Ordinanza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, ordinanza 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
Proc n 65-1/2025
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
La Corte d'Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere dott. Maria Carla Arena Consigliere rel sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8.04.2025 ha emesso seguente
ORDINANZA
sulla richiesta di sospensione della esecutività della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
19/2025, emessa e depositata in data 09.01.2025 a istanza di:
Parte_1
in persona del Presidente, Prof. , rappresentata e difesa
[...] Parte_2 dall' Avv. Daniela BELLOCCO appellante nei confronti di
, rappresenttao e difeso dagli avvocati Angiolino Palermo e Angela De Controparte_1
Tommasi
appellato
Il collegio, udite le parti, rileva quanto segue.
L'ente ha proposto ricorso in appello contro la sentenza che l'ha condannato al pagamento, in favore del dipendente dell'indennizzo liquidato in via equitativa in € 4.807,23, Controparte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed oltre le spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 1.030,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.
Ha avanzato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, illustrando i supposti motivi di probabile fondatezza del ricorso, allegando genericamente il periculum in mora ed
Ora, nel rito del lavoro trova applicazione l'art. 431 c.p.c., che prevede una disciplina speciale rispetto a quella di carattere generale in materia di sospensione dell'esecutività delle sentenze di primo grado.
Va osservato inoltre che il d.lgs. n. 149/2022 (la c.d. Riforma Cartabia) ha mantenuta inalterata la dicotomia, già prevista nel suddetto articolo, tra il regime dell'esecuzione provvisoria della sentenza di condanna favorevole al lavoratore (commi 1-3) e il regime dell'esecuzione provvisoria della sentenza di condanna favorevole al datore di lavoro (commi 5 e 6), nel cui ambito assume rilevanza il novellato art 283 cpc, richiamato dal comma 5 dell'art 431 cpc.
Pertanto, con l'entrata in vigore della novella, il lavoratore potrà proporre istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza a lui sfavorevole, allorché “l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”.
Nel caso invece di sentenza favorevole al lavoratore, come nel casi che ci occupa, si applica il secondo comma dell'art.431 c.p.c ai sensi del quale l'inibitoria è ammissibile solo allorché sia in corso una esecuzione forzata introdotta sulla base di una sentenza di condanna in favore del lavoratore.
Nel caso di specie non è allegato né tanto meno provato che l'appellato abbia iniziato l'esecuzione, né che abbia notificato precetto.
Va inoltre rammentato che sempre ai sensi dell'art. 431 c.p.c. la sospensione può essere accordata in favore del datore di lavoro solo se c'è il pericolo che lo stesso subisca un "gravissimo danno" dall'esecuzione. Nel caso di specie la somma oggetto di condanna è esigua, né l'appellante spiega sull'incidenza della condanna sul proprio stato patrimoniale, avuto riguardo all'entità della somma, collegando invece il periculum al fatto che debba attivarsi a reperire i fondi che potrebbero essere utilizzati per altre finalità.
La declaratoria di inammissibilità osta all'esame nel merito dell'istanza di sospensione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la richiesta di sospensione in oggetto.
Reggio Calabria, 11.04.2025.
Il consigliere rel
Dott.ssa Maria Antonietta Naso
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti