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Decreto 12 giugno 2025
Decreto 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, decreto 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
proc. n. 1110 del 2024 R.G.L.
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice monocratico, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dottor MP PANICO,
visti gli atti del procedimento n. 1110/2024 R.G.L., avente ad oggetto: riconoscimento di indennità di accompagnamento e art. 4, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5; introdotto da: Parte_1 (Avv.to Andrea FRAU), contro CP_
– funzionari – sigg. , ; CP_2 CP_3
visto il deposito della CTU inviata telematicamente in data 10.04.2025 e le sue conclusioni non contestate dalle parti nel termine perentorio di legge;
considerato di non dover provvedere ai sensi dell'art. 196, c.p.c., ritenuto di dover quindi provvedere all'omologa, vista la decorrenza del requisito sanitario, visto il D.M. n. 55 del 10.3.2014 visti gli artt. 20, D.M. 30/05/2002 e 52, D.P.R. n. 115 del 2002, visto l'art. 445 bis, c.p.c.
omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze di cui alla C.T.U. versata agli atti del presente procedimento ai fini di:
1) Indennità di accompagnamento: POSITIVO dal 01.08.2024 (percentuale invalidante riconosciuta 100% della totale);
2) Art. 4, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 e succ. L. 35 del 2012: POSITIVO dal 01.03.2025;
compensa per ½ fra le parti le competenze del procedimento ponendo la restante metà, liquidata CP_ in Euro 607,50=, a carico dell' , oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione al difensore.
pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come separatamente CP_1 liquidate. Manda la Cancelleria.
La Spezia, 12/06/2025. IL GIUDICE DEL LAVORO (MP IC)
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice monocratico, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dottor MP PANICO,
visti gli atti del procedimento n. 1110/2024 R.G.L., avente ad oggetto: riconoscimento di indennità di accompagnamento e art. 4, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5; introdotto da: Parte_1 (Avv.to Andrea FRAU), contro CP_
– funzionari – sigg. , ; CP_2 CP_3
visto il deposito della CTU inviata telematicamente in data 10.04.2025 e le sue conclusioni non contestate dalle parti nel termine perentorio di legge;
considerato di non dover provvedere ai sensi dell'art. 196, c.p.c., ritenuto di dover quindi provvedere all'omologa, vista la decorrenza del requisito sanitario, visto il D.M. n. 55 del 10.3.2014 visti gli artt. 20, D.M. 30/05/2002 e 52, D.P.R. n. 115 del 2002, visto l'art. 445 bis, c.p.c.
omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze di cui alla C.T.U. versata agli atti del presente procedimento ai fini di:
1) Indennità di accompagnamento: POSITIVO dal 01.08.2024 (percentuale invalidante riconosciuta 100% della totale);
2) Art. 4, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 e succ. L. 35 del 2012: POSITIVO dal 01.03.2025;
compensa per ½ fra le parti le competenze del procedimento ponendo la restante metà, liquidata CP_ in Euro 607,50=, a carico dell' , oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione al difensore.
pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come separatamente CP_1 liquidate. Manda la Cancelleria.
La Spezia, 12/06/2025. IL GIUDICE DEL LAVORO (MP IC)