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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/06/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio, nelle persone di:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia RIZZO Presidente
2) Dott.ssa Adele FORESTA Consigliere
3) Avv. Rosario Maria GIUFFRÈ Giudice Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 866 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022 e vertente
TRA
Sigg. in nome proprio e quale erede di , Parte_1 Persona_1 [...]
e rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Servino, in Pt_2 Parte_3 virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Catanzaro Via Pugliese, n. 30.
APPELLANTI
CONTRO I Sigg. e rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Controparte_1 Controparte_2
Germanò, in virtù di procura in calce all'atto di primo grado ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in Catanzaro, via Lucrezia Della Valle 19/G
APPELLATI
Sulle seguenti CONCLUSIONI:
Per gli appellanti in nome proprio e quale erede di Parte_1 Per_1
e :“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
[...] Parte_2 Parte_3
Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente gravame, così provvedere: - dichiarare la tenutezza degli appellati all'adempimento delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 255/2009, passata in giudicato;
condannare, pertanto, essi signori e ad adeguare lo stato di fatto Controparte_1 Controparte_2 alla situazione giuridica accertata attraverso l'imposizione dell'obbligo di: 1) rilasciare la parte di terreno abusivamente occupata;
2) ripristinare l'esatta recinzione, mediante realizzazione delle opere necessarie a tal fine;
3) rimettere in pristino lo stato dei luoghi, mediante rimozione delle opere abusive sin qui poste in essere da parte convenuta, con particolare riferimento alle recinzioni apposte ed, in difetto, autorizzare parte attrice
a provvedervi direttamente, ponendo a carico dei convenuti eventualmente inadempienti le spese necessarie all'esecuzione della ripetuta sentenza. - Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio. Confermare, nel resto, l'impugnata sentenza.”
Per gli appellati e :“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_1 Controparte_2 di Catanzaro, respinta ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione: - Preliminarmente dichiarare inammissibile – nullo l'appello così come proposto perché privo dei requisiti fondamentali previsti dalla normativa vigente in materia, per i motivi specificati nella premessa del presente atto;
- nel merito confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte e per l'effetto:- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dai signori (C.F. Parte_1
), in proprio e quale erede del sig. (C.F. C.F._1 Persona_1
), deceduto a Pentone (CZ) il 07.01.2026, (C.F. C.F._2 Parte_2 , (C.F. ) e (C.F. C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_3
) avverso la sentenza n. 578/2022 del Tribunale di Catanzaro. - In C.F._5 ogni caso, condannare parti appellanti alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore ex art 93
c.p.c.,oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg. , Parte_1 Controparte_3
e convenivano in giudizio, innanzi al
[...] Parte_4 Parte_3
Tribunale di Catanzaro, il sig e la signora , affinchè Controparte_1 Controparte_2 venisse dichiarata la tenutezza dei convenuti all'adempimento delle statuizioni contenute nella sentenza n. 255/2009, passata in giudicato, attraverso l'adeguamento dello stato di fatto alla situazione giuridica accertata con demarcazione della linea di confine, rilascio del terreno abusivamente occupato, ripristino della recinzione e dello stato dei luoghi con conseguente eliminazione delle recinzioni apposte.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale si costituivano in giudizio i convenuti, rilevando di aver ottemperato a quanto disposto nella sentenza n. 255/2009 tempestivamente e prima della notifica dell'atto di citazione, ritenendo pertanto, le richieste avanzate dagli attori pretestuose e prive di fondamento giuridico.
In via riconvenzionale domandavano il risarcimento dei danni.
La causa veniva istruita su base documentale e Ctu.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc. per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 578/2022 pubblicata il 27.04.2022 definitivamente pronunciando il Tribunle di Catanzaro, sulla domanda promossa dai sigg. Parte_1
, e cosi
[...] Parte_2 Persona_1 Parte_4 Parte_3 decideva: “1) rigetta la domanda attorea per le ragioni esposte in parte motiva;
2) rigetta la domanda avanzata da parte convenuta in riconvenzionale per le ragioni esposte in parte motiva;
3) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta ammontanti a €. 2.430,00, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito, oltre alle spese di Ctu per come liquidate con separato decreto”. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello i Sigg. in Parte_1 nome proprio e quale erde di e Persona_1 Parte_2 Parte_3 con atto di citazione del 26.05.2022 per i seguenti motivi:
Con un primo motivo gli appellanti censurano la motivazione con la quale il Tribunale ha rigettato la propria domanda sull'assunto che il ctu avesse ricercato e ritrovato l'esatto confine catastale fra le due proprietà per come indicati nella sentenza n.
255/09. Contesta parte appellante che il petitum della causa avesse un oggetto diverso ossia che i signori e non avevano dato attuazione alla sentenza n. CP_1 CP_2
255/09.
In particolare, quindi, contestano ai convenuti di non aver apposto la recinzione tra i confini e ciò, a loro dire, sia perchè in alcuni punti i confini, per come determinati dal Tribunale nella predetta sentenza, non erano più materializzati (cioè visibili), sia perchè controparte non aveva rilasciato il terreno abusivamente occupato e non aveva rimosso le opere da essa realizzate.
altro motivo gli appellanti deducono che la domanda precedente era diretta ad ottenere una sentenza di condanna dei convenuti al regolamento dei confini fra le due proprietà dovuto al fatto che la sentenza n. 255/09 era di natura dichiarativa e contestano al giudice del primo grado di non essersi pronunciato sul punto.
Con il terzo motivo di appello gli appellanti censurano la loro condanna alle spese nonostante il rigetto sia della domanda degli attori che della domanda riconvenzionale presentata dagli allora convenuti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 07.10.22 si sono costituiti in appello i sigg. e contestando tutto quanto dedotto ed eccepito Controparte_1 Controparte_2 dagli appellanti e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.09.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c con il deposito di note di trattazione scritta, con ordinanza del 30.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene fondati i motivi di censura sollevati dagli appellanti per le seguenti ragioni:
Con il primo motivo gli appellanti hanno contestato al giudice di non aver adeguatamente compreso l'oggetto della causa. Con l'azione promossa in primo grado gli attori chiedevano nelle proprie conclusioni al giudice adito di dichiarare che i convenuti erano tenuti ad adeguarsi alle statuizioni contenute nella sentenza n. 255/2009 emessa dal Tribunale di Catanzaro.
Come essi stessi hanno precisato nei propri scritti difensivi con la predetta sentenza il
Tribunale di Catanzaro pronunciandosi sulla domanda da loro promossa avente ad oggetto l'accertamento dei confini tra la loro proprietà e quella dei convenuti, aveva statuito nei termini che seguono: 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che il confine dei fondi per cui è causa è quello individuato nella relazione di consulenza tecnica e, in particolare, nelle tavole ivi allegate;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3) pone a carico di entrambe le parti in solido le spese relative all'espletata ctu, già liquidata in separato decreto 4) manda alla cancelleria per quanto di competenza”.
Con detta sentenza il Tribunale, avvalendosi dell'ausilio di un consulente tecnico di ufficio ha accertato i confini tra le due proprietà.
Orbene, a distanza di 13 anni gli attori in primo grado, odierni appellanti, hanno riconvenuto i giudizio i sig.ri e chiedendo che venisse ordinato loro CP_1 CP_2
l'esecuzione della predetta sentenza 255/2009. In particolare nelle proprie conclusioni gli attori chiedevano all'adito Tribunale di: - dichiarare la tenutezza dei convenuti all'adempimento delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di
Catanzaro n. 255/2009, passata in giudicato;
-condannare, pertanto, essi convenuti ad adeguare lo stato di fatto alla situazione giuridica accertata, attraverso l'imposizione dell'obbligo di: 1) consentire la materializzazione sul terreno della linea di confine accertata con l'anzidetta sentenza;
2) rilasciare la parte di terreno abusivamente occupata;
3) ripristinare l'esatta recinzione, mediante realizzazione delle opere necessarie a tal fine;
4) a rimettere in pristino lo stato dei luoghi, mediante rimozione delle opere abusive sin qui poste in essere da parte convenuta, con particolare riferimento alle recinzioni apposte ed, in difetto, autorizzare parte attrice a provvedervi direttamente, ponendo a carico dei convenuti eventualmente inadempienti le spese necessarie all'esecuzione della ripetuta sentenza. Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Il giudice del primo grado ha nominato il CTU Geom il quale nel suo Persona_2 elaborato ha confermato l'esistenza della linea di demarcazione tra le proprietà delle parti, già dal medesimo tecnico accertata nel 2004 all'epoca del precedente incarico. A tal fine si riportano pedissequamente le parole usate dal tecnico nell'elaborato peritale: “Nell'odierno sopralluogo, attraverso le monografie allegate alla precedente CTU, ho ricercato i capisaldi materializzati in data 28/04/2004, epoca del secondo sopralluogo del precedente mandato. Per alcuni di essi (quelli materializzati con chiodi), la ricerca è stata un pò difficoltosa, perché il minio si era naturalmente sbiadito col tempo, ma grazie alla scheda delle monografie allegate alla CTU (Tav. 4 Allegato B), essi sono stati rintracciati nella originaria allocazione.Per i restanti capisaldi (paletti in ferro), la ricerca
è stata molto agevole e si specifica ovviamente che anch'essi sono stati trovati nella originaria allocazione. Pertanto, rintracciati tutti i vertici precedentemente affissi, più che materializzare nuovamente il confine tra le parti in causa, il mio odierno mandato, si è concretizzato nel rintracciare, confermare e miniare nuovamente, tali vertici. Porto a conoscenza che rispetto al sopralluogo precedente, ho constatato che il muro in pietrame, che invadeva la proprietà degli attori, è stato demolito dai coniugi di parte convenuta per come si evince anche dalle foto allegate nel fascicolo della medesima parte. Per quanto riguarda il muro di contenimento del piazzale del esso non è stato oggetto CP_4 di spostamento sul tracciato dei paletti in ferro di confine da me affisso, inoltre ribadisco che, a tali paletti in ferro, si accede da una scaletta, priva di qualsiasi opera di chiusura atta a precludere l'accesso (cancelletto).
Ebbene, va rilevato che la sentenza n. 255/2009 emessa a conclusione del precedente giudizio era di natura dichiarativa e non di condanna. Per tale ragione, con l'atto di citazione del 01.10.2021 gli attori, attuali appellanti, hanno proposto un'azione diretta ad ottenere una pronuncia di condanna dei convenuti all'adeguamento dello stato di fatto alla situazione giuridica accertata, e cioè il rilascio del terreno ancora occupato da manufatti da essi realizzati, quali muretto in cemento e recinzione in legno e rete metallica.
Ma di tale questione non si trova traccia in sentenza on quanto il Tribunale ha in effetti omesso di pronunciarsi sul punto.
Il consulente tecnico nominato in primo grado ha demarcato nuovamente i confini tra le due proprietà e va rilevato che a pag. 4 della relazione peritale il ctu afferma di aver verificato che rispetto al sopralluogo precedente (cioè quello effettuato nel corso della prima causa) il muro in pietrame che invadeva la proprietà degli attori era stato demolito dai coniugi convenuti, mentre per quanto riguarda il muro di contenimento del piazzale del condominio (cioè quello posto nella zona a valle), lo stesso non è stato oggetto di spostamento sul tracciato dei paletti in ferro di confine affissi dallo stesso tecnico. Il CTU ha determinato ed individuato il confine catastale tra le due proprietà mediante l'indicazione di n. 7 punti di vertice e tale confine è quello visualizzato con una linea rossa nella tavola 3 allegato B, della citata relazione. Ebbene, se si osserva la tavola 3 si evince che la linea di confine è libera per quanto riguarda la parte di strada a monte (tratto di confine contrassegnato dalle lettere da “A” a “E” circa), mentre nella parte più a valle (tratto “ E”- “F” e zona ancora più a valle), la linea rossa di confine non è stata liberata e l'area di proprietà degli attori risulta essere ancora invasa da opere edilizie (muri, scala in cemento e recinzione in legno e rete metallica) apposte dai convenuti, i quali, contrariamente al contenuto della sentenza n. 255/09, con il mantenimento delle opere sopra citate, mai rimosse e ad oggi esistenti, non hanno in effetti dato attuazione alla ripetuta sentenza.
In sostanza il Giudice di primo grado non ha tenuto in debito conto le risultanze peritali omettendo di statuire sul punto.
Posto che un'eventuale recinzione dovrebbe essere a carico di entrambe le parti conclude il Collegio per l'accoglimento dei primi due motivi di gravame.
Il terzo motivo di censura relativo al capo delle spese di primo grado, viene assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi di impugnazione, che ha come conseguenza la riforma della sentenza impugnata anche sul punto relativo alle spese giudiziali.
Alla luce delle superiori motivazioni si impone l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza di primo grado e quindi accoglimento della domanda principale, con conseguente obbligo degli appellati al rilascio della parte di terreno abusivamente occupata, con ripristino dello stato dei luoghi, con rimozione delle opere abusive e realizzazione delle opere necessarie a tal fine.
Le spese del giudizio di primo grado vanno rideterminate e liquidate - avuto riguardo al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, valori medi - in favore degli appellanti ed a carico degli appellati in solido, in € 1.059,20 per compensi professionali, già aumentato per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (art. 4 comma 2), oltre accessori come per legge, oltre alle spese di Ctu per come liquidate dal Tribunale.
Le spese del presente grado di giudizio, stante l'accoglimento dell'appello, vanno poste a carico degli appellati in solido tra di loro, e in favore degli appellanti, e si liquidano - avuto riguardo al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in complessivi € 1.076,80 per compensi professionali, già aumentato per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (art. 4 comma 2), (scaglione di valore fino ad € 1.100,00, fase di studio, fase introduttiva, decisoria, ed istruttoria-trattazione
- in applicazione dell'Ordinanza Cass. Civ. n. 29857/2023), oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in nome proprio e quale erede di Parte_1 Per_1
e nei confronti di e
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1
così provvede: Controparte_2
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, statuisce l'obbligo degli appellati al rilascio della parte di terreno abusivamente occupata, con ripristino dello stato dei luoghi, con rimozione delle opere abusive e realizzazione delle opere necessarie a tal fine;
- Condanna parti appellate, in solido tra di loro, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in favore degli appellanti, previo aumento ex art. 4 comma 2 DM 147/22, in complessivi € 1.059,20, oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA come per legge.
- Condanna parti appellate, in solido tra di loro, al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in favore degli appellanti, previo aumento ex art. 4 comma 2 DM 147/22, in complessivi € 1.076,80, oltre rimb. forf. 15%,
CPA ed IVA come per legge.
- Condanna parti appellate, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di Ctu per come liquidate dal Tribunale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 10 giugno 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Rosario Maria Giuffrè Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo