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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/07/2025, n. 6046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6046 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente e da , ha pronunciato la seguente Controparte_1
S E N T E N Z A nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 20629/'23 del ruolo generale
T R A
rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diego Taiani, presso Parte_1 il cui studio in Napoli al Centro Direzionale is. F/12, elett.te domicilia
E
, in persona del suo legale rapp.te Controparte_1
p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Arturo Stasino, presso il cui studio in Napoli alla Via Francesco Cilea n. 215,, elett.te domicilia
NONCHE'
, in persona del leg rapp.te p.t., rappto e difeso, in virtù di procura notarile, CP_2 dall'avv. A. di Stefano, domiciliato come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 9.11.2023, il ricorrente in epigrafe deduceva di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 07120239029455744/000, relativa agli avvisi di addebito nn. 37120170005992355000, 37120180001740319000, 37120180021046311000, 37120190007525205000, 37120190019514319000, 37120210005428118000, 37120220004149650000, aventi ad oggetto contribuzione IVS relativa alle annualità 2016/2020. Eccepiva la decadenza dall'esercizio del potere impositivo e la prescrizione delle poste. Si costituiva l' che eccepiva CP_2 preliminarmente il difetto di legittimazione di e la carenza di interesse ad CP_3 agire del ricorrente. Si costituiva , che eccepiva il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva. Deduceva di aver provveduto alla notifica, in data 20.02.2020, dell'intimazione di pagamento n. 071/2020/90/10907555/000. Si costituiva l' , che assumeva la ritualità della notifica degli avvisi di addebito CP_2 sottesi all'intimazione di pagamento in oggetto.
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Dalla documentazione in atti risulta: che l'avviso di addebito 37120210005428118000 è stato notificato a mezzo pec in data 30.11.2021 e non risulta essere stata proposta rituale opposizione nel termine di 40 giorni dalla ricezione del titolo. Quanto poi agli avvisi 37120190019514319000 e 37120190007525205000, gli stessi risultano notificati presso il luogo di residenza del destinatario, indicato nel ricorso, con consegna dell'atto a . Orbene, deve rilevarsi che, fatta salva querela di CP_4 falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico”, Cass. sez. VI-L, 8.10.2018, n. 24780. 6.4. . Nella specie parte ricorrente non ha fornito prova alcuna dell'impossibilità di prendere cognizione del plico inoltrato presso il luogo di residenza, con conseguente validità della notifica.
Avverso detti titoli non risulta proposta tempestiva opposizione;
deve dunque dichiararsi, in ragione della cristallizzazione della pretesa, l'inammissibilità di contestazioni nel merito della stessa e dunque della proposta eccezione di prescrizione delle poste.
Quanto agli avvisi di addebito nn. 37120170005992355000, n. 37120180021046311000 e n. 37120220004149650000, difetta agli atti la produzione dell'"avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito" (C.A.D.), per cui non può ritenersi il perfezionamento della notifica. Gli avvisi in oggetto riguardano contributi 2016, 2018 e 2020.
Deve tenersi conto dell'art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l. 24/04/20 n. 27 che ha così stabilito: «2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo».
Successivamente, l'art. 11 comma 9 d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21 n. 21 ha stabilito: «9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo».
Sicché, in relazione all'emergenza COVID la prescrizione deve intendersi sospesa per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23/02/20 al 30/06/20 (129 giorni) ex art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l. 24/04/20 n. 27, e dal 01/01/21 al 30/06/21 (182 giorni) ex art. 11 comma 9 d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21 n. 21.
Orbene, tenuto conto del periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale, alla data di notifica della presente intimazione di pagamento (avvenuta in data 6.10.2023, cfr allegato n. 6) risultava decorso il termine prescrizionale unicamente con riferimento alle poste relative all'annualità 2016, di cui all'avviso di addebito n. 37120170005992355000. Non risulta invece maturata prescrizione per i crediti portati dagli avvisi di addebito nn 37120180021046311000 e 37120220004149650000.
Non vi è infine prova agli atti invece della notifica dell'avviso di addebito n. 37120180001740319000, avente ad oggetto contribuzione relativa all'annualità 2017. Orbene, posto che il primo atti interruttivo di cui è prova agli atti è l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, notificata in data 6.10.2023, non risulta maturata prescrizione.
Alla luce di quanto esposto, devono dichiararsi non dovute le poste di cui all'avviso di addebito n. 37120170005992355000 e rigetta il ricorso per la restante parte. In ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda si compensano tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara non dovute le poste di cui all'avviso di addebito n. 37120170005992355000 e rigetta il ricorso per la restante parte;
b) compensa le pese. Napoli, 24.7.2025
Giudice
Il
dr Manuela Fontana