Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00509/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00920/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 920 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1. della comunicazione AGEA di Prot. n. -OMISSIS- del 12.05.2022, comunicazione: -OMISSIS-, ricevuta il 19.05.2022, ad oggetto “Regime quote latte - versamento del prelievo esigibile” e relativi allegati (doc. 1), con la quale AGEA ha comunicato i debiti relativi alle quote latte (prelievi supplementari) che risultano esigibili, relativi alla campagna 2000/2001, maggiorati degli interessi maturati alla data della comunicazione stessa, e ne ha intimato il versamento;
2. nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, ivi espressamente compresi i provvedimenti con i quali AGEA, sulla base della comunicazione impugnata, ha iscritto il ricorrente nel “Registro nazionale dei debiti”, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica dello stesso ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 il dott. CO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. -OMISSIS-, titolare dell’omonima azienda agricola, impugna il provvedimento con cui AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha intimato il pagamento del prelievo supplementare relativo alla campagna lattiero–casearia 2000/2001, maggiorato degli interessi, per l’importo complessivo di euro 20.664,62. L’atto è intervenuto a distanza di oltre vent’anni dalla chiusura della campagna di riferimento.
A sostegno del gravame il ricorrente deduce, in via pregiudiziale, l’intervenuta prescrizione della pretesa azionata, assumendo che l’Amministrazione non abbia compiuto – né allegato – atti idonei a interrompere il decorso del termine. Sono altresì prospettate censure relative alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, alla inesigibilità e/o erroneità del quantum debeatur alla luce del diritto unionale e della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, nonché all’illegittimità e all’erroneità del computo degli interessi e alla mancata corretta imputazione dei recuperi per compensazione con i premi PAC. Il ricorrente richiama, inoltre, precedenti conformi del giudice amministrativo relativi alla medesima annualità.
AGEA, pur ritualmente intimata, non si è costituita giudizio.
Infine, all’udienza straordinaria del 2 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Per ragioni di priorità logica deve essere esaminato il motivo di ricorso con cui si eccepisce l’intervenuta prescrizione del diritto di AGEA alla riscossione della somma richiesta.
La censura è fondata.
Deve essere innanzitutto precisato, in linea con il costante orientamento di questa Sezione, che il termine di prescrizione applicabile alla pretesa in esame è, quanto al capitale, quello ordinario decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., termine che nella fattispecie non appare rispettato.
Sul punto, il Collegio condivide le conclusioni della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il termine di prescrizione del credito è quello ordinario previsto in via generale dall’art. 2946 cod. civ. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301 e Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11050; T.A.R. Veneto, Sez. IV, n. 459/2026).
Non si ravvisano dunque i presupposti per rimettere alla C.G.U.E. la questione sollevata dal ricorrente con memoria depositata il 31 ottobre 2025, in relazione all’applicabilità del termine quadriennale previsto dal Regolamento CE n. 2899/1995.
Alla luce del parametro così individuato, il credito azionato risulta prescritto.
Dalla documentazione in atti emerge che l’intimazione è stata notificata oltre vent’anni dopo la chiusura della campagna di riferimento, senza che l’Amministrazione intimante abbia dedotto, né a maggior ragione provato, l’esistenza di validi atti interruttivi o di cause legali di sospensione del termine idonee ad assicurarne l’esigibilità.
L’onere della prova degli atti interruttivi grava, com’è noto, sul creditore pubblico che intenda far valere il proprio diritto a distanza di un così ampio lasso di tempo. Nella specie, la mancata costituzione di AGEA non consente di colmare tale deficit probatorio.
Deve, quindi, concludersi che il credito portato dall’intimazione di pagamento notificata il 19 maggio 2022, ossia a distanza di oltre 20 anni dalla chiusura della relativa campagna (31 marzo 2001), senza che nelle more risulti comunicato al debitore l’atto di accertamento o altro valido atto interruttivo, è ineludibilmente prescritto per decorso del termine di cui all’art. 2946 cod. civ.
Per completezza va, inoltre, osservato che la prescrizione maturerebbe anche ove si tenesse conto dei periodi di sospensione del termine rinvenibili nella disciplina speciale e nella legislazione emergenziale (in particolare, quelli correlati al passaggio dei residui all’agente della riscossione nonché quelli emergenziali connessi alla pandemia da Covid19), ai sensi art. 8-quinquies, comma 10, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 dettato “ per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione ” (dall’aprile al 15 luglio 2019, e cioè per centocinque giorni), e dell’art. 68 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e ss.mm.ii., connesso all’emergenza COVID-19 (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), per cinquecentoquaranta giorni complessivi. Infatti, anche computando tali intervalli, l’arco temporale complessivo, intercorso tra la chiusura dell’annualità 2000/2001 e la notificazione dell’atto impugnato, eccede il decennio previsto dall’art. 2946 cod. civ.
Ne consegue che l’intimazione oggetto di gravame è illegittima per intervenuta prescrizione del credito azionato, con conseguente accoglimento del primo motivo, il cui carattere pregiudiziale e assorbente consente di prescindere dall’esame delle restanti censure.
Il ricorso deve essere, dunque, accolto, mentre le spese vanno compensate, tenuto conto della particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente
CO IN, Primo Referendario, Estensore
Francesco Avino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO IN | Ida AI |
IL SEGRETARIO