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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 3791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3791 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Consigliere rel. dott. Antonietta Savino
Consigliere dott. Daniele Colucci
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 21/10/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3519 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
Parte 1 , rapp.ta e difesa dagli avv. Falco Pasquale e Gentile
PP, elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla via dei
Glicini Rossini n.14 presso lo studio del primo
APPELLANTE
E
'in persona del rappresentante legale CP 1 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv. Giulio Gomez d'Ayala, Emanuele
ON NA e LE PE, nel cui studio elettivamente domicilia in Napoli, via Stendhal n.23
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 30/12/24, la ricorrente indicata in del epigrafe proponeva appello avversO la sentenza n. 5442/24
2/12/24, con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda di impugnativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole dalla società resistente con comunicazione del 26 febbraio 2024.
L'appellante censurava sotto vari profili la decisione chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento della domanda di primo grado, volta alla reintegra in servizio ed al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 18 Stat. Lav.. Ricostituito il contraddittorio, la società resistente sosteneva l'infondatezza del gravame per le ragioni esposte nella memoria difensiva, chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza- tenuta con le modalità suddette- e del deposito delle prescritte note delle parti, la Corte ha assegnato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi che seguono. Il licenziamento dell'odierna appellante è stato disposto dalla società per giustificato motivo oggettivo, come risulta CP 1 dalla comunicazione inoltrata alle lavoratrice, con la seguente motivazione: "Premesso che lei è dipendente di questa azienda sin dal 2/4/91, assunta in qualità di impiegata di concetto e che dalla data del 1/1/14 le è stato attribuito il livello Q del [...] attualmente, per ragioni tecniche, organizzative e Parte 2 produttive, riconducibili ad un riassetto aziendale, siamo costretti a sopprimere del tutto la sua figura professionale. Dal controllo del nostro organico, non si ravvisano ipotesi di scelte in comparazione con altri lavoratori;
inoltre abbiamo valutato che non
è possibile avvalersi della sua opera con le mansioni per le quali
è stata assunta o con quelle successivamente acquisite ovvero con mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale delle ultime effettivamente svolte, nè con mansioni di livello inferiore ma di egual categoria, nè tantomeno con mansioni e categoria inferiori. Pertanto la sua attività lavorativa non può più essere efficacemente utilizzata, costringendoci a recedere dal rapporto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 604/66
a far data da oggi, giorno 24/2/24....". Il thema decidendum, quindi, ha ad oggetto l'impugnativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla società resistente in conseguenza della soppressione della figura professionale rivestita dalla Pt 1 riconducibile ad una esigenza di riassetto aziendale.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria testimoniale svolta, ha ritenuto la legittimità del recesso datoriale, essendo stata fornita la prova della effettiva soppressione della posizione lavorativa rivestita dalla Pt 1 , in quanto le sue funzioni erano state prese in carico dalle titolari Pt 3 e che erano le nuove Parte 4 amministratrici della società, non vi erano state nuove assunzioni per ricoprire la medesima posizione e non era possibile una diversa ricollocazione della dipendente.
A questo punto possono essere esaminati in successione i motivi di censura avverso la sentenza impugnata, a partire dal primo con cui si sostiene "l'omesso rilievo della nullità del licenziamento per violazione dell'art. 7 della L. 604/1966
- error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c.".
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio il vizio dell'omessa trasmissione all'Ispettorato del
Lavoro della preventiva comunicazione dell'intento di licenziare, trattandosi di una causa di nullità del disposto licenziamento, a nulla rilevando che tale questione, come è pacifico in causa e risulta in atti, non fosse stata proposta nel ricorso introduttivo del giudizio, (dove altri erano i motivi di impugnazione del disposto recesso datoriale) ma solo successivamente in corso di causa.
La censura è palesemente infondata, in quanto del tutto correttamente ed in linea con l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte
(cfr., tra le tante, Cass. n. 28796/2017; n. 9675/1019; n. 18705/2019;
n.20397/2021; n. 36353/2021 e n. 2022/35231), consolidatosi nel senso dell'esclusione della rilevabilità d'ufficio di cause di nullità del licenziamento, il Tribunale ha giudicato inammissibile,
stante la sua tardività, la deduzione del vizio di natura procedimentale dell'intimato licenziamento in questa sede del gravame reiterato.
L'appello, che sostanzialmente ripropone quanto già dedotto in primo grado, è infondato anche per quanto riguarda il secondo motivo di censura, con cui si ribadisce la natura ritorsiva del licenziamento esclusa dal Tribunale, sostenendosi l'omesso rilievo delle prove
-
dedotte dalla ricorrente e l'error in procedendo per violazione dell'art. 115 c.p.c..
In particolare l'impugnante sostiene che la relativa statuizione era il frutto di una inesatta interpretazione della giurisprudenza di riferimento, avendo il Tribunale, in primo luogo, alterato l'ordine logico-giuridico elaborato nei precedenti giurisprudenziali dallo stesso richiamati, in quanto, per escludere l'intento ritorsivo, avrebbe dovuto prima valutare la sussistenza o meno del giustificato motivo addotto a fondamento del licenziamento, mentre aveva esaminato innanzitutto le circostanze addotte dalla lavoratrice, ritenendole erroneamente carenti;
ella, invece, aveva chiaramente allegato che il licenziamento era stato determinato dall'accordo transattivo raggiunto il 21 febbraio 2024 con il dott. CP 2
[...] , precedente amministratore della società, finalizzato ad incentivare le sue dimissioni dal posto di lavoro (con il riconoscimento di una indennità di buonuscita di euro 260.000,00), non gradito alle nuove amministratrici della società, che l'avevano licenziata per evitare la sottoscrizione di tale accordo. La doglianza circa l'inversione dell'ordine logico- giuridico
Osservato dal Tribunale non coglie nel segno ed è comunque irrilevante perchè il primo giudice ha accertato la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, anche se ha preliminarmente escluso la natura ritorsiva del recesso per la mancata prova a carico della lavoratrice, non avendo ritenuto che le ragioni addotte dalla stessa fossero idonee ad integrare i requisiti strutturali di tale tipo di licenziamento, come si legge in sentenza.
Osserva inoltre la Corte che, se è vero che non potrà mai essere dichiarato ritorsivo un licenziamento legittimo sotto il profilo della ricorrenza della giusta causa о del giustificato motivo addotti, come osservato da parte appellante, non è vero il contrario, ossia che un licenziamento ritenuto illegittimo debba essere per questo necessariamente ritorsivo, se l'intento ritorsivo non è stato la causa unica e determinante di tale recesso.
La Corte di Cassazione ha, infatti, costantemente ribadito che "il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, è considerato un licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418, secondo comma, e degli artt. 1345 e 1324 C.C. L'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale, grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio. Si tratta di prova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole.
Il fine ritorsivo presuppone, quindi, l'insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito ex art. 1345 C.C. richiede che questo abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale ed apparente (cfr Cass. n. 9468 del 2019, Cass. Civ.
23/09/2019 n. 23583, Cass. Civ. 09/01/2024 n.741). La decisione del Tribunale, anche sotto questo profilo, non censurabile.
Il Tribunale, infatti, prima ancora che per la accertata effettività della soppressione del posto di lavoro e conseguente legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha escluso la natura ritorsiva del recesso aziendale in considerazione dell'inesistenza assertiva dei relativi presupposti tipici, ossia per l'assenza di circostanze idonee a dimostrare il dedotto intento ritorsivo della CP 1 nei confronti della Pt 1 individuate dall'attrice odierna appellante- nell'avvicendamento dei vertici
-
aziendali e nel mancato gradimento dei nuovi amministratori della società delle intese intercorse con il dott. Controparte 2
Orbene, anche a ritenere la sussistenza dell'asserito accordo con
Controparte 2 con cui la Pt 1 aveva collaborato per oltre aveva un rapporto di reciproca stima, accordo non trenta anni ed ancora concretizzatosi in un formale atto scritto, e che lo stesso non fosse gradito alle nuove amministratici della società, non per questo deve ritenersi la natura esclusivamente ritorsiva del licenziamento intimato, atteso che la cessazione del rapporto di lavoro, secondo le stesse allegazioni della Pt 1 era già un fatto previsto dalle parti, essendo cambiate solo le modalità della fine del rapporto di lavoro (dimissioni con elevato incentivo e licenziamento senza incentivo).
In ogni caso la questione è assorbita perchè anche questo collegio reputa, sulla base dei dati complessivamente emersi dall'istruttoria svolta, la sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dalla società resistente, rappresentato dalla soppressione del posto di lavoro occupato dalla ricorrente, dovendosi disattendere anche la terza censura di parte appellante con cui si sostiene l'errata valutazione delle prove orali da parte del Tribunale. Ed invero, contrariamente all'assunto di parte appellante, dall'istruttoria testimoniale svolta in primo grado, non può assolutamente ritenersi provato che la società, all'indomani del disposto recesso, abbia assunto, al posto della Pt 1 e come sostenuto dalla stessa, un nuovo dipendente, ossia ERsona 1 affinchè la sostituisse.
assunto non ha trovato alcuna conferma nelle quattro Tale deposizioni testimoniali raccolte, dalle quali può solo evincersi che, per un periodo alquanto limitato di tempo (un mese O forse due/tre, circostanza questa già atta ad escludere una sostituzione stabile della Pt 1 con un nuovo dipendente) il ER 1 (che, secondo la dichiarazione della teste era un delegato del Testimone 1 commercialista aziendale, che veniva in azienda per prendere i fascicoli per la digitalizzazione;
anche la teste Tes 2 ha dichiarato che aveva sentito dire che questi lavorava in uno studio di commercialista) era presente in azienda per affiancare le nuove amministratrici della società, che sostanzialmente, come emerso dall'istruttoria testimoniale, avevano preso ad espletare buona parte delle incombenze che facevano capo all'impugnante, aiutate anche dalla cugina Testimone_1 già dipendente dell'azienda quale addetta all'accettazione.
E' infatti risultato che, dopo il licenziamento, i rapporti con i fornitori, con l' CP 3 e la gestione dei dipendenti, erano stati affidati alle figlie del titolare, Pt 3 e Parte 4 che si '
erano alternate con frequenza di una settimana ciascuna fino a giugno
2024; inoltre la dipendente Testimone 1 dopo il licenziamento della ricorrente, aveva iniziato ad occuparsi anche della gestione della privacy e del controllo qualità (cfr le dichiarazioni della teste Tes 2 , confermate, in buona parte, anche dagli altri testi escussi). Sostanzialmente può ritenersi, alla stregua dell'istruttoria svolta, assetto societario ed il cambio di governance,che, dopo il nuovo di cui la stessa Pt 1 dà atto nel ricorso e nell'atto di appello, buona parte dei suoi compiti erano stati ripartiti tra le due nuove amministratrici e Testimone_1
Tale circostanza, contrariamente a quanto si legge nell'atto di appello, non confligge affatto con la causale espressa nella comunicazione del licenziamento, in cui si dà atto che, in conseguenza del nuovo assetto aziendale, era stata soppressa la figura professionale della Pt 1 (che sostanzialmente era quella di responsabile amministrativo), in quanto la soppressione può avvenire anche attraverso una diversa redistribuzione dei compiti assegnati al dipendente licenziato, come di fatto risulta sia avvenuto nel caso concreto.
Infatti, ai fini della configurabilità della ipotesi di soppressione del posto di lavoro, integrante il giustificato motivo oggettivo di recesso, non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, nel senso della loro assoluta e definitiva eliminazione nell'ottica dei profili tecnici e degli scopi propri dell'azienda di appartenenza, atteso che le stesse ben possono essere soltanto diversamente ripartite ed attribuite nel quadro del personale già esistente, secondo insindacabili e valide, o necessitate, scelte datoriali relative ad una ridistribuzione o diversa organizzazione imprenditoriale, senza che detta operazione comporti il venir meno della effettività di tale soppressione (in questo senso cfr Cass. n. 29238 del 6/2/2017).
La dedotta impossibilità, poi, delle sorelle Tes 1 di amministrare
e gestire le attività emerse dall'istruttoria, in quanto entrambe occupate in attività lavorative in altre città (Roma e Torino), non
è inoltre circostanza idonea a confutare quanto emerso dall'istruttoria, ossia dal momento che le stesse, dell'avvicendamento, avevano frequentato il Centro, alternandosi tra di loro, coadiuvate anche dalla cugina, non escludendosi che potessero svolgere la loro attività eventualmente anche a distanza.
Non risulta, inoltre, dalla documentazione allegata alla memoria difensiva alcuna nuova assunzione con qualifica impiegatizia (le cinque nuove assunzioni risultanti dall'organigramma aziendale riguardano figure di tecnici di radiologia), né una vacanza nell'organico aziendale, tale da poter essere ricoperta dalla Pt 1 ai fini di un possibile repechage anche in mansioni inferiori, con conseguente rigetto del motivo di censura sul punto.
A tale ultimo proposito, giova rammentare come la Corte di Cassazione abbia affermato che l'onere probatorio in tema di repechage può essere assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi quali, ad esempio, il fatto che posti di lavoro relativi a mansioni di potenziale reimpiego fossero, al tempo del recesso, stabilmente occupati o il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo lasso di tempo non sia stata effettuata alcuna assunzione nella stessa qualifica.
Una tale impostazione, d'altronde, appare coerente con il più generale inquadramento dell'istituto del repechage effettuato dalla
Parte_5 , per la quale, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'ambito del sindacato giurisdizionale non può estendersi alla valutazione delle scelte gestionali ed organizzative dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., per cui l'obbligo di repechage non può ritenersi violato quando l'ipotetica possibilità di ricollocazione del lavoratore nella compagine aziendale non sia compatibile con il concreto assetto organizzativo stabilito dalla parte datoriale (così
Cass. n.24882/2017 e più recentemente Cass. n.2739/2024).
In conclusione, per tutto quanto fin qui osservato, può ritenersi accertata, nel caso in esame, la sussistenza della ragione economica posta a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo nonché l'impossibilità, in concreto, di ricollocazione della lavoratrice in altre posizioni libere, equivalenti О anche inferiori.
Il gravame deve, quindi, essere rigettato e la sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
Le spese di lite del presente grado si compensano tra le parti, attesa la complessità delle questioni affrontate e le ragioni della decisione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 21/10/25
Il Consigliere Estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Consigliere rel. dott. Antonietta Savino
Consigliere dott. Daniele Colucci
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 21/10/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3519 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
Parte 1 , rapp.ta e difesa dagli avv. Falco Pasquale e Gentile
PP, elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla via dei
Glicini Rossini n.14 presso lo studio del primo
APPELLANTE
E
'in persona del rappresentante legale CP 1 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv. Giulio Gomez d'Ayala, Emanuele
ON NA e LE PE, nel cui studio elettivamente domicilia in Napoli, via Stendhal n.23
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 30/12/24, la ricorrente indicata in del epigrafe proponeva appello avversO la sentenza n. 5442/24
2/12/24, con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda di impugnativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole dalla società resistente con comunicazione del 26 febbraio 2024.
L'appellante censurava sotto vari profili la decisione chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento della domanda di primo grado, volta alla reintegra in servizio ed al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 18 Stat. Lav.. Ricostituito il contraddittorio, la società resistente sosteneva l'infondatezza del gravame per le ragioni esposte nella memoria difensiva, chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza- tenuta con le modalità suddette- e del deposito delle prescritte note delle parti, la Corte ha assegnato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi che seguono. Il licenziamento dell'odierna appellante è stato disposto dalla società per giustificato motivo oggettivo, come risulta CP 1 dalla comunicazione inoltrata alle lavoratrice, con la seguente motivazione: "Premesso che lei è dipendente di questa azienda sin dal 2/4/91, assunta in qualità di impiegata di concetto e che dalla data del 1/1/14 le è stato attribuito il livello Q del [...] attualmente, per ragioni tecniche, organizzative e Parte 2 produttive, riconducibili ad un riassetto aziendale, siamo costretti a sopprimere del tutto la sua figura professionale. Dal controllo del nostro organico, non si ravvisano ipotesi di scelte in comparazione con altri lavoratori;
inoltre abbiamo valutato che non
è possibile avvalersi della sua opera con le mansioni per le quali
è stata assunta o con quelle successivamente acquisite ovvero con mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale delle ultime effettivamente svolte, nè con mansioni di livello inferiore ma di egual categoria, nè tantomeno con mansioni e categoria inferiori. Pertanto la sua attività lavorativa non può più essere efficacemente utilizzata, costringendoci a recedere dal rapporto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 604/66
a far data da oggi, giorno 24/2/24....". Il thema decidendum, quindi, ha ad oggetto l'impugnativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla società resistente in conseguenza della soppressione della figura professionale rivestita dalla Pt 1 riconducibile ad una esigenza di riassetto aziendale.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria testimoniale svolta, ha ritenuto la legittimità del recesso datoriale, essendo stata fornita la prova della effettiva soppressione della posizione lavorativa rivestita dalla Pt 1 , in quanto le sue funzioni erano state prese in carico dalle titolari Pt 3 e che erano le nuove Parte 4 amministratrici della società, non vi erano state nuove assunzioni per ricoprire la medesima posizione e non era possibile una diversa ricollocazione della dipendente.
A questo punto possono essere esaminati in successione i motivi di censura avverso la sentenza impugnata, a partire dal primo con cui si sostiene "l'omesso rilievo della nullità del licenziamento per violazione dell'art. 7 della L. 604/1966
- error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c.".
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio il vizio dell'omessa trasmissione all'Ispettorato del
Lavoro della preventiva comunicazione dell'intento di licenziare, trattandosi di una causa di nullità del disposto licenziamento, a nulla rilevando che tale questione, come è pacifico in causa e risulta in atti, non fosse stata proposta nel ricorso introduttivo del giudizio, (dove altri erano i motivi di impugnazione del disposto recesso datoriale) ma solo successivamente in corso di causa.
La censura è palesemente infondata, in quanto del tutto correttamente ed in linea con l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte
(cfr., tra le tante, Cass. n. 28796/2017; n. 9675/1019; n. 18705/2019;
n.20397/2021; n. 36353/2021 e n. 2022/35231), consolidatosi nel senso dell'esclusione della rilevabilità d'ufficio di cause di nullità del licenziamento, il Tribunale ha giudicato inammissibile,
stante la sua tardività, la deduzione del vizio di natura procedimentale dell'intimato licenziamento in questa sede del gravame reiterato.
L'appello, che sostanzialmente ripropone quanto già dedotto in primo grado, è infondato anche per quanto riguarda il secondo motivo di censura, con cui si ribadisce la natura ritorsiva del licenziamento esclusa dal Tribunale, sostenendosi l'omesso rilievo delle prove
-
dedotte dalla ricorrente e l'error in procedendo per violazione dell'art. 115 c.p.c..
In particolare l'impugnante sostiene che la relativa statuizione era il frutto di una inesatta interpretazione della giurisprudenza di riferimento, avendo il Tribunale, in primo luogo, alterato l'ordine logico-giuridico elaborato nei precedenti giurisprudenziali dallo stesso richiamati, in quanto, per escludere l'intento ritorsivo, avrebbe dovuto prima valutare la sussistenza o meno del giustificato motivo addotto a fondamento del licenziamento, mentre aveva esaminato innanzitutto le circostanze addotte dalla lavoratrice, ritenendole erroneamente carenti;
ella, invece, aveva chiaramente allegato che il licenziamento era stato determinato dall'accordo transattivo raggiunto il 21 febbraio 2024 con il dott. CP 2
[...] , precedente amministratore della società, finalizzato ad incentivare le sue dimissioni dal posto di lavoro (con il riconoscimento di una indennità di buonuscita di euro 260.000,00), non gradito alle nuove amministratrici della società, che l'avevano licenziata per evitare la sottoscrizione di tale accordo. La doglianza circa l'inversione dell'ordine logico- giuridico
Osservato dal Tribunale non coglie nel segno ed è comunque irrilevante perchè il primo giudice ha accertato la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, anche se ha preliminarmente escluso la natura ritorsiva del recesso per la mancata prova a carico della lavoratrice, non avendo ritenuto che le ragioni addotte dalla stessa fossero idonee ad integrare i requisiti strutturali di tale tipo di licenziamento, come si legge in sentenza.
Osserva inoltre la Corte che, se è vero che non potrà mai essere dichiarato ritorsivo un licenziamento legittimo sotto il profilo della ricorrenza della giusta causa о del giustificato motivo addotti, come osservato da parte appellante, non è vero il contrario, ossia che un licenziamento ritenuto illegittimo debba essere per questo necessariamente ritorsivo, se l'intento ritorsivo non è stato la causa unica e determinante di tale recesso.
La Corte di Cassazione ha, infatti, costantemente ribadito che "il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, è considerato un licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418, secondo comma, e degli artt. 1345 e 1324 C.C. L'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale, grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio. Si tratta di prova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole.
Il fine ritorsivo presuppone, quindi, l'insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito ex art. 1345 C.C. richiede che questo abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale ed apparente (cfr Cass. n. 9468 del 2019, Cass. Civ.
23/09/2019 n. 23583, Cass. Civ. 09/01/2024 n.741). La decisione del Tribunale, anche sotto questo profilo, non censurabile.
Il Tribunale, infatti, prima ancora che per la accertata effettività della soppressione del posto di lavoro e conseguente legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha escluso la natura ritorsiva del recesso aziendale in considerazione dell'inesistenza assertiva dei relativi presupposti tipici, ossia per l'assenza di circostanze idonee a dimostrare il dedotto intento ritorsivo della CP 1 nei confronti della Pt 1 individuate dall'attrice odierna appellante- nell'avvicendamento dei vertici
-
aziendali e nel mancato gradimento dei nuovi amministratori della società delle intese intercorse con il dott. Controparte 2
Orbene, anche a ritenere la sussistenza dell'asserito accordo con
Controparte 2 con cui la Pt 1 aveva collaborato per oltre aveva un rapporto di reciproca stima, accordo non trenta anni ed ancora concretizzatosi in un formale atto scritto, e che lo stesso non fosse gradito alle nuove amministratici della società, non per questo deve ritenersi la natura esclusivamente ritorsiva del licenziamento intimato, atteso che la cessazione del rapporto di lavoro, secondo le stesse allegazioni della Pt 1 era già un fatto previsto dalle parti, essendo cambiate solo le modalità della fine del rapporto di lavoro (dimissioni con elevato incentivo e licenziamento senza incentivo).
In ogni caso la questione è assorbita perchè anche questo collegio reputa, sulla base dei dati complessivamente emersi dall'istruttoria svolta, la sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dalla società resistente, rappresentato dalla soppressione del posto di lavoro occupato dalla ricorrente, dovendosi disattendere anche la terza censura di parte appellante con cui si sostiene l'errata valutazione delle prove orali da parte del Tribunale. Ed invero, contrariamente all'assunto di parte appellante, dall'istruttoria testimoniale svolta in primo grado, non può assolutamente ritenersi provato che la società, all'indomani del disposto recesso, abbia assunto, al posto della Pt 1 e come sostenuto dalla stessa, un nuovo dipendente, ossia ERsona 1 affinchè la sostituisse.
assunto non ha trovato alcuna conferma nelle quattro Tale deposizioni testimoniali raccolte, dalle quali può solo evincersi che, per un periodo alquanto limitato di tempo (un mese O forse due/tre, circostanza questa già atta ad escludere una sostituzione stabile della Pt 1 con un nuovo dipendente) il ER 1 (che, secondo la dichiarazione della teste era un delegato del Testimone 1 commercialista aziendale, che veniva in azienda per prendere i fascicoli per la digitalizzazione;
anche la teste Tes 2 ha dichiarato che aveva sentito dire che questi lavorava in uno studio di commercialista) era presente in azienda per affiancare le nuove amministratrici della società, che sostanzialmente, come emerso dall'istruttoria testimoniale, avevano preso ad espletare buona parte delle incombenze che facevano capo all'impugnante, aiutate anche dalla cugina Testimone_1 già dipendente dell'azienda quale addetta all'accettazione.
E' infatti risultato che, dopo il licenziamento, i rapporti con i fornitori, con l' CP 3 e la gestione dei dipendenti, erano stati affidati alle figlie del titolare, Pt 3 e Parte 4 che si '
erano alternate con frequenza di una settimana ciascuna fino a giugno
2024; inoltre la dipendente Testimone 1 dopo il licenziamento della ricorrente, aveva iniziato ad occuparsi anche della gestione della privacy e del controllo qualità (cfr le dichiarazioni della teste Tes 2 , confermate, in buona parte, anche dagli altri testi escussi). Sostanzialmente può ritenersi, alla stregua dell'istruttoria svolta, assetto societario ed il cambio di governance,che, dopo il nuovo di cui la stessa Pt 1 dà atto nel ricorso e nell'atto di appello, buona parte dei suoi compiti erano stati ripartiti tra le due nuove amministratrici e Testimone_1
Tale circostanza, contrariamente a quanto si legge nell'atto di appello, non confligge affatto con la causale espressa nella comunicazione del licenziamento, in cui si dà atto che, in conseguenza del nuovo assetto aziendale, era stata soppressa la figura professionale della Pt 1 (che sostanzialmente era quella di responsabile amministrativo), in quanto la soppressione può avvenire anche attraverso una diversa redistribuzione dei compiti assegnati al dipendente licenziato, come di fatto risulta sia avvenuto nel caso concreto.
Infatti, ai fini della configurabilità della ipotesi di soppressione del posto di lavoro, integrante il giustificato motivo oggettivo di recesso, non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, nel senso della loro assoluta e definitiva eliminazione nell'ottica dei profili tecnici e degli scopi propri dell'azienda di appartenenza, atteso che le stesse ben possono essere soltanto diversamente ripartite ed attribuite nel quadro del personale già esistente, secondo insindacabili e valide, o necessitate, scelte datoriali relative ad una ridistribuzione o diversa organizzazione imprenditoriale, senza che detta operazione comporti il venir meno della effettività di tale soppressione (in questo senso cfr Cass. n. 29238 del 6/2/2017).
La dedotta impossibilità, poi, delle sorelle Tes 1 di amministrare
e gestire le attività emerse dall'istruttoria, in quanto entrambe occupate in attività lavorative in altre città (Roma e Torino), non
è inoltre circostanza idonea a confutare quanto emerso dall'istruttoria, ossia dal momento che le stesse, dell'avvicendamento, avevano frequentato il Centro, alternandosi tra di loro, coadiuvate anche dalla cugina, non escludendosi che potessero svolgere la loro attività eventualmente anche a distanza.
Non risulta, inoltre, dalla documentazione allegata alla memoria difensiva alcuna nuova assunzione con qualifica impiegatizia (le cinque nuove assunzioni risultanti dall'organigramma aziendale riguardano figure di tecnici di radiologia), né una vacanza nell'organico aziendale, tale da poter essere ricoperta dalla Pt 1 ai fini di un possibile repechage anche in mansioni inferiori, con conseguente rigetto del motivo di censura sul punto.
A tale ultimo proposito, giova rammentare come la Corte di Cassazione abbia affermato che l'onere probatorio in tema di repechage può essere assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi quali, ad esempio, il fatto che posti di lavoro relativi a mansioni di potenziale reimpiego fossero, al tempo del recesso, stabilmente occupati o il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo lasso di tempo non sia stata effettuata alcuna assunzione nella stessa qualifica.
Una tale impostazione, d'altronde, appare coerente con il più generale inquadramento dell'istituto del repechage effettuato dalla
Parte_5 , per la quale, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'ambito del sindacato giurisdizionale non può estendersi alla valutazione delle scelte gestionali ed organizzative dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., per cui l'obbligo di repechage non può ritenersi violato quando l'ipotetica possibilità di ricollocazione del lavoratore nella compagine aziendale non sia compatibile con il concreto assetto organizzativo stabilito dalla parte datoriale (così
Cass. n.24882/2017 e più recentemente Cass. n.2739/2024).
In conclusione, per tutto quanto fin qui osservato, può ritenersi accertata, nel caso in esame, la sussistenza della ragione economica posta a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo nonché l'impossibilità, in concreto, di ricollocazione della lavoratrice in altre posizioni libere, equivalenti О anche inferiori.
Il gravame deve, quindi, essere rigettato e la sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
Le spese di lite del presente grado si compensano tra le parti, attesa la complessità delle questioni affrontate e le ragioni della decisione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 21/10/25
Il Consigliere Estensore Il Presidente