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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 3639/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente rel.
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AM MI e con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in
Trecate (NO), Via Verdi n. 4/a;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
AT IN e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Brescia, Via
Inganni n. 25;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti CONCLUSIONI
“ a) affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la Per_1 madre in Lardirago (PV) Via Carlo Alberto 35/a, con facoltà per il padre di frequentare il minore nei fine settimana alternati dal venerdì dopo l'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20;
b) vacanze di Natale e Pasqua ad anni alterni e tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estiva, da comunicare entro il 30 giugno, con facoltà del padre di trascorrerle anche nel sud Italia;
c) il padre, nei giorni di sua spettanza, si impegna a garantire al figlio un clima familiare sereno e pacifico;
d) versamento alla Sig.ra da parte de l sig. di un Parte_1 Controparte_1 assegno di mantenimento per il figlio minore de l l'importo mensile di € 2 0 0,00 entro il giorno 25 di ogni mese , oltre al 50% delle spese straordinarie, ad eccezione del le terapie mediche relative alla patologia autistica del minore che dovranno essere pagate con la pensione di invalidità e il bonus annuale della Regione Lombardia percepito dalla madre del minore e solo se superiori a tal i somme verranno divise al 50% tra i genitori, come l'assegno unico universale;
e) rinuncia reciproca ad assegni di mantenimento essendo le parti economicamente autosufficienti;
f ) le spese del giudizio in oggetto vengono integralmente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che le parti, con le note del 30.10.2025, hanno riferito di aver raggiunto un accordo e di voler definire il giudizio alle condizioni congiunte sopra indicate.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
Pag. 2 di 3 1) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pavia il 21/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 3639/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente rel.
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AM MI e con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in
Trecate (NO), Via Verdi n. 4/a;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
AT IN e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Brescia, Via
Inganni n. 25;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti CONCLUSIONI
“ a) affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la Per_1 madre in Lardirago (PV) Via Carlo Alberto 35/a, con facoltà per il padre di frequentare il minore nei fine settimana alternati dal venerdì dopo l'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20;
b) vacanze di Natale e Pasqua ad anni alterni e tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estiva, da comunicare entro il 30 giugno, con facoltà del padre di trascorrerle anche nel sud Italia;
c) il padre, nei giorni di sua spettanza, si impegna a garantire al figlio un clima familiare sereno e pacifico;
d) versamento alla Sig.ra da parte de l sig. di un Parte_1 Controparte_1 assegno di mantenimento per il figlio minore de l l'importo mensile di € 2 0 0,00 entro il giorno 25 di ogni mese , oltre al 50% delle spese straordinarie, ad eccezione del le terapie mediche relative alla patologia autistica del minore che dovranno essere pagate con la pensione di invalidità e il bonus annuale della Regione Lombardia percepito dalla madre del minore e solo se superiori a tal i somme verranno divise al 50% tra i genitori, come l'assegno unico universale;
e) rinuncia reciproca ad assegni di mantenimento essendo le parti economicamente autosufficienti;
f ) le spese del giudizio in oggetto vengono integralmente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che le parti, con le note del 30.10.2025, hanno riferito di aver raggiunto un accordo e di voler definire il giudizio alle condizioni congiunte sopra indicate.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
Pag. 2 di 3 1) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pavia il 21/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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