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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 01/04/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 1980/2020
In persona del Giudice designato, Dr. Valentina Prudente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento N.R.G. 1980/2020
TRA
Parte_1
Avv.ti ANCILLOTTI SERENA e Parte_1
- Parte attrice –
CONTRO
CP_1
Avv.ti BERTUCCELLI TOMMASO e DOMENICI SIMONE
- Parte convenuta -
E
Controparte_2
Avv. BERTOCCHI GIOVANNI BATTISTA
- Parte terza chiamata –
Sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE : Parte_1
“Voglia il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accertato e dichiarato che
P a g . 1 | 7 - il ricorrente è pieno proprietario del terreno posto in Comune di via Romana n. 30, CP_2 rappresentato nel Foglio di Mappa 124, mappale 697;
- nell'ambito di lavori di cui al Permesso di Costruire n. 67919/2014 (mappali 816 e 824, già 721) la società appaltatrice ha richiesto la fornitura della c.d. “Energia di CP_1 cantiere”;
- la/e tubazione/i di collegamento fra il cantiere e la via Romana è/sono stata/e posizionata/e all'interno (sottosuolo) del mappale 697 di proprietà del ricorrente.
- la/e tubazione/i esistenti dal dicembre dell'anno 2020, secondo quanto dedotto dalla difesa
sono state installate e utilizzate dalla per la fornitura di CP_1 Controparte_2 energia elettrica alle utenze private;
condannare la società in persona del suo legale rappresentante, e la società CP_1
, in persona del suo legale rappresentante, Controparte_3 in solido fra loro,
• all'immediata rimozione della/e tubazione/i installata/e all'interno (sottosuolo) del mappale 697 per la fornitura prima della c.d. “energia di cantiere” e poi delle utenze private;
• al ripristino dell'area di proprietà del ricorrente nel preesistente stato di fatto. condannare anche ai sensi dell'art. 614 c.p.c. la società in persona del suo CP_1 legale rappresentante, e la società , in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante, in solido fra loro, al pagamento in favore del ricorrente di una somma di denaro, il cui importo si indica in Euro 300,00 al giorno, salvo diversa valutazione equitativa del Giudice, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Respingere le domande riconvenzionali proposte dalla terza chiamata
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto. Controparte_3
Con vittoria di spese e competenze professionali e con rimborso delle eventuali spese di CTU e CTP.
Con ulteriore condanna della terza chiamata Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.,
[...] nella misura che sarà ritenuta di giustizia.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA : CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, anche previo mutamento del rito ex art.702 ter cpc, per quanto dedotto nella parte espositiva del presente atto, rigettare le domande tutte proposte ex adverso;
in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale dell'odierno giudizio”.
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA DUE SOCIETÀ COOPERATIVA CP_3 EDILIZIA A RESPONSABILITÀ LIMITATA:
“Voglia il Tribunale di Massa:
1) in via preliminare: mutare il rito da sommario a cognizione piena essendo evidente la necessità di procedere ad una istruttoria piena;
2) sempre in via preliminare: inviare le parti avanti ad un mediatore dichiarando in mancanza la improcedibilità del presente giudizio;
P a g . 2 | 7 3) nel merito, respingere la domanda di controparte per le ragioni esposte in premessa ed in particolare perché il cavo ed il tubo presente nello stradello erano in loco da prima dell'acquisto del sig. avv. e costituiscono servitù per destinazione del padre Pt_1 Parte_1 di famiglia;
4) in via subordinata ed in via riconvenzionale: in caso di accoglimento della domanda dell'avv. condannare lo stesso al risarcimento del danno per il comportamento Pt_1 ostativo e meramente emulativo tenuto nei confronti della per le ragioni esposte in CP_3 premessa condannando lo stesso a quanto risulterà di giustizia all'esito della instauranda istruttoria;
5) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio;
”
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti della Parte_1 Controparte_1 dispiegando le conclusioni come in epigrafe.
Si costituiva la società convenuta resistendo nel merito.
All'udienza del 23.3.2021 il ricorrente chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società appaltante (di Controparte_4 seguito ). Si costituiva la terza chiamata resistendo nel merito e domandando in via CP_3 riconvenzionale la condanna del ricorrente al risarcimento del danno conseguente ad atti emulativi.
Il G.I. allora procedente, con ordinanza del 14.4.2021, disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza ex art. 183 c.p.c.
La causa era istruita con l'assunzione di prove orali (testi – richiesta dal Testimone_1
– richiesto da -, e – richiesto da e Parte_1 Tes_2 CP_3 Testimone_3 CP_1 acquisizioni documentali. Era inoltre disposta CTU al fine di verificare lo stato dei luoghi, nonché la data di installazione dei cavi presenti nel sottosuolo.
Il fascicolo era poi riassegnato in conseguenza di variazione tabellare del 18.10.2022 alla scrivente, dinnanzi alla quale le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 6.12.2024.
Concessi i termini ex art. 190 c.p.c., la causa era trattenuta in decisione.
***
Il ricorrente è proprietario di alcuni terreni, siti a in via Romana, tra cui, per quanto di CP_2 interesse, quello contraddistinto al fg. 124, mapp. 697. Il fondo confina con quelli di cui ai mappali 816 e 824 (già 721) di proprietà di . Sui fondi della cooperativa, in forza del CP_3 permesso di costruire n. 67919/2014 (cfr. doc. 28 all. a memoria n. 2 ex art. 183, c. 6 c.p.c. attore), sono state edificate abitazioni ricomprese in complesso residenziale, i cui lavori erano stati appaltati alla Controparte_1
Il ricorrente espone che, durante l'esecuzione dei lavori in questione, senza il suo consenso, aveva installato nel sottosuolo del mappale 697 tubazioni con sbocco sulla Controparte_1 pubblica via per la fornitura di energia di cantiere e tubazioni e cavi di allaccio per CP_3
l'attivazione delle utenze relative alle unità abitative in costruzione. contestava tale ricostruzione in fatto, evidenziando di aver messo al corrente la CP_1 committente delle lamentale ricevute dal (cfr. doc. 1) e precisando, inoltre, di CP_3 Pt_1 aver richiesto immediatamente, una volta terminati i lavori, il distacco dell'energia a fornitura del cantiere, rimuovendo il quadro elettrico e il cavo (cfr. docc. 2, 3 e 4 convenuta).
P a g . 3 | 7 Siulp, di contro, asseriva di essere titolare di un diritto di servitù di elettrodotto sul fondo dell'attore, acquisito per destinazione del padre di famiglia. Espone, infatti, che le tubazioni e i cavi erano presenti sul mappale 697 già prima dell'acquisto del fondo da parte del Pt_1 avvenuto nel 2012. Inoltre, nel 2019, aveva instaurato procedimento ex art. 700 c.p.c. nei CP_3 confronti del al fine di ottenere, in via provvisoria, gli effetti anticipatori di servitù Pt_1 coattive di acquedotto, scarico, gasdotto, elettrodotto e di linea telefonica, i cui allacci, necessariamente, avrebbero dovuto essere collocati sul mappale 697 (già gravato di servitù di passo pedonale e carraio). All'esito del procedimento, era stata autorizzata a posizionare CP_3 sul mappale 697 le tubazioni per il passaggio delle acque bianche e nere in previsione della futura costituzione di servitù di acquedotto e di scarico a servizio del fondo dominante di cui al mappale 824 (cfr. ord. all. all'atto di costituzione terza chiamata - “Ordina a Parte_1
di consentire a
[...] Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, che si autorizza ad eseguire o fare
[...] eseguire i relativi lavori, di collocare nel terreno di sua proprietà censito al NCEU del Comune di al fg.124 mapp. 697 le tubazioni relative al passaggio delle acque bianche e nere in CP_2 previsione della futura costituzione di servitù di acquedotto (art. 1040 c.c.) e di scarico (art.
1043 c.c.) in favore quale fondo dominante su cui è stato edificato il fabbricato censito al NCEU del Comune di al fg. 124 mapp. 824; ciò alle seguenti condizioni e con le seguenti CP_2 modalità […]”). Da tale provvedimento deriverebbe, secondo la terza chiamata, il proprio diritto alla costituzione di una servitù sul fondo di proprietà dell'attore per il passaggio dell'energia elettrica necessaria per le utenze domestiche. Peraltro, l'ente erogatore dell'energia elettrica, a cui aveva presentato domanda di allaccio nel 2019, aveva avviato la pratica CP_3 per ottenere la costituzione di servitù coattiva.
Siulp evidenzia, poi, come il comportamento extraprocessuale e processuale del sia Pt_1 tale da costituire atto emulativo, con conseguente richiesta di risarcimento del danno.
Deve sottolinearsi che, nel 2023, a seguito del decreto Regione Toscana n. 3475/2022, è stata realizzata la servitù coattiva di elettrodotto attraverso il mappale 697 di proprietà del con Pt_1 rimozione del cavo interrato nel 2024.
È, a questo punto, necessario dare sinteticamente conto delle risultanze della CTU, che ha potuto accertare che:
- “nel mappale 697 (di parte attrice) esiste un cavo interrato che conduce energia elettrica nella proprietà mappale 824 foto n.4 ( allegato 10 ) e attraversa, in CP_3 parte interrato ed in parte a vista, il mappale 723-vedi foto n.3 e n.4 (allegato 10 )” (pag. 4);
- ha richiesto alla società ENEL in data 18/11/2020, per mezzo Pec, il CP_1 distacco e la cessazione del contratto di fornitura di energia elettrica per cantiere (allegato 12 parte 2,3 ), con conseguente fattura da parte della Società ENEL, in data 28/12/2020 ( Allegato 12 parte 2,3 )” (pag. 5);
- in risposta alle uniche osservazioni pervenute alla CTU, per conto del “A Pt_1 seguito della richiesta di cessazione del contratto di fornitura POD IT001E43215172, datata 18-11-2020 (allegato 12) è stata inviata fattura di chiusura parziale da parte dell'Ente fornitrice ENEL in data 28/12/2020 (allegato12), evincendo pertanto ed implicito che l' abbia ricevuto la richiesta di cessazione del contratto di CP_6 chiusura da parte di diversamente in fattura non sarebbe indicata la CP_1 dicitura “..chiusura temporanea” […] come già espresso nella bozza inviata alle parti, con la quale si evidenziava l'esistenza di due forniture elettriche sullo stesso immobile, intestate rispettivamente a e , si precisa la data di persistenza CP_1 CP_3 delle due forniture elettriche, viste le dichiarazioni ENEL datate 18/03/2022 (allegato
P a g . 4 | 7 37 alla terza memoria di parte attrice ora alla presente allegato 18) e del 25/05/2023 (allegato 16), dal 27/10/2020 al 18/03/2022 data risposta ENEL. Le due citate forniture per cantiere sullo stesso immobile, sono intestate l'una a CP_7
IT001E43215172 e l'altra a IT001E43093750. Che alla data del
[...] CP_8 mio primo sopralluogo del 14/11/2022 era presente un solo contatore di cui alla mia richiesta ENEL, con risposta del 25/05/2023 (Allegato 16), intestata a con POD CP_3 IT001E43093750.” (pag. 7).
***
La materia del contendere risulta cessata, nondimeno deve provvedersi alla determinazione della soccombenza virtuale ai fini del regolamento delle spese di lite.
La domanda proposta dall'attore deve essere qualificata come actio negatoria servitutis. L'attore deve quindi provare il titolo di proprietà (incontroverso), e la molestia arrecata al proprio diritto da parte del convenuto (nel caso in esame: la collocazione delle tubazioni e dei cavi). Spetta, di contro, al proprietario del fondo confinante, che si affermi titolare di diritti sul fondo altrui, darne dimostrazione in giudizio.
Tanto premesso, l'attore chiede la condanna della società convenuta e della terza chiamata
, in solido tra loro, alla rimozione delle tubazioni e cavi installati sul mappale di sua CP_3 proprietà e al ripristino dello stato dei luoghi, oltre al pagamento di una somma ex art. 614 bis c.p.c..
La domanda proposta nei confronti di deve essere respinta. Infatti, la verifica Controparte_1 dello stato dei luoghi, effettuata dalla CTU, ha evidenziato la presenza, già alla data del primo sopralluogo (14.11.22), di un solo cavo interrato per la fornitura di energia elettrica sul fondo di proprietà dell'attore e di un unico contatore riferibile a (POD IT001E43093750 - cfr. CP_3 conclusioni CTU a seguito di risposta da parte di del 25.5.2023 - pag. 7 perizia Controparte_9 integrata depositata il 17.7.2023 e all. 16). Trova quindi conferma la ricostruzione di CP_1 non solo alla luce delle risultanze della CTU di cui sopra si è dato atto, ma anche tenuto conto della testimonianza del direttore lavori (di cui è appena il caso di rilevare la Tes_2 capacità a testimoniare, non risultando portatore di alcun interesse in causa, dal momento che il presente procedimento non ha a oggetto alcun vizio o difetto delle lavorazioni eseguite, contrariamente a quanto eccepito dal né il contratto di appalto), il quale ha precisato Pt_1 che la tubazione utilizzata per il passaggio del cavo non è stata collocata da (udienza CP_1 del 20.3.24: “Sì c'era un tubo preesistente e quindi l'allaccio è avvenuto tramite questa tubazione che era stata lì collocata dalla proprietà precedente di cui non ricordo il nome. Questo mi è stato riferito dal geom. ma comunque prima dell'inizio dei lavori era già CP_10 presente la tubazione”; d'altro canto, la teste nipote del e residente in [...] Pt_1 Romana, nulla ha saputo riferire sulla eventuale preesistenza delle tubazioni in questione, mentre ha confermato l'avvenuta rimozione del cavo nel 2024: “non so se era presente un tubo
[…] non ricordo il quadro elettrico ma il cavo è stato rimosso poco tempo fa, qualche mese fa”
– cfr. verbale di udienza del 22.5.24; ciò non contrasta con la dichiarazione del ex Tes_3 dipendente di che ha riferito come il quadro elettrico di cantiere era stato rimosso CP_1 al termine dei lavori e il cavo sotto traccia tagliato – cfr. verbale di udienza del 22.5.24).
Peraltro, la stessa ricostruzione offerta dal evidenzia l'infondatezza della pretesa nei Pt_1 confronti di dal momento che, sin dal ricorso, egli espone, sostanzialmente, di aver CP_1 avuto conoscenza dell'approvvigionamento del cantiere di energia elettrica e di averlo tollerato quanto meno sino al 2.7.2020 (“Nell'ambito di lavori di cui al Permesso di Costruire n. 67919/2014 la società appaltatrice ha richiesto la fornitura della c.d. “Energia di CP_1 cantiere” […] Fino a qualche mese fa il ricorrente, pur non avendo ricevuto nessuna richiesta preventiva, non aveva inviato alcuna contestazione formale, anche in considerazione della
P a g . 5 | 7 provvisorietà del cantiere e dell'opportunità di mantenere buoni rapporti di vicinato” -pag. 2 ricorso).
Si precisa, infine, che la richiesta di cessazione del contratto di fornitura alla Impregega risulta esser stata inoltrata in data 18.11.2020 (pag. 6 CTU).
Non si apprezzano, pertanto, i presupposti per la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c..
Considerazioni in parte difformi devono essere svolte rispetto a . CP_3
Fermo restando che l'istruttoria ha consentito di appurare come la tubazione sia stata apposta verosimilmente dalla precedente proprietà del fondo, ma certamente non da , il CTU ha CP_3 evidenziato che, alla data del 14.11.2022, nel sottosuolo del mappale 697 era presente unicamente il cavo interrato necessario alla fornitura di energia elettrica intestata a CP_3
(POD IT001E43093750 – attivata in data 27.10.2020) e da essa collocato.
Al di là dell'ampia – e in questa sede non del tutto pertinente – digressione sul procedimento ex art. 700 N.R.G. 2104/2019 tra e la non ha provato l'esistenza di un CP_3 Pt_1 CP_3 diritto di servitù gravante sul fondo del ricorrente, a eccezione di quella di passaggio pedonale e carrabile (cfr. artt. 4 e 6 del contratto allegato a seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. di ). CP_3
A diverse conclusioni non conduce l'ordinanza resa all'esito del procedimento d'urgenza, che, evidentemente, non ha costituito alcuna servitù, ma solo approntato uno strumento cautelare, autorizzando a collocare sul terreno di proprietà di le tubazioni per il passaggio CP_3 Pt_1 delle acque bianche e nere.
Neppure sussistono i presupposti di cui all'art. 1062 c.c.. La servitù per destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario (ciò di cui non vi è prova), e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Trattandosi di servitù apparente, è a tal fine necessaria – ma non sufficiente - la presenza di opere visibili e stabili (non sussistenti) che manifestino l'asservimento di un fondo per l'utilità di altro fondo dominante (Cass. 36341/2023).
Conseguentemente, non vi è prova della costituzione di una servitù di elettrodotto in favore del fondo di e a carico del mapp. 697. CP_3
Ciononostante, evidenziato che le tubazioni non sono state collocate da (e rispetto ad esse, CP_3 pertanto, la domanda di non potrebbe trovare accoglimento), non vi sono i presupposti Pt_1 per la condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., che risulterebbe manifestamente iniqua, tenuto conto delle circostanze del caso concreto – e, segnatamente, dell'avvio dell'iter per la costituzione di servitù coattiva nel 2019, poi sfociato nel provvedimento della Regione Toscana
n. 3475/2022.
Va, infine, respinta la domanda riconvenzionale avanzata da , diretta a ottenere la CP_3 condanna del al risarcimento dei danni per atti emulativi, ricondotti, secondo la Pt_1 prospettazione avversa, al comportamento ostativo e pretestuoso del ricorrente nel corso del giudizio.
Il comportamento processuale del convenuto non può, di per sé, costituire atto emulativo, potendo, al più, vagliarsi sotto il profilo degli artt. 88 e 96 c.p.c.. Non si riscontrano, nel caso di specie, né il compimento di atti privi di utilità per il proprietario – ben potendo l'accoglimento dell'actio negatoria servitutis comportare per costui un vantaggio -, né l'animus nocendi, peraltro neppure oggetto di istanze istruttorie, e con la precisazione che, nell'assolvimento di tale onere probatorio, l'attore non è assistito da alcuna presunzione.
P a g . 6 | 7 In ragione della soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere regolate come di seguito, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, alla luce dei parametri medi, con la precisazione che non si rinvengono addentellati nella domanda del tali da individuare il valore della controversia in € Pt_1
5199, come dichiarato ai fini del pagamento del contributo unificato, dovendosi, invece, considerare la controversia di valore indeterminabile -complessità bassa:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
deve operarsi la compensazione tra e nella misura di 1/2, in ragione della Pt_1 CP_3 soccombenza reciproca – il che esclude l'operatività invocata dal dell'art. 96 c.p.c.-, Pt_1 rimanendo per la restante parte le spese di lite a carico della convenuta, e con condanna interamente a carico di rispetto a Pt_1 CP_1
Oltre a tali importi, a titolo di compenso professionale per ciascuna parte costituita, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, sulla domanda proposta da contro e Parte_1 Controparte_1 [...]
, così dispone: Controparte_4
DICHIARA cessata la materia del contendere;
CONDANNA Controparte_4
a rimborsare a le spese processuali – operata la
[...] Parte_1 compensazione per 1/2–, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso delle spese di CTU;
CONDANNA a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso delle spese della CTU.
Così deciso in Massa, li 31/03/2025
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 7 | 7