Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1978, n. 279 , e' sostituito dal seguente:
"Il comitato di liquidazione, titolare delle partecipazioni medesime, e' abilitato ad alienarle, in tutto o in parte, a valore di mercato, procedendo, ove occorra per la salvaguardia dell'occupazione, alla ricapitalizzazione delle societa' non ancora alienate, con imputazione ai fondi di cui alla presente legge, previa intesa con gli enti mandatari ed autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali".
Il terzo comma del medesimo articolo 4 e' soppresso.
Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1978, n. 279 , e' sostituito dal seguente:
"Il comitato di liquidazione, titolare delle partecipazioni medesime, e' abilitato ad alienarle, in tutto o in parte, a valore di mercato, procedendo, ove occorra per la salvaguardia dell'occupazione, alla ricapitalizzazione delle societa' non ancora alienate, con imputazione ai fondi di cui alla presente legge, previa intesa con gli enti mandatari ed autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali".
Il terzo comma del medesimo articolo 4 e' soppresso.