TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/06/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3333/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 10 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3333/2021 R.G.L., relativa al procedimento avente ad oggetto:
“prestazione: indennità-rendita vitalizia INAIL o equivalente- altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], (C.F.: ) e residente Parte_1 C.F._1
a Nettuno in Via di Pontecorvo rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Faranda
( ), SQ IA RU ( e AL C.F._2 C.F._3
ELAL ( ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._4
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona Controparte_1
del Direttore della Direzione Regionale per il Lazio pro tempore, con domicilio eletto presso la Sede Inail di Velletri, in Viale G. Marconi, 34, rappresentato e difeso dall'avv. AL Per_ Pellegrino, ( ) in virtù di procura generale alle liti (atto Notaio CodiceFiscale_5
del 2.05.2017, Rep. 13573 – Racc. 8056), allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 17/9/2021, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“1) dichiarare errato ed illegittimo il provvedimento emanato dall'Inail in data 19.7.2018 e
20.7.2018 e confermato in data 31.8.2019 che ha con il quale L'INAIL dichiarava che : “il rischio lavorativo a cui è stato/ è esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata.”
2) conseguentemente dichiarare che in capo alla ricorrente in conseguenza delle mansioni di operaia pulitrice, nonché in conseguenza delle modalità dis volgimento del rapporto di lavoro sono insorte le seguenti patologie tecnopatiche: “Sindrome del tunnel carpale operata a destra” e “Severa lombodiscoartrosi”nonché “sindrome ansioso depressiva” che hanno determinato con un grado di invalidità pari al 20% o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - per l'effetto condannare l'I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 20%
o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza
Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
3) Con sentenza esecutiva e con spese, onorari e competenze di giudizio da liquidarsi in caso di vittoria favore degli scriventi difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L'INAIL si costituiva in giudizio con memoria del 14/9/2022 per chiedere di: “a) In via preliminare, rigettare la domanda proposta dalla ricorrente, in quanto nulla per carente prospettazione della domanda ex art. 414 c.p.c. p.3 e 4;
b) Dichiarare nulla ovvero inammissibile ovvero ancora improcedibile la domanda relativa al riconoscimento della MP “sindrome ansioso depressiva” e della MP “Severa lombodiscoartrosi”;
c) Nel merito respingere la domanda perchè infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
2 d) provvedere sulle spese come di giustizia, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 42, co.
11 D.L. 269/03 convertito nella L. 326/03” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata con decreto del 28/9/2021 per il giorno
29/9/2022, che veniva poi differita d'ufficio alle udienze del 23/5/2023 e del 21/11/2023; in data 4/7/2023 il procedimento veniva riassegnato a questo decidente;
all'udienza già fissata del 21/11/2023 la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
con ordinanza del 21/11/2023 veniva emessa ordinanza istruttoria;
all'udienza del 10/5/2024 venivano assunte le testimonianze di (teste di parte ricorrente) e di Testimone_1 Tes_2
(teste di parte resistente); seguiva l'ordinanza istruttoria del 13/5/2024 che disponeva la
[...]
CTU medico-legale con nomina del dott. e onerava, altresì, ex art 421 Persona_2
cpc, la parte resistente di depositare la documentazione attestante le ore lavorate dalla ricorrente presso Formula Servizi soc coop;
seguiva l'udienza del 1°/10/2024 nella quale il dott. prestava giuramento;
seguiva l'udienza del 10/6/2025 per la discussione Per_2 orale della causa e all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti ed acquisita d'ufficio, nell'assunzione delle prove testimoniali rese da
(teste di parte ricorrente) e da (teste di parte resistente) e Testimone_1 Testimone_2 nell'espletamento di CTU medico-legale, con relazione peritale depositata nei termini in data
21/4/2025.
2. In fatto e in diritto.
5. Con l'odierno ricorso la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della natura professionale delle seguenti patologie: “sindrome del tunnel carpale operata a destra”; “severa lombodiscoartrosi” e “sindrome ansioso depressiva”.
6. La ricorrente ha dedotto in ricorso che alla patologia “sindrome del tunnel carpale operata a destra” era stato assegnato dall'Istituto il numero di pratica 515836143 e che alla patologia
“Severa lombodiscoartrosi” era stato assegnato il numero di pratica 515836144.
3 7. Come accertato, tuttavia, dal CTU nominato dott. la pratica n. 514836144 non Per_2 si riferisce a “Severa lombodiscoartrosi” ma ad altra patologia: “Artrosi delle spalle destra e sinistra”, che fu definita negativamente, ma che non è oggetto del presente ricorso;
mentre il
CTU ha accertato che la “Severa lombodiscoartrosi” e la “Sindrome ansioso depressiva” non furono mai denunciate all'INAIL.
8. Il CTU ha precisato ulteriormente che mentre la pratica n. 514836143 fa effettivamente riferimento alla “Sindrome del tunnel carpale operata a destra”, non è invece possibile rilevare quale sia la patologia contrassegnata dal numero di pratica 514836144, in quanto è rilevabile una sola denuncia di malattia professionale presentata in data 17.1.2018 dal datore di lavoro, che fa esclusivo riferimento alla “Sindrome del tunnel carpale operata a destra” (v. relazione peritale pagg. 2-3).
9. A seguito dell'acquisizione da parte del CTU – su autorizzazione del Giudice- di tutta la documentazione in possesso dell'INAIL riferita a , il dott. ha Parte_1 Per_2
accertato che:
- la pratica n. 515836143 è relativa alla patologia “Sindrome del tunnel carpale operata a destra”;
- la pratica n. 515836144 è relativa alla patologia “Artrosi delle spalle”, che non è oggetto del presente ricorso;
- nessuna delle due pratiche si riferisce alla “Severa lombodiscoartrosi” nè alla “Sindrome ansioso depressiva” (v. relazione peritale pag. 3).
10. Ciò posto stante l'assenza della domanda amministrativa con riferimento alle domande formulate con il presente ricorso di riconoscimento di malattia professionale per “Severa lombodiscoartrosi” e per “Sindrome ansioso depressiva” si dichiarano le stesse improcedibili.
11. Con riferimento alla domanda relativa alla patologia “Sindrome del tunnel carpale operata a destra” pratica n. 515836143, il CTU ha formulato la seguente diagnosi: “Sulla base della documentazione medica presente in atti si può affermare che la signora Pt_1
è affetta da:
[...]
- Pregressa sindrome del tunnel carpale destro risolta chirurgicamente.
4 - Pregressi segni strumentali di sindrome del tunnel carpale di sinistra di grado moderato, in atto non clinicamente apprezzabile “ (v. relazione peritale pag. 11).
12. Il CTU ha quindi formulato le seguenti considerazioni medico-legali: “Si ritiene che la
“Sindrome del tunnel carpale bilaterale operata destra” non abbia i requisiti per poter essere riconosciuta quale malattia professionale e che comunque non raggiunga il minimo indennizzabile. Si giunge a tale conclusione sulla base delle considerazioni che vengono di seguito esplicitate.
A) Si evidenzia in primo luogo che la patologia risulta tabellata solo nel caso di “lavorazioni, svolte in modo non occasionale che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza”. Inoltre la Lista I di cui al D.M. 10 giugno 2014 riconosce quali agenti lesivi per la genesi lavorativa della sindrome del tunnel carpale:
le vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio.
microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo.
Si è già sopra segnalato che dal DVR si evince che il fattore di rischio determinato da vibrazioni non è presente nelle attività esercitate dalla ricorrente.
Per quanto concerne i movimenti ripetuti risulta dagli atti che gli indici di rischio OCRA rapportati su 6,5 ore di lavoro sono pari a 13,6 per l'arto destro e 5,9 per il sinistro. Per una lavoratrice che eserciti attività a tempo pieno valori compresi tra 11,1 e 14 identificano un “rischio lieve”, mentre valori inferiori o uguali a 7,5 sono indicativi di un “rischio accettabile”. Già tali dati rendono arduo identificare un attendibile nesso causale tra l'attività esercitata da una lavoratrice che svolga la stessa attività della ricorrente e la patologia denunciata. Ma tale rapporto non appare a maggior ragione configurabile nel caso in esame in considerazione del ridottissimo numero di ore di servizio effettivamente prestate dalla signora nel Pt_1
corso del trienno 2015-2017. Dalla documentazione prodotta dalla Ditta “Formula Servizi” emerge infatti che le ore lavorate dalla ricorrente furono:
716 nel corso dell'anno 2015 (equivalenti complessivamente a 20 settimane lavorative, dal momento che il contratto di lavoro della ricorrente prevede 35 ore settimanali)
508 nel corso dell'anno 2016 (equivalenti a 14 settimane)
5 283 nel corso dell'anno 2017 (equivalenti a 8 settimane).
Il totale delle ore lavorate nel triennio dalla signora risulta quindi essere inferiore a Pt_1
quello contrattualmente previsto per un solo anno. A fronte di tale dato viene meno pertanto anche il ruolo causale eventualmente attribuibile all'indice OCRA pari a 13,6 per l'arto superiore destro
(comunque indicativo di un rischio solo “lieve”). Tale indice identifica infatti il livello di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori per i compiti di lavoro ripetitivi parametrato solo al caso di una lavoratrice che eserciti attività a tempo pieno. Nel caso in esame non è pertanto possibile ricondurre ad una genesi professionale la patologia perché manca il fondamentale requisito di una attività lavorativa svolta con continuità.
B) Si deve inoltre tenere conto del fatto che, per quanto concerne il rischio derivante dalla movimentazione manuale di carichi, dalla documentazione esaminata emerge con chiarezza che:
tale rischio è caratterizzato da un LI pari a 0,68 per il sacco dei rifiuti e 0,74 per il secchio dell'acqua. Quando tale indice è inferiore o uguale a 0,85 (come nel caso in esame) è considerato molto basso, tanto che la normativa ISO 11228-1 non raccomanda alcuna azione preventiva.
il conferimento nel cassonetto della raccolta urbana del sacco dei rifiuti (il cui peso è di circa 7-8-chili) è effettuato esclusivamente a fine servizio e quindi una sola volta nel corso del turno di lavoro. Durante l'attività di pulizia il sacco è infatti posizionato sull'apposito carrello, la cui spinta richiede uno sforzo inferiore a 3 kg.
Anche i secchi dell'acqua utilizzati per il lavaggio manuale dei pavimenti (del peso di 8-9- kg) sono posizionati su un carrello che viene avvicinato al rubinetto e il riempimento avviene direttamente o con la gomma. Al termine della pulizia, lo svuotamento del secchio avviene sollevando lo stesso per inclinarlo (generalmente in un bagno tipo turca, oppure in un WC).
Il peso del secchio con l'acqua si aggira intorno agli 8-9 kg. I secchi vengono svuotati/riempiti circa ogni 200 metri quadrati di superficie lavata. In un turno di lavoro di 3 ore ciò accade mediamente 3 volte.
Non si ravvisa pertanto nella mansione svolta dalla ricorrente una attività di movimentazione carichi ripetuta e prolungata. I pesi movimentati sono peraltro modesti.
Da ultimo si ribadisce che in ogni caso la patologia non determina un grado di menomazione superiore al minimo indennizzabile. Infatti:
6 i referti delle indagini elettrofisiologiche presenti in atti e l'esame clinico da me compiuto documentano che l'intervento di tenolisi ha permesso di conseguire la guarigione della sindrome del tunnel carpale destra.
a sinistra la ricorrente non risulta avere effettuato alcun controllo strumentale successivo al 20.11.2017 e non ha ritenuto necessario operarsi. Ma soprattutto nel corso delle operazioni peritali non ha lamentato persistenza della sintomatologia algo-disfunzionale e l'esame obiettivo risulta attualmente negativo. Ciò non stupisce dal momento che la sindrome del tunnel carpale, qualora non sia connotata da carattere di gravità, è utilmente suscettibile di trattamenti di tipo conservativo e può andare incontro a remissione clinica a seguito di adeguate terapie farmacologiche e fisioterapiche” (v. relazione peritale pagg. 11-14).
13. Il dott. ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “1) La signora Per_2 Pt_1
è affetta da:
[...]
Pregressa sindrome del tunnel carpale destro risolta chirurgicamente.
Pregressi segni strumentali di sindrome del tunnel carpale di sinistra di grado moderato, in atto non clinicamente apprezzabile.
C) La suddetta patologia è tabellata solo nel caso di “lavorazioni, svolte in modo non occasionale che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza”. Inoltre la Lista I di cui al D.M. 10 giugno 2014 riconosce quali agenti lesivi per la genesi lavorativa della sindrome del tunnel carpale:
le vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio.
microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo.
2) Sulla base di quanto emerge dall'esame del DVR e dalla ulteriore documentazione presente in atti, le caratteristiche individuate al punto precedente non sono rilevabili nella attività svolta dalla ricorrente. Si può pertanto escludere l'etiopatogenesi professionale della suddetta patologia, che deve essere quindi ritenuta malattia comune, in accordo con la valutazione formulata dai medici dell'INAIL.
3) In ogni caso il correlato grado di menomazione non raggiungerebbe il minimo indennizzabile” (v. relazione peritale pag. 14-15).
14. La CTU espletata, a firma del dott. è stata condotta secondo criteri tecnico- Per_2
scientifici corretti. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise,
7 perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati, di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
15. Alla stregua di quanto esposto, con riferimento alla patologia Sindrome del tunnel carpale operata a destra deve escludersi la natura professionale ed in ogni caso il correlato grado di menomazione non raggiungerebbe il minimo indennizzabile con conseguente rigetto della domanda.
3. Le spese di lite.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza, tuttavia, stante l'autodichiarazione reddituale in atti della parte ricorrente, sussistono i presupposti per la sua esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc, per l'effetto dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite e pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese di CTU del presente giudizio liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara l'improcedibilità del ricorso con riferimento alle domande relative alle patologie “Severa lombodiscoartrosi” e “Sindrome ansioso depressiva”;
- rigetta il ricorso con riferimento alla patologia “Sindrome del tunnel carpale operata a destra”;
- dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc;
spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto.
Così deciso in Velletri, il 10 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
8 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 10 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3333/2021 R.G.L., relativa al procedimento avente ad oggetto:
“prestazione: indennità-rendita vitalizia INAIL o equivalente- altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], (C.F.: ) e residente Parte_1 C.F._1
a Nettuno in Via di Pontecorvo rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Faranda
( ), SQ IA RU ( e AL C.F._2 C.F._3
ELAL ( ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._4
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona Controparte_1
del Direttore della Direzione Regionale per il Lazio pro tempore, con domicilio eletto presso la Sede Inail di Velletri, in Viale G. Marconi, 34, rappresentato e difeso dall'avv. AL Per_ Pellegrino, ( ) in virtù di procura generale alle liti (atto Notaio CodiceFiscale_5
del 2.05.2017, Rep. 13573 – Racc. 8056), allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 17/9/2021, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“1) dichiarare errato ed illegittimo il provvedimento emanato dall'Inail in data 19.7.2018 e
20.7.2018 e confermato in data 31.8.2019 che ha con il quale L'INAIL dichiarava che : “il rischio lavorativo a cui è stato/ è esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata.”
2) conseguentemente dichiarare che in capo alla ricorrente in conseguenza delle mansioni di operaia pulitrice, nonché in conseguenza delle modalità dis volgimento del rapporto di lavoro sono insorte le seguenti patologie tecnopatiche: “Sindrome del tunnel carpale operata a destra” e “Severa lombodiscoartrosi”nonché “sindrome ansioso depressiva” che hanno determinato con un grado di invalidità pari al 20% o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - per l'effetto condannare l'I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 20%
o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza
Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
3) Con sentenza esecutiva e con spese, onorari e competenze di giudizio da liquidarsi in caso di vittoria favore degli scriventi difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L'INAIL si costituiva in giudizio con memoria del 14/9/2022 per chiedere di: “a) In via preliminare, rigettare la domanda proposta dalla ricorrente, in quanto nulla per carente prospettazione della domanda ex art. 414 c.p.c. p.3 e 4;
b) Dichiarare nulla ovvero inammissibile ovvero ancora improcedibile la domanda relativa al riconoscimento della MP “sindrome ansioso depressiva” e della MP “Severa lombodiscoartrosi”;
c) Nel merito respingere la domanda perchè infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
2 d) provvedere sulle spese come di giustizia, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 42, co.
11 D.L. 269/03 convertito nella L. 326/03” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata con decreto del 28/9/2021 per il giorno
29/9/2022, che veniva poi differita d'ufficio alle udienze del 23/5/2023 e del 21/11/2023; in data 4/7/2023 il procedimento veniva riassegnato a questo decidente;
all'udienza già fissata del 21/11/2023 la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
con ordinanza del 21/11/2023 veniva emessa ordinanza istruttoria;
all'udienza del 10/5/2024 venivano assunte le testimonianze di (teste di parte ricorrente) e di Testimone_1 Tes_2
(teste di parte resistente); seguiva l'ordinanza istruttoria del 13/5/2024 che disponeva la
[...]
CTU medico-legale con nomina del dott. e onerava, altresì, ex art 421 Persona_2
cpc, la parte resistente di depositare la documentazione attestante le ore lavorate dalla ricorrente presso Formula Servizi soc coop;
seguiva l'udienza del 1°/10/2024 nella quale il dott. prestava giuramento;
seguiva l'udienza del 10/6/2025 per la discussione Per_2 orale della causa e all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti ed acquisita d'ufficio, nell'assunzione delle prove testimoniali rese da
(teste di parte ricorrente) e da (teste di parte resistente) e Testimone_1 Testimone_2 nell'espletamento di CTU medico-legale, con relazione peritale depositata nei termini in data
21/4/2025.
2. In fatto e in diritto.
5. Con l'odierno ricorso la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della natura professionale delle seguenti patologie: “sindrome del tunnel carpale operata a destra”; “severa lombodiscoartrosi” e “sindrome ansioso depressiva”.
6. La ricorrente ha dedotto in ricorso che alla patologia “sindrome del tunnel carpale operata a destra” era stato assegnato dall'Istituto il numero di pratica 515836143 e che alla patologia
“Severa lombodiscoartrosi” era stato assegnato il numero di pratica 515836144.
3 7. Come accertato, tuttavia, dal CTU nominato dott. la pratica n. 514836144 non Per_2 si riferisce a “Severa lombodiscoartrosi” ma ad altra patologia: “Artrosi delle spalle destra e sinistra”, che fu definita negativamente, ma che non è oggetto del presente ricorso;
mentre il
CTU ha accertato che la “Severa lombodiscoartrosi” e la “Sindrome ansioso depressiva” non furono mai denunciate all'INAIL.
8. Il CTU ha precisato ulteriormente che mentre la pratica n. 514836143 fa effettivamente riferimento alla “Sindrome del tunnel carpale operata a destra”, non è invece possibile rilevare quale sia la patologia contrassegnata dal numero di pratica 514836144, in quanto è rilevabile una sola denuncia di malattia professionale presentata in data 17.1.2018 dal datore di lavoro, che fa esclusivo riferimento alla “Sindrome del tunnel carpale operata a destra” (v. relazione peritale pagg. 2-3).
9. A seguito dell'acquisizione da parte del CTU – su autorizzazione del Giudice- di tutta la documentazione in possesso dell'INAIL riferita a , il dott. ha Parte_1 Per_2
accertato che:
- la pratica n. 515836143 è relativa alla patologia “Sindrome del tunnel carpale operata a destra”;
- la pratica n. 515836144 è relativa alla patologia “Artrosi delle spalle”, che non è oggetto del presente ricorso;
- nessuna delle due pratiche si riferisce alla “Severa lombodiscoartrosi” nè alla “Sindrome ansioso depressiva” (v. relazione peritale pag. 3).
10. Ciò posto stante l'assenza della domanda amministrativa con riferimento alle domande formulate con il presente ricorso di riconoscimento di malattia professionale per “Severa lombodiscoartrosi” e per “Sindrome ansioso depressiva” si dichiarano le stesse improcedibili.
11. Con riferimento alla domanda relativa alla patologia “Sindrome del tunnel carpale operata a destra” pratica n. 515836143, il CTU ha formulato la seguente diagnosi: “Sulla base della documentazione medica presente in atti si può affermare che la signora Pt_1
è affetta da:
[...]
- Pregressa sindrome del tunnel carpale destro risolta chirurgicamente.
4 - Pregressi segni strumentali di sindrome del tunnel carpale di sinistra di grado moderato, in atto non clinicamente apprezzabile “ (v. relazione peritale pag. 11).
12. Il CTU ha quindi formulato le seguenti considerazioni medico-legali: “Si ritiene che la
“Sindrome del tunnel carpale bilaterale operata destra” non abbia i requisiti per poter essere riconosciuta quale malattia professionale e che comunque non raggiunga il minimo indennizzabile. Si giunge a tale conclusione sulla base delle considerazioni che vengono di seguito esplicitate.
A) Si evidenzia in primo luogo che la patologia risulta tabellata solo nel caso di “lavorazioni, svolte in modo non occasionale che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza”. Inoltre la Lista I di cui al D.M. 10 giugno 2014 riconosce quali agenti lesivi per la genesi lavorativa della sindrome del tunnel carpale:
le vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio.
microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo.
Si è già sopra segnalato che dal DVR si evince che il fattore di rischio determinato da vibrazioni non è presente nelle attività esercitate dalla ricorrente.
Per quanto concerne i movimenti ripetuti risulta dagli atti che gli indici di rischio OCRA rapportati su 6,5 ore di lavoro sono pari a 13,6 per l'arto destro e 5,9 per il sinistro. Per una lavoratrice che eserciti attività a tempo pieno valori compresi tra 11,1 e 14 identificano un “rischio lieve”, mentre valori inferiori o uguali a 7,5 sono indicativi di un “rischio accettabile”. Già tali dati rendono arduo identificare un attendibile nesso causale tra l'attività esercitata da una lavoratrice che svolga la stessa attività della ricorrente e la patologia denunciata. Ma tale rapporto non appare a maggior ragione configurabile nel caso in esame in considerazione del ridottissimo numero di ore di servizio effettivamente prestate dalla signora nel Pt_1
corso del trienno 2015-2017. Dalla documentazione prodotta dalla Ditta “Formula Servizi” emerge infatti che le ore lavorate dalla ricorrente furono:
716 nel corso dell'anno 2015 (equivalenti complessivamente a 20 settimane lavorative, dal momento che il contratto di lavoro della ricorrente prevede 35 ore settimanali)
508 nel corso dell'anno 2016 (equivalenti a 14 settimane)
5 283 nel corso dell'anno 2017 (equivalenti a 8 settimane).
Il totale delle ore lavorate nel triennio dalla signora risulta quindi essere inferiore a Pt_1
quello contrattualmente previsto per un solo anno. A fronte di tale dato viene meno pertanto anche il ruolo causale eventualmente attribuibile all'indice OCRA pari a 13,6 per l'arto superiore destro
(comunque indicativo di un rischio solo “lieve”). Tale indice identifica infatti il livello di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori per i compiti di lavoro ripetitivi parametrato solo al caso di una lavoratrice che eserciti attività a tempo pieno. Nel caso in esame non è pertanto possibile ricondurre ad una genesi professionale la patologia perché manca il fondamentale requisito di una attività lavorativa svolta con continuità.
B) Si deve inoltre tenere conto del fatto che, per quanto concerne il rischio derivante dalla movimentazione manuale di carichi, dalla documentazione esaminata emerge con chiarezza che:
tale rischio è caratterizzato da un LI pari a 0,68 per il sacco dei rifiuti e 0,74 per il secchio dell'acqua. Quando tale indice è inferiore o uguale a 0,85 (come nel caso in esame) è considerato molto basso, tanto che la normativa ISO 11228-1 non raccomanda alcuna azione preventiva.
il conferimento nel cassonetto della raccolta urbana del sacco dei rifiuti (il cui peso è di circa 7-8-chili) è effettuato esclusivamente a fine servizio e quindi una sola volta nel corso del turno di lavoro. Durante l'attività di pulizia il sacco è infatti posizionato sull'apposito carrello, la cui spinta richiede uno sforzo inferiore a 3 kg.
Anche i secchi dell'acqua utilizzati per il lavaggio manuale dei pavimenti (del peso di 8-9- kg) sono posizionati su un carrello che viene avvicinato al rubinetto e il riempimento avviene direttamente o con la gomma. Al termine della pulizia, lo svuotamento del secchio avviene sollevando lo stesso per inclinarlo (generalmente in un bagno tipo turca, oppure in un WC).
Il peso del secchio con l'acqua si aggira intorno agli 8-9 kg. I secchi vengono svuotati/riempiti circa ogni 200 metri quadrati di superficie lavata. In un turno di lavoro di 3 ore ciò accade mediamente 3 volte.
Non si ravvisa pertanto nella mansione svolta dalla ricorrente una attività di movimentazione carichi ripetuta e prolungata. I pesi movimentati sono peraltro modesti.
Da ultimo si ribadisce che in ogni caso la patologia non determina un grado di menomazione superiore al minimo indennizzabile. Infatti:
6 i referti delle indagini elettrofisiologiche presenti in atti e l'esame clinico da me compiuto documentano che l'intervento di tenolisi ha permesso di conseguire la guarigione della sindrome del tunnel carpale destra.
a sinistra la ricorrente non risulta avere effettuato alcun controllo strumentale successivo al 20.11.2017 e non ha ritenuto necessario operarsi. Ma soprattutto nel corso delle operazioni peritali non ha lamentato persistenza della sintomatologia algo-disfunzionale e l'esame obiettivo risulta attualmente negativo. Ciò non stupisce dal momento che la sindrome del tunnel carpale, qualora non sia connotata da carattere di gravità, è utilmente suscettibile di trattamenti di tipo conservativo e può andare incontro a remissione clinica a seguito di adeguate terapie farmacologiche e fisioterapiche” (v. relazione peritale pagg. 11-14).
13. Il dott. ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “1) La signora Per_2 Pt_1
è affetta da:
[...]
Pregressa sindrome del tunnel carpale destro risolta chirurgicamente.
Pregressi segni strumentali di sindrome del tunnel carpale di sinistra di grado moderato, in atto non clinicamente apprezzabile.
C) La suddetta patologia è tabellata solo nel caso di “lavorazioni, svolte in modo non occasionale che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza”. Inoltre la Lista I di cui al D.M. 10 giugno 2014 riconosce quali agenti lesivi per la genesi lavorativa della sindrome del tunnel carpale:
le vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio.
microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo.
2) Sulla base di quanto emerge dall'esame del DVR e dalla ulteriore documentazione presente in atti, le caratteristiche individuate al punto precedente non sono rilevabili nella attività svolta dalla ricorrente. Si può pertanto escludere l'etiopatogenesi professionale della suddetta patologia, che deve essere quindi ritenuta malattia comune, in accordo con la valutazione formulata dai medici dell'INAIL.
3) In ogni caso il correlato grado di menomazione non raggiungerebbe il minimo indennizzabile” (v. relazione peritale pag. 14-15).
14. La CTU espletata, a firma del dott. è stata condotta secondo criteri tecnico- Per_2
scientifici corretti. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise,
7 perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati, di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
15. Alla stregua di quanto esposto, con riferimento alla patologia Sindrome del tunnel carpale operata a destra deve escludersi la natura professionale ed in ogni caso il correlato grado di menomazione non raggiungerebbe il minimo indennizzabile con conseguente rigetto della domanda.
3. Le spese di lite.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza, tuttavia, stante l'autodichiarazione reddituale in atti della parte ricorrente, sussistono i presupposti per la sua esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc, per l'effetto dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite e pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese di CTU del presente giudizio liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara l'improcedibilità del ricorso con riferimento alle domande relative alle patologie “Severa lombodiscoartrosi” e “Sindrome ansioso depressiva”;
- rigetta il ricorso con riferimento alla patologia “Sindrome del tunnel carpale operata a destra”;
- dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc;
spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto.
Così deciso in Velletri, il 10 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
8 9