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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 29/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 955/2023 R. G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Domenico Magnolia;
ricorrente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Pasqualino Gallo;
resistente nonché
Il Pubblico Ministero in sede
interventore ex lege
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 29.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ex art. 473-bis.28. c.p.c.; il PM interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 4.7.2023, , premesso: Parte_1
− che il 17.12.2005 aveva contratto matrimonio concordatario con (atto trascritto Controparte_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 248, serie A, parte II, anno 2005);
− che dall'unione dei coniugi erano nati i figli (il 15.4.2006) e (il 23.4.2008); Per_1 Per_2
− che l'unione matrimoniale si era deteriorata a causa delle continue ingerenze della famiglia d'origine del marito nel consorzio familiare, nonché per il disinteresse mostrato dal coniuge nei confronti di lei e della prole;
1 tutto ciò premesso, chiedeva: la declaratoria di separazione dei coniugi con addebito a carico del marito;
l'affidamento congiunto della prole con collocamento prevalente presso di sé; l'assegnazione in suo favore della casa coniugale;
disporsi un regime di incontri padre-figlio libero;
la previsione dell'obbligo in capo al coniuge di contribuire al mantenimento dei figli nella misura ritenuta di giustizia.
Si costituiva , il quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione, Controparte_1
contestava l'avversa prospettazione dei fatti e deduceva:
- che l'affectio coniugalis si era progressivamente deteriorata a causa della condotta della moglie, che nel corso della vita matrimoniale si era disinteressata di lui e lo aveva più volte maltrattato;
- che la ricorrente aveva abbandonato la casa coniugale, di proprietà della di lui madre,
- di non essere proprietario di beni immobili ma soltanto di un'autovettura;
- di vivere in una situazione economica precaria, essendo disoccupato e percependo un assegno mensile di invalidità civile;
- che la moglie lavorava come commessa;
tanto premesso, chiedeva: di dichiarare l'addebito della separazione alla ricorrente;
disporsi l'obbligo della ricorrente di corrispondergli un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili;
l'assegnazione in suo favore della casa coniugale.
All'udienza di prima comparizione del 26.10.2023, il Giudice delegato, sentite le parti e preso atto dell'impossibilità della riconciliazione:
- autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
- affidava i figli congiuntamente ai genitori, collocandoli presso la ricorrente;
- disponeva un regime di incontri padre-figli libero con preavviso di 24 ore;
- poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della prole, la somma mensile di € 300,00, oltre adeguamento annuale Istat e 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche.
Assegnata allo scrivente, la causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale e veniva trattenuta in decisione ex art. 473-bis.28. c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'esito dell'udienza cartolare indicata in epigrafe (v. ordinanza del 29.1.2025).
Il PM interveniva regolarmente.
2. LO STATO.
La domanda di separazione proposta è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di
2 essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta intollerabile e che sussista un rapporto di estrema conflittualità ed incomunicabilità risulta, non soltanto dalle dichiarazioni della ricorrente, confermate in sede di udienza di prima comparizione, ma anche dalle allegazioni contenute negli atti difensivi delle parti.
Aggiungasi che il resistente ha aderito all'avversa domanda di separazione, convenendo sull' della vita in comune e sull'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e Controparte_2
spirituale su cui è fondato il matrimonio.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. LE RECIPROCHE DOMANDE DI ADDEBITO.
La ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha chiesto addebitarsi la separazione al resistente, ai sensi dell'art. 151 comma 2. c.c., richiesta formulata anche dal resistente contro la ricorrente nella comparsa di costituzione.
L'art. 151 comma 2. c.c. recita: “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze, e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Per consolidato insegnamento della Corte Suprema, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (in termini Cass., nn.
14840/2006 e 12383/2005. In senso conforme Cass., n. 12130/2001, secondo cui “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito”).
3 Nel caso in esame le parti, sulle quali incombeva l'onere di dimostrare i fatti idonei a configurare l'addebitabilità del fallimento del matrimonio all'altro coniuge, non hanno dimostrato che la violazione degli obblighi sia intervenuta prima della dissoluzione del consorzio familiare.
Da una parte, la ricorrente ha chiesto addebitarsi la separazione al resistente per violazione del dovere di assistenza morale, lamentando che il rapporto coniugale era entrato in crisi a causa delle ingerenze della di lui famiglia di origine e dalla progressiva insofferenza mostrata dal marito nei di lei confronti.
Tuttavia, la ricorrente si è limitata ad enunciare tale circostanza senza fornire alcuna prova dei propri assunti, né formulando al riguardo richieste di prova costituenda.
Dall'altra parte, secondo la prospettazione del resistente, la ricorrente avrebbe violato i doveri coniugali, avendolo ella maltrattato ed essendosi di lui disinteressata in costanza di matrimonio.
Le dichiarazioni testimoniali rese sul punto (cfr. verb. ud. 20.3.2024) non sono, tuttavia, sufficienti a suffragare gli assunti del non essendo dalle stesse emersa una condotta della idonea CP_1 Pt_1
a fondare una pronuncia di addebito a suo carico.
Peraltro, lo stesso resistente ha precisato che l'unione coniugale si è progressivamente dissolta a causa di incomprensioni caratteriali tra i coniugi (cfr. memoria di costituzione).
Ne segue, allora, che non sussiste una responsabilità preponderante di una o dell'altra parte nella rottura dell'unione matrimoniale, che invece è progressivamente venuta meno e che poi ha portato entrambe le parti a comportamenti di allontanamento reciprocamente posti in essere.
Pertanto, la richiesta di addebito della separazione formulata da entrambe le parti non può essere accolta.
3. L'AFFIDAMENTO, IL COLLOCAMENTO E LE VISITE.
A modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi, devono essere revocate d'ufficio le disposizioni relative all'affidamento, al collocamento ed alla regolamentazione del diritto di visita della figlia (classe 2006), oggi maggiorenne. Per_1
Quanto al figlio (classe 2008), va osservato che, in base a quanto disposto dalla legge n. Per_2
54/2006, l'affidamento del minore ad entrambi i genitori debba considerarsi come la regola, derogabile solo qualora tale regime risulti contrario all'interesse del minore stesso.
Ciò posto, può essere senz'altro confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, non essendo emersi nel corso del giudizio profili di specifica inidoneità o di oggettivo impedimento di uno dei due tali da giustificare l'affidamento all'altro in via esclusiva (per tali ragioni, in ossequio all'art. 336-bis c.c., non si è proceduto all'ascolto del figlio, ritenuto manifestamente superfluo).
Alla conferma dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, può essere ribadita la collocazione abitativa del minore presso la madre, con cui già vive.
4 Quanto al regime degli incontri, stante il preminente interesse del figlio a mantenere un rapporto equilibrato, frequente e continuativo con entrambi i genitori, devono trovare conferma le disposizioni, emesse in sede di udienza di prima comparizione, in ordine al regime libero di incontri padre-figlio, previo accordo con la madre entro 24 ore prima.
4. L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
Relativamente alla domanda di assegnazione della casa coniugale (formulata da ambedue i coniugi), va rammentato che essa non costituisce una componente delle obbligazioni patrimoniali in ambito di separazione né una modalità di mantenimento del coniuge più debole, ma su di essa il giudice si pronuncia esclusivamente nell'interesse dei figli in quanto elemento di protezione della prole, che, nel caso di specie, deve dirsi assente (cfr. Cass. Civ. 25604 del 2018, Cass Civ. n.18603 del 2021).
Invero, è pacifico che la ricorrente viva con la prole in abitazione diversa dalla casa coniugale, che è di proprietà della famiglia del resistente.
Non essendo, allora, ravvisabili quelle esigenze di conservazione dell'habitat domestico sottese all'istituto dell'assegnazione della casa coniugale, il Collegio non può che dichiarare il non luogo a provvedere in ordine sulla domanda.
Pertanto, l'uso del bene sarà regolato dal titolo.
5. MANTENIMENTO DELLA PROLE.
Ai fini della quantificazione di un siffatto contributo, il Collegio rammenta che è possibile provvedere anche alla stregua di presunzioni (così Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10135 del 14/05/2005), che occorre avere riguardo alle capacità potenziali di guadagno ed alla capacità di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro, che la capacità contributiva dei genitori consiste in ogni forma di reddito o utilità, ivi inclusi i redditi illeciti ed esclusi invece gli aiuti dei familiari e che in ogni caso lo stato di difficoltà economica non esime dall'obbligo di contribuzione.
Ciò posto, in base alla situazione economico-patrimoniale come risultante dalla documentazione versata in atti dalle parti e tenuto conto che il resistente non ha svolto deduzione alcuna sull'obbligo in parola (implicitamente aderendo alla domanda della ricorrente di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole per l'importo ritenuto di giustizia), il Collegio ritiene equo e congruo, a conferma del provvedimento temporaneo ed urgente emesso, determinare la misura del contributo del padre al mantenimento dei due figli in complessivi € 300,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa.
6. IL MANTENIMENTO DEL CONIUGE.
Il resistente ha chiesto che gli sia riconosciuto un assegno di mantenimento nella misura di € 300,00 mensili sul presupposto dello stato di precarietà economica in cui egli verserebbe.
5 La domanda va rigettata.
Ed invero, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione,
è necessario sia che questi risulti privo di adeguati redditi propri sia che sussista una notevole disparità di posizioni economiche tra gli stessi coniugi (cfr. Cass. civ. n. 952/23, Cass. civ. n. 5543/2008; Cass. civ. n. 18175/2012). In tema di separazione, in altre parole, l'accertamento del diritto e dell'entità dell'assegno di mantenimento va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e, in ogni caso, l'eventuale insussistenza di mezzi adeguati in capo al coniuge richiedente non rileva in senso assoluto, ma relativo alla posizione dell'altro (Cass. n. 11517/2014).
È compito del Giudice, una volta accertato il diritto all'assegno di mantenimento, prendere in considerazione ai fini della relativa quantificazione il concreto contesto sociale nel quale i coniugi avevano vissuto durante la convivenza nonché accertare e determinare le reali capacità economiche del coniuge a cui carico l'assegno va posto, sì da poter stabilire l'assegno di mantenimento in misura attentamente proporzionata.
Ciò premesso in termini generali, in punto di fatto va osservato che la condizione economica dei coniugi non è squilibrata in favore della ricorrente, o quantomeno ne manca in atti la prova tranquillizzante.
Ed invero, deve sottolinearsi che:
- il quadro istruttorio agli atti non consente di ricostruire in alcun modo il tenore di vita matrimoniale, che è invece indispensabile e prioritario elemento di riferimento, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, da valutarsi in relazione alle disponibilità patrimoniali dell'onerato e tale omissione costituisce una negligenza, i cui effetti ricadono sul richiedente in virtù della nota regola di riparto dell'onere probatorio;
- il resistente ha soltanto dedotto, ma non documentalmente provato, come invece avrebbe dovuto, di percepire mensilmente un assegno di invalidità civile;
- la dedotta impossibilità di svolgere attività lavorativa è stata smentita dallo stesso il quale CP_1
ha dichiarato di lavorare, seppur saltuariamente (verb. ud. 26.10.2023), di talché deve ritenersi accertata la sua effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita;
- egli non sostiene costi abitativi, vivendo nella ex casa coniugale, di proprietà di sua madre;
- egli è proprietario di un'autovettura ed ha soltanto dedotto di non essere proprietario di beni immobili, senza tuttavia documentalmente provarlo, come avrebbe dovuto.
Alla luce di tali rilievi, complessivamente considerati, la domanda in oggetto va respinta.
7. LE SPESE.
L'esito complessivo delle risultanze decisorie impone di compensare le spese tra le parti.
6
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , sposatisi con Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario il 17.12.2005 (atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 248, serie A, parte II, anno 2005);
2) manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza;
3) rigetta le reciproche domande di addebito;
4) revoca d'ufficio le disposizioni relative all'affidamento, al collocamento ed alle visite della figlia
; Per_1
5) affida il figlio ad entrambi i genitori, collocandolo prevalentemente presso la madre;
Per_2
6) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo con la madre entro 24 ore prima;
7) non luogo a provvedere in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
8) dispone che il resistente versi in favore della ricorrente, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, il contributo per il mantenimento dei due figli pari a complessivi € 300,00 mensili, da versarsi entro il dieci di ogni mese, oltre rivalutazione annuale e 50% delle spese straordinarie, mediche non sostenute dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa;
9) rigetta la domanda di mantenimento formulata dal resistente;
10) compensa le spese tra le parti.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 955/2023 R. G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Domenico Magnolia;
ricorrente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Pasqualino Gallo;
resistente nonché
Il Pubblico Ministero in sede
interventore ex lege
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 29.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ex art. 473-bis.28. c.p.c.; il PM interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 4.7.2023, , premesso: Parte_1
− che il 17.12.2005 aveva contratto matrimonio concordatario con (atto trascritto Controparte_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 248, serie A, parte II, anno 2005);
− che dall'unione dei coniugi erano nati i figli (il 15.4.2006) e (il 23.4.2008); Per_1 Per_2
− che l'unione matrimoniale si era deteriorata a causa delle continue ingerenze della famiglia d'origine del marito nel consorzio familiare, nonché per il disinteresse mostrato dal coniuge nei confronti di lei e della prole;
1 tutto ciò premesso, chiedeva: la declaratoria di separazione dei coniugi con addebito a carico del marito;
l'affidamento congiunto della prole con collocamento prevalente presso di sé; l'assegnazione in suo favore della casa coniugale;
disporsi un regime di incontri padre-figlio libero;
la previsione dell'obbligo in capo al coniuge di contribuire al mantenimento dei figli nella misura ritenuta di giustizia.
Si costituiva , il quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione, Controparte_1
contestava l'avversa prospettazione dei fatti e deduceva:
- che l'affectio coniugalis si era progressivamente deteriorata a causa della condotta della moglie, che nel corso della vita matrimoniale si era disinteressata di lui e lo aveva più volte maltrattato;
- che la ricorrente aveva abbandonato la casa coniugale, di proprietà della di lui madre,
- di non essere proprietario di beni immobili ma soltanto di un'autovettura;
- di vivere in una situazione economica precaria, essendo disoccupato e percependo un assegno mensile di invalidità civile;
- che la moglie lavorava come commessa;
tanto premesso, chiedeva: di dichiarare l'addebito della separazione alla ricorrente;
disporsi l'obbligo della ricorrente di corrispondergli un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili;
l'assegnazione in suo favore della casa coniugale.
All'udienza di prima comparizione del 26.10.2023, il Giudice delegato, sentite le parti e preso atto dell'impossibilità della riconciliazione:
- autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
- affidava i figli congiuntamente ai genitori, collocandoli presso la ricorrente;
- disponeva un regime di incontri padre-figli libero con preavviso di 24 ore;
- poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della prole, la somma mensile di € 300,00, oltre adeguamento annuale Istat e 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche.
Assegnata allo scrivente, la causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale e veniva trattenuta in decisione ex art. 473-bis.28. c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'esito dell'udienza cartolare indicata in epigrafe (v. ordinanza del 29.1.2025).
Il PM interveniva regolarmente.
2. LO STATO.
La domanda di separazione proposta è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di
2 essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta intollerabile e che sussista un rapporto di estrema conflittualità ed incomunicabilità risulta, non soltanto dalle dichiarazioni della ricorrente, confermate in sede di udienza di prima comparizione, ma anche dalle allegazioni contenute negli atti difensivi delle parti.
Aggiungasi che il resistente ha aderito all'avversa domanda di separazione, convenendo sull' della vita in comune e sull'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e Controparte_2
spirituale su cui è fondato il matrimonio.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. LE RECIPROCHE DOMANDE DI ADDEBITO.
La ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha chiesto addebitarsi la separazione al resistente, ai sensi dell'art. 151 comma 2. c.c., richiesta formulata anche dal resistente contro la ricorrente nella comparsa di costituzione.
L'art. 151 comma 2. c.c. recita: “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze, e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Per consolidato insegnamento della Corte Suprema, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (in termini Cass., nn.
14840/2006 e 12383/2005. In senso conforme Cass., n. 12130/2001, secondo cui “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito”).
3 Nel caso in esame le parti, sulle quali incombeva l'onere di dimostrare i fatti idonei a configurare l'addebitabilità del fallimento del matrimonio all'altro coniuge, non hanno dimostrato che la violazione degli obblighi sia intervenuta prima della dissoluzione del consorzio familiare.
Da una parte, la ricorrente ha chiesto addebitarsi la separazione al resistente per violazione del dovere di assistenza morale, lamentando che il rapporto coniugale era entrato in crisi a causa delle ingerenze della di lui famiglia di origine e dalla progressiva insofferenza mostrata dal marito nei di lei confronti.
Tuttavia, la ricorrente si è limitata ad enunciare tale circostanza senza fornire alcuna prova dei propri assunti, né formulando al riguardo richieste di prova costituenda.
Dall'altra parte, secondo la prospettazione del resistente, la ricorrente avrebbe violato i doveri coniugali, avendolo ella maltrattato ed essendosi di lui disinteressata in costanza di matrimonio.
Le dichiarazioni testimoniali rese sul punto (cfr. verb. ud. 20.3.2024) non sono, tuttavia, sufficienti a suffragare gli assunti del non essendo dalle stesse emersa una condotta della idonea CP_1 Pt_1
a fondare una pronuncia di addebito a suo carico.
Peraltro, lo stesso resistente ha precisato che l'unione coniugale si è progressivamente dissolta a causa di incomprensioni caratteriali tra i coniugi (cfr. memoria di costituzione).
Ne segue, allora, che non sussiste una responsabilità preponderante di una o dell'altra parte nella rottura dell'unione matrimoniale, che invece è progressivamente venuta meno e che poi ha portato entrambe le parti a comportamenti di allontanamento reciprocamente posti in essere.
Pertanto, la richiesta di addebito della separazione formulata da entrambe le parti non può essere accolta.
3. L'AFFIDAMENTO, IL COLLOCAMENTO E LE VISITE.
A modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi, devono essere revocate d'ufficio le disposizioni relative all'affidamento, al collocamento ed alla regolamentazione del diritto di visita della figlia (classe 2006), oggi maggiorenne. Per_1
Quanto al figlio (classe 2008), va osservato che, in base a quanto disposto dalla legge n. Per_2
54/2006, l'affidamento del minore ad entrambi i genitori debba considerarsi come la regola, derogabile solo qualora tale regime risulti contrario all'interesse del minore stesso.
Ciò posto, può essere senz'altro confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, non essendo emersi nel corso del giudizio profili di specifica inidoneità o di oggettivo impedimento di uno dei due tali da giustificare l'affidamento all'altro in via esclusiva (per tali ragioni, in ossequio all'art. 336-bis c.c., non si è proceduto all'ascolto del figlio, ritenuto manifestamente superfluo).
Alla conferma dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, può essere ribadita la collocazione abitativa del minore presso la madre, con cui già vive.
4 Quanto al regime degli incontri, stante il preminente interesse del figlio a mantenere un rapporto equilibrato, frequente e continuativo con entrambi i genitori, devono trovare conferma le disposizioni, emesse in sede di udienza di prima comparizione, in ordine al regime libero di incontri padre-figlio, previo accordo con la madre entro 24 ore prima.
4. L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
Relativamente alla domanda di assegnazione della casa coniugale (formulata da ambedue i coniugi), va rammentato che essa non costituisce una componente delle obbligazioni patrimoniali in ambito di separazione né una modalità di mantenimento del coniuge più debole, ma su di essa il giudice si pronuncia esclusivamente nell'interesse dei figli in quanto elemento di protezione della prole, che, nel caso di specie, deve dirsi assente (cfr. Cass. Civ. 25604 del 2018, Cass Civ. n.18603 del 2021).
Invero, è pacifico che la ricorrente viva con la prole in abitazione diversa dalla casa coniugale, che è di proprietà della famiglia del resistente.
Non essendo, allora, ravvisabili quelle esigenze di conservazione dell'habitat domestico sottese all'istituto dell'assegnazione della casa coniugale, il Collegio non può che dichiarare il non luogo a provvedere in ordine sulla domanda.
Pertanto, l'uso del bene sarà regolato dal titolo.
5. MANTENIMENTO DELLA PROLE.
Ai fini della quantificazione di un siffatto contributo, il Collegio rammenta che è possibile provvedere anche alla stregua di presunzioni (così Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10135 del 14/05/2005), che occorre avere riguardo alle capacità potenziali di guadagno ed alla capacità di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro, che la capacità contributiva dei genitori consiste in ogni forma di reddito o utilità, ivi inclusi i redditi illeciti ed esclusi invece gli aiuti dei familiari e che in ogni caso lo stato di difficoltà economica non esime dall'obbligo di contribuzione.
Ciò posto, in base alla situazione economico-patrimoniale come risultante dalla documentazione versata in atti dalle parti e tenuto conto che il resistente non ha svolto deduzione alcuna sull'obbligo in parola (implicitamente aderendo alla domanda della ricorrente di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole per l'importo ritenuto di giustizia), il Collegio ritiene equo e congruo, a conferma del provvedimento temporaneo ed urgente emesso, determinare la misura del contributo del padre al mantenimento dei due figli in complessivi € 300,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa.
6. IL MANTENIMENTO DEL CONIUGE.
Il resistente ha chiesto che gli sia riconosciuto un assegno di mantenimento nella misura di € 300,00 mensili sul presupposto dello stato di precarietà economica in cui egli verserebbe.
5 La domanda va rigettata.
Ed invero, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione,
è necessario sia che questi risulti privo di adeguati redditi propri sia che sussista una notevole disparità di posizioni economiche tra gli stessi coniugi (cfr. Cass. civ. n. 952/23, Cass. civ. n. 5543/2008; Cass. civ. n. 18175/2012). In tema di separazione, in altre parole, l'accertamento del diritto e dell'entità dell'assegno di mantenimento va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e, in ogni caso, l'eventuale insussistenza di mezzi adeguati in capo al coniuge richiedente non rileva in senso assoluto, ma relativo alla posizione dell'altro (Cass. n. 11517/2014).
È compito del Giudice, una volta accertato il diritto all'assegno di mantenimento, prendere in considerazione ai fini della relativa quantificazione il concreto contesto sociale nel quale i coniugi avevano vissuto durante la convivenza nonché accertare e determinare le reali capacità economiche del coniuge a cui carico l'assegno va posto, sì da poter stabilire l'assegno di mantenimento in misura attentamente proporzionata.
Ciò premesso in termini generali, in punto di fatto va osservato che la condizione economica dei coniugi non è squilibrata in favore della ricorrente, o quantomeno ne manca in atti la prova tranquillizzante.
Ed invero, deve sottolinearsi che:
- il quadro istruttorio agli atti non consente di ricostruire in alcun modo il tenore di vita matrimoniale, che è invece indispensabile e prioritario elemento di riferimento, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, da valutarsi in relazione alle disponibilità patrimoniali dell'onerato e tale omissione costituisce una negligenza, i cui effetti ricadono sul richiedente in virtù della nota regola di riparto dell'onere probatorio;
- il resistente ha soltanto dedotto, ma non documentalmente provato, come invece avrebbe dovuto, di percepire mensilmente un assegno di invalidità civile;
- la dedotta impossibilità di svolgere attività lavorativa è stata smentita dallo stesso il quale CP_1
ha dichiarato di lavorare, seppur saltuariamente (verb. ud. 26.10.2023), di talché deve ritenersi accertata la sua effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita;
- egli non sostiene costi abitativi, vivendo nella ex casa coniugale, di proprietà di sua madre;
- egli è proprietario di un'autovettura ed ha soltanto dedotto di non essere proprietario di beni immobili, senza tuttavia documentalmente provarlo, come avrebbe dovuto.
Alla luce di tali rilievi, complessivamente considerati, la domanda in oggetto va respinta.
7. LE SPESE.
L'esito complessivo delle risultanze decisorie impone di compensare le spese tra le parti.
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P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , sposatisi con Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario il 17.12.2005 (atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 248, serie A, parte II, anno 2005);
2) manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza;
3) rigetta le reciproche domande di addebito;
4) revoca d'ufficio le disposizioni relative all'affidamento, al collocamento ed alle visite della figlia
; Per_1
5) affida il figlio ad entrambi i genitori, collocandolo prevalentemente presso la madre;
Per_2
6) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo con la madre entro 24 ore prima;
7) non luogo a provvedere in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
8) dispone che il resistente versi in favore della ricorrente, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, il contributo per il mantenimento dei due figli pari a complessivi € 300,00 mensili, da versarsi entro il dieci di ogni mese, oltre rivalutazione annuale e 50% delle spese straordinarie, mediche non sostenute dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa;
9) rigetta la domanda di mantenimento formulata dal resistente;
10) compensa le spese tra le parti.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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