiva, a condizione tuttavia che tali misure siano necessarie alla realizzazione delle finalità summenzionate” (CGUE Seconda Sezione, Causa C-518/22, sent.
7.12.2023, contro ). Pt_2 Controparte_4
5.2. Nella vertenza concreta qui scrutinata, viene in rilievo la disciplina normativa interna dettata specificamente con riferimento all'idoneità al lavoro del personale adibito al pubblico trasporto, trattandosi di una selezione pubblica per accedere a una graduatoria di operatori di esercizio destinati ad essere assunti dall' ovverosia dalla azienda regionale che si occupa del trasporto pubblico in CP_1
Sardegna.
A tale riguardo, il D.P.R 11.07.1980, n. 753, all'art. 9, comma 4, recante “le norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, ha previsto che l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni del personale dei servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni sono regolati "da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti, se addetto a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, e dai competenti organi regionali, se addetto ad altre mansioni".
In attuazione del citato D.P.R., il Ministero dei trasporti e della navigazione ha adottato il decreto n.
88 del 1999 (recante il "Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"), nel quale sono dettati i requisiti, generici e specifici, per conseguire l'idoneità allo svolgimento di mansioni di operatore di esercizio e sono definiti i criteri e le modalità per il controllo dell'idoneità sia fisica che psico - attitudinale del personale addetto alle ferrovie, metropolitane, tranvie ed autolinee ai fini dell'ammissione in servizio, della revisione, abilitazione e assegnazione a nuove funzioni.
In particolare, nell'Allegato A, Parte Prima, all'art. 2, comma 1 del citato D.M., è previsto che “Per
l'ammissione in servizio, sia nella categoria di ruolo sia in quella non di ruolo, per qualunque titolo e modalità di assunzione, è necessario il possesso da parte dei candidati di sana e robusta costituzione, dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per disimpegnare le mansioni inerenti al posto a cui aspirano, nonché dei requisiti fisici speciali prescritti per l'ammissione in servizio con riferimento al profilo relativo al posto medesimo”.
Inoltre, al comma 5 dello stesso art. 2 è espressamente previsto che “Sono giudicati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, possono trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio” e che “sono dichiarati non idonei alle predette mansioni di autista coloro che presentano, soprattutto a carico dei vari elementi della colonna
9 vertebrale, malformazioni, deviazioni, fatti infiammatori o degenerativi, trasformabili col tempo, e sotto lo stimolo di sollecitazioni meccaniche, in veri e propri fatti morbosi invalidanti”.
Le visite medico - legali finalizzate all'ammissione in servizio vengono eseguite a cura della direzione sanità delle e delle sue dipendenze periferiche e, a seguito del giudizio di Controparte_5 tali organi, l'azienda adotta i provvedimenti di competenza (art. 6, commi 1 e 3), mentre l'interessato ha facoltà di proporre “entro trenta giorni dalla notifica dell'esito della visita medica da parte della stessa, un giudizio di appello cui è delegata la sede centrale della direzione sanità delle CP_5 CP_5
” (art. 6, comma 5).
[...]
Si è peraltro affermato in giurisprudenza che rientra nel potere del potere-dovere del giudice quello di verificare la correttezza e congruità, anche mediante consulenza tecnica medico-legale, del parere della direzione sanitaria delle previsto dal citato D.M. n. 88/99, essendosi Controparte_5 condivisibilmente evidenziato come “il ritenere insindacabile in sede giudiziaria accertamenti tecnici
e/o sanitari, effettuati in sede amministrativa (su circostanze configuranti elementi costitutivi del diritto fatto valere), finirebbe per tradursi in una violazione dei disposto dell'art. 24 Cost., perché in tal modo si perverrebbe al risultato di condizionare lo stesso riconoscimento del diritto a momenti decisori sottratti alla dialettica processuale svuotandosi così di contenuto la generale regola costituzionale, che vuole che ogni controversia intorno ad un diritto sia decisa, in definitiva, dal Giudice” (cfr. Cass. civ.,
Sez. L, 8.02.2008, n. 3095).
Per quanto riguarda la legittimità delle limitazioni previste dall'art. 2, comma 5, cit., si deve ritenere che le stesse appaiano astrattamente giustificate in rapporto alle mansioni svolte e alle finalità perseguite, trattandosi di materia che attiene alla sicurezza e regolarità del servizio di pubblico trasporto, a garanzia di diritti garantiti anche a livello costituzionale, quali il diritto alla salute (art. 24
Cost.), alla circolazione (art. 16 Cost.) e, più in generale, alla sicurezza (v. ad es. art. 41 Cost.).
Proprio la finalità di garantire la sicurezza del trasporto pubblico, in un'ottica di salvaguardia di esigenze facenti capo alla collettività, costituisce il principale fondamento del limite all'esercizio di altrui diritti e libertà (in chiave individualistica), sicché, in quest'ottica, appaiono consentite disparità di trattamento anche in materia di accesso all'occupazione e al lavoro in ragione dell'esistenza di disabilità incidenti sull'espletamento delle mansioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78/CE e dall'art. 3, comma 3, d. lgs. n. 216/2003, purché proporzionate rispetto alle finalità perseguite.
5.3. Venendo alla disamina del caso di specie, è pacifico e documentato che il ricorrente ha partecipato alla selezione pubblica indetta dall' con bando pubblico pubblicato sul CP_1
10 B.U.R.A.S., parte III, n. 10 del 05.03.2020, per la compilazione di una graduatoria di operatori di esercizio da assumere con contratto a tempo indeterminato o determinato, full time o part-time o con contratto di apprendistato full time o part-time secondo necessità di servizio, da utilizzare “previa formazione e conseguimento delle rispettive abilitazioni, anche nelle mansioni di Macchinista e
Capotreno” (doc. 01 all. ricorso).
Fra i requisiti previsti dal bando, era espressamente indicato, all'art. 1, punto 9., il “possesso di sana e robusta costituzione e possesso dei requisiti psico-fisici richiesti dalla normativa vigente per la guida di automezzi destinati al servizio di trasporto pubblico di persone (da accertarsi insindacabilmente dal competente organismo sanitario – come previso dalla normativa vigente ed in particolare dal D.M. 23 febbraio 1999, n. 88)”.
Dopo essersi collocato in graduatoria nella posizione n. 212 su 506 (doc. 04 all. ricorso), il Pt_1
veniva convocato presso la Direzione Sanità, Unità Sanitaria Territoriale Roma – Cagliari, Presidio di
Cagliari Gruppo Ferrovie dello Stato – R.F.I., per effettuare la necessaria visita di idoneità, all'esito della quale veniva dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni, con diagnosi di “sclerosi multipla recidivante in trattamento farmacologico. Titolare di Invalidità Civile nella misura del 60% e portatore di handicap ai sensi dell'art. 4 legge n. 104 del 1992 (Comma 1 art. 3)”. Inoltre, all'esito dell'esame audiometrico veniva evidenziato un “lieve deficit percettivo Au destro;
Deficit percettivo Au sinistro”, come risulta dal certificato in atti datato 24.11.2022 (doc. n. 05 all. ricorso).
Il ricorrente proponeva appello avverso tale giudizio, chiedendo di essere sottoposto a nuova visita da parte dell'organismo medico superiore, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 88 del 1999, e, all'esito della visita effettuata in data 25.01.2023, con certificato del 26.01.2023 a firma del medico dott.
[...]
Cont (doc. 10 all. ricorso), la sede centrale della Direzione Sanitaria di a confermato il Persona_1
giudizio di non idoneità alla mansione di operatore di esercizio a carico del con la seguente Pt_1
diagnosi:
“L'esame audiometrico con visita otorinolaringoiatrica eseguiti presso la Nostra Struttura hanno documentato un quadro di "deep percettivo bilaterale".
La visita neurologica è risultata nella norma.
Tuttavia, nonostante la visita specialistica neurologica documenti un quadro di EDSS 0, la patologia nota in diagnosi ed il suo carattere tipicamente evolutivo non consentono di garantire il disimpegno incondizionato dell'esercizio, non potendo perciò esprimere giudizio di idoneità alla mansione oggetto della presente visita”.
Secondo quanto sostenuto dalla difesa della parte ricorrente, tale valutazione sarebbe erronea e
11 discriminatoria, in quanto non terrebbe conto delle attuali condizioni di salute del come Pt_1
risultanti dalla documentazione e certificazione medica in atti, da cui risulta che l'esame obiettivo neurologico è nella norma (EDSS 0) e non sussistono controindicazioni alla guida di autoveicoli.
Inoltre, il ricorrente ha allegato, a sostegno di tale assunto, che la propria patologia, ovverosia la sclerosi multipla recidivante, a differenza delle altre forme di sclerosi multipla, non ha carattere
“progressivo”, né si potrebbe sostenere che l'inidoneità alle mansioni possa dipendere dal trattamento farmacologico assunto, privo di controindicazioni sulla guida, né dal deficit uditivo diagnosticato al ricorrente.
Al fine di valutare dal punto di vista tecnico – scientifico le caratteristiche proprie delle patologie da cui è affetto il ricorrente, nonché la potenziale evoluzione peggiorativa della sclerosi multipla, le sue potenziali imprevedibili manifestazioni sintomatologiche e le implicazioni della terapia somministrata,
è stata disposta c.t.u. nel corso del giudizio, attraverso la quale, innanzitutto, è stata ricostruita l'anamnesi del paziente, il quale ha ricevuto la diagnosi definita di sclerosi multipla recidivante remittente nel marzo 2021 presso l'U.O.C. di Neurologia Università di Verona, con verosimile esordio clinico nel giugno 2020, caratterizzato da lieve offuscamento del visus (con diagnosi presso il reparto oculistico dell'Ospedale di Nuoro di cheratite). Inoltre, risulta che egli è affetto da “ipoacusia con lievissimo deficit percettivo bilaterale interessante le sole frequenze acutissime con i caratteri dell'ipoacusia da rumore”.
Con riguardo alla sclerosi multipla, i Consulenti nominati dal Tribunale hanno descritto le caratteristiche generali di tale patologia: “La SM è una malattia cronica, spesso invalidante, che colpisce il sistema nervoso centrale (cervello, midollo spinale e nervi ottici); i sintomi possono essere lievi o gravi, visibili (disturbi motori) o invisibili (stanchezza, disturbi della vista). L'andamento, la gravità e i sintomi specifici della malattia variano da persona a persona;
numerose evidenze sia cliniche che sperimentali indicano che alla base della malattia vi è una reazione del sistema immunitario, che innesca un processo infiammatorio in aree circoscritte del sistema nervoso centrale e provoca la distruzione della mielina (la guaina formata da lipidi e proteine che avvolge e protegge le fibre nervose) e delle stesse fibre nervose;
la perdita di mielina, o demielinizzazione, si verifica in più aree (da cui il termine "multipla"), e provoca la formazione di un tessuto cicatriziale (da cui il termine
"sclerosi"). Poiché la mielina facilita la propagazione dei segnali elettrici lungo le fibre nervose che connettono il sistema nervoso centrale con le altre parti del corpo, il danneggiamento della mielina e delle fibre nervose è causa di disturbi o addirittura interruzione degli impulsi nervosi, provocando la molteplicità dei sintomi che caratterizzano la malattia”.
12 Inoltre, è stato spiegato come esistano diverse forme di sclerosi multipla, classificate sulla base del decorso clinico:
1) la sclerosi multipla “a decorso recidivante-remittente”, che costituisce la forma più comune della malattia (da cui è affetto anche l'odierno ricorrente) ed è “caratterizzata da attacchi acuti (o ricadute) che si alternano a periodi di remissione in assenza di sintomi o con sintomi residui lievi;
circa l'85% delle persone con SM ha un esordio di malattia con decorso recidivante-remittente, e in circa il 65% dei casi questa forma evolve verso la forma secondariamente progressiva”;
2) la sclerosi multipla “primariamente progressiva”, che interessa circa il 15% delle persone affette da SM, caratterizzata da progressione dei sintomi sin dall'esordio della malattia, in assenza di remissioni o stabilizzazioni o con miglioramenti lievi e temporanei;
3) la sclerosi multipla “secondariamente progressiva”, che inizia con un decorso recidivante- remittente seguito da un peggioramento progressivo dei sintomi, tipicamente caratterizzata da una minor frequenza (fino alla scomparsa) degli attacchi acuti e da un peggioramento funzionale continuo;
molti dei pazienti con SM recidivante remittente, come si è detto al punto 1) che precede, sviluppano nel tempo la forma secondariamente progressiva;
4) le forme "clinicamente isolate"(CIS) di sclerosi multipla, caratterizzate cioè dalla comparsa di un episodio neurologico che dura almeno 24 ore ed è dovuto a un processo demielinizzante a carico del sistema nervoso centrale, che non svilupperanno necessariamente la sclerosi multipla;
5) le forme "radiologicamente isolate", ossia persone che effettuano per motivi non correlati alla
SM una RMN che evidenzia lesioni caratteristiche della malattia.
Ciò premesso in linea generale, come risulta anche dalla documentazione medica specialistica in atti, il ricorrente è affetto da una malattia neurologica demielinizzante definita Sclerosi Multipla con andamento remittente recidivante classificata secondo la Expanded Disability Status Scale - EDSS come di classe 0 (le valutazioni della scala EDSS tengono in considerazione 2 fattori: la capacità deambulatoria e la condizione del paziente in relazione a 8 sistemi funzionali, con una progressione di gravità che va da 0 a 10: v. tabella a pag. 18 della c.t.u.), attualmente in terapia con farmaco Tecfidera in assenza di sintomi clinici e/o neurologici e/o effetti collaterali e/o eventi avversi da terapia cronica.
Dopo la diagnosi della malattia nel marzo del 2021, il nei controlli successivi ha continuato Pt_1
a presentare uno stato neurologico privo di sicuri indici patologici ad eccezione della stanchezza (tipica di queste forme); anche i controlli radiologici di RMN encefalo del 2023 e 2024 non hanno evidenziato nuove lesioni mentre quelle già note presentavano la regolare evoluzione verso le forme croniche, per cui gli Ausiliari del Tribunale hanno parlato di una forma di “Sclerosi Multipla recidivante-remittente
13 asintomatica attualmente non progressiva in trattamento specifico”.
L'aspetto della possibile evoluzione peggiorativa della malattia da cui è affetto il assume Pt_1 un'importanza centrale al fine di valutare la fondatezza delle doglianze sollevate dall'odierno ricorrente, in quanto egli, nei propri scritti difensivi, ha evidenziato proprio la natura non “progressiva” della malattia, il che farebbe pensare che l'attuale situazione del ricorrente sia destinata a protrarsi nel tempo, senza dunque alcuna ragionevole possibilità di evoluzione in senso peggiorativo della malattia, quantomeno in termini statisticamente rilevanti.
Se così fosse, apparirebbe effettivamente erronea la valutazione della commissione medica che ha valutato l'inidoneità alle mansioni del ricorrente, precipuamente in ragione del “carattere tipicamente evolutivo” della patologia, che non consente “di garantire il disimpegno incondizionato dell'esercizio”.
A tale riguardo, i C.t.u. hanno rilevato che sebbene la malattia neurologica demielinizzante di cui è affetto il allo stato attuale, presenti caratteristiche cliniche di non evolutività, assenza di Pt_1
sintomatologia clinica soggettiva e oggettiva, stabilità clinica, assenza di effetti collaterali o eventi avversi secondari alla terapia prescritta e quotidianamente assunta, tuttavia, allo stesso tempo, non è possibile escludere “in modo assoluto l'eventualità imprevedibile di manifestazioni cliniche soggettive
o oggettive relative alla malattia di base” (pag. 21 c.t.u.).
Hanno spiegato che la forma di sclerosi multipla da cui è affetto il ricorrente, se non trattata, tende a evolvere in forme progressive in percentuali superiori al 50%, mentre nel caso di forme trattate con terapia farmacologica si riduce in maniera statisticamente rilevante la possibilità di trasformazione in forma progressiva, anche se non si può dire esattamente in che misura (perché negli studi vengono fatte numerose differenziazioni come assenza di ricadute nei primi due anni, assenza di nuove lesioni alla
RMN, quadro in atto asintomatico o meno ecc.), ma “è sicuro che la percentuale di trasformazione, essendo questa ridotta in maniera statisticamente rilevante sotto tale trattamento, sia almeno inferiore al 50%” (pagg. 18, 19 e 23 c.t.u.).
Gli Ausiliari nominati dal Tribunale hanno anche precisato che la sclerosi multipla “normalmente non ha un esordio (prima diagnosi o recidiva) di tipo ictale o “ex abrupto”, improvvisa e imprevedibile (tale esordio si riferisce tipicamente agli accidenti vascolari cerebrali), ma con progressione magari rapida, ma mai ictale”; hanno quindi fatto presente che “il deficit campimetrico quale quello occorso nel caso in oggetto (che, come tale, potrebbe secondariamente ripresentarsi sebbene in maniera non significativamente probabile) potrebbe ripresentarsi senza che il paziente se ne accorga precocemente (non si accorge subito del deficit visivo nei campi laterali in quanto la visione centrale, sulla quale viene normalmente posta l'attenzione, rimane normale); ciò potrebbe
14 comportare il fatto che il Sig. potrebbe continuare a guidare un autobus, per lo meno in fase Pt_1
iniziale, anche se non in perfetta forma e funzionalità delle capacità visive richieste;
peraltro, tale possibilità deve essere considerata come una “recondita possibilità” essendosi l'esame del campo visivo di richiesto recentemente dimostrato completamente negativo” (pag. 23 - 24 c.t.u.). Pt_3
Ulteriori considerazioni sono state svolte dai C.t.u. in risposta alle osservazioni dei C.t.p. di parte, per cui hanno concluso nel senso che “seppure in presenza allo stato attuale di una malattia paucisintomatica qual è la Sclerosi Multipla ad andamento recidivante remittente che affligge il signor
, non è possibile evitare di considerare che l'idoneità lavorativa specifica del medesimo Parte_1 sia condizionata dall'andamento clinico della malattia di cui risulta portatore in cui la possibilità e la probabilità di ricadute alla luce delle evidenze presenti letteratura scientifica non risulta prevedibile quindi compatibile con l'attività di operatore di esercizio”.
La patologia da cui è affetto il anche se trattata farmacologicamente, non consente dunque Pt_1
di escludere che lo stesso possa essere soggetto a ricadute periodiche, anche se non di tipo improvviso, capaci comunque di incidere sulla regolarità nell'espletamento del servizio di trasporto pubblico
(quantomeno in termini di necessaria interruzione dello stesso) e a fronte delle quali non si potrebbe che far leva sul principio di “autoresponsabilità” dell'interessato (il quale, non appena accortosi dell'insorgenza di sintomi incidenti sul sistema nervoso e/o sensoriale, dovrebbe adottare le necessarie precauzioni a tutela della propria e della altrui incolumità), né è possibile escludere, come si è visto,
l'evoluzione in una forma di sclerosi multipla progressiva, secondo una percentuale di probabilità che, seppure al di sotto del 50%, non può dirsi statisticamente irrilevante (una percentuale di probabilità del
30-40%, pur se inferiore al 50%, non è certamente irrilevante), avendo i C.t.u. riferito dell'impossibilità di indicare con esattezza in che misura il Tecfidera sia in grado di ridurre la possibilità di trasformazione nella forma progressiva e non esistendo, allo stato, specifici esami strumentali che consentano di prevedere quale sarà l'evolutività della malattia.
Di ciò, invero, si trae indiretta conferma anche dalle osservazioni svolte dalla C.t.p. della stessa parte attrice Dott.ssa dell'Università di Verona, la quale concorda sul fatto che il sia Per_2 Pt_1
affetto da una forma di sclerosi multipla recidivante remittente attualmente non di forma progressiva e che la terapia assunta regolarmente dal paziente “mira a bloccare la transizione a patologia progressiva e risulta finora efficace sia clinicamente (non ha più avuto ricadute) che radiologicamente
(non nuove lesioni encefaliche;
nessuna lesione midollare)”, anche per la presenza di vari fattori favorevoli, quali “assenza di bande oligoclonali, bassissimo carico lesionale radiologico, ottima risposta alla terapia farmacologica”, che suggeriscono un andamento benigno della patologia
15 neurologica.
Nonostante l'ottima risposta alla terapia farmacologica, neppure la Consulente di parte ricorrente ha però potuto escludere che la forma di sclerosi multipla da cui è affetto il DD possa assumere una forma progressiva, per cui, sebbene in misura statisticamente inferiore a quella (superiore al 50%) che interessa i pazienti che non sono in trattamento farmacologico, è certamente possibile che la sclerosi multipla recidivante remittente da cui è affetto il ricorrente si evolva nella forma secondariamente progressiva.
Inoltre, la dott.ssa ha precisato “che i sintomi della forma recidivante remittente si Per_2 presentano tipicamente a ricadute con successivo recupero clinico”, benché lo sviluppo dei sintomi non sia di tipo ictale ma si manifesti nel giro di almeno 24 ore, spesso anche più tempo (giorni), e i sintomi nuovi da ricadute nella sclerosi multipla vengono “riconosciuti dai pazienti stessi che lamentano un nuovo disturbo neurologico. In particolare un disturbo visivo, anche se solo iniziale, allarma precocemente i pazienti. In letteratura scientifica non sono segnalati casi di pazienti con sclerosi multipla con nuovo disturbo visivo, che non erano in grado di percepire il nuovo sintomo. Un paziente con sclerosi multipla e nuovo disturbo visivo è da ritenere in grado di riconoscere il disturbo visivo precocemente ed in seguito prendere le precauzioni utili. In più, il sig. che attualmente presenta Pt_1
un esame obiettivo neurologico e campo visivo normali NON è più a rischio di sviluppare disturbi visivi che altri pazienti con la stessa patologia. Assumendo una terapia efficace nella prevenzione di nuovi sintomi legati alla sclerosi multipla tale rischio addirittura si abbassa significativamente”.
Orbene, la circostanza che il ricorrente non sia attualmente in condizioni tali da presentare un maggior rischio di lamentare nuovi disturbi visivi legati alla propria malattia rispetto ad altri soggetti affetti dalla stessa patologia, evidentemente porta a ritenere che lo stesso abbia invece maggiori possibilità di sviluppare disturbi visivi rispetto ad altri soggetti non affetti da sclerosi multipla, proprio perché tali disturbi costituiscono la manifestazione di quelle ricadute, imprevedibili, che rientrano nella sintomatologia della patologia di cui soffre il ricorrente.
Occorre altresì considerare che il aveva anche lamentato “importanti effetti collaterali Pt_1 transitori con la terapia in atti”, nonché “astenia e parestesie diffuse”, nel corso della visita effettuata presso la Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap della ASL di Oristano in data
4.04.2022 (doc. 14 all. ricorso), e, soprattutto, è pacifico che il ricorrente soffre del tipico disturbo legato alla sclerosi multipla, ovverosia la fatica/stanchezza, che, come è noto, comporta una mancanza di energia fisica e/o mentale percepita dall'individuo, che ha senza dubbio un impatto anche sulle
16 mansioni lavorative.
Deve pertanto escludersi che sia stata fornita dimostrazione adeguata che il giudizio di inidoneità alle mansioni nel caso di specie sia dipeso dalla situazione di disabilità del ricorrente, di per sé considerata, bensì è dipeso da una valutazione delle caratteristiche della patologia neurologica da cui egli è affetto e dalle potenziali ripercussioni che la stessa ha sulla capacità lavorativa, sulla base di una valutazione da effettuarsi non avendo come riferimento le mansioni di guida di autoveicoli in generale, bensì assumendo a riferimento quanto richiesto dall'apparato normativo per la specifica mansione oggetto di visita, ossia quella di operatore di esercizio alla luce del D.M. n. 88/99.
Va peraltro condiviso in tal senso quanto osservato dalla difesa della convenuta per cui il CP_2 rigore richiesto nell'accertamento dell'idoneità del personale destinato al servizio di trasporto pubblico deve ritenersi connotato da una “finalità legittima”, anche ai sensi di quanto previsto dalla direttiva
2000/78/CE.
Infine, deve rilevarsi come nel caso in esame non appaia neppure ravvisabile una forma di discriminazione derivante dalla mancata adozione da parte dell'azienda di quei ragionevoli accomodamenti che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 – bis del d. lgs. n. 216 del 2003, in quanto il ricorrente ha partecipato al bando proprio per poter espletare mansioni di operatore di esercizio e quindi di autista di mezzi destinati al pubblico trasporto (es. autobus), rispetto alle quali è stato dato il parere contestato in questa sede, senza che sia stato neppure allegato alcun interesse del ricorrente a essere assegnato ad altre mansioni.
5.4. Sulla scorta delle argomentazioni e dei rilievi che precedono, le domande spiegate in giudizio dal ricorrente devono essere rigettate, in quanto non risulta provato che l'esclusione dello stesso dalla graduatoria di cui alla selezione pubblica indetta dall' sia dipesa da una condotta di natura CP_1 discriminatoria assunta da parte dell'unità medica di né sono ravvisabili condotte CP_2
discriminatorie da parte delle odierne convenute, che si sono adeguate alla valutazione medico – legale del competente organismo sanitario in ordine all'accertata non idoneità del alla mansione di Pt_1
operatore di esercizio.
5.5. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, sia in ragione della obiettiva particolarità della controversia, su cui non sono stati rinvenuti precedenti specifici, sia in ragione dell'affidamento riposto dall'attore sulla valutazione dei medici specialisti neurologi che lo avevano in cura, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti. Per le stesse ragioni, le spese di c.t.u. debbono essere poste a carico delle parti in ragione di 1/3 a carico di ciascuna, nei rapporti interni, fatto salvo il
17 vincolo di solidarietà nei confronti degli Ausiliari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 429 c.p.c., così dispone:
1) rigetta le domande spiegate in giudizio dal ricorrente nei confronti delle Parte_1
resistenti e CP_1 CP_2
2) compensa le spese del giudizio tra le parti;
3) pone le spese di c.t.u. a carico delle parti in ragione di 1/3 ciascuna, nei rapporti interni, fatto salvo il vincolo di solidarietà nei confronti degli Ausiliari.
Così deciso in Oristano, il 04/04/2025
La Giudice del lavoro dott.ssa Consuelo Mighela
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