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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31870/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente rel.est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16 settembre 2024 da
1) Parte_1
Nata a Ponte San Pietro (BG) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]M con l'Avv. Giovanni Franco presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1
Nato a LZ (MI) il 3 aprile 1992 cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]M con l'Avv. Katerina Romano presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...]; cittadina italiana Persona_1
- nata a [...] il [...]; cittadina italiana Persona_2
FATTO La sig.ra depositava ricorso dinnanzi al Tribunale di Milano contenente la richiesta Parte_1 di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori nate fuori dal matrimonio e contenente l'indicazione delle proprie condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a proprio carico.
Il sig. si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta con la CP_1 quale formulava a sua volta richieste per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori nate fuori dal matrimonio ed indicava le proprie condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a proprio carico.
Le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e, con note congiunte datate 3 gennaio 2025 personalmente sottoscritte e depositate in data 3 gennaio 2025, hanno congiuntamente chiesto, come confermato all'udienza del 7 febbraio 2025, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie nate fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni condivise:
1. e verranno affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_2
Genitori con collocamento prevalente delle stesse presso la madre in Gorgonzola Via Cascina CP_ Vergani n. 18; la casa - di proprietà - assegnata dal Comune al signor CP_1 sita in Gorgonzola alla via Enrico Mattei n. 52/M, rimarrà assegnata al signor CP_1
2. I Genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per quanto concerne le decisioni di straordinaria amministrazione, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardo le figlie e relative all'istruzione, al sistema educativo, alla scelta delle discipline sportive e alla loro salute tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni. Per le decisioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente in concomitanza ai rispettivi tempi di permanenza, tempi che vengono di seguito stabiliti in ragione degli impegni lavorativi dei genitori e scolastici delle minori;
3. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, salvo diverso accordo tra le Parti, il padre terrà con sé le bambine, tutti i giorni della settimana, ogni settimana, dalle ore 17:30 fino al rientro a casa dal lavoro della mamma (ore 23:30) e tutti i sabati e tutte le domeniche dalle ore
17:00 alle ore 23:30; a fine settimana alterni, il padre terrà con sé, con pernottamento, Per_1
e dal sabato alle ore 13:00 sino alla domenica alle ore 23:30; Persona_2
4. Salvo diverso accordo tra le Parti, padre e figlie trascorreranno, inoltre, insieme due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 Aprile di ogni anno;
dopo la fine della scuola, e al di fuori dei soggiorni di vacanze fuori sede, proseguirà la suddivisione dei giorni del periodo scolastico. Padre e figlie trascorreranno, altresì, durante le festività Natalizie una settimana consecutiva con il giorno di Natale ed il Capodanno ad anni alterni, mentre, durante le festività Pasquali 3 giorni consecutivi, con il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo ad anni alterni. Il criterio dell'alternanza dovrà essere applicato anche con riferimento ai compleanni di entrambe le figlie;
5. il signor si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento di e CP_1 Per_1
, l'importo complessivo di € 200,00 (€ 100,00 a figlia) da versare alla madre, Persona_2 mediante bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale;
6. Le spese straordinarie relative alle figlie e saranno a carico di entrambi Per_1 Persona_2
i genitori nella misura del 50% come da protocollo in uso presso il Tribunale di Milano, al quale le Parti si richiamano espressamente;
il signor si farà invece interamente carico CP_1 della retta mensile dell'asilo della figlia Persona_1
7. l'assegno unico familiare sarà posto a favore della signora nella misura del Parte_1
100%;
8. Con la presente le Parti dichiarano inoltre di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra;
9. Ciascun genitore corrisponderà al proprio Avvocato le spese e competenze per l'opera prestata, senza vincolo di solidarietà tra gli stessi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 29.1.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente rel.est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16 settembre 2024 da
1) Parte_1
Nata a Ponte San Pietro (BG) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]M con l'Avv. Giovanni Franco presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1
Nato a LZ (MI) il 3 aprile 1992 cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]M con l'Avv. Katerina Romano presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...]; cittadina italiana Persona_1
- nata a [...] il [...]; cittadina italiana Persona_2
FATTO La sig.ra depositava ricorso dinnanzi al Tribunale di Milano contenente la richiesta Parte_1 di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori nate fuori dal matrimonio e contenente l'indicazione delle proprie condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a proprio carico.
Il sig. si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta con la CP_1 quale formulava a sua volta richieste per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori nate fuori dal matrimonio ed indicava le proprie condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a proprio carico.
Le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e, con note congiunte datate 3 gennaio 2025 personalmente sottoscritte e depositate in data 3 gennaio 2025, hanno congiuntamente chiesto, come confermato all'udienza del 7 febbraio 2025, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie nate fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni condivise:
1. e verranno affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_2
Genitori con collocamento prevalente delle stesse presso la madre in Gorgonzola Via Cascina CP_ Vergani n. 18; la casa - di proprietà - assegnata dal Comune al signor CP_1 sita in Gorgonzola alla via Enrico Mattei n. 52/M, rimarrà assegnata al signor CP_1
2. I Genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per quanto concerne le decisioni di straordinaria amministrazione, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardo le figlie e relative all'istruzione, al sistema educativo, alla scelta delle discipline sportive e alla loro salute tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni. Per le decisioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente in concomitanza ai rispettivi tempi di permanenza, tempi che vengono di seguito stabiliti in ragione degli impegni lavorativi dei genitori e scolastici delle minori;
3. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, salvo diverso accordo tra le Parti, il padre terrà con sé le bambine, tutti i giorni della settimana, ogni settimana, dalle ore 17:30 fino al rientro a casa dal lavoro della mamma (ore 23:30) e tutti i sabati e tutte le domeniche dalle ore
17:00 alle ore 23:30; a fine settimana alterni, il padre terrà con sé, con pernottamento, Per_1
e dal sabato alle ore 13:00 sino alla domenica alle ore 23:30; Persona_2
4. Salvo diverso accordo tra le Parti, padre e figlie trascorreranno, inoltre, insieme due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 Aprile di ogni anno;
dopo la fine della scuola, e al di fuori dei soggiorni di vacanze fuori sede, proseguirà la suddivisione dei giorni del periodo scolastico. Padre e figlie trascorreranno, altresì, durante le festività Natalizie una settimana consecutiva con il giorno di Natale ed il Capodanno ad anni alterni, mentre, durante le festività Pasquali 3 giorni consecutivi, con il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo ad anni alterni. Il criterio dell'alternanza dovrà essere applicato anche con riferimento ai compleanni di entrambe le figlie;
5. il signor si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento di e CP_1 Per_1
, l'importo complessivo di € 200,00 (€ 100,00 a figlia) da versare alla madre, Persona_2 mediante bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale;
6. Le spese straordinarie relative alle figlie e saranno a carico di entrambi Per_1 Persona_2
i genitori nella misura del 50% come da protocollo in uso presso il Tribunale di Milano, al quale le Parti si richiamano espressamente;
il signor si farà invece interamente carico CP_1 della retta mensile dell'asilo della figlia Persona_1
7. l'assegno unico familiare sarà posto a favore della signora nella misura del Parte_1
100%;
8. Con la presente le Parti dichiarano inoltre di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra;
9. Ciascun genitore corrisponderà al proprio Avvocato le spese e competenze per l'opera prestata, senza vincolo di solidarietà tra gli stessi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 29.1.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Susanna Terni