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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/07/2025, n. 3776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3776 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Got, dott.ssa Carmela Rosetta Rita
Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 816/2025
PROMOSSA DA
(C.F. : , elettivamente domiciliato in Catania, via G. Oberdan n. 166, Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Rosa Seria che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti
OPPONENTE
CONTRO
(C.F.: , nata a [...], il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Catania, Via Francesco Corso n. 12
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente, ha così esposto: “in data Parte_1
19/12/2024 è stato notificato all'esponente il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di
€2.750,00 emesso nei suoi confronti dall'intestato Tribunale in data 18/12/2024, n. 3580/24; - il decreto ingiuntivo è stato pronunciato su ricorso della sig.ra , la quale, Controparte_1 dopo aver premesso di aver concesso in locazione ad uso abitativo all'esponente, con contratto stipulato il 15/02/2022 e registrato in data 04/04/2022 presso l'Ufficio del registro di Catania, al n.3132, l'immobile situato in Catania, via Timoleone, n.74, piano 3, ha dedotto la morosità della parte conduttrice nel pagamento delle mensilità del canone di locazione, per il complessivo importo di € 2.750,00”, “la somma complessiva richiesta è errata, in quanto non sono stati contemplati i pagamenti di due mensilità effettuati”. Ciò premesso ha chiesto a questo Tribunale “1) preliminarmente sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto”. L'opponente ha prodotto n.2 ricevute di pagamento dei canoni di locazione e con note in sostituzione della prima udienza di discussione del 21.07.2025 ha insistito in domanda.
Parte opposta non risulta costituita in giudizio.
Si rileva che l'opponente:
-non ha depositato in atti la copia notificata del decreto ingiuntivo;
-non ha depositato in atti la copia notificata all'opposta dell'opposizione a decreto ingiuntivo e del decreto di fissazione di udienza.
Si evidenzia inoltre che l'opponente non ha neanche dedotto in atti di aver eseguito la notifica dell'atto di opposizione a controparte.
Si osserva:
-che il mancato deposito della copia notificata, a parte opposta, del decreto ingiuntivo preclude la possibilità al giudice di verificare il rispetto del termine per proporre opposizione (Trib. Roma 21.10.1999);
-che nell'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., l'atto introduttivo deve essere notificato a controparte per la valida instaurazione del contraddittorio e la valida trasformazione del procedimento monitorio in ordinario procedimento di cognizione. In assenza di notifica il semplice deposito di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non notificato, si rivela insufficiente ad introdurre validamente un giudizio di opposizione, imponendo una declaratoria di improcedibilità del giudizio, senza alcuna possibilità di eventuale concessione di nuovo termine per la rinotifica.
L'omessa notifica quindi comporta non la mera nullità, ma la totale inesistenza dell'atto stesso e quindi l'insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notifica.
Ciò integra una violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) e preclude l'adozione di qualsivoglia statuizione sul merito della controversia e sulle spese processuali. Alla luce delle superiori osservazioni deve, pertanto, essere dichiarata l'improcedibilità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-Dichiara improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata in atti;
-Nulla per le spese processuali.
23.07.2025
La Giudice Onorario
C. Torrisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Got, dott.ssa Carmela Rosetta Rita
Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 816/2025
PROMOSSA DA
(C.F. : , elettivamente domiciliato in Catania, via G. Oberdan n. 166, Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Rosa Seria che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti
OPPONENTE
CONTRO
(C.F.: , nata a [...], il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Catania, Via Francesco Corso n. 12
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente, ha così esposto: “in data Parte_1
19/12/2024 è stato notificato all'esponente il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di
€2.750,00 emesso nei suoi confronti dall'intestato Tribunale in data 18/12/2024, n. 3580/24; - il decreto ingiuntivo è stato pronunciato su ricorso della sig.ra , la quale, Controparte_1 dopo aver premesso di aver concesso in locazione ad uso abitativo all'esponente, con contratto stipulato il 15/02/2022 e registrato in data 04/04/2022 presso l'Ufficio del registro di Catania, al n.3132, l'immobile situato in Catania, via Timoleone, n.74, piano 3, ha dedotto la morosità della parte conduttrice nel pagamento delle mensilità del canone di locazione, per il complessivo importo di € 2.750,00”, “la somma complessiva richiesta è errata, in quanto non sono stati contemplati i pagamenti di due mensilità effettuati”. Ciò premesso ha chiesto a questo Tribunale “1) preliminarmente sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto”. L'opponente ha prodotto n.2 ricevute di pagamento dei canoni di locazione e con note in sostituzione della prima udienza di discussione del 21.07.2025 ha insistito in domanda.
Parte opposta non risulta costituita in giudizio.
Si rileva che l'opponente:
-non ha depositato in atti la copia notificata del decreto ingiuntivo;
-non ha depositato in atti la copia notificata all'opposta dell'opposizione a decreto ingiuntivo e del decreto di fissazione di udienza.
Si evidenzia inoltre che l'opponente non ha neanche dedotto in atti di aver eseguito la notifica dell'atto di opposizione a controparte.
Si osserva:
-che il mancato deposito della copia notificata, a parte opposta, del decreto ingiuntivo preclude la possibilità al giudice di verificare il rispetto del termine per proporre opposizione (Trib. Roma 21.10.1999);
-che nell'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., l'atto introduttivo deve essere notificato a controparte per la valida instaurazione del contraddittorio e la valida trasformazione del procedimento monitorio in ordinario procedimento di cognizione. In assenza di notifica il semplice deposito di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non notificato, si rivela insufficiente ad introdurre validamente un giudizio di opposizione, imponendo una declaratoria di improcedibilità del giudizio, senza alcuna possibilità di eventuale concessione di nuovo termine per la rinotifica.
L'omessa notifica quindi comporta non la mera nullità, ma la totale inesistenza dell'atto stesso e quindi l'insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notifica.
Ciò integra una violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) e preclude l'adozione di qualsivoglia statuizione sul merito della controversia e sulle spese processuali. Alla luce delle superiori osservazioni deve, pertanto, essere dichiarata l'improcedibilità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-Dichiara improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata in atti;
-Nulla per le spese processuali.
23.07.2025
La Giudice Onorario
C. Torrisi