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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/10/2025, n. 2909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2909 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LECCE PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3487 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ROMANO PIERO LUIGI, con elezione di domicilio digitale al seguente indirizzo pec: Email_1 parte attrice
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PETRUCCI NICOLE, con elezione di domicilio digitale presso il seguente indirizzo pec: Email_2 parte convenuta
, con il patrocinio dell'avv. FLAJANI ALFREDO e Controparte_2 dell'avv. FLAJANI GIOVANNI ( ) VIA GIUSEPPE C.F._2
MARTUCCI 47 NAPOLI, con elezione di domicilio digitale presso il seguente indirizzo pec: Email_3 parte terza chiamata
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 30/09/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Sintesi degli atti di causa.
ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_3
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (patrimoniali e
[...] non) patiti a seguito del sinistro occorsogli in data 14 aprile 2017. A sostegno della domanda, ha dedotto:
1 che quel giorno, intorno alle ore 15.00 circa, stava percorrendo a bordo della propria bicicletta, con direzione Matino-Gallipoli, la strada di collegamento tra la s.p. 223 Matino-Gallipoli e la
[...]
quando giunto in prossimità di uno dei pozzetti di Controparte_4 proprietà del era incappato in Controparte_1 una buca profonda, resa invisibile dall'allagamento provocato dalla fuoriuscita abbondante di acqua dal predetto pozzetto;
che, a seguito dell'accaduto, era caduto a terra, riportando gravi lesioni personali. Sulla scorta di tali premesse, ha chiesto la condanna del al CP_1 risarcimento dei danni, quantificati nella misura di € 118.984,80. Si è costituito in giudizio il deducendo di non essere né CP_1 proprietario, né custode della strada in questione. Al riguardo, ha rappresentato di essersi limitato a gestire, per conto della un progetto di ampliamento della strada, oggi divenuta a tutti gli CP_5 effetti “provinciale”. Inoltre, ha dedotto che la presenza di tubazione idrica ad esso riferibile è del tutto irrilevante, in quanto caduta si è verificata a causa della presenza della buca. Per il resto, ha escluso la propria responsabilità, addebitando l'evento ad un'imprudenza dello stesso danneggiato. Pertanto, ha concluso nei seguenti termini:
“-preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Controparte_3 ed inammissibile la domanda ai suoi danni proposta,
[...]
-in subordine e nel merito rigettare la domanda per tutte le ragioni gradatamente esposte
-in via ancor più gradata, accertare il concorso colposo dell'attore nella causazione del sinistro anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. in misura non inferiore al 70% contenendo altresì la misura del risarcimento al danno che dovesse risultare effettivamente subito”. All'udienza del 21.09.2021, il G.o.t. ha autorizzato la chiamata in causa della ad iniziativa dell'attore. Controparte_2
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto il rigetto delle avverse Controparte_2 pretese, rilevando che la strada è di proprietà del e che comunque CP_1
l'evento non si sarebbe verificato, laddove l'attore fosse stato più accorto e avesse evitato di attraversare il tratto in questione. La causa è stata istruita da altri giudice ed è pervenuta a questo giudice già matura per la decisione.
2. Sull'an della pretesa. Il precedente giudice istruttore ha rigetto le richieste di prova articolate da
2 parte attrice sul rilievo della mancata contestazione, da parte dei convenuti, dell'an della pretesa. Al riguardo, va osservato che il principio di non contestazione, che consente di ritenere provati i fatti dedotti quando non siano oggetto di specifica contestazione, presuppone che la parte su cui grava tale onere sia in grado di assolvervi, e che quindi sia a conoscenza delle circostanze di fatto che rendono possibile la confutazione di quanto dedotto e allegato dalla controparte (cfr. Cass. 18074/2020; Cass. 87/2019; Cass. 14652/2016; Cass. 5242/2016). Nella medesima ottica va, inoltre, rammentato che un fatto può ritenersi pacifico quando la controparte abbia svolto delle difese che sono logicamente incompatibili con l'eventuale negazione del fatto allegato, in quanto lo presuppongono. A ciò si aggiunga che l'onere di contestazione deve essere assolto negando in modo specifico i fatti allegati dalla controparte, anche se il grado di specificità della contestazione resta sempre proporzionale al grado di conoscenza del fatto. Tanto premesso, nel caso di specie, i fatti allegati dall'attore nell'atto di citazione possono ritenersi provati in ordine alle circostanze in cui si è verificato il sinistro, in quanto non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte del e della e ciò CP_1 Controparte_2 nonostante tali enti fossero stati portati a conoscenza dell'evento a mezzo di denuncia via pec, comprensiva anche dei relativi allegati fotografici. Costituendosi in giudizio, il si è limitato ad una generica CP_1 contestazione della domanda (pag. 2 della comparsa) e delle condizioni della strada (pag. 4 della comparsa), senza negare di fatto l'esistenza della fuoriuscita d'acqua da uno dei condotti di sua pertinenza. E anche la ha mosso esclusivamente contestazioni di ordine generico (pag. 3 CP_2 della comparsa). Entrambi gli enti si sono poi declinato le rispettive responsabilità asserendo di non essere custodi della strada, con delle argomentazioni che non mettevano in discussione la verificazione del sinistro. I fatti dedotti trovano ulteriore conferma nella documentazione fotografica prodotta e negli esiti della c.t.u., che ha peraltro confermato il legame causale tra il sinistro e le lesioni fisiche riportate dall'attore. Passando al tema della titolarità degli obblighi di custodia della strada, le risultanze istruttorie inducono a ritenere che gli stessi gravino sulla Provincia di Lecce per le ragioni di seguito illustrate. Ed invero, il ha prodotto in giudizio la sentenza n. 3837/2018 del CP_1
3 Tribunale di Lecce (giudizio al quale ha preso parte anche la CP_2
, in cui si dà atto delle conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. nominato
[...] in quella sede (come noto, le risultanze di una c.t.u. assunta in un altro giudizio possono essere utilizzate quali prove atipiche (cfr. Cass. n. 1039/2009)), il quale ha rilevato:
che la strada in questione, ricompresa tra s.p. 223 Matino Gallipoli e la s.p. 323 era in origine una strada vicinale, oggetto poi Controparte_4 di un progetto di ampliamento e sistemazione da parte del CP_1 con l'avallo della CP_5
che, a seguito dell'ultimazione dei lavori nel 1985, la strada non era mai stata classificata secondo il codice della strada, né formalmente intestata ad un ente pubblico territoriale, atteso peraltro che l'iter espropriativo dei terreni utilizzati per l'ampliamento non si era mai concluso;
che la strada presentava le caratteristiche tipiche delle strade provinciali. Il ha inoltre prodotto la sentenza emessa dalla Corte d'appello di CP_1
Lecce, che ha confermato la pronuncia sopra richiamata, precisando:
che è pacifico che, dopo l'affidamento dei lavori da parte della non fosse intervenuto alcun decreto di esproprio, né CP_5 tantomeno di classificazione della strada;
che: “La classificazione da parte della ha una finalità dichiarativa e non CP_5 costitutiva e non impedisce l'intervento del giudice ordinario che è tenuto ad effettuare un accertamento in fatto che si può fondare anche presuntivamente sui criteri previsti dal CDS che in ogni caso, non lo vincolano, anche perché mentre il sindacato del giudice civile attiene all'accertamento della proprietà ai fini civilistici della individuazione della responsabilità per la custodia, le norme del Codice della Strada attengono alla individuazione del titolare ai fini amministrativi di gestione della circolazione stradale e dei controlli sulla stessa ( ad esempio per la competenza in materia di autovelox)”1;
che “Pertanto, nonostante il difetto dell'iscrizione di una via in un elenco delle strade consortili o comunali o provinciali , l'appartenenza della strada stessa può essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 cod. civ.”2;
che l'atto di inclusione di una strada negli elenchi pubblici ha un
4 valore soltanto dichiarativo e, valendo quale presunzione semplice, può essere superato sulla base della concreta situazione di utilizzo della strada;
che “Occorre quindi valutare le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale., di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico (che può identificarsi nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile).”;
che la strada oggetto di causa è stata “asfaltata ed ampliata rispetto all'originario percorso della strada vicinale” e “non è utilizzata ai fini della attività di bonifica ma ai fini di collegare più strade provinciali a servizio di tre differenti comuni”;
che “Tali circostanze sono sufficienti ad escludere la individuazione del
[...]
quale ente proprietario, e sono idonee anche ad escludere la proprietà CP_3 della strada in capo al in quanto la strada di cui ora si tratta è Controparte_6 del tutto differente per estensione, caratteristiche, utilizzo e utilità, rispetto alla originaria strada vicinale.”;
che, nel riconoscere la titolarità della strada in capo alla Provincia di va valorizzato il fatto che la stessa mette in collegamento tra di CP_2 loro più strade provinciali a servizio di differenti comuni. Ad avviso di questo giudice, le motivazioni che sostengono la richiamata pronuncia meritano condivisione, in quanto è indubbio, ed emerge anche dalle foto prodotte, che l'originario tracciato della strada vicinale abbia subito una trasformazione e un ampliamento che l'hanno resa maggiormente fruibile da parte della collettività di soggetti facenti capo ai comuni limitrofi;
così come è indubbio che si tratti di una strada, piuttosto distante dai comuni interessati (vedi sul punto richiamata sentenza del Tribunale di Lecce), che congiunge tre capoluoghi di singoli comuni (Matino, Gallipoli e ), CP_6 rispecchiando la definizione di strada provinciale contenuta nell'art. 2, co. 6, del d.lgs. n. 281 del 1992 (dove vengono definite strade provinciali le strade extraurbane che “allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico”) e mettendo in secondo piano la residuale classificazione di strada vicinale (cfr. art. 19 legge 2248/1865, all. F;
).
5 Non essendoci traccia di un formale atto di classificazione3 della strada, per individuare il soggetto su cui ricadono gli obblighi di custodia, si può fare ricorso alla prova presuntiva e ai criteri generali di descrizione delle strade di cui all'art. 2 del codice della strada. Peraltro, è il caso di rilevare che anche la giurisprudenza amministrativa, seppur con riferimento alla diversa ipotesi di contestazione della classificazione di una strada da parte di un ente territoriale, ha riconosciuto la valenza, come criterio orientatore, delle descrizioni delle strade e delle relative classificazioni contenute nel richiamato articolo4. Esaurita la trattazione dei aspetti inerenti alla titolarità della strada, ritiene questo giudice che la fattispecie in esame vada ricondotta nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., trattandosi di una domanda risarcitoria che individua quale fatto generatore del danno delle cose rimesse alla custodia del 3 Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 01/03/2005, n.776 4 Cfr. T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 30/04/2010, n.1657 “
3. Nei termini descritti, è allora corretto quanto evidenzia la Provincia ricorrente, ovvero che la norma non prevede criteri generali per individuare il cessionario del tratto dismesso, eccezion fatta per il caso di cui al quarto comma, particolare e comunque qui non rilevante. È quindi logico, in mancanza di norme speciali, far capo alla normativa generale, ovvero in primo luogo alla generale classificazione delle strade contenuta nell'art. 2 del d. lgs. 285/1992. La norma, tralasciando altre classificazioni che nel caso presente non interessano, prevede al comma secondo una partizione fondamentale, fra strade extraurbane e strade urbane;
prevede poi, al successivo comma sesto, che le strade extraurbane siano, come detto in premesse, provinciali "quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico" e invece comunali "quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale"; prevede infine al comma settimo che le strade urbane siano "sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti". Dal sistema, si desume quindi chiaramente che le strade, per essere classificate comunali, devono essere essenzialmente strade urbane, e che all'incontro la classificazione come comunale di una strada extraurbana è in qualche misura eccezionale, perché le strade di tal tipo spettano in generale ad enti di livello superiore. Nel momento in cui, quindi, si procede a dismettere agli enti locali un tratto di strada già statale, che sarà di norma una strada extraurbana in quanto spettante all'ente di livello massimo nell'ordinamento, è coerente dedurre che i destinatari del trasferimento saranno presuntivamente le province, salvo che i tratti di strada in parola, per particolari circostanze, non si debbano individuare come urbani.”
6 e della , vale a dire il pozzetto idrico e la strada teatro del CP_1 CP_2 sinistro. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, con un indirizzo pressoché unanime, è ormai da tempo orientata (quanto meno a partire dalla pronuncia della Suprema Corte n. 15383/2006) nell'escludere che la natura demaniale del bene, la sua estensione e l'uso diretto dello stesso da parte degli utenti sanciscano l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. alle situazioni che vedono coinvolta la pubblica amministrazione. In tema di responsabilità derivante da cose in custodia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 20943/2022), che hanno colto l'occasione per chiarire la natura dell'illecito, i criteri di imputazione della responsabilità, la consistenza degli oneri probatori gravanti sulle parti e, infine, il significato da ascrivere alla nozione di caso fortuito contemplata dalla norma. Dopo aver ribadito la natura oggettiva della responsabilità, i giudici di legittimità hanno rammentato che sul danneggiato grava l'onere di dimostrare l'esistenza di un legame causale tra la cosa oggetto di custodia e l'evento lesivo al quale siano ricollegabili i singoli danni patiti;
mentre, per andare esente da responsabilità, il custode deve provare che l'evento è ascrivibile al caso fortuito, all'interno del quale rientrano eventi naturali o il fatto di un terzo, o alla condotta colposa dello stesso danneggiato. I principi espressi possono essere riassunti come di seguito riportato (cfr. Cass. 11447/2023):
“L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
“il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”;
“il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
7 “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Va aggiunto sul punto che la Suprema Corte ha di recente precisato che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice deve tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724; arresto definitivamente suggellato anche dal suo massimo consesso nella pronuncia Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943, e da ultimo ribadito nella recentissima pronuncia Cass. 24/01/2024, n. 2376, in cui si afferma che “deve, invero, ritenersi superato quell'indirizzo secondo cui in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”). Dalle risultanze di causa, è emerso che l'attore è incappato in una profonda voragine presente sul manto della strada, resa del tutto invisibile dalla presenza di acqua fuoriuscita dal pozzetto di pertinenza del CP_1
(circostanza, quella della titolarità delle condotte idriche, non contesta dal
). CP_1
La situazione presente sul tratto stradale (resa evidente dalla foto prodotte) era tale, data l'estensione delle pozze d'acqua che avevano interamente ricoperto la carreggiata, da non consentire all'attore di prevedere il pericolo e di superarlo attraverso una condotta diligente. In altri termini, la caduta occorsa all'attore si configura come un'evenienza ragionevole, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, in situazioni quali quelle in cui si è venuto a trovare mentre era a bordo della propria bici (tenuto conto della considerevole profondità della buca e della pressoché totale copertura del tratto stradale dall'acqua fuoriuscita dal
8 pozzetto). L'evento lesivo è quindi la risultante di due fattori causali interagenti (art. 2055 c.c.), ascrivibili, rispettivamente (nella misura della metà), alla Provincia di per quel che concerne la presenza della buca, e al , per CP_2 CP_1 quel che attiene alla fuoriuscita dell'acqua. Va infine disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal
. CP_1
Al riguardo va rammentato che la legittimazione passiva, afferente alle c.d. condizioni dell'azione, si sostanzia nell'identità tra il soggetto che l'attore cita in giudizio e quello che viene prospettato come titolare del rapporto giuridico sul piano passivo. Sicché si tratta di un elemento che concerne l'effettiva titolarità di tale rapporto, che è invece questione relativa al merito della controversia, ossia alla fondatezza o meno della domanda. Nel caso di specie, l'attore ha correttamente indicato il quale CP_1 responsabilità dell'evento ex art. 2051 c.c. e lo ha citato in giudizio, non ravvisandosi l'eccepito vizio di difetto di legittimazione passiva.
3. Sul quantum della pretesa risarcitoria. Per quanto concerne il danno non patrimoniale, in ordine al danno biologico, la CTU (le cui risultanze devono ritenersi pienamente condivisibili) ha evidenziato con chiarezza la sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica (“un trauma cranio-facciale con ferita lacero-contusa. in regione parietale e sulla piramide nasale e frattura delle ossa nasali ed un trauma della mano sinistra confrattura scomposta del 3° e 4° metacarpo”), accertando un danno biologico/dinamico relazionale da invalidità permanente nella misura del punto di invalidità dell'8%, un danno da invalidità temporanea assoluta di giorni 25, un danno da invalidità temporanea parziale al 50% di ulteriori 20 giorni, e un ulteriore danno da invalidità temporanea parziale al 25% di 20 giorni. Per quantificare tale danno occorre procedere una liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. Utilizzando questo criterio e per il riconoscimento di un danno il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo, in modo particolare, all'età del danneggiato (26 anni) ed alla gravità della lesione, applicando a tal fine, come prassi di questo Tribunale, le tabelle fissate in materia dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (atteso che, ancorché si tratti di lesioni micropermanenti5, non viene in rilievo un sinistro stradale), con gli eventuali correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in
9 esame (Cass. Civ. 15.5.2018, n. 11754). Tali tabelle, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale (nella sua componente biologica/dinamico relazione), adottano il sistema del c.d. punto percentuale a cui corrisponde, in base alla gravità delle lesioni e all'età del danneggiato, la misura monetaria del risarcimento. Nella nuova versione licenziata nel 2024, gli importi contenuti nella quinta colonna delle predette Tabelle indicano un valore monetario che è frutto della somma dell'importo liquidabile per la componente biologica del danno (c.d. danno biologico/dinamico relazione) e di quella liquidabile per la componente psichica/soggettiva del danno (c.d. danno morale). Quest'ultimo importo viene determinato in una misura che rispecchia la quantificazione della sofferenza soggettiva media, in conformità al grado di invalidità riscontrato e all'età della vittima. Nell'applicare i criteri di risarcimento previsti dalle tabelle, il giudice è tenuto senz'altro a liquidare l'importo indicato nella quinta colonna che corrisponde al ristoro del danno biologico/dinamico relazionale. Il giudice è inoltre chiamato a verificare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del danno da sofferenza soggettiva interiore media, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta. Rispetto al danno da sofferenza soggettiva interiore (c.d. danno morale), il giudice potrà, quindi: a) diminuire detto importo o azzerarlo del tutto in caso di mancata allegazione del danno o in base alle risultanze processuali;
b) confermarlo ove ritenga che, nel caso di specie, non siano emersi elementi per discostarsi dalla quantificazione della sofferenza soggettiva media;
c) aumentarlo, in via eccezionale, sulla base di precise allegazioni e prova di circostanze di fatto (eventualmente avvalendosi di apposita c.t.u.), ma pur sempre nell'ambito della forbice percentuale di personalizzazione indicata nell'ultima colonna della Tabella milanese. Orbene, avendo riguardo alle citate tabelle, considerato il valore punto di 8 e riscontrato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva una età di 26 anni, la quantificazione del danno biologico-dinamico relazionale da invalidità permanente risulta pari ad euro € 15.849,00, senza tenere conto della maggiorazione prevista per la componente c.d. morale. Al riguardo va, infatti, osservato che l'attore non ha dedotto (nell'atto di citazione e nella memoria n. 1) di aver subito un danno di riconducibile alla sua sfera morale, limitandosi a fare riferimento al danno morale solo nella
10 comparsa conclusionale del 7.7.2025, con la quale però non possono essere introdotte nuove domande o nuove allegazioni. Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, questo giudice ritiene che tale voce di danno, pur rientrante nel danno biologico, debba formare oggetto di risarcimento con parametri diversi da quelli previsti per il danno biologico da invalidità permanente, in considerazione degli effetti diversi e spesso ben più gravi connessi con la fase acuta della malattia. Adottando ancora un criterio equitativo e riferendosi alle tabelle previste dal Tribunale di Milano, il danno questione, sempre avendo riguardo alla gravità della lesione e all'età, è oggi liquidato con una somma pari ad euro 115,00 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale. A titolo di danno non patrimoniale da invalidità temporanea spetta la somma di € 4.600,00, cosi calcolata:
Invalidità temporanea totale € 2.875,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00. Il risarcimento relativo alla voce del danno non patrimoniale è quindi pari in totale ad € 20.449,00 (4.600,00 + 15849,00). A tale cifra va aggiunta la somma di € 82,00 (fattura prodotta) a titolo di danno patrimoniale per spese mediche sostenute, non potendosi ritenere provate le ulteriori voci di spesa, indicate in un documento che non fornisce alcuna dimostrazione degli effettivi esborsi delle somme indicate. Sugli importi, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. In particolare, sulla somma dovuta a titolo di danno patrimoniale, liquidata in sostanza con riferimento all'epoca del fatto, spettano gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dell'illecito, vale a dire dal 14.04.2017, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sulla somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale, liquidata invece ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dal 14.04.2017 calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
4. Sulle spese di lite. Le spese di lite, liquidate in base al d.m. n. 55 del 2014, seguono la
11 soccombenza e sono poste a carico del e della CP_1 Controparte_2
(con applicazione dei parametri medi, ad eccezione della voce relativa alla fase istruttoria, per la quale vengono applicati i parametri minimi in considerazione della mancata assunzione di prove orali). Sono del pari poste a carico del e della le spese di c.t.u. CP_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
condanna il e la , in solido tra di loro, al CP_1 Controparte_2 pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 20.531,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
condanna il e la in solido tra di loro, al CP_1 CP_2 CP_2 pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.237,00, oltre iva, cpa e spese generali.
pone definitivamente a carico del e della le CP_1 Controparte_2 spese di c.t.u. Così deciso in Lecce, in data 17/10/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. civ. 18696/2025. 2 Cfr. Cass. civ. 23705/2009. 5 Cass. civ. 32373/2023.
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ROMANO PIERO LUIGI, con elezione di domicilio digitale al seguente indirizzo pec: Email_1 parte attrice
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PETRUCCI NICOLE, con elezione di domicilio digitale presso il seguente indirizzo pec: Email_2 parte convenuta
, con il patrocinio dell'avv. FLAJANI ALFREDO e Controparte_2 dell'avv. FLAJANI GIOVANNI ( ) VIA GIUSEPPE C.F._2
MARTUCCI 47 NAPOLI, con elezione di domicilio digitale presso il seguente indirizzo pec: Email_3 parte terza chiamata
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 30/09/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Sintesi degli atti di causa.
ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_3
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (patrimoniali e
[...] non) patiti a seguito del sinistro occorsogli in data 14 aprile 2017. A sostegno della domanda, ha dedotto:
1 che quel giorno, intorno alle ore 15.00 circa, stava percorrendo a bordo della propria bicicletta, con direzione Matino-Gallipoli, la strada di collegamento tra la s.p. 223 Matino-Gallipoli e la
[...]
quando giunto in prossimità di uno dei pozzetti di Controparte_4 proprietà del era incappato in Controparte_1 una buca profonda, resa invisibile dall'allagamento provocato dalla fuoriuscita abbondante di acqua dal predetto pozzetto;
che, a seguito dell'accaduto, era caduto a terra, riportando gravi lesioni personali. Sulla scorta di tali premesse, ha chiesto la condanna del al CP_1 risarcimento dei danni, quantificati nella misura di € 118.984,80. Si è costituito in giudizio il deducendo di non essere né CP_1 proprietario, né custode della strada in questione. Al riguardo, ha rappresentato di essersi limitato a gestire, per conto della un progetto di ampliamento della strada, oggi divenuta a tutti gli CP_5 effetti “provinciale”. Inoltre, ha dedotto che la presenza di tubazione idrica ad esso riferibile è del tutto irrilevante, in quanto caduta si è verificata a causa della presenza della buca. Per il resto, ha escluso la propria responsabilità, addebitando l'evento ad un'imprudenza dello stesso danneggiato. Pertanto, ha concluso nei seguenti termini:
“-preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Controparte_3 ed inammissibile la domanda ai suoi danni proposta,
[...]
-in subordine e nel merito rigettare la domanda per tutte le ragioni gradatamente esposte
-in via ancor più gradata, accertare il concorso colposo dell'attore nella causazione del sinistro anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. in misura non inferiore al 70% contenendo altresì la misura del risarcimento al danno che dovesse risultare effettivamente subito”. All'udienza del 21.09.2021, il G.o.t. ha autorizzato la chiamata in causa della ad iniziativa dell'attore. Controparte_2
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto il rigetto delle avverse Controparte_2 pretese, rilevando che la strada è di proprietà del e che comunque CP_1
l'evento non si sarebbe verificato, laddove l'attore fosse stato più accorto e avesse evitato di attraversare il tratto in questione. La causa è stata istruita da altri giudice ed è pervenuta a questo giudice già matura per la decisione.
2. Sull'an della pretesa. Il precedente giudice istruttore ha rigetto le richieste di prova articolate da
2 parte attrice sul rilievo della mancata contestazione, da parte dei convenuti, dell'an della pretesa. Al riguardo, va osservato che il principio di non contestazione, che consente di ritenere provati i fatti dedotti quando non siano oggetto di specifica contestazione, presuppone che la parte su cui grava tale onere sia in grado di assolvervi, e che quindi sia a conoscenza delle circostanze di fatto che rendono possibile la confutazione di quanto dedotto e allegato dalla controparte (cfr. Cass. 18074/2020; Cass. 87/2019; Cass. 14652/2016; Cass. 5242/2016). Nella medesima ottica va, inoltre, rammentato che un fatto può ritenersi pacifico quando la controparte abbia svolto delle difese che sono logicamente incompatibili con l'eventuale negazione del fatto allegato, in quanto lo presuppongono. A ciò si aggiunga che l'onere di contestazione deve essere assolto negando in modo specifico i fatti allegati dalla controparte, anche se il grado di specificità della contestazione resta sempre proporzionale al grado di conoscenza del fatto. Tanto premesso, nel caso di specie, i fatti allegati dall'attore nell'atto di citazione possono ritenersi provati in ordine alle circostanze in cui si è verificato il sinistro, in quanto non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte del e della e ciò CP_1 Controparte_2 nonostante tali enti fossero stati portati a conoscenza dell'evento a mezzo di denuncia via pec, comprensiva anche dei relativi allegati fotografici. Costituendosi in giudizio, il si è limitato ad una generica CP_1 contestazione della domanda (pag. 2 della comparsa) e delle condizioni della strada (pag. 4 della comparsa), senza negare di fatto l'esistenza della fuoriuscita d'acqua da uno dei condotti di sua pertinenza. E anche la ha mosso esclusivamente contestazioni di ordine generico (pag. 3 CP_2 della comparsa). Entrambi gli enti si sono poi declinato le rispettive responsabilità asserendo di non essere custodi della strada, con delle argomentazioni che non mettevano in discussione la verificazione del sinistro. I fatti dedotti trovano ulteriore conferma nella documentazione fotografica prodotta e negli esiti della c.t.u., che ha peraltro confermato il legame causale tra il sinistro e le lesioni fisiche riportate dall'attore. Passando al tema della titolarità degli obblighi di custodia della strada, le risultanze istruttorie inducono a ritenere che gli stessi gravino sulla Provincia di Lecce per le ragioni di seguito illustrate. Ed invero, il ha prodotto in giudizio la sentenza n. 3837/2018 del CP_1
3 Tribunale di Lecce (giudizio al quale ha preso parte anche la CP_2
, in cui si dà atto delle conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. nominato
[...] in quella sede (come noto, le risultanze di una c.t.u. assunta in un altro giudizio possono essere utilizzate quali prove atipiche (cfr. Cass. n. 1039/2009)), il quale ha rilevato:
che la strada in questione, ricompresa tra s.p. 223 Matino Gallipoli e la s.p. 323 era in origine una strada vicinale, oggetto poi Controparte_4 di un progetto di ampliamento e sistemazione da parte del CP_1 con l'avallo della CP_5
che, a seguito dell'ultimazione dei lavori nel 1985, la strada non era mai stata classificata secondo il codice della strada, né formalmente intestata ad un ente pubblico territoriale, atteso peraltro che l'iter espropriativo dei terreni utilizzati per l'ampliamento non si era mai concluso;
che la strada presentava le caratteristiche tipiche delle strade provinciali. Il ha inoltre prodotto la sentenza emessa dalla Corte d'appello di CP_1
Lecce, che ha confermato la pronuncia sopra richiamata, precisando:
che è pacifico che, dopo l'affidamento dei lavori da parte della non fosse intervenuto alcun decreto di esproprio, né CP_5 tantomeno di classificazione della strada;
che: “La classificazione da parte della ha una finalità dichiarativa e non CP_5 costitutiva e non impedisce l'intervento del giudice ordinario che è tenuto ad effettuare un accertamento in fatto che si può fondare anche presuntivamente sui criteri previsti dal CDS che in ogni caso, non lo vincolano, anche perché mentre il sindacato del giudice civile attiene all'accertamento della proprietà ai fini civilistici della individuazione della responsabilità per la custodia, le norme del Codice della Strada attengono alla individuazione del titolare ai fini amministrativi di gestione della circolazione stradale e dei controlli sulla stessa ( ad esempio per la competenza in materia di autovelox)”1;
che “Pertanto, nonostante il difetto dell'iscrizione di una via in un elenco delle strade consortili o comunali o provinciali , l'appartenenza della strada stessa può essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 cod. civ.”2;
che l'atto di inclusione di una strada negli elenchi pubblici ha un
4 valore soltanto dichiarativo e, valendo quale presunzione semplice, può essere superato sulla base della concreta situazione di utilizzo della strada;
che “Occorre quindi valutare le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale., di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico (che può identificarsi nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile).”;
che la strada oggetto di causa è stata “asfaltata ed ampliata rispetto all'originario percorso della strada vicinale” e “non è utilizzata ai fini della attività di bonifica ma ai fini di collegare più strade provinciali a servizio di tre differenti comuni”;
che “Tali circostanze sono sufficienti ad escludere la individuazione del
[...]
quale ente proprietario, e sono idonee anche ad escludere la proprietà CP_3 della strada in capo al in quanto la strada di cui ora si tratta è Controparte_6 del tutto differente per estensione, caratteristiche, utilizzo e utilità, rispetto alla originaria strada vicinale.”;
che, nel riconoscere la titolarità della strada in capo alla Provincia di va valorizzato il fatto che la stessa mette in collegamento tra di CP_2 loro più strade provinciali a servizio di differenti comuni. Ad avviso di questo giudice, le motivazioni che sostengono la richiamata pronuncia meritano condivisione, in quanto è indubbio, ed emerge anche dalle foto prodotte, che l'originario tracciato della strada vicinale abbia subito una trasformazione e un ampliamento che l'hanno resa maggiormente fruibile da parte della collettività di soggetti facenti capo ai comuni limitrofi;
così come è indubbio che si tratti di una strada, piuttosto distante dai comuni interessati (vedi sul punto richiamata sentenza del Tribunale di Lecce), che congiunge tre capoluoghi di singoli comuni (Matino, Gallipoli e ), CP_6 rispecchiando la definizione di strada provinciale contenuta nell'art. 2, co. 6, del d.lgs. n. 281 del 1992 (dove vengono definite strade provinciali le strade extraurbane che “allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico”) e mettendo in secondo piano la residuale classificazione di strada vicinale (cfr. art. 19 legge 2248/1865, all. F;
).
5 Non essendoci traccia di un formale atto di classificazione3 della strada, per individuare il soggetto su cui ricadono gli obblighi di custodia, si può fare ricorso alla prova presuntiva e ai criteri generali di descrizione delle strade di cui all'art. 2 del codice della strada. Peraltro, è il caso di rilevare che anche la giurisprudenza amministrativa, seppur con riferimento alla diversa ipotesi di contestazione della classificazione di una strada da parte di un ente territoriale, ha riconosciuto la valenza, come criterio orientatore, delle descrizioni delle strade e delle relative classificazioni contenute nel richiamato articolo4. Esaurita la trattazione dei aspetti inerenti alla titolarità della strada, ritiene questo giudice che la fattispecie in esame vada ricondotta nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., trattandosi di una domanda risarcitoria che individua quale fatto generatore del danno delle cose rimesse alla custodia del 3 Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 01/03/2005, n.776 4 Cfr. T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 30/04/2010, n.1657 “
3. Nei termini descritti, è allora corretto quanto evidenzia la Provincia ricorrente, ovvero che la norma non prevede criteri generali per individuare il cessionario del tratto dismesso, eccezion fatta per il caso di cui al quarto comma, particolare e comunque qui non rilevante. È quindi logico, in mancanza di norme speciali, far capo alla normativa generale, ovvero in primo luogo alla generale classificazione delle strade contenuta nell'art. 2 del d. lgs. 285/1992. La norma, tralasciando altre classificazioni che nel caso presente non interessano, prevede al comma secondo una partizione fondamentale, fra strade extraurbane e strade urbane;
prevede poi, al successivo comma sesto, che le strade extraurbane siano, come detto in premesse, provinciali "quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico" e invece comunali "quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale"; prevede infine al comma settimo che le strade urbane siano "sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti". Dal sistema, si desume quindi chiaramente che le strade, per essere classificate comunali, devono essere essenzialmente strade urbane, e che all'incontro la classificazione come comunale di una strada extraurbana è in qualche misura eccezionale, perché le strade di tal tipo spettano in generale ad enti di livello superiore. Nel momento in cui, quindi, si procede a dismettere agli enti locali un tratto di strada già statale, che sarà di norma una strada extraurbana in quanto spettante all'ente di livello massimo nell'ordinamento, è coerente dedurre che i destinatari del trasferimento saranno presuntivamente le province, salvo che i tratti di strada in parola, per particolari circostanze, non si debbano individuare come urbani.”
6 e della , vale a dire il pozzetto idrico e la strada teatro del CP_1 CP_2 sinistro. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, con un indirizzo pressoché unanime, è ormai da tempo orientata (quanto meno a partire dalla pronuncia della Suprema Corte n. 15383/2006) nell'escludere che la natura demaniale del bene, la sua estensione e l'uso diretto dello stesso da parte degli utenti sanciscano l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. alle situazioni che vedono coinvolta la pubblica amministrazione. In tema di responsabilità derivante da cose in custodia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 20943/2022), che hanno colto l'occasione per chiarire la natura dell'illecito, i criteri di imputazione della responsabilità, la consistenza degli oneri probatori gravanti sulle parti e, infine, il significato da ascrivere alla nozione di caso fortuito contemplata dalla norma. Dopo aver ribadito la natura oggettiva della responsabilità, i giudici di legittimità hanno rammentato che sul danneggiato grava l'onere di dimostrare l'esistenza di un legame causale tra la cosa oggetto di custodia e l'evento lesivo al quale siano ricollegabili i singoli danni patiti;
mentre, per andare esente da responsabilità, il custode deve provare che l'evento è ascrivibile al caso fortuito, all'interno del quale rientrano eventi naturali o il fatto di un terzo, o alla condotta colposa dello stesso danneggiato. I principi espressi possono essere riassunti come di seguito riportato (cfr. Cass. 11447/2023):
“L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
“il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”;
“il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
7 “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Va aggiunto sul punto che la Suprema Corte ha di recente precisato che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice deve tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724; arresto definitivamente suggellato anche dal suo massimo consesso nella pronuncia Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943, e da ultimo ribadito nella recentissima pronuncia Cass. 24/01/2024, n. 2376, in cui si afferma che “deve, invero, ritenersi superato quell'indirizzo secondo cui in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”). Dalle risultanze di causa, è emerso che l'attore è incappato in una profonda voragine presente sul manto della strada, resa del tutto invisibile dalla presenza di acqua fuoriuscita dal pozzetto di pertinenza del CP_1
(circostanza, quella della titolarità delle condotte idriche, non contesta dal
). CP_1
La situazione presente sul tratto stradale (resa evidente dalla foto prodotte) era tale, data l'estensione delle pozze d'acqua che avevano interamente ricoperto la carreggiata, da non consentire all'attore di prevedere il pericolo e di superarlo attraverso una condotta diligente. In altri termini, la caduta occorsa all'attore si configura come un'evenienza ragionevole, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, in situazioni quali quelle in cui si è venuto a trovare mentre era a bordo della propria bici (tenuto conto della considerevole profondità della buca e della pressoché totale copertura del tratto stradale dall'acqua fuoriuscita dal
8 pozzetto). L'evento lesivo è quindi la risultante di due fattori causali interagenti (art. 2055 c.c.), ascrivibili, rispettivamente (nella misura della metà), alla Provincia di per quel che concerne la presenza della buca, e al , per CP_2 CP_1 quel che attiene alla fuoriuscita dell'acqua. Va infine disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal
. CP_1
Al riguardo va rammentato che la legittimazione passiva, afferente alle c.d. condizioni dell'azione, si sostanzia nell'identità tra il soggetto che l'attore cita in giudizio e quello che viene prospettato come titolare del rapporto giuridico sul piano passivo. Sicché si tratta di un elemento che concerne l'effettiva titolarità di tale rapporto, che è invece questione relativa al merito della controversia, ossia alla fondatezza o meno della domanda. Nel caso di specie, l'attore ha correttamente indicato il quale CP_1 responsabilità dell'evento ex art. 2051 c.c. e lo ha citato in giudizio, non ravvisandosi l'eccepito vizio di difetto di legittimazione passiva.
3. Sul quantum della pretesa risarcitoria. Per quanto concerne il danno non patrimoniale, in ordine al danno biologico, la CTU (le cui risultanze devono ritenersi pienamente condivisibili) ha evidenziato con chiarezza la sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica (“un trauma cranio-facciale con ferita lacero-contusa. in regione parietale e sulla piramide nasale e frattura delle ossa nasali ed un trauma della mano sinistra confrattura scomposta del 3° e 4° metacarpo”), accertando un danno biologico/dinamico relazionale da invalidità permanente nella misura del punto di invalidità dell'8%, un danno da invalidità temporanea assoluta di giorni 25, un danno da invalidità temporanea parziale al 50% di ulteriori 20 giorni, e un ulteriore danno da invalidità temporanea parziale al 25% di 20 giorni. Per quantificare tale danno occorre procedere una liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. Utilizzando questo criterio e per il riconoscimento di un danno il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo, in modo particolare, all'età del danneggiato (26 anni) ed alla gravità della lesione, applicando a tal fine, come prassi di questo Tribunale, le tabelle fissate in materia dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (atteso che, ancorché si tratti di lesioni micropermanenti5, non viene in rilievo un sinistro stradale), con gli eventuali correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in
9 esame (Cass. Civ. 15.5.2018, n. 11754). Tali tabelle, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale (nella sua componente biologica/dinamico relazione), adottano il sistema del c.d. punto percentuale a cui corrisponde, in base alla gravità delle lesioni e all'età del danneggiato, la misura monetaria del risarcimento. Nella nuova versione licenziata nel 2024, gli importi contenuti nella quinta colonna delle predette Tabelle indicano un valore monetario che è frutto della somma dell'importo liquidabile per la componente biologica del danno (c.d. danno biologico/dinamico relazione) e di quella liquidabile per la componente psichica/soggettiva del danno (c.d. danno morale). Quest'ultimo importo viene determinato in una misura che rispecchia la quantificazione della sofferenza soggettiva media, in conformità al grado di invalidità riscontrato e all'età della vittima. Nell'applicare i criteri di risarcimento previsti dalle tabelle, il giudice è tenuto senz'altro a liquidare l'importo indicato nella quinta colonna che corrisponde al ristoro del danno biologico/dinamico relazionale. Il giudice è inoltre chiamato a verificare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del danno da sofferenza soggettiva interiore media, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta. Rispetto al danno da sofferenza soggettiva interiore (c.d. danno morale), il giudice potrà, quindi: a) diminuire detto importo o azzerarlo del tutto in caso di mancata allegazione del danno o in base alle risultanze processuali;
b) confermarlo ove ritenga che, nel caso di specie, non siano emersi elementi per discostarsi dalla quantificazione della sofferenza soggettiva media;
c) aumentarlo, in via eccezionale, sulla base di precise allegazioni e prova di circostanze di fatto (eventualmente avvalendosi di apposita c.t.u.), ma pur sempre nell'ambito della forbice percentuale di personalizzazione indicata nell'ultima colonna della Tabella milanese. Orbene, avendo riguardo alle citate tabelle, considerato il valore punto di 8 e riscontrato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva una età di 26 anni, la quantificazione del danno biologico-dinamico relazionale da invalidità permanente risulta pari ad euro € 15.849,00, senza tenere conto della maggiorazione prevista per la componente c.d. morale. Al riguardo va, infatti, osservato che l'attore non ha dedotto (nell'atto di citazione e nella memoria n. 1) di aver subito un danno di riconducibile alla sua sfera morale, limitandosi a fare riferimento al danno morale solo nella
10 comparsa conclusionale del 7.7.2025, con la quale però non possono essere introdotte nuove domande o nuove allegazioni. Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, questo giudice ritiene che tale voce di danno, pur rientrante nel danno biologico, debba formare oggetto di risarcimento con parametri diversi da quelli previsti per il danno biologico da invalidità permanente, in considerazione degli effetti diversi e spesso ben più gravi connessi con la fase acuta della malattia. Adottando ancora un criterio equitativo e riferendosi alle tabelle previste dal Tribunale di Milano, il danno questione, sempre avendo riguardo alla gravità della lesione e all'età, è oggi liquidato con una somma pari ad euro 115,00 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale. A titolo di danno non patrimoniale da invalidità temporanea spetta la somma di € 4.600,00, cosi calcolata:
Invalidità temporanea totale € 2.875,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00. Il risarcimento relativo alla voce del danno non patrimoniale è quindi pari in totale ad € 20.449,00 (4.600,00 + 15849,00). A tale cifra va aggiunta la somma di € 82,00 (fattura prodotta) a titolo di danno patrimoniale per spese mediche sostenute, non potendosi ritenere provate le ulteriori voci di spesa, indicate in un documento che non fornisce alcuna dimostrazione degli effettivi esborsi delle somme indicate. Sugli importi, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. In particolare, sulla somma dovuta a titolo di danno patrimoniale, liquidata in sostanza con riferimento all'epoca del fatto, spettano gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dell'illecito, vale a dire dal 14.04.2017, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sulla somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale, liquidata invece ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dal 14.04.2017 calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
4. Sulle spese di lite. Le spese di lite, liquidate in base al d.m. n. 55 del 2014, seguono la
11 soccombenza e sono poste a carico del e della CP_1 Controparte_2
(con applicazione dei parametri medi, ad eccezione della voce relativa alla fase istruttoria, per la quale vengono applicati i parametri minimi in considerazione della mancata assunzione di prove orali). Sono del pari poste a carico del e della le spese di c.t.u. CP_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
condanna il e la , in solido tra di loro, al CP_1 Controparte_2 pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 20.531,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
condanna il e la in solido tra di loro, al CP_1 CP_2 CP_2 pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.237,00, oltre iva, cpa e spese generali.
pone definitivamente a carico del e della le CP_1 Controparte_2 spese di c.t.u. Così deciso in Lecce, in data 17/10/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. civ. 18696/2025. 2 Cfr. Cass. civ. 23705/2009. 5 Cass. civ. 32373/2023.