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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/12/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 672/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 17.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui la parte attrice ha discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 672 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA (CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Martire. attore-intimante E CF: ) Controparte_1 C.F._2 convenuto-intimato contumace
OGGETTO: Intimazione di sfratto per morosità (uso abitativo).
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. intimava al Parte_1 sig. lo sfratto per morosità dall'immobile di sua proprietà sito in Controparte_1
Castrovillari, Via Domenico Anselmi n. 33, al primo piano, identificato in catasto al foglio 35, particella 2102, sub 6, concesso in locazione ad uso abitativo all'intimato per la durata di anni 4 con contratto del 29.10.2020, registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 6.11.2020, rinnovato nel 2024. Deduceva che il canone annuo era stato pattuito in € 150,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 1 di ogni mese.
1/4 Eccepiva che il conduttore non aveva versato la somma di € 750,00 relativa ai canoni dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024.
1.1. Il sig. non si costituiva, né compariva all'udienza di convalida del Controparte_1
3.4.2025.
1.2. Con ordinanza del 3.4.2025, veniva rilevato che l'intimazione con la contestuale citazione per la convalida risultava essere stata notificata alla parte intimata nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c. Venivano quindi rigettate la richiesta di convalida e la domanda di rilascio formulate dal locatore in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la notifica ex art. 143 c.p.c. è incompatibile con la struttura del procedimento per convalida. Veniva altresì disposto il mutamento del rito nelle forme del rito locatizio e assegnato termine alla parte intimante per la notifica del provvedimento.
2. Il sig. ha depositato memoria integrativa nella quale ha reiterato Parte_1 le richieste già avanzate nell'originario atto di intimazione.
2.1. Il convenuto sig. pur a fronte della regolare notifica Controparte_1 dell'ordinanza del 3.4.2025, non si è costituito in giudizio. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
***********************************
3. In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre sul debitore grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Tale ripartizione dell'onere della prova vale anche nel caso di contumacia del debitore (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34947). Nel caso in disamina è documentalmente dimostrata l'esistenza del contratto di locazione ad uso abitativo intercorso tra il sig. e il sig. Parte_1 CP_1
essendo agli atti la relativa scheda contrattuale, prodotta dalla parte intimante,
[...] che documenta idoneamente il titolo e la scadenza dell'obbligazione il cui inadempimento è stato lamentato nell'intimazione.
2/4 Si ritiene comprovato il definitivo mancato pagamento dei canoni locatizi indicati dall'intimante in quanto il conduttore, onerato della prova, non costituendosi in giudizio non ha fornito dimostrazione di aver corrisposto le relative mensilità. Occorre porre in evidenza che “In tema di locazione di immobili urbani, adibiti ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore, senza effettuare alcuna contestazione sul quantum, abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento, non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi degli art. 5 e 55 l. 27 luglio 1978 n. 392” (Cassazione civile sez. III, 18/11/2010, n.23257). Come noto, l'art. 5 della Legge n. 392 del 27.7.1978 sancisce che “Salvo quanto previsto dall'articolo 55 (norma volta a disciplinare l'eventuale sanatoria in sede giudiziale della morosità, n.d.r.), il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile”. Alla data dell'intimazione l'intimato risultava non aver corrisposto ben 5 mensilità del canone (agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024). Il contratto di locazione in oggetto va quindi dichiarato risolto per grave inadempimento del conduttore il quale deve essere altresì condannato, ai sensi dell'art. 56 L. n. 392/1978, al rilascio dell'immobile per cui è causa. Tenuto conto delle condizioni delle parti (quali risultanti dagli atti) e delle ragioni del rilascio la data per l'esecuzione può essere fissata per il giorno 8.1.2026. Come noto, la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo in relazione ai canoni scaduti e da scadere proposta con l'atto di intimazione si converte, all'esito del mutamento del rito, in un'ordinaria domanda di pagamento. Il conduttore va dunque condannato al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti alla data dell'intimazione nell'ammontare di € 750,00, il tutto oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, nonché al pagamento dei canoni scaduti e da scadere sino alla data dell'effettivo rilascio del bene.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio, tenuto conto della non elevata complessità della causa e dell'attività in concreto svolta. Va ricordato che ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, pertanto la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 25/05/2020, n.9599; Cassazione civile sez. VI, 29/05/2018, n.13498).
3/4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
DICHIARA risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione del 29.10.2020 (registrato il 6.11.2020) rinnovato il 10.7.2024, avente ad oggetto l'immobile sito in Castrovillari, Via Domenico Anselmi n. 33, piano primo (foglio 35, particella 2102, subalterno 6);
CONDANNA a rilasciare in favore di l'immobile sopra Controparte_1 Parte_1 indicato, libero da persone e/o cose,
FISSA per l'esecuzione del rilascio la data dell'8.1.2026;
CONDANNA al pagamento in favore di della complessiva Controparte_1 Parte_1 somma di € 750,00 per canoni scaduti e non pagati (mensilità di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024) e al pagamento di quelli scaduti e a scadere (€ 150,00 mensili) sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo;
CONDANNA al pagamento in favore di delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in complessivi € 1.095,41, di cui € 95,41 per spese vive documentate, oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Castrovillari, 17/12/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
4/4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 17.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui la parte attrice ha discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 672 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA (CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Martire. attore-intimante E CF: ) Controparte_1 C.F._2 convenuto-intimato contumace
OGGETTO: Intimazione di sfratto per morosità (uso abitativo).
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. intimava al Parte_1 sig. lo sfratto per morosità dall'immobile di sua proprietà sito in Controparte_1
Castrovillari, Via Domenico Anselmi n. 33, al primo piano, identificato in catasto al foglio 35, particella 2102, sub 6, concesso in locazione ad uso abitativo all'intimato per la durata di anni 4 con contratto del 29.10.2020, registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 6.11.2020, rinnovato nel 2024. Deduceva che il canone annuo era stato pattuito in € 150,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 1 di ogni mese.
1/4 Eccepiva che il conduttore non aveva versato la somma di € 750,00 relativa ai canoni dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024.
1.1. Il sig. non si costituiva, né compariva all'udienza di convalida del Controparte_1
3.4.2025.
1.2. Con ordinanza del 3.4.2025, veniva rilevato che l'intimazione con la contestuale citazione per la convalida risultava essere stata notificata alla parte intimata nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c. Venivano quindi rigettate la richiesta di convalida e la domanda di rilascio formulate dal locatore in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la notifica ex art. 143 c.p.c. è incompatibile con la struttura del procedimento per convalida. Veniva altresì disposto il mutamento del rito nelle forme del rito locatizio e assegnato termine alla parte intimante per la notifica del provvedimento.
2. Il sig. ha depositato memoria integrativa nella quale ha reiterato Parte_1 le richieste già avanzate nell'originario atto di intimazione.
2.1. Il convenuto sig. pur a fronte della regolare notifica Controparte_1 dell'ordinanza del 3.4.2025, non si è costituito in giudizio. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
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3. In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre sul debitore grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Tale ripartizione dell'onere della prova vale anche nel caso di contumacia del debitore (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34947). Nel caso in disamina è documentalmente dimostrata l'esistenza del contratto di locazione ad uso abitativo intercorso tra il sig. e il sig. Parte_1 CP_1
essendo agli atti la relativa scheda contrattuale, prodotta dalla parte intimante,
[...] che documenta idoneamente il titolo e la scadenza dell'obbligazione il cui inadempimento è stato lamentato nell'intimazione.
2/4 Si ritiene comprovato il definitivo mancato pagamento dei canoni locatizi indicati dall'intimante in quanto il conduttore, onerato della prova, non costituendosi in giudizio non ha fornito dimostrazione di aver corrisposto le relative mensilità. Occorre porre in evidenza che “In tema di locazione di immobili urbani, adibiti ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore, senza effettuare alcuna contestazione sul quantum, abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento, non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi degli art. 5 e 55 l. 27 luglio 1978 n. 392” (Cassazione civile sez. III, 18/11/2010, n.23257). Come noto, l'art. 5 della Legge n. 392 del 27.7.1978 sancisce che “Salvo quanto previsto dall'articolo 55 (norma volta a disciplinare l'eventuale sanatoria in sede giudiziale della morosità, n.d.r.), il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile”. Alla data dell'intimazione l'intimato risultava non aver corrisposto ben 5 mensilità del canone (agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024). Il contratto di locazione in oggetto va quindi dichiarato risolto per grave inadempimento del conduttore il quale deve essere altresì condannato, ai sensi dell'art. 56 L. n. 392/1978, al rilascio dell'immobile per cui è causa. Tenuto conto delle condizioni delle parti (quali risultanti dagli atti) e delle ragioni del rilascio la data per l'esecuzione può essere fissata per il giorno 8.1.2026. Come noto, la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo in relazione ai canoni scaduti e da scadere proposta con l'atto di intimazione si converte, all'esito del mutamento del rito, in un'ordinaria domanda di pagamento. Il conduttore va dunque condannato al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti alla data dell'intimazione nell'ammontare di € 750,00, il tutto oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, nonché al pagamento dei canoni scaduti e da scadere sino alla data dell'effettivo rilascio del bene.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio, tenuto conto della non elevata complessità della causa e dell'attività in concreto svolta. Va ricordato che ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, pertanto la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 25/05/2020, n.9599; Cassazione civile sez. VI, 29/05/2018, n.13498).
3/4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
DICHIARA risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione del 29.10.2020 (registrato il 6.11.2020) rinnovato il 10.7.2024, avente ad oggetto l'immobile sito in Castrovillari, Via Domenico Anselmi n. 33, piano primo (foglio 35, particella 2102, subalterno 6);
CONDANNA a rilasciare in favore di l'immobile sopra Controparte_1 Parte_1 indicato, libero da persone e/o cose,
FISSA per l'esecuzione del rilascio la data dell'8.1.2026;
CONDANNA al pagamento in favore di della complessiva Controparte_1 Parte_1 somma di € 750,00 per canoni scaduti e non pagati (mensilità di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024) e al pagamento di quelli scaduti e a scadere (€ 150,00 mensili) sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo;
CONDANNA al pagamento in favore di delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in complessivi € 1.095,41, di cui € 95,41 per spese vive documentate, oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Castrovillari, 17/12/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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