Versione
3 gennaio 1982
3 gennaio 1982
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1978, n. 279 , e' sostituito dal seguente:
"Il comitato di liquidazione, titolare delle partecipazioni medesime, e' abilitato ad alienarle, in tutto o in parte, a valore di mercato, procedendo, ove occorra per la salvaguardia dell'occupazione, alla ricapitalizzazione delle societa' non ancora alienate, con imputazione ai fondi di cui alla presente legge, previa intesa con gli enti mandatari ed autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali".
Il terzo comma del medesimo articolo 4 e' soppresso.
Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1978, n. 279 , e' sostituito dal seguente:
"Il comitato di liquidazione, titolare delle partecipazioni medesime, e' abilitato ad alienarle, in tutto o in parte, a valore di mercato, procedendo, ove occorra per la salvaguardia dell'occupazione, alla ricapitalizzazione delle societa' non ancora alienate, con imputazione ai fondi di cui alla presente legge, previa intesa con gli enti mandatari ed autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali".
Il terzo comma del medesimo articolo 4 e' soppresso.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 06/05/1983 n. 176 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 6 maggio 1983 · 0.45045838
Il Presidente della S.p.A. ..... con sede in ..... premesso di aver rilevato il pacchetto azionario della S.p.A. .... partecipata dall\' Egam - ente soppresso - una volta revocato lo stato di liquidazione della stessa, ha chiesto alcune precisazioni in tema di dichiarazione ex art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In particolare l\'istante, con riferimento alla revoca dello stato di liquidazione dell\'anzidetta societa\', ha posto quesito se: a) le dichiarazioni modd. 760 e 770 devono essere sottoscritte dai liquidatori in carica prima della revoca della liquidazione, deliberata con effetto dal 31 dicembre 1982, ovvero dagli amministratori che agli stessi sono …
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