Articolo 1 della Legge 22 dicembre 1981, n. 795
Articolo 2
Versione
3 gennaio 1982
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1978, n. 279 , e' sostituito dal seguente:
"Il comitato di liquidazione, titolare delle partecipazioni medesime, e' abilitato ad alienarle, in tutto o in parte, a valore di mercato, procedendo, ove occorra per la salvaguardia dell'occupazione, alla ricapitalizzazione delle societa' non ancora alienate, con imputazione ai fondi di cui alla presente legge, previa intesa con gli enti mandatari ed autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali".
Il terzo comma del medesimo articolo 4 e' soppresso.
Entrata in vigore il 3 gennaio 1982
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