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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 10/06/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Monica Moi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 76/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. FIGUS GIOVANNI Parte_1
APPELLANTE contro appresentato e difeso dall'Avv. PISENTI FRANCESCO CP_1
APPELLATO
All'udienza del 14.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Controparte_2
Distaccata di Sassari, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: in via cautelare
- sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza;
in via principale
- riformare la sentenza di primo grado ed accertare e dichiarare la non debenza delle somme pretese da con le fatture oggetto di contestazione e, in particolare: CP_1
pagina 1 di 10 - fattura n. 20140461742 del 31/03/2014;
- fattura n. 20150522450 del 28/04/2015;
- fattura n. 2016000690013316 del 8/04/2016;
- fattura n. 2016000690020241 del 31/05/2016;
- fattura n. 016000690030320 del 30/09/2016;
- fattura n. 20190002471800 del 16/10/2019;
- fattura n. 20190003221600 del 20/12/2019;
- fattura n. 202001144100 del 29/04/2020;
- fattura n. 0150020200001792900 del 30.6.2020
- fattura n. 0150020200002327000 del 31/8/2020;
- fattura n. 01500200002930600 del 28/10/2020;
- fattura n. 0150020200003571800 del 19/2/2021
- fatt. n. 0150020210001159600 del 28.4.2021;
- fatt. n. 01500202100018808800 del 23.6.2021;
- fatt. n. 0150020210002535900 del 26.8.2021;
- fatt. n. 0150020210003125300 del 20.10.2021;
- fatt. n. 0150020210003873200 del 30.12.2021;
- fatt. n. 0150020220000513000 del 4.3.2022;
- fatt. n. 01500202200001174000 del 6.5.2022;
- fatt. n. 015002022000214730 del 10.8.2022; nonché di ogni altra successiva e che ci si riserva di produrre ai sensi dell'art. 345 ult. co. c.p.c.;
- per l'effetto, condannare all'annullamento delle suddette fatture;
CP_1
- mandare assolto il da qualsiasi avversa pretesa;
Pt_1
- con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
IN SUBORDINE
- per i motivi di cui al paragrafo III, riformare parzialmente la sentenza di primo grado e dichiarare non dovute le pretese avanzate da con le fatture emesse fino alla data del CP_1
9.9.2020 (data di cessazione delle utenze attivante in favore degli utenti dell'area rom);
- condannare a rideterminare l'importo delle ulteriori fatture, applicando una tariffa ad CP_1 uso residenziale;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- condannare la a rideterminare i costi indicati in fattura, applicando una tariffa ad uso CP_1 residenziale;
IN OGNI CASO
- con vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio”.
Per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: CP_1 in via preliminare: a) confermare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi meglio dedotti in narrativa: in via principale: b) dichiarare inammissibile per i suesposti motivi e comunque rigettare, in quanto destituito di fondamento in fatto e in diritto l'appello proposto dal
in persona del Sindaco pro tempore, e dunque tutte le domande ed Controparte_2 eccezioni ivi proposte, avverso la sentenza n. 601/2022 pronunciata dal Tribunale di Nuoro nella persona del Giudice Dott. Riccardo De Vito in data 29/11/2022, a conclusione del procedimento avente
N.R.G. 906/2020 c) confermare in ogni sua parte per i motivi meglio esposti in narrativa la sentenza di prime cure emessa in data 29/11/2022, n. 601/2022 dal Tribunale Civile di Nuoro in persona del Dott.
Riccardo De Vito con conferma della debenza delle fatture contestate;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover riformare, anche parzialmente, la sentenza di prime cure n. 601/2022, emessa e pubblicata dal Tribunale di Nuoro in data 29/11/2022, d) accertare pagina 2 di 10 l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti del CP_1 [...]
in persona del sindaco pro tempore, per la fornitura idrica eseguita in suo favore e, Controparte_2 per l'effetto, e) condannare quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di
oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico CP_1 Integrato;
in ogni caso: condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite, delle competenze professionali e degli oneri di legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione il conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Controparte_2
di Nuoro la per contestare la legittimità degli importi pretesi con le seguenti fatture: CP_1
1) n. 201202621273 del 14.12.2012 (consumi dal 31.10.2011 al 30.11.2012);
2) n. 20140461742 del 31.3.2014 (consumi dal 5.7.2013 al 31.12.2013);
3) n. 20150522450 del 28.4.2015 (consumi dal 8.7.2014 al 19.1.2015);
4) n. 2016000690001876 del 26.1.2016 (consumi dal 19.1.2015 al 15.10.2015);
5) n. 2016000690013316 del 28.4.2016 (consumi dal 1.1.2012 al 31.12.2012);
6) n. 2016000690020241 del 31.5.2016 (consumi dal 15.10.2015 al 6.4.2016);
7) n. 016000690030320 del 30.9.2016 (consumi dal 6.4.2016 al 22.9.2016);
8) n. 20190002471800 del 16.10.2019;
9) n. 20190003221600 del 20.12.2019 (consumi dal 9.9.2019 al 7.12.2019);
10) n. 20220000354800 del 5.2.2020;
11) n. 202001144100 del 29.4.2020 (consumi dal 1.2.2020 al 2.4.2020);
12) n. 0150020200001792900 del 30.6.2020.
L'attore esponeva:
- che tali fatture riguardavano il servizio idrico reso in favore della comunità Rom insediata nell'area sosta in località “Ponti De Sa Murta”;
- che tale fornitura era stata eseguita in assenza di contratto con il stesso;
Pt_1
- che aveva addebitato al tali costi nonostante la somministrazione fosse resa in CP_1 Pt_1
favore di privati;
- che aveva effettuato una doppia fatturazione dei consumi, addebitandoli sia al CP_1 Pt_1
che alle singole utenze.
Pertanto, chiedeva:
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria di e la CP_1
conseguente non debenza delle somme riportate nelle fatture;
pagina 3 di 10 - in via subordinata, dichiarare la prescrizione di alcune delle somme riportate nelle fatture e la rideterminazione degli importi dovuti all'esito dello scorporo dei consumi delle utenze private allacciate;
- in via subordinata, condannare la società convenuta al risarcimento del danno in misura pari all'importo preteso nelle fatture.
Si costituiva in giudizio esponendo: CP_1
- che era subentrata ex lege alla fornitura precedentemente stipulata con la ES;
- che il Comune non aveva proposto opposizione alle ordinanze di ingiunzione nn. 52040/3535 del 2019 e 52033/931 del 2019 nei termini di cui all'art. 3 R.D. 639/1910 che avevano ad oggetto le seguenti fatture, parzialmente pagate dal Pt_1
1) n. 201202621273 del 14.12.2012 (consumi dal 31.10.2011 al 30.11.2012), pagata per l'importo di € 3.452,96 a fronte di € 3.617,47 e sollecitata con note del 24.5.2013, 6.9.2013, 21.8.2017;
2) n. 20140461742 del 31.3.2014 (consumi dal 5.7.2013 al 31.12.2013), pagata nella misura di €
1.017,79 a fronte di € 1.020,37, e sollecitata con nota del 12.9.2016;
3) n. 20150522450 del 28.4.2015 (consumi dal 8.7.2014 al 19.1.2015), pagata nella misura di €
124,28 a fronte di 2.563,52 dovuti e sollecitata con note del 12.9.2016, 20.3.2017, 1.3.2019;
4) n. 2016000690001876 del 26.1.2016 (consumi dal 19.1.2015 al 15.10.2015), sollecitata con note del 12.9.2016, 20.3.2017 e 1.3.2019;
5) n. 2016000690020241 del 31.5.2016 (consumi dal 15.10.2015 al 6.4.2016);
6) n. 2016000690013316 dell'8.4.2016 emessa a titolo di conguaglio regolatore.
Con le memorie ai sensi dell'art. 186, co. 6, c.p.c., il estendeva la domanda alle fatture emesse Pt_1 dopo l'atto di citazione:
1) n. 0150020200002927000 del 31.8.2020 di € 3.253,96 per il periodo dal 5.6.2020 al 4.8.2020;
2) n. 0150020200002930600 del 28.10.2020 di € 3.181,31 per il periodo dal 5.8.2020 al
30.12.2020;
3) n. 0150020200003571800 del 22.12.2020 di € 3.521,80 per il periodo dal 1.10.2020 al
3.12.2020;
4) n. 01500202010000448500 del 19.2.2021 di € 2.934,36 per il periodo dal 4.12.2020 all'8.2.2021.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e CTU volta a descrivere lo stato dei luoghi.
Con la sentenza n. 601/2022 del 29.11.2022, il Giudice, in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiarava non dovuta la somma di € 3.106,58 pari agli importi delle fatture intestate agli utenti pagina 4 di 10 privati, rigettava nel resto;
compensava le spese di CTU e nella misura di ¼ le spese di lite, condannando il a rimborsare ad i restanti ¾. Pt_1 CP_1
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello il affidato alle seguenti doglianze: Pt_1
1) erronea valutazione in merito alla legittimità del subentro ex lege di nel rapporto CP_1
contrattuale di somministrazione idrica, in quanto il contratto doveva essere stipulato con la forma scritta ad substantiam;
2) erronea valutazione in merito alla interpretazione della CTU e conseguente violazione degli obblighi di buona fede e correttezza;
3) omessa pronuncia in merito alla rideterminazione dei costi con l'applicazione della tariffa per utenze ad uso residenziale;
4) erronea statuizione in merito alle spese di lite.
Pertanto, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia della sentenza:
- riformare la sentenza e dichiarare la non debenza delle somme pretese da e dichiarare CP_1
nulle tali fatture;
- mandare assolto il da qualsiasi pretesa, con vittoria di spese di entrambi i gradi del Pt_1
giudizio;
- in subordine, riformare parzialmente la sentenza dichiarando non dovute le pretese creditorie fino alla data del 9.9.2020 (data di cessione delle utenze attivate in favore degli utenti dell'area rom);
- in via ulteriormente subordinata, condannare a rideterminare i costi della fattura, CP_1
applicando una tariffa ad uso residenziale;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze.
Si è costituita che ha contestato interamente l'appello, chiedendo: CP_1
- confermare la provvisoria esecutività della sentenza;
- in via principale, dichiarare inammissibile l'appello in quanto privo di fondamento in fatto ed in diritto e confermare la sentenza;
- in via subordinata, accertare l'esistenza del credito e condannare al pagamento del relativo ammontare;
- in ogni caso, condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite, delle competenze professionali e degli oneri di entrambi i gradi del giudizio.
In data 13.7.2023, con ordinanza questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia sospensiva della sentenza. pagina 5 di 10 All'udienza del 14.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di parte appellata volta alla declaratoria di nullità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto privo dei requisiti minimi di forma.
Infatti, nel corpo del testo dell'atto di appello appare evidente che l'appellante abbia inteso censurare la valutazione in ordine al subentro ex lege di nel contratto di somministrazione instaurato fra la CP_1
ES ed il appellante, oltre ad altri motivi di doglianza ad essa susseguenti, chiedendo la Pt_1
riforma della sentenza impugnata, con ciò prendendo posizione sulle questioni presupposte al provvedimento e poi in esso prospettate.
Si veda, in tal senso, quanto specificato dalla Suprema Corte: “ai fini della specificità dei motivi
d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché
l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cass., sez. VI-3, ordinanza n. 40560 del 17 dicembre 2021).
1. Sulla forma scritta del contratto di somministrazione
Con il primo motivo di appello, parte appellante si è doluta della erronea valutazione nella parte in cui il Giudice riteneva sussistente il contratto di somministrazione fra il ed in forza di Pt_1 CP_1
quello preesistente stipulato fra la stessa appellante e la ES, precedente gestore unico idrico sardo. A suo dire, mancherebbe, infatti, la forma scritta ad substantiam ai fini della validità del contratto.
Tale motivo di doglianza non merita pregio.
Correttamente il Giudice riteneva che fosse subentrata ex lege in forza del contratto stipulato CP_1
a monte dal e dalla ES, richiamando le Sezioni Unite della Corte di Cassazione relativamente Pt_1 alla non necessaria forma scritta del contratto di somministrazione: “per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta “ad substantiam” non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte,
pagina 6 di 10 manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo” (Cass., sent. S.U., n. 9775 del 25.3.2022; Cass., n. 25631 del 27.10.2017).
Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione insegnano che “l'azienda speciale
“municipalizzata”, pur appartenendo al sistema con il quale la pubblica amministrazione locale gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a soddisfare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti, pubblica amministrazione in senso stretto. Questo in dipendenza della natura imprenditoriale dell'attività svolta dall'azienda speciale di ente territoriale e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'ente di riferimento. Ne consegue che, per i suoi contratti non è imposta la forma scritta ad substantiam, e non sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex articolo 1327 del c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale” (Cass., S.U., sent. n. 20684 del 9.8.2018).
Nel caso di specie, sia la richiesta di somministrazione dell'acqua del 27.3.1997 sia l'autorizzazione all'allaccio da parte della ES manifestano la volontà contrattuale dalle parti di iniziare l'attività di somministrazione di acqua in favore del campo nomadi di , in Loc. Ponte Sa Controparte_2
Murta, composta da circa 50 presenze medie annue. L'incontro delle volontà, nonostante non vi sia un atto che attesti la formazione dell'accordo, era avvenuto tramite la forma della proposta e della accettazione sottoscritte. Dunque, si tratta pur sempre di un contratto stipulato in forma scritta mediante accettazione della proposta formulata (v. doc. 17 e 18).
Correttamente il Giudice dichiarava altresì che il subentro di in luogo di ES non aveva CP_1
comportato il venir meno del precedente rapporto né la necessità di stipulare un nuovo contratto. Al momento del subentro del nuovo gestore, il e l'ES avevano già stipulato il contratto in forma Pt_1
scritta, pertanto, era subentrata ad un contratto esistente. CP_1
A conferma di tale valutazione, si evidenzia che ai sensi dell'art. D.4 del R.S.I.I. “i contratti d'utenza stipulati con i precedenti gestori s'intendono automaticamente rinnovati con il gestore unico” e anche la L. 5 gennaio 1994, n. 36, artt. 10, co. 2 e 12 e il D. Lgs. 3 aprile 2006, art. 153, co. 2 prevedono il subentro ex lege dell'attuale gestore nei rapporti contrattuali posti in essere precedentemente con gli utenti attivi a seguito dell'affidamento del servizio idrico, in ossequio al principio della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale.
In aggiunta, osserva questa Corte che anche i comportamenti posti in essere dal provano la Pt_1
consapevolezza di essere titolare di un contratto di fornitura idrica della zona di insediamento rom, in particolare:
pagina 7 di 10 1) le plurime richieste sulla modalità di fatturazione avanzate dal che doveva “provvedere Pt_1
ad una corretta ripartizione del debito tra i nucleo familiari che ad oggi non si sono dotati di un proprio contatore rispetto a chi invece è titolare di regolare contratto col servizio idrico” (v. doc. 22 e 23, richieste avvenute negli anni 2018 e 2019);
2) i parziali pagamenti delle fatture emesse negli anni precedenti per il servizio idrico del campo
Rom e la richiesta di rateizzazione dell'importo (v. doc. 32).
Ne discende la pacifica e perdurante erogazione del servizio di fornitura dell'acqua che ha dato luogo all'instaurarsi di un rapporto contrattuale produttivo di effetti giuridici vincolanti fra le parti non cessato né rinunciato.
2. Sulle risultanze probatorie, sulla doppia fatturazione e sulla rideterminazione dei costi
Con ulteriore motivo di doglianza, parte appellante ha lamentato la decisione nella parte in cui il
Giudice erroneamente valutava le risultanze probatorie relative alla attivazione di singole utenze da parte di all'interno della area di sosta occupata dai Rom;
ha, inoltre, evidenziato che l'ente CP_1
aveva emesso doppie fatture, attuando un comportamento violativo dei principi di buona fede e correttezza.
Inoltre, secondo l'appellante, il Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi in merito al difetto di causa del contratto, poiché alla richiesta di pagamento non corrispondeva una controprestazione in favore del
A suo dire, pertanto, il Giudice avrebbe dunque dovuto dichiarare la non debenza delle doppie Pt_1 somme richieste fino all'anno 2020 (anno in cui era cessato il contratto di somministrazione con le singole utenze del campo Rom).
Anche tale censura non merita pregio e deve essere rigettata.
Il Giudice correttamente dichiarava che esistevano rapporti contrattuali diversi, ossia:
1) il contratto stipulato fra il e la società idrica (prima ES e poi , per cui era Pt_1 CP_1 stato fornito un unico contatore principale che calcolava i consumi appartenenti all'area di sosta del campo Rom (cfr. doc. 17 e 18);
2) i tre contratti stipulati da AV VI, utenza attiva dal 2014 al 2020, da
[...]
utenza attiva dal 2013 al 2020, e da , utenza attiva dal 2014 al Per_1 Parte_2
2020, per cui vi era l'allaccio dei contatori con il misuratore principale del Comune (cfr. CTU).
Dalle risultanze della CTU emerge che tali contatori individuali erano utilizzati contemporaneamente con quello del e dall'estratto conto delle utenze e dallo storico delle letture risulta che “nelle Pt_1 fatture del comune di sono inclusi anche gli importi relativi alle utenze Controparte_2 individuali presenti nel campo ROM”.
pagina 8 di 10 Nonostante avesse dichiarato di non gestire “le reti interne al campo ROM, per cui non è CP_1 possibile attivare nuove utenze idriche all'interno del complesso” (cfr. doc. 21, pec di risposta alle richieste del , dalla CTU emerge l'emissione della doppia fatturazione dei medesimi consumi Pt_1
e la prova del pagamento di € 828,18 e di € 2.701,86 da parte di per il periodo dal Persona_1
2.3.2013 al 9.9.2020 (v. doc. 33) e dell'importo di € 214,72 e di € 404,72 da parte di AV
VI per il periodo dal 24.6.2014 al 9.9.2020 (v. doc. 37).
Alla luce di ciò, giustamente il Giudice riteneva che avesse effettuato una doppia fatturazione CP_1 in relazione alla sola somma di € 3.106,58.
Ciò posto, tale circostanza non esclude l'esistenza dell'ulteriore contratto di cui il era titolare, Pt_1
differente rispetto a quelli stipulati con le singole utenze.
Al contrario di quanto asserisce l'appellante, il è comunque chiamato a rispondere dei Pt_1
consumi rilevati dal contatore ad esso intestato e in forza di un contratto ancora esistente fra le parti.
3. Sulla tariffa ad uso residenziale
Parte appellante si è altresì doluta dell'erronea statuizione in merito all'applicazione della tariffa ad uso non residenziale anziché quella ad uso residenziale.
Anche tale doglianza non merita pregio.
Essendo compito dell' determinare l'articolazione tariffaria, non risulta che abbia CP_3 CP_1 stipulato con il Comune un contratto di utenza residenziale, e pertanto la relativa istanza dev'essere rigettata.
4. Sulle spese del giudizio
Con ultimo motivo di appello, l'appellante si è doluto della erronea statuizione in merito alle spese del giudizio.
Neanche tale censura può trovare accoglimento.
Correttamente il primo Giudice disponeva la compensazione nella misura di ¼ e condannava il a rimborsare alla convenuta la restante misura di ¾, in considerazione della sostanziale Pt_1 soccombenza dell'attore, vincitore solo in relazione alla minor somma di € 3.106,58.
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere integralmente confermata.
pagina 9 di 10 Dal rigetto dell'appello deriva la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento nei valori minimi, stante la semplicità della causa conclusa con un'unica udienza e relativa a poche questioni in diritto.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti, per l'appellante, per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Controparte_2
601/2022 emessa dal Tribunale di Nuoro in data 29/11/2022;
- condanna il , in persona del Sindaco p.t., a rifondere ad Controparte_2 le spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € CP_1
4.996,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Sassari, il 10.6.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Monica Moi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 76/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. FIGUS GIOVANNI Parte_1
APPELLANTE contro appresentato e difeso dall'Avv. PISENTI FRANCESCO CP_1
APPELLATO
All'udienza del 14.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Controparte_2
Distaccata di Sassari, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: in via cautelare
- sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza;
in via principale
- riformare la sentenza di primo grado ed accertare e dichiarare la non debenza delle somme pretese da con le fatture oggetto di contestazione e, in particolare: CP_1
pagina 1 di 10 - fattura n. 20140461742 del 31/03/2014;
- fattura n. 20150522450 del 28/04/2015;
- fattura n. 2016000690013316 del 8/04/2016;
- fattura n. 2016000690020241 del 31/05/2016;
- fattura n. 016000690030320 del 30/09/2016;
- fattura n. 20190002471800 del 16/10/2019;
- fattura n. 20190003221600 del 20/12/2019;
- fattura n. 202001144100 del 29/04/2020;
- fattura n. 0150020200001792900 del 30.6.2020
- fattura n. 0150020200002327000 del 31/8/2020;
- fattura n. 01500200002930600 del 28/10/2020;
- fattura n. 0150020200003571800 del 19/2/2021
- fatt. n. 0150020210001159600 del 28.4.2021;
- fatt. n. 01500202100018808800 del 23.6.2021;
- fatt. n. 0150020210002535900 del 26.8.2021;
- fatt. n. 0150020210003125300 del 20.10.2021;
- fatt. n. 0150020210003873200 del 30.12.2021;
- fatt. n. 0150020220000513000 del 4.3.2022;
- fatt. n. 01500202200001174000 del 6.5.2022;
- fatt. n. 015002022000214730 del 10.8.2022; nonché di ogni altra successiva e che ci si riserva di produrre ai sensi dell'art. 345 ult. co. c.p.c.;
- per l'effetto, condannare all'annullamento delle suddette fatture;
CP_1
- mandare assolto il da qualsiasi avversa pretesa;
Pt_1
- con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
IN SUBORDINE
- per i motivi di cui al paragrafo III, riformare parzialmente la sentenza di primo grado e dichiarare non dovute le pretese avanzate da con le fatture emesse fino alla data del CP_1
9.9.2020 (data di cessazione delle utenze attivante in favore degli utenti dell'area rom);
- condannare a rideterminare l'importo delle ulteriori fatture, applicando una tariffa ad CP_1 uso residenziale;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- condannare la a rideterminare i costi indicati in fattura, applicando una tariffa ad uso CP_1 residenziale;
IN OGNI CASO
- con vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio”.
Per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: CP_1 in via preliminare: a) confermare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi meglio dedotti in narrativa: in via principale: b) dichiarare inammissibile per i suesposti motivi e comunque rigettare, in quanto destituito di fondamento in fatto e in diritto l'appello proposto dal
in persona del Sindaco pro tempore, e dunque tutte le domande ed Controparte_2 eccezioni ivi proposte, avverso la sentenza n. 601/2022 pronunciata dal Tribunale di Nuoro nella persona del Giudice Dott. Riccardo De Vito in data 29/11/2022, a conclusione del procedimento avente
N.R.G. 906/2020 c) confermare in ogni sua parte per i motivi meglio esposti in narrativa la sentenza di prime cure emessa in data 29/11/2022, n. 601/2022 dal Tribunale Civile di Nuoro in persona del Dott.
Riccardo De Vito con conferma della debenza delle fatture contestate;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover riformare, anche parzialmente, la sentenza di prime cure n. 601/2022, emessa e pubblicata dal Tribunale di Nuoro in data 29/11/2022, d) accertare pagina 2 di 10 l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti del CP_1 [...]
in persona del sindaco pro tempore, per la fornitura idrica eseguita in suo favore e, Controparte_2 per l'effetto, e) condannare quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di
oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico CP_1 Integrato;
in ogni caso: condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite, delle competenze professionali e degli oneri di legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione il conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Controparte_2
di Nuoro la per contestare la legittimità degli importi pretesi con le seguenti fatture: CP_1
1) n. 201202621273 del 14.12.2012 (consumi dal 31.10.2011 al 30.11.2012);
2) n. 20140461742 del 31.3.2014 (consumi dal 5.7.2013 al 31.12.2013);
3) n. 20150522450 del 28.4.2015 (consumi dal 8.7.2014 al 19.1.2015);
4) n. 2016000690001876 del 26.1.2016 (consumi dal 19.1.2015 al 15.10.2015);
5) n. 2016000690013316 del 28.4.2016 (consumi dal 1.1.2012 al 31.12.2012);
6) n. 2016000690020241 del 31.5.2016 (consumi dal 15.10.2015 al 6.4.2016);
7) n. 016000690030320 del 30.9.2016 (consumi dal 6.4.2016 al 22.9.2016);
8) n. 20190002471800 del 16.10.2019;
9) n. 20190003221600 del 20.12.2019 (consumi dal 9.9.2019 al 7.12.2019);
10) n. 20220000354800 del 5.2.2020;
11) n. 202001144100 del 29.4.2020 (consumi dal 1.2.2020 al 2.4.2020);
12) n. 0150020200001792900 del 30.6.2020.
L'attore esponeva:
- che tali fatture riguardavano il servizio idrico reso in favore della comunità Rom insediata nell'area sosta in località “Ponti De Sa Murta”;
- che tale fornitura era stata eseguita in assenza di contratto con il stesso;
Pt_1
- che aveva addebitato al tali costi nonostante la somministrazione fosse resa in CP_1 Pt_1
favore di privati;
- che aveva effettuato una doppia fatturazione dei consumi, addebitandoli sia al CP_1 Pt_1
che alle singole utenze.
Pertanto, chiedeva:
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria di e la CP_1
conseguente non debenza delle somme riportate nelle fatture;
pagina 3 di 10 - in via subordinata, dichiarare la prescrizione di alcune delle somme riportate nelle fatture e la rideterminazione degli importi dovuti all'esito dello scorporo dei consumi delle utenze private allacciate;
- in via subordinata, condannare la società convenuta al risarcimento del danno in misura pari all'importo preteso nelle fatture.
Si costituiva in giudizio esponendo: CP_1
- che era subentrata ex lege alla fornitura precedentemente stipulata con la ES;
- che il Comune non aveva proposto opposizione alle ordinanze di ingiunzione nn. 52040/3535 del 2019 e 52033/931 del 2019 nei termini di cui all'art. 3 R.D. 639/1910 che avevano ad oggetto le seguenti fatture, parzialmente pagate dal Pt_1
1) n. 201202621273 del 14.12.2012 (consumi dal 31.10.2011 al 30.11.2012), pagata per l'importo di € 3.452,96 a fronte di € 3.617,47 e sollecitata con note del 24.5.2013, 6.9.2013, 21.8.2017;
2) n. 20140461742 del 31.3.2014 (consumi dal 5.7.2013 al 31.12.2013), pagata nella misura di €
1.017,79 a fronte di € 1.020,37, e sollecitata con nota del 12.9.2016;
3) n. 20150522450 del 28.4.2015 (consumi dal 8.7.2014 al 19.1.2015), pagata nella misura di €
124,28 a fronte di 2.563,52 dovuti e sollecitata con note del 12.9.2016, 20.3.2017, 1.3.2019;
4) n. 2016000690001876 del 26.1.2016 (consumi dal 19.1.2015 al 15.10.2015), sollecitata con note del 12.9.2016, 20.3.2017 e 1.3.2019;
5) n. 2016000690020241 del 31.5.2016 (consumi dal 15.10.2015 al 6.4.2016);
6) n. 2016000690013316 dell'8.4.2016 emessa a titolo di conguaglio regolatore.
Con le memorie ai sensi dell'art. 186, co. 6, c.p.c., il estendeva la domanda alle fatture emesse Pt_1 dopo l'atto di citazione:
1) n. 0150020200002927000 del 31.8.2020 di € 3.253,96 per il periodo dal 5.6.2020 al 4.8.2020;
2) n. 0150020200002930600 del 28.10.2020 di € 3.181,31 per il periodo dal 5.8.2020 al
30.12.2020;
3) n. 0150020200003571800 del 22.12.2020 di € 3.521,80 per il periodo dal 1.10.2020 al
3.12.2020;
4) n. 01500202010000448500 del 19.2.2021 di € 2.934,36 per il periodo dal 4.12.2020 all'8.2.2021.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e CTU volta a descrivere lo stato dei luoghi.
Con la sentenza n. 601/2022 del 29.11.2022, il Giudice, in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiarava non dovuta la somma di € 3.106,58 pari agli importi delle fatture intestate agli utenti pagina 4 di 10 privati, rigettava nel resto;
compensava le spese di CTU e nella misura di ¼ le spese di lite, condannando il a rimborsare ad i restanti ¾. Pt_1 CP_1
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello il affidato alle seguenti doglianze: Pt_1
1) erronea valutazione in merito alla legittimità del subentro ex lege di nel rapporto CP_1
contrattuale di somministrazione idrica, in quanto il contratto doveva essere stipulato con la forma scritta ad substantiam;
2) erronea valutazione in merito alla interpretazione della CTU e conseguente violazione degli obblighi di buona fede e correttezza;
3) omessa pronuncia in merito alla rideterminazione dei costi con l'applicazione della tariffa per utenze ad uso residenziale;
4) erronea statuizione in merito alle spese di lite.
Pertanto, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia della sentenza:
- riformare la sentenza e dichiarare la non debenza delle somme pretese da e dichiarare CP_1
nulle tali fatture;
- mandare assolto il da qualsiasi pretesa, con vittoria di spese di entrambi i gradi del Pt_1
giudizio;
- in subordine, riformare parzialmente la sentenza dichiarando non dovute le pretese creditorie fino alla data del 9.9.2020 (data di cessione delle utenze attivate in favore degli utenti dell'area rom);
- in via ulteriormente subordinata, condannare a rideterminare i costi della fattura, CP_1
applicando una tariffa ad uso residenziale;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze.
Si è costituita che ha contestato interamente l'appello, chiedendo: CP_1
- confermare la provvisoria esecutività della sentenza;
- in via principale, dichiarare inammissibile l'appello in quanto privo di fondamento in fatto ed in diritto e confermare la sentenza;
- in via subordinata, accertare l'esistenza del credito e condannare al pagamento del relativo ammontare;
- in ogni caso, condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite, delle competenze professionali e degli oneri di entrambi i gradi del giudizio.
In data 13.7.2023, con ordinanza questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia sospensiva della sentenza. pagina 5 di 10 All'udienza del 14.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di parte appellata volta alla declaratoria di nullità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto privo dei requisiti minimi di forma.
Infatti, nel corpo del testo dell'atto di appello appare evidente che l'appellante abbia inteso censurare la valutazione in ordine al subentro ex lege di nel contratto di somministrazione instaurato fra la CP_1
ES ed il appellante, oltre ad altri motivi di doglianza ad essa susseguenti, chiedendo la Pt_1
riforma della sentenza impugnata, con ciò prendendo posizione sulle questioni presupposte al provvedimento e poi in esso prospettate.
Si veda, in tal senso, quanto specificato dalla Suprema Corte: “ai fini della specificità dei motivi
d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché
l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cass., sez. VI-3, ordinanza n. 40560 del 17 dicembre 2021).
1. Sulla forma scritta del contratto di somministrazione
Con il primo motivo di appello, parte appellante si è doluta della erronea valutazione nella parte in cui il Giudice riteneva sussistente il contratto di somministrazione fra il ed in forza di Pt_1 CP_1
quello preesistente stipulato fra la stessa appellante e la ES, precedente gestore unico idrico sardo. A suo dire, mancherebbe, infatti, la forma scritta ad substantiam ai fini della validità del contratto.
Tale motivo di doglianza non merita pregio.
Correttamente il Giudice riteneva che fosse subentrata ex lege in forza del contratto stipulato CP_1
a monte dal e dalla ES, richiamando le Sezioni Unite della Corte di Cassazione relativamente Pt_1 alla non necessaria forma scritta del contratto di somministrazione: “per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta “ad substantiam” non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte,
pagina 6 di 10 manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo” (Cass., sent. S.U., n. 9775 del 25.3.2022; Cass., n. 25631 del 27.10.2017).
Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione insegnano che “l'azienda speciale
“municipalizzata”, pur appartenendo al sistema con il quale la pubblica amministrazione locale gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a soddisfare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti, pubblica amministrazione in senso stretto. Questo in dipendenza della natura imprenditoriale dell'attività svolta dall'azienda speciale di ente territoriale e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'ente di riferimento. Ne consegue che, per i suoi contratti non è imposta la forma scritta ad substantiam, e non sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex articolo 1327 del c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale” (Cass., S.U., sent. n. 20684 del 9.8.2018).
Nel caso di specie, sia la richiesta di somministrazione dell'acqua del 27.3.1997 sia l'autorizzazione all'allaccio da parte della ES manifestano la volontà contrattuale dalle parti di iniziare l'attività di somministrazione di acqua in favore del campo nomadi di , in Loc. Ponte Sa Controparte_2
Murta, composta da circa 50 presenze medie annue. L'incontro delle volontà, nonostante non vi sia un atto che attesti la formazione dell'accordo, era avvenuto tramite la forma della proposta e della accettazione sottoscritte. Dunque, si tratta pur sempre di un contratto stipulato in forma scritta mediante accettazione della proposta formulata (v. doc. 17 e 18).
Correttamente il Giudice dichiarava altresì che il subentro di in luogo di ES non aveva CP_1
comportato il venir meno del precedente rapporto né la necessità di stipulare un nuovo contratto. Al momento del subentro del nuovo gestore, il e l'ES avevano già stipulato il contratto in forma Pt_1
scritta, pertanto, era subentrata ad un contratto esistente. CP_1
A conferma di tale valutazione, si evidenzia che ai sensi dell'art. D.4 del R.S.I.I. “i contratti d'utenza stipulati con i precedenti gestori s'intendono automaticamente rinnovati con il gestore unico” e anche la L. 5 gennaio 1994, n. 36, artt. 10, co. 2 e 12 e il D. Lgs. 3 aprile 2006, art. 153, co. 2 prevedono il subentro ex lege dell'attuale gestore nei rapporti contrattuali posti in essere precedentemente con gli utenti attivi a seguito dell'affidamento del servizio idrico, in ossequio al principio della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale.
In aggiunta, osserva questa Corte che anche i comportamenti posti in essere dal provano la Pt_1
consapevolezza di essere titolare di un contratto di fornitura idrica della zona di insediamento rom, in particolare:
pagina 7 di 10 1) le plurime richieste sulla modalità di fatturazione avanzate dal che doveva “provvedere Pt_1
ad una corretta ripartizione del debito tra i nucleo familiari che ad oggi non si sono dotati di un proprio contatore rispetto a chi invece è titolare di regolare contratto col servizio idrico” (v. doc. 22 e 23, richieste avvenute negli anni 2018 e 2019);
2) i parziali pagamenti delle fatture emesse negli anni precedenti per il servizio idrico del campo
Rom e la richiesta di rateizzazione dell'importo (v. doc. 32).
Ne discende la pacifica e perdurante erogazione del servizio di fornitura dell'acqua che ha dato luogo all'instaurarsi di un rapporto contrattuale produttivo di effetti giuridici vincolanti fra le parti non cessato né rinunciato.
2. Sulle risultanze probatorie, sulla doppia fatturazione e sulla rideterminazione dei costi
Con ulteriore motivo di doglianza, parte appellante ha lamentato la decisione nella parte in cui il
Giudice erroneamente valutava le risultanze probatorie relative alla attivazione di singole utenze da parte di all'interno della area di sosta occupata dai Rom;
ha, inoltre, evidenziato che l'ente CP_1
aveva emesso doppie fatture, attuando un comportamento violativo dei principi di buona fede e correttezza.
Inoltre, secondo l'appellante, il Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi in merito al difetto di causa del contratto, poiché alla richiesta di pagamento non corrispondeva una controprestazione in favore del
A suo dire, pertanto, il Giudice avrebbe dunque dovuto dichiarare la non debenza delle doppie Pt_1 somme richieste fino all'anno 2020 (anno in cui era cessato il contratto di somministrazione con le singole utenze del campo Rom).
Anche tale censura non merita pregio e deve essere rigettata.
Il Giudice correttamente dichiarava che esistevano rapporti contrattuali diversi, ossia:
1) il contratto stipulato fra il e la società idrica (prima ES e poi , per cui era Pt_1 CP_1 stato fornito un unico contatore principale che calcolava i consumi appartenenti all'area di sosta del campo Rom (cfr. doc. 17 e 18);
2) i tre contratti stipulati da AV VI, utenza attiva dal 2014 al 2020, da
[...]
utenza attiva dal 2013 al 2020, e da , utenza attiva dal 2014 al Per_1 Parte_2
2020, per cui vi era l'allaccio dei contatori con il misuratore principale del Comune (cfr. CTU).
Dalle risultanze della CTU emerge che tali contatori individuali erano utilizzati contemporaneamente con quello del e dall'estratto conto delle utenze e dallo storico delle letture risulta che “nelle Pt_1 fatture del comune di sono inclusi anche gli importi relativi alle utenze Controparte_2 individuali presenti nel campo ROM”.
pagina 8 di 10 Nonostante avesse dichiarato di non gestire “le reti interne al campo ROM, per cui non è CP_1 possibile attivare nuove utenze idriche all'interno del complesso” (cfr. doc. 21, pec di risposta alle richieste del , dalla CTU emerge l'emissione della doppia fatturazione dei medesimi consumi Pt_1
e la prova del pagamento di € 828,18 e di € 2.701,86 da parte di per il periodo dal Persona_1
2.3.2013 al 9.9.2020 (v. doc. 33) e dell'importo di € 214,72 e di € 404,72 da parte di AV
VI per il periodo dal 24.6.2014 al 9.9.2020 (v. doc. 37).
Alla luce di ciò, giustamente il Giudice riteneva che avesse effettuato una doppia fatturazione CP_1 in relazione alla sola somma di € 3.106,58.
Ciò posto, tale circostanza non esclude l'esistenza dell'ulteriore contratto di cui il era titolare, Pt_1
differente rispetto a quelli stipulati con le singole utenze.
Al contrario di quanto asserisce l'appellante, il è comunque chiamato a rispondere dei Pt_1
consumi rilevati dal contatore ad esso intestato e in forza di un contratto ancora esistente fra le parti.
3. Sulla tariffa ad uso residenziale
Parte appellante si è altresì doluta dell'erronea statuizione in merito all'applicazione della tariffa ad uso non residenziale anziché quella ad uso residenziale.
Anche tale doglianza non merita pregio.
Essendo compito dell' determinare l'articolazione tariffaria, non risulta che abbia CP_3 CP_1 stipulato con il Comune un contratto di utenza residenziale, e pertanto la relativa istanza dev'essere rigettata.
4. Sulle spese del giudizio
Con ultimo motivo di appello, l'appellante si è doluto della erronea statuizione in merito alle spese del giudizio.
Neanche tale censura può trovare accoglimento.
Correttamente il primo Giudice disponeva la compensazione nella misura di ¼ e condannava il a rimborsare alla convenuta la restante misura di ¾, in considerazione della sostanziale Pt_1 soccombenza dell'attore, vincitore solo in relazione alla minor somma di € 3.106,58.
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere integralmente confermata.
pagina 9 di 10 Dal rigetto dell'appello deriva la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento nei valori minimi, stante la semplicità della causa conclusa con un'unica udienza e relativa a poche questioni in diritto.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti, per l'appellante, per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Controparte_2
601/2022 emessa dal Tribunale di Nuoro in data 29/11/2022;
- condanna il , in persona del Sindaco p.t., a rifondere ad Controparte_2 le spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € CP_1
4.996,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Sassari, il 10.6.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Grixoni
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